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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato l'08.05.2025, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...]
C.F. C.F._1
residente a [...] cittadino Italiano
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...]
C.F. C.F._2
residente a [...] cittadina italiana entrambi con l'Avv. Boris Boffelli
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 21.07.2001, in Rovellasca (CO), trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune (Atto N. 16 parte II, Serie A, anno 2001)
1 con i seguenti figli Per_1
- nata a [...], il [...] (oggi maggiorenne ma Persona_2
economicamente non autosufficiente);
- nato a [...], il [...]. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.05.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) L'unità abitativa adibita a casa famigliare, sita in Rovellasca Via G. Puccini 11 sarà assegnata alla Signora che ne è già proprietaria esclusiva. Pt_2
3) I coniugi concordano l'affidamento condiviso, con collocazione paritaria, del figlio minore
, che resterà con ciascun genitore a settimane alterne. Per_3
4) I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni rilevanti attinenti all'educazione, allo studio e alle attività della prole.
5) Ciascun genitore avrà il potere di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avrà il figlio con sé, e l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della prole per il periodo durante il quale i figli resteranno presso di sé.
7) I genitori contribuiranno, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della prole al pagamento nella misura del 50% ciascuno del mantenimento e delle spese medico sanitarie, specialistiche e dentistiche, delle spese scolastiche e di istruzione, nonché delle spese sportive, ricreative e culturali relative ai figli nonché delle spese relative all'acquisto e/o la gestione di automobili o altri mezzi di trasporto, spese comunque preventivamente concordate tra i coniugi e documentate il tutto nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Como.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato ogni questione relativa ai loro rapporti economici e patrimoniali noti alla data odierna.
9) I coniugi si rilasciano il consenso per il rinnovo dei passaporti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
2 il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 21.07.2001, in Rovellasca (CO), trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di Rovellasca all'Atto N. 16 parte II, Serie A, anno 2001.
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovellasca perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 01.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa BA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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