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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1856/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6/8/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Andria al viale Parte_1 C.F._1
Roma n. 22, presso lo studio degli Avv.ti MATERA PIERPAOLO e INCHINGOLO MICHELE, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Andria alla via G. Bovio n. CP_1 C.F._2
74, presso lo studio dell'avv. MASSARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/04/2021, ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Andria il 17/5/2007 (atto CP_1
n. 60, parte II, serie A, anno 2007). A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
18/10/2010) e (nato [...]); che con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. Per_3
5805/2019 del 6/11/2019 (R.G. n. 4350/2019) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, al Tribunale di: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- assegnare la casa familiare alla resistente;
- affidare congiuntamente i tre figli minori, con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del proprio diritto di visita;
- determinare il proprio contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, per i figli;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa del 1/6/2021 si è costituita aderendo alla domanda sullo status, contestando CP_1 le ulteriori conclusioni del ricorrente, con particolare riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento previsto per i minori e contestualmente chiedendo la corresponsione di un contributo mensile anche in proprio favore, oltre al recupero in danno del ricorrente di tutte le somme non versate a titolo di mantenimento per i figli. Ciò posto, la resistente ha chiesto: - di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli un contributo mensile pari ad € 600,00 per ogni figlio, oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di € 800,00 quale contributo al proprio mantenimento;
- di obbligare il ricorrente ad erogare alla resistente il trattamento di fine rapporto non ancora versato, per il tempo in cui la stessa ha prestato attività lavorativa per il marito;
- di obbligare il ricorrente a rimettere tutte le somme extra erogate in favore dei figli e mai corrisposte, in corso di quantificazione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del 22/6/2021, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione ed ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. In seguito, depositate le memorie integrative e le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6/8/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 5805/2019 del 6/11/2019 (R.G. n. 4350/2019). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, le parti hanno raggiunto gli accordi oggetto della convenzione sottoscritta l'8/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Va altresì disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, secondo quanto concordato dalle parti CP_ ed in seguito al trasferimento della unitamente ai minori, presso altra abitazione. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29/01/2020 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 CP_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria in data 17/5/2007 da e alle condizioni di cui alla convenzione Parte_1 CP_1 dell'8/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Andria, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 60 parte II serie A anno 2007). Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6/8/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Andria al viale Parte_1 C.F._1
Roma n. 22, presso lo studio degli Avv.ti MATERA PIERPAOLO e INCHINGOLO MICHELE, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Andria alla via G. Bovio n. CP_1 C.F._2
74, presso lo studio dell'avv. MASSARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/04/2021, ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Andria il 17/5/2007 (atto CP_1
n. 60, parte II, serie A, anno 2007). A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nato il Per_1 Per_2
18/10/2010) e (nato [...]); che con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. Per_3
5805/2019 del 6/11/2019 (R.G. n. 4350/2019) è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, al Tribunale di: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- assegnare la casa familiare alla resistente;
- affidare congiuntamente i tre figli minori, con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del proprio diritto di visita;
- determinare il proprio contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, per i figli;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di lite. Con comparsa del 1/6/2021 si è costituita aderendo alla domanda sullo status, contestando CP_1 le ulteriori conclusioni del ricorrente, con particolare riferimento al quantum dell'assegno di mantenimento previsto per i minori e contestualmente chiedendo la corresponsione di un contributo mensile anche in proprio favore, oltre al recupero in danno del ricorrente di tutte le somme non versate a titolo di mantenimento per i figli. Ciò posto, la resistente ha chiesto: - di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli un contributo mensile pari ad € 600,00 per ogni figlio, oltre alla rivalutazione annuale Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma mensile di € 800,00 quale contributo al proprio mantenimento;
- di obbligare il ricorrente ad erogare alla resistente il trattamento di fine rapporto non ancora versato, per il tempo in cui la stessa ha prestato attività lavorativa per il marito;
- di obbligare il ricorrente a rimettere tutte le somme extra erogate in favore dei figli e mai corrisposte, in corso di quantificazione;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del 22/6/2021, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione ed ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. In seguito, depositate le memorie integrative e le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6/8/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 5805/2019 del 6/11/2019 (R.G. n. 4350/2019). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, le parti hanno raggiunto gli accordi oggetto della convenzione sottoscritta l'8/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia. Va altresì disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, secondo quanto concordato dalle parti CP_ ed in seguito al trasferimento della unitamente ai minori, presso altra abitazione. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29/01/2020 da nei confronti di garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 CP_1 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria in data 17/5/2007 da e alle condizioni di cui alla convenzione Parte_1 CP_1 dell'8/7/2025 e depositata telematicamente in pari data, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di CP_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Andria, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 60 parte II serie A anno 2007). Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia