Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO Presidente dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 389/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di
Savona, promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bianca Innocenti, giusta procura in calce all'atto di appello, presso la quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonino Ardagna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Savona, via XX Settembre, 9/1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata: Dichiarare tenuta e quindi condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. dell'indennità di Controparte_1 Parte_1
occupazione già statuita con la sentenza parziale n. 1229 /2024 pari a 350,00 euro dal mese di maggio 2021 alla data meglio vista e ritenuta alla luce delle circostanze sopra esposte;
Con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, rigettare perché infondato e/o comunque, inaccoglibile in fatto e in diritto il gravame proposto
1
R.G. n. 68/2023, confermando in ogni sua parte la suddetta sentenza;
in via subordinata: determinare l'indennità di occupazione nella misura dello stretto dedotto e dimostrato, a spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi, le risultanze dei verbali d'udienza, ed in particolare il contenuto della sentenza non definitiva n. 1229/2024 del 11/10/2024 di questa
Corte con cui:
“NON definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 389/2023, del 31/05/2023, del Tribunale di Savona, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara tenuta al pagamento in favore di di una somma Controparte_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione per il mancato godimento dell'immobile sito in Varazze
Località Piani d'Ivrea Via delle Ginestre 2/18 e del Box censito al numero 18 dal 1/5/2021, fermo il resto ( la statuizione del Tribunale di Savona in ordine alla condanna della resistente al pagamento delle somme versate a titolo di IMU);
-rimette la causa come da separata ordinanza in istruttoria ai fini dell'accertamento e della quantificazione dell'indennità di occupazione;
-spese al definitivo”.
La causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza in parti data, con cui preannunciando alle parti il licenziamento di CTU al fine di determinare l'entità dell'indennità di occupazione sul seguente quesito “ “Dica il CTU quale sia l'entità del valore locativo dell'immobile sito dell'immobile sito in Varazze Località Piani d'Ivrea Via delle Ginestre 2/18
e del Box censito al numero 18 in comproprietà di e a Parte_1 Controparte_1 partire dal 1/5/2021 sino all'attualità”, al contempo il Collegio ha formulato alle stesse proposta conciliativa nei termini che seguono: “-pagamento da parte della parte appellata di una somma che la Corte ritiene di quantificare nell'importo di euro 350,00 mensile (50% del canone locativo) a titolo di indennità di occupazione dal 1/5/2021 fino al rilascio dell'immobile da parte della medesima ed in favore della parte appellante;
-pagamento da parte della appellata in favore dell'appellante di un contributo spese di lite nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese vive quanto al giudizio di primo grado e di euro 2.000,00 oltre accessori e spese vive quanto al giudizio di secondo
2 grado;”.
Tenuto conto del mancato accoglimento della proposta di cui sopra da parte della appellata, la Corte ha licenziato CTU con ordinanza 13/11/2024 e, a seguito di successiva istanza del
10/12/2024 della parte appellata che ha comunicato l'intervenuto accordo riguardo al valore dell'indennità di occupazione come espresso dalla Corte nell'ordinanza 11/10/2024 per la cui determinazione è stata disposta CTU, la Corte con ordinanza del 12/12/2024 ha disposto la sospensione delle operazioni peritali e con successiva ordinanza del 16/1/2025 ha revocato l'ordinanza con la quale era stata disposta la CTU.
Indi è stata fissata udienza per la discussione della causa in data 15/04/2025, da tenersi in forma scritta, con concessione alle parti del termine fino a 15 giorni prima per note conclusive. La causa viene decisa all'esito dell'udienza dal Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza non definitiva summenzionata è stata dichiarata tenuta Controparte_1
al pagamento in favore di di una somma a titolo di indennità di occupazione Parte_1 per il mancato godimento dell'immobile sito in Varazze Località Piani d'Ivrea Via delle
Ginestre 2/18 e del Box censito al numero 18 dal 1/5/2021 nella misura del 50%. L'importo dell'indennità di occupazione, come si è sopra anticipato, è stato concordemente individuato nell'importo di euro 350,00 mensili, pari al 50% del canone locativo, importo che deve essere corrisposto dalla appellata fino alla data del rilascio. Resta, quindi, da individuare la predetta data, sul quale vi è contrasto tra le parti.
In particolare, l'appellata afferma che la data finale dell'utilizzo Controparte_1
dell'appartamento da parte sua deve essere individuata nell'1/09/2023, epoca a partire dalla quale ha cessato di abitare nell'appartamento, e assume che detta data sarebbe pacifica tra le parti e risulterebbe dimostrata dal verbale di comparizione delle parti all'udienza di divorzio del 5/06/2024 ( doc. b), in cui il giudice relatore ha rilevato che “in atti risulta che a decorrere dall'1.9.2023 la resistente conduce in locazione un immobile ove si è trasferita” e che “il ricorrente stesso nei propri atti ha sostenuto l'allontanamento della moglie dalla ex casa coniugale”, oltre che dalla riduzione dei consumi, di tal chè l'indennità di occupazione dovrebbe essere calcolata sulla base della sentenza parziale in 28 mensilità dall'1/04/2021 al 31/08/2023.
Oppone l'appellante che non è, quindi, vero che la abbia lasciato Controparte_1
l'immobile ad agosto 2023, o meglio che probabilmente si è si è trasferita, ma ha continuato a mantenere la residenza nell'ex casa coniugale ed ha continuato ad impedire a Pt_1
di accedere e che ancora oggi mantiene la residenza nell'immobile.
[...]
3 Osserva la Corte che l'assunto della appellata non può essere condiviso sulla base dei documenti prodotti da . Come risulta dalle mail inviate in data 10-12 ottobre Parte_1
2023 (quindi successive al dedotto rilascio dell'immobile del 1/9/2023) dal Difensore dell'appellata al Difensore dell'appellante prodotte nel presente grado di Controparte_1
giudizio- produzioni ammissibili in quanto successive alla sentenza impugnata -, CP_1
ha continuato ad impedire all'appellante di accedere
[...] Parte_1 all'immobile, essendo del seguente tenore: “la sig.ra si è trasferita in altro immobile CP_1 per agevolare la vendita …e non per metterla a disposizione del marito, non intende acconsentire che il vi entri….peraltro la stessa ha ancora la residenza lì e l'accesso Pt_1 non autorizzato costituirebbe una violazione di legge.”
Ed ancora:” formulo la presente su espresso mandato della cliente, che ci legge per conoscenza, per diffidarla formalmente dall'accedere all'immobile di via delle Ginestre a
Varazze, in quanto sua moglie, che è ancora lì residente e che ha all'interno i propri effetti personali, ritiene che un Suo ingresso costituirebbe una violazione di domicilio e della privacy, passibile di sanzione”.
Emerge, quindi, un'espressa diffida di successiva alla data del 1/9/2023 Controparte_1 all'accesso all'immobile di cui è causa espressa a . Non può, pertanto, Parte_1 ritenersi che a tale data vi sia stato il rilascio dell'immobile da parte della , perché se CP_1
pur risulta che la appellata si è trasferita in altro immobile, ciò tuttavia non ha comportato la consegna dell'immobile al comproprietario, stante il manifestato divieto espresso al Pt_1 ad entrarvi e di rientrare, in tal modo, nella disponibilità dell'immobile, con pregiudizio delle facoltà di comproprietario.
Afferma l'appellante di essere potuto accedere all'immobile per la prima volta dopo circa cinque anni solo a dicembre 2024 quando ha dovuto liberarlo per la vendita a terzi e chiede che l'indennità venga individuata come spettantegli fino al gennaio 2025 posto che solo a febbraio 2025 i promissari acquirenti dell'immobile di cui è causa sono stati immessi nel possesso dell'immobile medesimo come da scrittura privata prodotta. Dall'esame della scrittura privata prodotta da parte appellante del 4/2/2025 risulta che vi è stata la consegna dell'immobile ai promissari acquirenti, seguita al preliminare del 27/5/2024 ed a definizione dei contrasti insorti fra promittenti venditori ed acquirenti.
Ritiene la Corte che, in difetto della prova da parte della appellata di una diversa data in cui sia avvenuta la consegna, possa essere individuato il rilascio nel dicembre 2024, data in cui lo stesso appellante ammette di aver potuto rientrare nel possesso del bene ai fini di liberarlo in vista poi della consegna di cui sopra ai promissari acquirenti.
4 Ne consegue che va condannata al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
15.050,00 (pari a 43 mesi così calcolati: euro 350,00 x 8 mesi relativi all'anno 2021; 12 mesi per l'anno 2022; 12 mesi per l'anno 2023, e 11 mesi per l'anno 2024= 42 mesi), somma che si determina in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, non ravvisandosi le ragioni per operare alcuna compensazione richiesta da parte appellata ex art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, novità della questione,
C.C. n. 77/2018), e sono a carico dell'appellata, secondo lo scaglione per cui vi è condanna, liquidate in base al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
DEFINITIVAMENTE pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 389/2023 del 31/05/2023 del Tribunale di Savona,
-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 15.050,00 a titolo di indennità di occupazione per il titolo di cui
[...]
in narrativa, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado in euro 4.237,00 per
[...]
compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa e, quanto al grado di appello, in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 16/04/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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