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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/10/2025, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11431/2024 promossa da:
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_3
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._3 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato [...], in [...] il, C.F. Parte_4
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._4 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_5
; C.F._5
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_6
; C.F._6
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_7
; C.F._7 nato il [...], in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 nato il [...], in [...], C.F. Parte_9
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._9 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nata il [...], in [...], C.F. Parte_10
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._10 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nato il [...], in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._11 nata il [...], in [...], C.F. Parte_11
; C.F._12 nato l'[...], in [...], C.F. Parte_12
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._13 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nato il [...], in [...], C.F. Parte_13
, rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._14 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nata il [...], in [...], C.F. Parte_14
; C.F._15
nato il [...], in [...], C.F. Parte_15
; C.F._16
, nata l'[...], in [...], C.F. , Persona_1 C.F._17 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come Parte_15 sopra generalizzato;
, nata il [...], in [...], Parte_16
C.F. C.F._18
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_17
; C.F._19
, nata l'[...], in [...], C.F. Parte_18
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._20 Parte_17
, come sopra generalizzata;
[...]
, nata l'[...], in [...], C.F. , Parte_19 C.F._21 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come Parte_17 sopra generalizzata;
nato il [...], in [...], C.F. Parte_20
; C.F._22
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._23
, nata il [...], in [...], C.F. Pt_3 Parte_22 C.F._24
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_23 C.F._25
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._26 , nato il [...], in [...], C.F. Parte_24
; C.F._27
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_25
; C.F._28
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Nardocci e Riccardo De Simone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Conclusioni parte intervenuta: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. Persona_2
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile,
[...] mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 3);
- il sig. ha contratto matrimonio con la Persona_2 sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_26 Controparte_4
, nato il [...] (cfr. doc. 4), la sig.ra , nata il
[...] Parte_27
28.8.1918 (cfr. doc. 5), e la sig.ra , nata il Controparte_5
5.4.1925 (cfr. doc. 6);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_4 Parte_28
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Parte_5 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 8), la sig.ra Pt_2 Parte_29 nata il [...] (cfr. doc. 9) e il sig. , nato il
[...] Parte_1
23.11.1954 (cfr. doc. 10), quest'ultimo, odierno ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_5 [...]
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione sono nati il sig. Per_3 Parte_30 Per_4 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e il sig. , Pt_2 Parte_2 nato il [...] (cfr. doc. 13), quest'ultimo, odierno ricorrente; - il sig. e la sig.ra sono genitori Parte_31 Controparte_6 del sig. , nato il [...], (cfr. doc. 14) e della Parte_5 sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. 15), entrambi odierni Parte_6 ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_2 [...]
(cfr. doc. 16) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_32 [...]
, nata il [...] (cfr. doc. 17), il sig. Parte_7 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 18) e Parte_4 Parte_3
, nata il [...] (cfr. doc. 19), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il Parte_29 sig. (cfr. doc. 20) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_33 Parte_8 nato il [...] (cfr. doc. 21), il sig.
[...] Controparte_1 nato il [...] (cfr. doc. 22) e la sig.ra
[...] Parte_11 nata il [...] (cfr. doc. 23), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_8
(cfr. doc. 24) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_34 [...] nata il [...] (cfr. doc. 25) e Parte_10 Parte_9 nato il [...] (cfr. doc. 26), entrambi odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_35 Persona_5 doc. 5.4) e dalla loro unione sono nati la sig.ra , nata il [...] Persona_6
(cfr. doc. 5.4.1) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. Persona_7
5.4.2), entrambi odierni ricorrenti;
- la sig.ra e il sig. sono Parte_11 Controparte_7 genitori di nato il [...] (cfr. Parte_13 doc. 27) e di nato l'[...] (cfr. doc. 28), Parte_12 entrambi odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
(cfr. doc. 29) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_36
nata il [...] (cfr. doc. 30) e il sig. Parte_14 [...]
nato il [...] (cfr. doc. 31), entrambi odierni ricorrenti; Parte_15
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_15 [...]
(cfr. doc. 32) e dalla loro unione è nata nata Persona_8 Persona_1
l'8.2.2023 (cfr. doc. 33), odierna ricorrente; - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_27 Controparte_8
(cfr. doc. 34) e dalla loro unione è nata la sig.ra
[...] Parte_16
, nata il [...] (cfr. doc. 35), odierna ricorrente;
[...] Pt_17
- la sig.ra ha contratto Parte_16 matrimonio con il sig. (cfr. doc. 36) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_9
, nata il [...] (cfr. doc. 37), il sig. Parte_17 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 38) e la sig.ra Parte_20 Parte_21
, nata il [...] (cfr. doc. 39), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_17 [...]
(cfr. doc. 40) e dalla loro unione sono nate , CP_10 Parte_19 nata l'[...] (cfr. doc. 41) e , nata l'[...] (cfr. Parte_18 doc. 42), entrambe odierne ricorrenti;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il Controparte_5 sig.
(cfr. doc. 43) e dalla loro unione sono nati il sig. , CP_11 Persona_9 nato il [...] (cfr. doc. 45), la sig.ra , nata il [...] (cfr. Parte_37 doc. 44) e la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. 46), queste ultime, Parte_23 odierne ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_9 Parte_38
(cfr. doc. 47) e dalla loro unione è nata la sig.ra ,
[...] Controparte_2 nata il [...] (cfr. doc. 48), odierna ricorrente;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_23 Controparte_12
(cfr. doc. 49) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Parte_24
, nato il [...] (cfr. doc. 50) e la sig.ra , nata il
[...] Parte_25
5.5.1995 (cfr. doc. 51), entrambi odierni ricorrenti;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a San Paolo ed a Belo Parte_39
Horizonte, tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 52-
56);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
All'udienza del 26.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa è nato a
NC (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire si osserva che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità
Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_39
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_40 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver tentato infruttuosamente la via amministrativa (cfr. docc. 52-56) le parti sopra citate hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. Persona_2
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la
[...] cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n.
3, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per Persona_2 linea maschile, ai figli , e Controparte_4 Parte_27
. Controparte_5
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai Controparte_4 figli , Parte_5 Parte_29
, quest'ultimo, odierno ricorrente.
[...] Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_5 maschile, ai figli e , Parte_31 Parte_2 quest'ultimo, odierno ricorrente.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_31
e , Parte_5 Parte_6 entrambi odierni ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, Parte_2 ai figli , Parte_7 Parte_4
e , tutti odierni
[...] Parte_3 ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza, per linea Parte_29 femminile, ai figli Parte_8 Controparte_1
tutti odierni ricorrenti.
[...] Pt_11 Parte_8
a trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_8 Parte_8 figli DA e DA COSTA Parte_10 Parte_9 Parte_9 Pt_8 entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_11 femminile, ai figli e Parte_13 Parte_8 [...] entrambi odierni ricorrenti. Parte_12
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai Parte_1 figli e Parte_14 Parte_15 entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Pt_15 Parte_15 maschile, alla FI , odierna ricorrente. Persona_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Parte_27 FI , odierna ricorrente. Parte_16
ha trasmesso la cittadinanza Parte_16 italiana, per linea femminile, ai figli , Parte_17 [...]
e , tutti odierni ricorrenti. Parte_20 Parte_21
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_17 femminile, alle figlie e Parte_19 Parte_18
, entrambe odierne ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per Controparte_5 linea femminile, ai figli , e Persona_9 Parte_37
, queste ultime, odierne ricorrenti. Parte_23
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla FI Persona_9
, odierna ricorrente. Controparte_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_23
e , Parte_24 Parte_25 entrambi odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , Parte_27 Controparte_5
e di sia perché al
[...] Parte_29 tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
, nato il [...], in [...], C.F. ;
[...] C.F._1
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_3
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._3 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato [...], in [...] il, C.F. Parte_4
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._4 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_5
; C.F._5
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_6
; C.F._6
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_7
; C.F._7 nato il [...], in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 nato il [...], in [...], C.F. Parte_9
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._9 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nata il [...], in [...], C.F. Parte_10
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._10 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nato il [...], in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._11 nata il [...], in [...], C.F. Parte_11
; C.F._12 nato l'[...], in [...], C.F. Parte_12
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._13 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nato il [...], in [...], C.F. Parte_13
, rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._14 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nata il [...], in [...], C.F. Parte_14
; C.F._15
nato il [...], in [...], C.F. Parte_15
; C.F._16
, nata l'[...], in [...], C.F. , Persona_1 C.F._17 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come Parte_15 sopra generalizzato;
, nata il [...], in [...], Parte_16
C.F. C.F._18
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_17
; C.F._19
, nata l'[...], in [...], C.F. Parte_18
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._20 Parte_17
, come sopra generalizzata;
[...]
, nata l'[...], in [...], C.F. , Parte_19 C.F._21 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come Parte_17 sopra generalizzata;
nato il [...], in [...], C.F. Parte_20
; C.F._22
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._23
, nata il [...], in [...], C.F. Pt_3 Parte_22 C.F._24
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_23 C.F._25
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._26
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_24
; C.F._27 , nata il [...], in [...], C.F. Parte_25
; C.F._28
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di CP_3 CP_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 26.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11431/2024 promossa da:
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_3
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._3 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato [...], in [...] il, C.F. Parte_4
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._4 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_5
; C.F._5
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_6
; C.F._6
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_7
; C.F._7 nato il [...], in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 nato il [...], in [...], C.F. Parte_9
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._9 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nata il [...], in [...], C.F. Parte_10
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._10 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nato il [...], in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._11 nata il [...], in [...], C.F. Parte_11
; C.F._12 nato l'[...], in [...], C.F. Parte_12
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._13 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nato il [...], in [...], C.F. Parte_13
, rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._14 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nata il [...], in [...], C.F. Parte_14
; C.F._15
nato il [...], in [...], C.F. Parte_15
; C.F._16
, nata l'[...], in [...], C.F. , Persona_1 C.F._17 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come Parte_15 sopra generalizzato;
, nata il [...], in [...], Parte_16
C.F. C.F._18
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_17
; C.F._19
, nata l'[...], in [...], C.F. Parte_18
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._20 Parte_17
, come sopra generalizzata;
[...]
, nata l'[...], in [...], C.F. , Parte_19 C.F._21 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come Parte_17 sopra generalizzata;
nato il [...], in [...], C.F. Parte_20
; C.F._22
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._23
, nata il [...], in [...], C.F. Pt_3 Parte_22 C.F._24
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_23 C.F._25
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._26 , nato il [...], in [...], C.F. Parte_24
; C.F._27
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_25
; C.F._28
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Nardocci e Riccardo De Simone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 PARTE CONVENUTA Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Conclusioni parte intervenuta: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO Premesso che:
- gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. Persona_2
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile,
[...] mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 3);
- il sig. ha contratto matrimonio con la Persona_2 sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_26 Controparte_4
, nato il [...] (cfr. doc. 4), la sig.ra , nata il
[...] Parte_27
28.8.1918 (cfr. doc. 5), e la sig.ra , nata il Controparte_5
5.4.1925 (cfr. doc. 6);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_4 Parte_28
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Parte_5 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 8), la sig.ra Pt_2 Parte_29 nata il [...] (cfr. doc. 9) e il sig. , nato il
[...] Parte_1
23.11.1954 (cfr. doc. 10), quest'ultimo, odierno ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_5 [...]
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione sono nati il sig. Per_3 Parte_30 Per_4 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e il sig. , Pt_2 Parte_2 nato il [...] (cfr. doc. 13), quest'ultimo, odierno ricorrente; - il sig. e la sig.ra sono genitori Parte_31 Controparte_6 del sig. , nato il [...], (cfr. doc. 14) e della Parte_5 sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. 15), entrambi odierni Parte_6 ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_2 [...]
(cfr. doc. 16) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_32 [...]
, nata il [...] (cfr. doc. 17), il sig. Parte_7 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 18) e Parte_4 Parte_3
, nata il [...] (cfr. doc. 19), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il Parte_29 sig. (cfr. doc. 20) e dalla loro unione sono nati il sig. Parte_33 Parte_8 nato il [...] (cfr. doc. 21), il sig.
[...] Controparte_1 nato il [...] (cfr. doc. 22) e la sig.ra
[...] Parte_11 nata il [...] (cfr. doc. 23), tutti odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_8
(cfr. doc. 24) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_34 [...] nata il [...] (cfr. doc. 25) e Parte_10 Parte_9 nato il [...] (cfr. doc. 26), entrambi odierni ricorrenti;
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. Parte_35 Persona_5 doc. 5.4) e dalla loro unione sono nati la sig.ra , nata il [...] Persona_6
(cfr. doc. 5.4.1) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. Persona_7
5.4.2), entrambi odierni ricorrenti;
- la sig.ra e il sig. sono Parte_11 Controparte_7 genitori di nato il [...] (cfr. Parte_13 doc. 27) e di nato l'[...] (cfr. doc. 28), Parte_12 entrambi odierni ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 [...]
(cfr. doc. 29) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Parte_36
nata il [...] (cfr. doc. 30) e il sig. Parte_14 [...]
nato il [...] (cfr. doc. 31), entrambi odierni ricorrenti; Parte_15
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_15 [...]
(cfr. doc. 32) e dalla loro unione è nata nata Persona_8 Persona_1
l'8.2.2023 (cfr. doc. 33), odierna ricorrente; - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_27 Controparte_8
(cfr. doc. 34) e dalla loro unione è nata la sig.ra
[...] Parte_16
, nata il [...] (cfr. doc. 35), odierna ricorrente;
[...] Pt_17
- la sig.ra ha contratto Parte_16 matrimonio con il sig. (cfr. doc. 36) e dalla loro unione sono nati la sig.ra Controparte_9
, nata il [...] (cfr. doc. 37), il sig. Parte_17 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 38) e la sig.ra Parte_20 Parte_21
, nata il [...] (cfr. doc. 39), tutti odierni ricorrenti;
[...]
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_17 [...]
(cfr. doc. 40) e dalla loro unione sono nate , CP_10 Parte_19 nata l'[...] (cfr. doc. 41) e , nata l'[...] (cfr. Parte_18 doc. 42), entrambe odierne ricorrenti;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il Controparte_5 sig.
(cfr. doc. 43) e dalla loro unione sono nati il sig. , CP_11 Persona_9 nato il [...] (cfr. doc. 45), la sig.ra , nata il [...] (cfr. Parte_37 doc. 44) e la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. 46), queste ultime, Parte_23 odierne ricorrenti;
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_9 Parte_38
(cfr. doc. 47) e dalla loro unione è nata la sig.ra ,
[...] Controparte_2 nata il [...] (cfr. doc. 48), odierna ricorrente;
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Parte_23 Controparte_12
(cfr. doc. 49) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Parte_24
, nato il [...] (cfr. doc. 50) e la sig.ra , nata il
[...] Parte_25
5.5.1995 (cfr. doc. 51), entrambi odierni ricorrenti;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a San Paolo ed a Belo Parte_39
Horizonte, tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 52-
56);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso. Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche.
All'udienza del 26.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede all'estero, che il dante causa è nato a
NC (AT), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire si osserva che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità
Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_39
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Pt_40 anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver tentato infruttuosamente la via amministrativa (cfr. docc. 52-56) le parti sopra citate hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. Persona_2
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la
[...] cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n.
3, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per Persona_2 linea maschile, ai figli , e Controparte_4 Parte_27
. Controparte_5
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai Controparte_4 figli , Parte_5 Parte_29
, quest'ultimo, odierno ricorrente.
[...] Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_5 maschile, ai figli e , Parte_31 Parte_2 quest'ultimo, odierno ricorrente.
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai figli Parte_31
e , Parte_5 Parte_6 entrambi odierni ricorrenti.
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, Parte_2 ai figli , Parte_7 Parte_4
e , tutti odierni
[...] Parte_3 ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza, per linea Parte_29 femminile, ai figli Parte_8 Controparte_1
tutti odierni ricorrenti.
[...] Pt_11 Parte_8
a trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, ai Parte_8 Parte_8 figli DA e DA COSTA Parte_10 Parte_9 Parte_9 Pt_8 entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_11 femminile, ai figli e Parte_13 Parte_8 [...] entrambi odierni ricorrenti. Parte_12
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai Parte_1 figli e Parte_14 Parte_15 entrambi odierni ricorrenti. ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Pt_15 Parte_15 maschile, alla FI , odierna ricorrente. Persona_1 ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, alla Parte_27 FI , odierna ricorrente. Parte_16
ha trasmesso la cittadinanza Parte_16 italiana, per linea femminile, ai figli , Parte_17 [...]
e , tutti odierni ricorrenti. Parte_20 Parte_21
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Parte_17 femminile, alle figlie e Parte_19 Parte_18
, entrambe odierne ricorrenti.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per Controparte_5 linea femminile, ai figli , e Persona_9 Parte_37
, queste ultime, odierne ricorrenti. Parte_23
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, alla FI Persona_9
, odierna ricorrente. Controparte_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea femminile, ai figli Parte_23
e , Parte_24 Parte_25 entrambi odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1983, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , Parte_27 Controparte_5
e di sia perché al
[...] Parte_29 tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
, nato il [...], in [...], C.F. ;
[...] C.F._1
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_2
C.F._2
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_3
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._3 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato [...], in [...] il, C.F. Parte_4
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._4 Parte_2
, come sopra generalizzato;
[...]
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_5
; C.F._5
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_6
; C.F._6
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_7
; C.F._7 nato il [...], in [...], C.F. Parte_8
; C.F._8 nato il [...], in [...], C.F. Parte_9
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._9 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nata il [...], in [...], C.F. Parte_10
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._10 Parte_8 come sopra generalizzato;
[...] nato il [...], in [...], C.F. Controparte_1
; C.F._11 nata il [...], in [...], C.F. Parte_11
; C.F._12 nato l'[...], in [...], C.F. Parte_12
rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._13 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nato il [...], in [...], C.F. Parte_13
, rappresentato, in quanto minorenne, dal genitore C.F._14 [...] come sopra generalizzata;
Parte_11
nata il [...], in [...], C.F. Parte_14
; C.F._15
nato il [...], in [...], C.F. Parte_15
; C.F._16
, nata l'[...], in [...], C.F. , Persona_1 C.F._17 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore come Parte_15 sopra generalizzato;
, nata il [...], in [...], Parte_16
C.F. C.F._18
, nata il [...], in [...], C.F. Parte_17
; C.F._19
, nata l'[...], in [...], C.F. Parte_18
, rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore C.F._20 Parte_17
, come sopra generalizzata;
[...]
, nata l'[...], in [...], C.F. , Parte_19 C.F._21 rappresentata, in quanto minorenne, dal genitore , come Parte_17 sopra generalizzata;
nato il [...], in [...], C.F. Parte_20
; C.F._22
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_21 C.F._23
, nata il [...], in [...], C.F. Pt_3 Parte_22 C.F._24
, nata il [...], in [...], C.F. ; Parte_23 C.F._25
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._26
, nato il [...], in [...], C.F. Parte_24
; C.F._27 , nata il [...], in [...], C.F. Parte_25
; C.F._28
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di CP_3 CP_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 26.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo