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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 156/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025 e presentato dai coniugi
, con gli avv.ti GATTO LUISA e ANDREOTTI MARGHERITA, Parte_1
e
con gli avv.ti ZORZ MERI e PUPPINATO ANDREA CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 02/07/2005 a ODERZO.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
21.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 18.03.2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di TR, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 156/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/07/2005 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1
n. a ASOLO (TV) il 22/05/1974, e (C.F. CP_1
) n. a TREVISO (TV) il 23/10/1979, e trascritto al C.F._2
n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“ 1) La casa coniugale, in locazione con contratto esclusivamente intestato alla signora resterà assegnata alla madre CP_1
che continuerà a viverci con i figli sostenendone i costi.
2) Da valersi anche quale piano genitoriale: I figli minori Per_1
e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica presso la stessa. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e al trasferimento di residenza, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto, per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, di assumere le decisioni più opportune.
3) I figli staranno con il padre, tenuto conto dell'attività
lavorativa svolta dallo stesso e dei loro impegni scolastici-ludici-
sportivi:
durante il periodo scolastico: a fine settimana alternati, dal sabato alla fine della scuola fino al dopo cena della domenica sera nonché un giorno infrasettimanale, il martedì - dalle ore 18.00 fino a dopo cena, in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli nell'abitazione familiare nei week end ove gli stessi rimarranno con il padre - e il giovedì, sempre con le medesime modalità, nei weekend in cui i minori rimarranno con la madre.
In ogni caso, al fine di suddividere equamente i viaggi di andata e ritorno dei figli dalle abitazioni dei genitori, i ricorrenti stabiliscono che fino a quando il padre sarà residente a [...]
o nel raggio di circa settanta km da ZO (TV), uno dei fine settimana al mese in cui i figli staranno con il padre, la madre si obbliga ad andare a riprendere i ragazzi la domenica sera in un orario compreso tra le 20 e le 21 presso l'abitazione del padre (a
Fonte o nel raggio di circa settanta km da ZO).
Nel caso in cui il signor dovesse trasferire la residenza in Pt_1
un luogo che dista di più di settanta km circa da ZO (TV), la signora si obbliga di percorrere solamente la suddetta CP_1
distanza.
In caso di maltempo (es. neve/nebbia fitta/forte pioggia), motivi di salute che impediranno alla signora la guida sicura, CP_1
ovvero in caso di rottura dell'autovettura, la predetta potrà
astenersi dal viaggio con obbligo di recupero a data che i genitori andranno a concordare;
durante il periodo non scolastico: a fine settimana alternati,
dal venerdì mattina fino al lunedì mattina nonché un giorno infrasettimanale, il martedì -dalle ore 18.00 fino a dopo cena, in cui il padre provvederà a riaccompagnare i figli nell'abitazione familiare nei weekend in cui gli stessi rimarranno con il padre- e il giovedì, sempre con le medesime modalità, nei weekend in cui i minori rimarranno con la madre. In ogni caso:
-) Eventuali variazioni del predetto calendario dovranno essere concordate tra i genitori almeno 24 ore prima, salvo urgenze.
-) Nell'esclusivo interesse dei figli, qualora nel periodo di permanenza presso il padre uno e entrambi dovessero avere un impegno serale e/o un invito da amici per feste e/o ricorrenze varie in zona
ZO, il minore interessato rimarrà a dormire a casa della madre.
Il padre si premurerà che il figlio non rimanga privo di custodia,
previo accordo con la madre.
-) Resta sempre salva la possibilità da parte dei genitori di
invertire i relativi fine settimana.
-) È fatto salvo il diritto del padre di vedere i minori anche più
volte, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e,
comunque, quando lo desiderino, previo accordo tra i genitori.
Durante le vacanze natalizie: i figli staranno con ciascun genitore,
ad anni alterni, con decorrenza Natale 2024:
- la Vigilia di Natale e consecutivamente dalla mattina del 31
Part dicembre al 06 gennaio fino al dopocena;
fino a quando il signor risiederà a Fonte (TV) o nel raggio di circa settanta km da
[...]
ZO sarà riservata ai figli la decisione se farsi accompagnare presso l'altro genitore la Vigilia ovvero la mattina del giorno di
Natale;
- dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, fino a quando il signor risiederà a Fonte (TV) o nel raggio di Pt_1
circa settanta km da ZO sarà riservata ai figli la decisione se farsi accompagnare presso l'altro genitore la Vigilia ovvero la mattina del giorno dopo.
Sarà il genitore collocatario ad accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro genitore, il quale poi si farà carico di riportare i minori dall'altro, in modo che vengano suddivisi equamente tra entrambi i genitori i viaggi.
Natale 2024 i figli staranno con il padre dal 23 dicembre mattina al 31 dicembre.
Il periodo delle vacanze pasquali verrà suddiviso in parti eguali,
alternando di anno in anno la Pasqua e la Pasquetta e precisamente:
dal venerdì mattina alla domenica sera dopo cena e dalla domenica sera al martedì sera, sempre dopo cena.
Pasqua 2025 i minori staranno con la madre dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua.
Sarà il genitore collocatario ad accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro genitore, il quale poi si farà carico di riportare i minori dall'altro, in modo che vengano suddivisi equamente tra entrambi i genitori i viaggi.
Durante il periodo estivo: i figli trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con l'obbligo per i genitori di comunicarsi via mail il periodo di vacanza entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per i compleanni dei figli è data facoltà al genitore presso il quale il figlio non soggiorna di poter trascorrere con lo stesso o il pranzo o la cena. Il giorno della Festa della mamma ovvero del papà ovvero il giorno del compleanno, il genitore festeggiato avrà diritto,
indipendentemente dal turno di genitorialità, di trascorrere con i figli o il pranzo o la cena.
Eventuali altre importanti ricorrenze (Cresima di Matilde, etc)
seguiranno la medesima alternanza, sempre che i genitori non trovino un accordo per un festeggiamento comune.
4) Il signor verserà alla signora Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento di ciascun figlio, la somma mensile di € 500,00 ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat con decorrenza gennaio 2026, da versarsi entro il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario.
5) Il padre parteciperà alle spese straordinarie dei figli, secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di TR, nella misura del 50%, da rimborsare entro il mese successivo all'avvenuto esborso e previa esibizione delle pezze giustificative.
Le spese ordinarie e straordinarie sostenute/anticipate da un genitore verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore, obbligandosi a consegnare all'altro, anche ai fini del rimborso della quota parte, copia della ricevuta fiscale /
fattura, che dovrà essere intestata al/alla figlio/a.
6) Le parti convengono che l'Assegno Unico Universale per i figli spetterà per l'intero alla signora e quindi sarà CP_1
onorata ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno di anno in anno necessarie per attuare detta attribuzione. 7) Le parti danno atto che il sig. ha corrisposto alla signora Pt_1
a titolo di assegno divorzile una tantum, in una CP_1
soluzione, l'importo di € 40.000,00 con assegno circolare n.
8700631542-05 emesso da Allianz Bank, filiale di TR , con data
27.01.2025, recante la clausola di non trasferibilità, già
consegnato alla sig.ra le parti riconoscono che CP_1
l'attribuzione che precede deve ritenersi interamente satisfattiva di ogni e qualsivoglia pretesa della signora ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970,
per cui la predetta attribuzione costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata CP_1
effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
il
Tribunale ritiene equa tale modalità
8) Tenuto conto delle condizioni economico patrimoniali indicate ai punti 12 e 13 della sentenza di separazione n. 330/2024 del 13.2.2024
pronunciata dal Tribunale di TR, di cui si dà espressamente atto, con la sottoscrizione del presente ricorso, essere già state puntualmente attuate ed eseguite dai coniugi, con l'esatto adempimento del punto precedente, i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra in conseguenza del vincolo matrimoniale, dichiarandosi reciprocamente, fin d'ora,
pienamente soddisfatti e nulla avere più a pretendere avendo definito ogni questione tra loro di ordine patrimoniale. 9) Per quanto attiene i libretti bancari a nome dei figli Per_1
e giacenti presso Banca Intesa, filiale di ZO, con delega Per_2
ai genitori, gli stessi continueranno a rimanere presso tale istituto bancario: eventuali prelievi da detti libretti potranno avvenire solo previo accordo tra i due genitori, recandosi insieme presso l'istituto di credito, mentre gli eventuali versamenti potranno essere fatti liberamente.
Al compimento della maggiore età di ciascun figlio, questi ultimi potranno effettuare prelievi e versamenti in via autonoma.
10) I coniugi autorizzano per ciascuno e per i figli minori il rilascio dei passaporti e documenti equipollenti validi per l'espatrio.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ODERZO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in TR nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi