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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4049/2020 del Ruolo Generale
tra e rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Parte_1 Parte_2
GU, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Molfetta al viale Pio
XI, 40/38 sono elettivamente domiciliati
-appellanti-
e elettivamente domiciliato in Molfetta alla Piazza Effrem n. Controparte_1
11 presso lo studio dell'avv. Gennaro Vito de Pinto, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in atti
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti all'udienza del 10.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2016, opponeva Controparte_1
il D.I. n. 27/2016 emesso su istanza dei coniugi e dal Giudice di Parte_1 Pt_2
Pace di Trani nel procedimento monitorio RG N. 3193/2015, che gli ingiungeva il
1 pagamento della somma di € 1.281,00 (oltre accessori) a titolo di rimborso di quanto dai medesimi corrisposto al geom. per la revisione delle tabelle Controparte_2
millesimali relative al fabbricato in Molfetta alla Via Spagnoletti n. 7, ove risiedono in un appartamento acquistato dal giusta atto di compravendita del CP_1
23.1.2015, nel quale le parti, attesa la trasformazione del sottotetto in abitazione,
hanno previsto l'onere di accollarsi le spese per la revisione delle tabelle millesimali a carico del venditore che non vi aveva ottemperato CP_1
A fondamento dell'opposizione, il deduceva, oltre alla nullità del CP_1
decreto ingiuntivo, emesso in mancanza di prova scritta del preteso credito, la insistenza del diritto dovendo la revisione delle tabelle millesimali essere approvata dall'assemblea del Condominio e non potendo essere rimessa all'iniziativa unilaterale del singolo condominio;
con riferimento al quantum, ne contestava l'entità, eccessiva rispetto alla revisione limitata ad una sola unità immobiliare;
in subordine avanzava eccezione riconvenzionale opponendo in compensazione un controcredito di € 8.000,00 a titolo di risarcimento danno e rimborso di somme aventi causa sempre nel contratto di compravendita immobiliare.
Nel costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di Trani, e Parte_1 [...]
hanno contestato allegazioni, difese ed eccezioni di controparte, deducendo Pt_2
che la prova del credito è rappresentata dalla fattura rilasciata dal geom. GU e dall'assegno di € 1.281,00 emesso a saldo della prestazione di rettifica della tabella millesimale, cui hanno dovuto provvedere per non incorrere in responsabilità nei confronti del Condominio, stante l'inerzia del venditore che nonostante l'impegno espresso assunto nel contratto di compravendita e pur sollecitato a tanto, non ha inteso procedere alla revisione delle tabelle e all'onere del relativo costo;
quanto alla eccezione riconvenzionale hanno contestato il credito, deducendo che domanda riconvenzionale fondata sul medesimo titolo è stata dal Controparte_3
2
[...] proposta dinanzi al tribunale di Trani nell'ambito di altro giudizio fra le stesse parti.
Il Giudice di Pace di Trani, negata la provvisoria esecuzione, onerate le parti di espletare la negoziazione assistita, istruito il giudizio mediante interrogatorio formale del e prove testimoniali con il geom. GU e CP_1
l'amministratore di condominio, con sentenza n. 252/2020 del 15.7.2020 notificata il 31.7.2020 accoglieva l'opposizione, ritenendo né certo né esigibile il credito azionato, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opposti al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 18.9.2020, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello deducendo travisamento dei fatti e vizio di motivazione per avere il primo giudice errato nel ritenere insussistente l'inadempimento del venditore più volte invitato a far rettificare la tabella millesimale oltre CP_1
che inutilmente sostenuta la spesa per la rettifica della tabella che avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea del condominio.
Gli appellanti concludevano chiedendo in riforma della sentenza di primo grado,
rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
18.12.2020, ripercorrendo tutte le difese ed eccezioni svolte in primo grado e deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, riassegnato il procedimento a questo giudicante, all'udienza del
10.2.2025 è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
3 In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto con atto di citazione notificato il 18.9.2020 nel termine, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 31.7.2020.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il primo giudice, ricostruita la vicenda in fatto anche a mezzo delle prove testimoniali e correttamente interpretata la clausola del contratto di compravendita del 23.1.2015 che addossava alla parte venditrice il costo della spesa per la rettifica della tabella millesimale resa necessaria dalla trasformazione in abitazione del sottotetto del fabbricato condominiale in Molfetta alla via Spagnoletti n. 7, ha ritenuto che però nella specie, i coniugi e non avessero titolo per Parte_1 Pt_2
pretendere dal il rimborso della somma di € 1.281,00 corrisposta CP_1
l'11.7.2015 a mezzo assegno bancario al geom. dai medesimi Controparte_2
incaricato della rettifica della tabella millesimale.
In materia di condominio negli edifici, le tabelle millesimali, ex art. 69, n. 2, disp.
att. c.c., possono essere rivedute e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano, come avviene allorquando il sottotetto viene trasformato in abitazione ovvero in una unità immobiliare con funzioni differenti da quelle originarie (Cass. 17391/2021).
Risulta per tabulas che il contratto di compravendita del 23.1.2015 prevedeva la seguente clausola: …< le parti si danno atto che le tabelle millesimali del fabbricato,
in seguito all'intervento edilizio con il quale l'immobile descritto alla lettera a) è
stato trasformato da sottotetto ad abitazione devono essere adeguate in
4 considerazione di tale nuova destinazione d'uso; - convengono che le spese per la modifica delle tabelle millesimali sono e restano a carico della parte venditrice>.
Già anteriormente alla stipula dell'atto pubblico, con missiva del 3.11.2014,
l'amministratore del aveva sollecitato il a trasmettere i Parte_3 CP_1
nuovi elaborati di modo da sottoporre la rettifica delle tabelle all'approvazione dell'assemblea.
Una volta alienato l'immobile, l'onere di sostenere la spesa per la revisione della tabella è stato assunto dal nei confronti degli acquirenti, i quali tuttavia CP_1
benché attivatisi per sopperire all'inerzia del , fintantoché la rettifica CP_1
delle tabelle non è approvata dall'assemblea condominiale non hanno titolo per ripetere alcunché dal . CP_1
Tanto è vero che sottoposti gli elaborati redatti dal geom. GU, l'assemblea nella seduta del 12.10.2015 ha invitato l' a rettificare le tabelle affette da errori Parte_1
di calcolo mentre nella seduta del 13.1.2016 ha addirittura deliberato di incaricare un tecnico di fiducia del condominio ritenendo iniqui per il condominio i criteri stabiliti nella relazione in appendice alla tabella millesimale.
Il credito dei coniugi e non è quindi né certo, né liquido né Parte_1 Pt_2
esigibile, atteso che la revisione delle tabelle non è stata approvata, la nomina di un tecnico da parte del condominio comporta nuovi oneri dimodoché solo al termine dell'iter di revisione delle tabelle sarà possibile quantificare la spesa a carico dell'unità immobiliare acquistata dagli appellanti, spesa che dovrà o essere sostenuta dal o da questi rimborsata agli acquirenti, in esecuzione della clausola CP_1
contenuta nel contratto di compravendita del 23.1.2015.
In conclusione, l'appello è infondato e va confermata la decisione del primo giudice di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in
5 dispositivo, secondo i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014,
seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta,
a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4049/2020
del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 18.9.2020 e per l'effetto, conferma la sentenza del
Giudice di Pace di Trani n. 252/2020 del 15.7.2020;
2. condanna e alla rifusione in favore della Parte_1 Parte_2
parte appellata delle spese di lite di questo grado che liquida in € 1.702,00
per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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