Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1355/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1355/2024 V.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 19.07.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'11.05.1968 e residente in [...];
e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._2
07.11.1965 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Francesconi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Corso Gramsci n. 106/108, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024,
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio CP_1 Parte_1 in data 09.11.1991 in PO (PT), precisavano che dall'unione nascevano i figli (il 09.11.1993) e (il Per_1 Per_2
31.05.1999), entrambi residenti con la madre ed economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Pistoia, con decreto di omologazione (r.g. n.
3504/2021) del 07.04.2022, depositato l'08.04.2022, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) il Sig. verserà, a titolo di assegno divorzile, alla Controparte_1
Sig.ra la somma di euro 500,00 mensili, in via Parte_1 anticipata entro il giorno 10 del mese di riferimento sul conto corrente accesso presso Poste Italiane IBAN:
[...].
2) I coniugi danno atto di aver definito ogni e qualsiasi altro rapporto di carattere patrimoniale tra di loro esistente.
3) Le spese legali del presente atto saranno compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2 2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.11.1991 in
PO (PT) tra i coniugi nato a [...] Controparte_1
l'11.05.1968 e nata a [...] il [...], alle Parte_1 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
32, P. 2 serie A, anno 1991);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 01.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3