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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Dott. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.02.2025 al n. 9/2025 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 05.02.2025
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Fumai (C.F. – indirizzo PEC: – C.F._2 Email_1
FAX: 0461.264441) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via G. Galilei n. 24, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Marta Odorizzi (C.F.: E
– indirizzo PEC – fax n. C.F._3 Email_2
0461 886885) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (C.F.: - C.F._4 indirizzo PEC: t) ed elettivamente Email_4 domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito a Trento (TN), Via delle Orfane n. 8, giusta CP_1 mandato telematico in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
1 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere a seguito di rinvio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale In applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla pronuncia n. 28594/2024 del 6 novembre 2024, confermare la sentenza n. 29/2019 del Tribunale di Rovereto, respinta ogni diversa domanda dell' in via subordinata per CP_1 il caso in cui la sentenza di primo grado non fosse confermata, rideterminare le sanzioni applicate per le ragioni dedotte. in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite del giudizio in Cassazione e del presente grado di giudizio, oltre che di quelle del precedete grado di appello. in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Nel merito: nel dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 28594/2024 depositata in data 6.11.2024, respingere tutte le domande proposte dal signor Parte_1 nei confronti dell' in relazione e limitatamente alla richiesta di condanna al pagamento CP_1 delle spese legali per il grado di Cassazione, per il precedente grado del giudizio di appello, nonché per la presente causa in ragione delle motivazioni esposte nella presente memoria.
FATTO
Con ricorso depositato il 8.3.2019 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Rovereto-sez. lavoro, l' per sentire annullare l'avviso di addebito n. 412 2018 CP_1
00018206 56 000 di data 24 dicembre 2018 per l'importo di € 8.628,90 riguardante contributi e somme aggiuntive relativi alla gestione previdenziale gestione separata CP_1 liberi professionisti per l'anno 2011.
A sostegno della sua pretesa evidenziava l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' e, CP_1 in subordine, chiedeva che venissero escluse le sanzioni civili per evasione contributiva.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava come la CP_1 prescrizione quinquennale fosse stata tempestivamente interrotta con lettera dd.
4.8.2017 notificata il 4.9.2017, sul presupposto che il dies a quo andasse fatto coincidere con il deposito della dichiarazione dei redditi (avvenuto in data 26.9.2012) e sottolineava come le sanzioni fossero certamente dovute avendo il ricorrente deliberatamente omesso di denunciare all' la sua posizione. CP_1
2 All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, sulla scorta di recente orientamento espresso dalla SC, emetteva il seguente dispositivo:
1) annulla l'avviso di addebito n. 412 2018 0001820656 dd. 24.12.2018;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. CP_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
La Corte accoglieva l'appello in quanto a suo dire e pur in presenza di difforme orientamento della SC – del che si dava atto – si riteneva, da un lato, che solo a seguito della dichiarazione dei redditi fosse stato posto a conoscenza della situazione;
e dall'altro, che il CP_1 comportamento del contribuente era da ritenersi dolosamente preordinato a non porre tempestivamente nella condizione di poter conoscere lo svolgimento del rapporto CP_1 assicurativo, dando così luogo all'ipotesi disciplinata dall'art. 2941 n. 8 CC, ovverosia di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.
proponeva quindi ricorso per Cassazione e la SC, in accoglimento, disponeva Parte_1 rinvio delle parti a questa Corte in diversa composizione perché provvedesse alla nuova decisione della causa.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Il nucleo della controversia consiste nello stabilire se il dies a quo per il computo della prescrizione decorra dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (nella specie
20.8.2012) ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie
26.9.2012).
La decisione non può che essere vincolata ai principi di diritto enunciati dal giudice del rinvio, del resto conformi alla giurisprudenza a suo tempo citata e condivisa dal tribunale di
Rovereto, la cui sentenza andrà pertanto confermata.
Per chiarezza di motivazione non resta pertanto che trascrivere le parti salienti della motivazione adottata dal giudice del rinvio, per quanto riguarda:
3 A)la decorrenza del termine prescrizionale;
B)l'aspetto – peraltro eventuale, non risultando specificamente oggetto di deduzioni difensive da parte di – del doloso occultamento di cui è previsione normativa nell'art. CP_1
2941 n. 8 CC.
Sub A).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre
2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria
(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione).
Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
Sub B).
1.3.– La sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell'omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo.
Questa Corte, nel puntualizzare l'orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019,
n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L,
30 novembre 2021, n. 37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento
4 intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto
3.1. delle Ragioni della decisione)
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).
Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d'appello (pagina
9) si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' e ha così valorizzato quell'automatismo altre volte censurato da questa Corte (nello CP_1 stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del
Considerato).
Ciò vale a maggior ragione nel contesto di un sistema informatico globalizzato che da solo è in grado di fornire all'Istituto ogni informazione contributiva dei cittadini, cosa che del resto ha potuto fare in via del tutto autonoma, vale a dire prescindendo da quella CP_1 dichiarazione reddituale, sebbene lasciando decorrere il pur lungo termine prescrizionale
(ben cinque anni) a sua disposizione.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste, secondo le regole della soccombenza, a carico di consapevole dell'orientamento CP_1 giurisprudenziale fin dall'inizio della controversia, che deve ora essere rivalutata nel suo complesso anche se, all'esito del rigetto dell'appello, la sentenza di primo grado viene nel merito confermata ( del resto le spese restano immutate nel quantum).
Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate, scaglione minimo data la semplicità della vertenza) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 9/25 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto sez. lavoro CP_1
n. 29/2019 pubblicata in data 18.06.2019;
5 2)condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio come segue: CP_1 Parte_1
- per il primo grado € 2.100,00, oltre spese vive se documentate;
-per l'appello € 2.100,00 oltre spese vive se documentate;
-per il giudizio di cassazione € 2.100,00 oltre spese vive se documentate;
-per il giudizio di rinvio € 2.100,00 oltre € 64,50 per spese documentate;
somme cui vanno aggiunti, per ogni grado, la maggiorazione spese al 15% e gli accessori di legge.
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE LAVORO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Dott. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 06.02.2025 al n. 9/2025 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 05.02.2025
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Fumai (C.F. – indirizzo PEC: – C.F._2 Email_1
FAX: 0461.264441) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via G. Galilei n. 24, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P. IVA , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Marta Odorizzi (C.F.: E
– indirizzo PEC – fax n. C.F._3 Email_2
0461 886885) e dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli (C.F.: - C.F._4 indirizzo PEC: t) ed elettivamente Email_4 domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' sito a Trento (TN), Via delle Orfane n. 8, giusta CP_1 mandato telematico in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
1 Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello così provvedere a seguito di rinvio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale In applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla pronuncia n. 28594/2024 del 6 novembre 2024, confermare la sentenza n. 29/2019 del Tribunale di Rovereto, respinta ogni diversa domanda dell' in via subordinata per CP_1 il caso in cui la sentenza di primo grado non fosse confermata, rideterminare le sanzioni applicate per le ragioni dedotte. in ogni caso condannare l' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite del giudizio in Cassazione e del presente grado di giudizio, oltre che di quelle del precedete grado di appello. in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Nel merito: nel dare applicazione al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 28594/2024 depositata in data 6.11.2024, respingere tutte le domande proposte dal signor Parte_1 nei confronti dell' in relazione e limitatamente alla richiesta di condanna al pagamento CP_1 delle spese legali per il grado di Cassazione, per il precedente grado del giudizio di appello, nonché per la presente causa in ragione delle motivazioni esposte nella presente memoria.
FATTO
Con ricorso depositato il 8.3.2019 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Rovereto-sez. lavoro, l' per sentire annullare l'avviso di addebito n. 412 2018 CP_1
00018206 56 000 di data 24 dicembre 2018 per l'importo di € 8.628,90 riguardante contributi e somme aggiuntive relativi alla gestione previdenziale gestione separata CP_1 liberi professionisti per l'anno 2011.
A sostegno della sua pretesa evidenziava l'intervenuta prescrizione dei crediti dell' e, CP_1 in subordine, chiedeva che venissero escluse le sanzioni civili per evasione contributiva.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso l' evidenziava come la CP_1 prescrizione quinquennale fosse stata tempestivamente interrotta con lettera dd.
4.8.2017 notificata il 4.9.2017, sul presupposto che il dies a quo andasse fatto coincidere con il deposito della dichiarazione dei redditi (avvenuto in data 26.9.2012) e sottolineava come le sanzioni fossero certamente dovute avendo il ricorrente deliberatamente omesso di denunciare all' la sua posizione. CP_1
2 All'esito dell'istruttoria veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, sulla scorta di recente orientamento espresso dalla SC, emetteva il seguente dispositivo:
1) annulla l'avviso di addebito n. 412 2018 0001820656 dd. 24.12.2018;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. CP_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
La Corte accoglieva l'appello in quanto a suo dire e pur in presenza di difforme orientamento della SC – del che si dava atto – si riteneva, da un lato, che solo a seguito della dichiarazione dei redditi fosse stato posto a conoscenza della situazione;
e dall'altro, che il CP_1 comportamento del contribuente era da ritenersi dolosamente preordinato a non porre tempestivamente nella condizione di poter conoscere lo svolgimento del rapporto CP_1 assicurativo, dando così luogo all'ipotesi disciplinata dall'art. 2941 n. 8 CC, ovverosia di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.
proponeva quindi ricorso per Cassazione e la SC, in accoglimento, disponeva Parte_1 rinvio delle parti a questa Corte in diversa composizione perché provvedesse alla nuova decisione della causa.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Il nucleo della controversia consiste nello stabilire se il dies a quo per il computo della prescrizione decorra dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi (nella specie
20.8.2012) ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie
26.9.2012).
La decisione non può che essere vincolata ai principi di diritto enunciati dal giudice del rinvio, del resto conformi alla giurisprudenza a suo tempo citata e condivisa dal tribunale di
Rovereto, la cui sentenza andrà pertanto confermata.
Per chiarezza di motivazione non resta pertanto che trascrivere le parti salienti della motivazione adottata dal giudice del rinvio, per quanto riguarda:
3 A)la decorrenza del termine prescrizionale;
B)l'aspetto – peraltro eventuale, non risultando specificamente oggetto di deduzioni difensive da parte di – del doloso occultamento di cui è previsione normativa nell'art. CP_1
2941 n. 8 CC.
Sub A).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre
2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria
(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione).
Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
Sub B).
1.3.– La sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell'omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo.
Questa Corte, nel puntualizzare l'orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019,
n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L,
30 novembre 2021, n. 37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento
4 intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto
3.1. delle Ragioni della decisione)
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).
Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d'appello (pagina
9) si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all' e ha così valorizzato quell'automatismo altre volte censurato da questa Corte (nello CP_1 stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del
Considerato).
Ciò vale a maggior ragione nel contesto di un sistema informatico globalizzato che da solo è in grado di fornire all'Istituto ogni informazione contributiva dei cittadini, cosa che del resto ha potuto fare in via del tutto autonoma, vale a dire prescindendo da quella CP_1 dichiarazione reddituale, sebbene lasciando decorrere il pur lungo termine prescrizionale
(ben cinque anni) a sua disposizione.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste, secondo le regole della soccombenza, a carico di consapevole dell'orientamento CP_1 giurisprudenziale fin dall'inizio della controversia, che deve ora essere rivalutata nel suo complesso anche se, all'esito del rigetto dell'appello, la sentenza di primo grado viene nel merito confermata ( del resto le spese restano immutate nel quantum).
Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate, scaglione minimo data la semplicità della vertenza) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 9/25 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto sez. lavoro CP_1
n. 29/2019 pubblicata in data 18.06.2019;
5 2)condanna a rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio come segue: CP_1 Parte_1
- per il primo grado € 2.100,00, oltre spese vive se documentate;
-per l'appello € 2.100,00 oltre spese vive se documentate;
-per il giudizio di cassazione € 2.100,00 oltre spese vive se documentate;
-per il giudizio di rinvio € 2.100,00 oltre € 64,50 per spese documentate;
somme cui vanno aggiunti, per ogni grado, la maggiorazione spese al 15% e gli accessori di legge.
Trento 10.04.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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