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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Fusari, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Cosseria, n. 2,
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l Controparte_1 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come Controparte_2 introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in Milano, Via Soderini, n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 ha dedotto di appartenere al Parte_1
personale docente precario della scuola, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Rescaldina, e di avere prestato negli anni diversi servizi con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 3, l.
124/1999. In particolare, la ricorrente ha prestato il seguente servizio presso l'Istituto
pagina 1 di 7 di Novate Milanese: “A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al Controparte_3
22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal 01/12/2018 al 20/12/2018; da 21/12/2018 al
21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal 01/02/2019 al 31/03/2019; dal 01/04/2019 al
16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal 29/04/2019 al 07/06/2019; dal 10/06/2019 al
10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al 16/09/2019; dal 17/09/2019 al 20/09/2019; dal
24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al 30/10/2019; dal 31/10/2019 al 31/10/2019; dal
04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al 19/12/2019; dal 20/12/2019 al 20/12/2019; dal
07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al 04/02/2020; dal 05/02/2020 al 26/02/2020; dal
02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al 31/03/2020; dal 01/04/2020 al 08/04/2020; dal
15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al 04/05/2020; dal 05/05/2020 al 08/05/2020; dal
11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al 08/06/2020; dal 22/06/2020 al 22/06/2020”.
In relazione ai predetti periodi di supplenza - svolti negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 - la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i Controparte_4
contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la Retribuzione
Professionale Docenti spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.659,14 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo;
in via istruttoria: … omissis …; in ogni caso: con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. pagina 2 di 7 In sintesi, la ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del alla Controparte_1
corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1 in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetta solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve ed eccependo l'esclusione dal computo dei giorni di malattia e permesso non retribuito.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La ricorrente con note scritte depositate in data 05.12.2024 ha prestato acquiescenza all'eccezione del CP_1 relativamente all'esclusione dal computo dei giorni di malattia e permesso non retribuito ed ha chiesto l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni riducendo tuttavia la domanda a €
2.617,50 (con detrazione dei giorni di malattia e di permesso così come indicati in memoria difensiva avversaria, 7 giorni x € 5,82 = € 40,72).
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
pagina 3 di 7 C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall' art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva pagina 4 di 7 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dai resistenti concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il pagina 5 di 7 riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal Controparte_1
: A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al 22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal
[...]
01/12/2018 al 20/12/2018; da 21/12/2018 al 21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal
01/02/2019 al 31/03/2019; dal 01/04/2019 al 16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal
29/04/2019 al 07/06/2019; dal 10/06/2019 al 10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al
16/09/2019; dal 17/09/2019 al 20/09/2019; dal 24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al
30/10/2019; dal 31/10/2019 al 31/10/2019; dal 04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al
19/12/2019; dal 20/12/2019 al 20/12/2019; dal 07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al
04/02/2020; dal 05/02/2020 al 26/02/2020; dal 02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al
31/03/2020; dal 01/04/2020 al 08/04/2020; dal 15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al
04/05/2020; dal 05/05/2020 al 08/05/2020; dal 11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al
08/06/2020; dal 22/06/2020 al 22/06/2020, disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del comparto scuola.
All'affermazione del diritto consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 2.617,50 (con detrazione dei giorni di malattia e di permesso non retribuito così come indicati in memoria difensiva di parte resistente, 7 giorni x € 5,82 = €
40,72) oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria), oltre la maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - accertato il diritto della signora al riconoscimento del trattamento Parte_1 accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi:
A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al 22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal 01/12/2018 al
20/12/2018; da 21/12/2018 al 21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal 01/02/2019 al
31/03/2019; dal 01/04/2019 al 16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal 29/04/2019 al
07/06/2019; dal 10/06/2019 al 10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al 16/09/2019; dal
17/09/2019 al 20/09/2019; dal 24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al 30/10/2019; dal
31/10/2019 al 31/10/2019; dal 04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al 19/12/2019; dal
20/12/2019 al 20/12/2019; dal 07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al 04/02/2020; dal
05/02/2020 al 26/02/2020; dal 02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al 31/03/2020; dal
01/04/2020 al 08/04/2020; dal 15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al 04/05/2020; dal
05/05/2020 al 08/05/2020; dal 11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al 08/06/2020; dal
22/06/2020 al 22/06/2020, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro
2.617,50 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre la maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 13 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1376/2024 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Fusari, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, via Cosseria, n. 2,
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l Controparte_1 [...]
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come Controparte_2 introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in Milano, Via Soderini, n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.08.2024 ha dedotto di appartenere al Parte_1
personale docente precario della scuola, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Rescaldina, e di avere prestato negli anni diversi servizi con contratto a tempo determinato per supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 3, l.
124/1999. In particolare, la ricorrente ha prestato il seguente servizio presso l'Istituto
pagina 1 di 7 di Novate Milanese: “A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al Controparte_3
22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal 01/12/2018 al 20/12/2018; da 21/12/2018 al
21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal 01/02/2019 al 31/03/2019; dal 01/04/2019 al
16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal 29/04/2019 al 07/06/2019; dal 10/06/2019 al
10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al 16/09/2019; dal 17/09/2019 al 20/09/2019; dal
24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al 30/10/2019; dal 31/10/2019 al 31/10/2019; dal
04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al 19/12/2019; dal 20/12/2019 al 20/12/2019; dal
07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al 04/02/2020; dal 05/02/2020 al 26/02/2020; dal
02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al 31/03/2020; dal 01/04/2020 al 08/04/2020; dal
15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al 04/05/2020; dal 05/05/2020 al 08/05/2020; dal
11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al 08/06/2020; dal 22/06/2020 al 22/06/2020”.
In relazione ai predetti periodi di supplenza - svolti negli anni scolastici 2018/19 e 2019/2020 - la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i Controparte_4
contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa, anche previa eventuale disapplicazione dell'art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999 nella parte in cui prevede che la Retribuzione
Professionale Docenti spetta solo al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
b) condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.659,14 ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo;
in via istruttoria: … omissis …; in ogni caso: con vittoria di spese (contributo unificato € 49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. pagina 2 di 7 In sintesi, la ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla Retribuzione
Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del alla Controparte_1
corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e CP_1 in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetta solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve ed eccependo l'esclusione dal computo dei giorni di malattia e permesso non retribuito.
La causa è stata sviluppata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La ricorrente con note scritte depositate in data 05.12.2024 ha prestato acquiescenza all'eccezione del CP_1 relativamente all'esclusione dal computo dei giorni di malattia e permesso non retribuito ed ha chiesto l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni riducendo tuttavia la domanda a €
2.617,50 (con detrazione dei giorni di malattia e di permesso così come indicati in memoria difensiva avversaria, 7 giorni x € 5,82 = € 40,72).
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, avendo le parti depositato le note entro il termine assegnato, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
pagina 3 di 7 C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall' art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva pagina 4 di 7 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate tutte le considerazioni svolte dai resistenti concludendosi per l'affermazione del diritto della ricorrente ad ottenere il pagina 5 di 7 riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del
31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi, non contestati dal Controparte_1
: A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al 22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal
[...]
01/12/2018 al 20/12/2018; da 21/12/2018 al 21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal
01/02/2019 al 31/03/2019; dal 01/04/2019 al 16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal
29/04/2019 al 07/06/2019; dal 10/06/2019 al 10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al
16/09/2019; dal 17/09/2019 al 20/09/2019; dal 24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al
30/10/2019; dal 31/10/2019 al 31/10/2019; dal 04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al
19/12/2019; dal 20/12/2019 al 20/12/2019; dal 07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al
04/02/2020; dal 05/02/2020 al 26/02/2020; dal 02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al
31/03/2020; dal 01/04/2020 al 08/04/2020; dal 15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al
04/05/2020; dal 05/05/2020 al 08/05/2020; dal 11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al
08/06/2020; dal 22/06/2020 al 22/06/2020, disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del comparto scuola.
All'affermazione del diritto consegue la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 2.617,50 (con detrazione dei giorni di malattia e di permesso non retribuito così come indicati in memoria difensiva di parte resistente, 7 giorni x € 5,82 = €
40,72) oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n. 412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (applicati i medi nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria), oltre la maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - accertato il diritto della signora al riconoscimento del trattamento Parte_1 accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, in relazione ai contratti a termine di cui ai seguenti periodi:
A.S. 2018/19: dal 17/09/2018 al 22/11/2018; dal 26/11/2018 al 30/11/2018; dal 01/12/2018 al
20/12/2018; da 21/12/2018 al 21/12/2018; dal 07/01/2019 al 31/01/2019; dal 01/02/2019 al
31/03/2019; dal 01/04/2019 al 16/04/2019; dal 17/04/2019 al 17/04/2019; dal 29/04/2019 al
07/06/2019; dal 10/06/2019 al 10/06/2019. A.S. 2019/20: dal 16/09/2019 al 16/09/2019; dal
17/09/2019 al 20/09/2019; dal 24/09/2019 al 30/09/2019; dal 01/10/2019 al 30/10/2019; dal
31/10/2019 al 31/10/2019; dal 04/11/2019 al 30/11/2019; dal 02/12/2019 al 19/12/2019; dal
20/12/2019 al 20/12/2019; dal 07/01/2020 al 31/01/2020; dal 03/02/2020 al 04/02/2020; dal
05/02/2020 al 26/02/2020; dal 02/03/2020 al 27/03/2020; dal 30/03/2020 al 31/03/2020; dal
01/04/2020 al 08/04/2020; dal 15/04/2020 al 17/04/2020; dal 20/04/2020 al 04/05/2020; dal
05/05/2020 al 08/05/2020; dal 11/05/2020 al 29/05/2020; dal 03/06/2020 al 08/06/2020; dal
22/06/2020 al 22/06/2020, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro
2.617,50 oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre la maggiorazione ex art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 13 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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