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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5967/2022
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5967/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
Avv. Mario Congiu
– parte attrice opponente– Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Avv. Maria Cristina Pasquato
– parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI.
- Per parte opponente: come in atto di citazione (- in via principale revocare, annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/22, R.G. 3447/22, emesso dall'Ill.mo Tribunale di Genova in data 17.05.2022, con ogni conseguente statuizione;
- In via di subordine, ridurre le richieste avversarie all'equo ed al giusto, nella misura che verrà accertata nell'instaurando giudizio. Con ogni accessoria e consequenziale pronunzia, e con vittoria delle spese, competenze ed onorarii di giudizio”).
- Per parte opposta: come in comparsa di costituzione e risposta, non essendo comparsa all'udienza del 05.02.2025 (In via preliminare:
1) ritenuti presenti i presupposti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1314/ 2022 del Tribunale di Genova. Nel merito:
2) rigettare integralmente il giudizio di opposizione perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando nel contempo il Decreto ingiuntivo n.1314/2022 del Tribunale di Genova;
3) condannare la al pagamento della somma di Parte_1
€19.995,76 oltre in dovuto fino all'effettivo soddisfo in favore della , i.p.l.r.p.t., con sede in Genova, Piazza della Controparte_1
Vittoria 1 per le ragioni richiamate nel decreto ingiuntivo P.IVA_1
n.1314/2022 del Trib . 4) In via subordinata condannare alla somma di €19.995,76 o della maggiore o minore somma anche ritenuta di giustizia oltre rivalutazioni e interessi di mora come per legge vigente tempo per tempo da giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche per i motivi di cui in espositiva”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.– Premesso che, in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Genova emetteva il decreto ingiuntivo n. 1314/2022, con il quale ingiungeva alla società il pagamento della somma di euro Parte_1
19.995,76, oltre interessi e spese legali, in favore di a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di provvigioni spetta el contratto di agenzia dalle stesse stipulato, in relazione a contratti procacciati dalla fino al 31.12.2021; CP_2
2. – rilevato che proponeva Parte_1 opposizione avverso il pr é lo stesso venisse revocato, ovvero dichiarato inefficace, deducendo che:
- le parti stipulavano il contratto di cui al doc. 2, la cui ultima pagina, non prodotta da parte ricorrente nel monitorio, stabilisce il pagamento di una provvigione di euro 30,00 alla stipula del contratto -validamente concluso ai sensi dell'art. 11- ed il pagamento dell'importo di euro 16,67 a titolo di “ricorrente mese”. Tale ultimo importo è una somma riconosciuta all'agente relativa alla durata del contratto di somministrazione procacciato;
- l'ultimo contratto procacciato dalla ed effettivamente CP_2 concluso dalla risaliva al giugn 3) e le provvigioni Parte_1 relative ai contratti conclusi fino a quel momento erano state regolarmente pagate, così come gli importi a titolo di “ricorrente mese” (doc. 4). Ciò è ricostruito nel doc. 5, contenente un elenco di contratti, numerati per POD, riferibili alla , con indicati i pagamenti delle provvigioni CP_1
e dei ricorrenti eseguiti dalla Parte_1
- tra i contratti in r pretendeva il pagamento delle provvigioni, soltanto alcuni erano stati effettivamente conclusi dalla mentre altri (123 su 306) non erano andati Parte_1
a buon fine, non sussistendo pertanto il diritto alla provvigione (doc. 7); 3. – rilevato che si costituiva in giudizio affinché Controparte_1 il decreto ingiuntivo ve l'opposizione rigettata, venisse concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, contestando quanto asserito dall'opponente e ribadendo che l'attività da sè svolta fosse documentata;
4. – rilevato che all'udienza del 30.11.2022 la Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1), 2), 3) c.p.c.;
5. – rilevato che, in data 29.09.2023, l'avv. Giuseppe Carlo Satta, originariamente difensore di depositava revoca del Controparte_1 mandato;
6. – rilevato che parte opponente depositava memoria ex art. 183 co. VI n. 1) cpc, in cui ribadiva le difese di cui all'atto di opposizione, nonché memoria ex art. 183 co. VI n. 2) cpc, in cui formulava richiesta di prova orale per testi e CTU contabile;
7. – rilevato che parte opposta non depositava le memorie ex art. 183 comma VI, n. 1), 2), 3) c.p.c.; 8. - rilevato che parte opponente non depositava memoria ex art. 183 co. VI n. 3) c.p.c.;
9. - rilevato che all'udienza del 7.12.2023 la Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente e che l'escussione dei testi avveniva all'udienza del 14.2.2024;
10. - rilevato che all'udienza del 05.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
*_*_*_*
11. - ritenuto che il credito vantato da parte opposta risulta infondato per le ragioni che seguono: 11.1. - il contratto stipulato dalle parti consisteva in un contratto di agenzia in base al quale la si impegnava a promuovere Controparte_1 contratti per la fornitura di energia elettrica e gas a favore della (doc. 2 opponente). Sulla base di tale Parte_1 vrebbe avuto diritto alle provvigioni in Controparte_1 relazione ai ente conclusi tra la clientela procacciata e la (si veda in particolare l'allegato B del doc. Parte_1
2) te parametrate non solo con riferimento al momento della conclusione del contratto procacciato, ma anche alla durata complessiva del rapporto contrattuale (cfr. ultima pag. doc. 2 opponente); 11.2. – non ha provato il credito vantato nei Controparte_1 confronti del poggiante sul titolo Parte_1 negoziale sopra s bile in 18.793,92 euro, corrispondente a fatture non pagate relative a contratti asseritamente procacciati dalla ricorrente e conclusi fino al 31.12.2021. Infatti, parte convenuta opposta, a sostegno della propria pretesa, si è limitata a produrre un elenco di contratti che essa avrebbe procacciato e che sarebbero stati poi conclusi dalla (doc. 3), senza tuttavia Parte_1 fornire alcuna prova della conclusione di quei contratti né della durata dei rapporti, circostanze, queste ultime, che avrebbe determinato in capo alla il diritto al pagamento della provvigione pattuita;
CP_1 peraltro, le affermazioni circa la debenza di provvigioni non pagate per i contratti asseritamente procacciati fino al dicembre 2021 da parte risultano smentite dalle risultanze probatorie Controparte_1 emerg scussione testimoniale sui capitoli di prova formulati da parte opponente. Infatti, entrambi i testi citati dall'opponente ( , dipendente di in qualità di direttore Testimone_1 Parte_1 ell'ufficio legale di CP_3 ato che, a seguito della stipula del Parte_1
tra la e la Parte_1 CP_1
venivano procacciati dalla i contratti meglio
[...] Controparte_1 itti nel doc. 3, che atture di cui al doc. Controparte_1
4, saldate dalla e che le proposte Parte_1 contrattuali indic rocurate dalla
[...] non andavano a buon fine e non erano quindi pagabili, mentre, CP_1 anto riportato dalla teste , “tutti i contratti menzionati nel CP_3 doc. 7) che risultavano pagabili sono stati e te pagati”; 11.4. – pertanto, risultando molti dei contratti proposti dalla
[...]
non andati a buon fine (quelli appunti, riportanti la dicitura “ND” CP_1
c. 7) ed al contempo pagate le provvigioni per i contratti procacciati ed effettivamente stipulati tra la clientela e la (si veda in Parte_1 particolare il doc. 4 prodotto dall'opponente, una serie di fatture e bonifici attestanti il pagamento delle stesse), il credito azionato in via monitoria non appare dimostrato;
11.5. – inoltre, nel corso del processo, parte opposta ha depositato una comparsa contenente allegazioni generiche e non ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 co. VI cpc, né ha successivamente partecipato alle udienze o depositato le memorie conclusive, così non offrendo smentita al quadro probatorio emergente dalla istruzione documentale ed orale svolta su impulso di Parte_1
12. – ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto n. 1314/22, emesso dal Tribunale di Genova in data 17.05.2022;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 ese di lite, che liquida in euro Parte_1
118,50 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 06.06.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Diana Borsi.
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova VI Sezione Civile In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5967/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
Avv. Mario Congiu
– parte attrice opponente– Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Avv. Maria Cristina Pasquato
– parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI.
- Per parte opponente: come in atto di citazione (- in via principale revocare, annullare e/o comunque dichiarare privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto n. 1314/22, R.G. 3447/22, emesso dall'Ill.mo Tribunale di Genova in data 17.05.2022, con ogni conseguente statuizione;
- In via di subordine, ridurre le richieste avversarie all'equo ed al giusto, nella misura che verrà accertata nell'instaurando giudizio. Con ogni accessoria e consequenziale pronunzia, e con vittoria delle spese, competenze ed onorarii di giudizio”).
- Per parte opposta: come in comparsa di costituzione e risposta, non essendo comparsa all'udienza del 05.02.2025 (In via preliminare:
1) ritenuti presenti i presupposti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1314/ 2022 del Tribunale di Genova. Nel merito:
2) rigettare integralmente il giudizio di opposizione perché del tutto infondato in fatto ed in diritto confermando nel contempo il Decreto ingiuntivo n.1314/2022 del Tribunale di Genova;
3) condannare la al pagamento della somma di Parte_1
€19.995,76 oltre in dovuto fino all'effettivo soddisfo in favore della , i.p.l.r.p.t., con sede in Genova, Piazza della Controparte_1
Vittoria 1 per le ragioni richiamate nel decreto ingiuntivo P.IVA_1
n.1314/2022 del Trib . 4) In via subordinata condannare alla somma di €19.995,76 o della maggiore o minore somma anche ritenuta di giustizia oltre rivalutazioni e interessi di mora come per legge vigente tempo per tempo da giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo, anche per i motivi di cui in espositiva”). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.– Premesso che, in data 17 maggio 2022, il Tribunale di Genova emetteva il decreto ingiuntivo n. 1314/2022, con il quale ingiungeva alla società il pagamento della somma di euro Parte_1
19.995,76, oltre interessi e spese legali, in favore di a Controparte_2 fronte del mancato pagamento di provvigioni spetta el contratto di agenzia dalle stesse stipulato, in relazione a contratti procacciati dalla fino al 31.12.2021; CP_2
2. – rilevato che proponeva Parte_1 opposizione avverso il pr é lo stesso venisse revocato, ovvero dichiarato inefficace, deducendo che:
- le parti stipulavano il contratto di cui al doc. 2, la cui ultima pagina, non prodotta da parte ricorrente nel monitorio, stabilisce il pagamento di una provvigione di euro 30,00 alla stipula del contratto -validamente concluso ai sensi dell'art. 11- ed il pagamento dell'importo di euro 16,67 a titolo di “ricorrente mese”. Tale ultimo importo è una somma riconosciuta all'agente relativa alla durata del contratto di somministrazione procacciato;
- l'ultimo contratto procacciato dalla ed effettivamente CP_2 concluso dalla risaliva al giugn 3) e le provvigioni Parte_1 relative ai contratti conclusi fino a quel momento erano state regolarmente pagate, così come gli importi a titolo di “ricorrente mese” (doc. 4). Ciò è ricostruito nel doc. 5, contenente un elenco di contratti, numerati per POD, riferibili alla , con indicati i pagamenti delle provvigioni CP_1
e dei ricorrenti eseguiti dalla Parte_1
- tra i contratti in r pretendeva il pagamento delle provvigioni, soltanto alcuni erano stati effettivamente conclusi dalla mentre altri (123 su 306) non erano andati Parte_1
a buon fine, non sussistendo pertanto il diritto alla provvigione (doc. 7); 3. – rilevato che si costituiva in giudizio affinché Controparte_1 il decreto ingiuntivo ve l'opposizione rigettata, venisse concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, contestando quanto asserito dall'opponente e ribadendo che l'attività da sè svolta fosse documentata;
4. – rilevato che all'udienza del 30.11.2022 la Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1), 2), 3) c.p.c.;
5. – rilevato che, in data 29.09.2023, l'avv. Giuseppe Carlo Satta, originariamente difensore di depositava revoca del Controparte_1 mandato;
6. – rilevato che parte opponente depositava memoria ex art. 183 co. VI n. 1) cpc, in cui ribadiva le difese di cui all'atto di opposizione, nonché memoria ex art. 183 co. VI n. 2) cpc, in cui formulava richiesta di prova orale per testi e CTU contabile;
7. – rilevato che parte opposta non depositava le memorie ex art. 183 comma VI, n. 1), 2), 3) c.p.c.; 8. - rilevato che parte opponente non depositava memoria ex art. 183 co. VI n. 3) c.p.c.;
9. - rilevato che all'udienza del 7.12.2023 la Giudice ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente e che l'escussione dei testi avveniva all'udienza del 14.2.2024;
10. - rilevato che all'udienza del 05.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
*_*_*_*
11. - ritenuto che il credito vantato da parte opposta risulta infondato per le ragioni che seguono: 11.1. - il contratto stipulato dalle parti consisteva in un contratto di agenzia in base al quale la si impegnava a promuovere Controparte_1 contratti per la fornitura di energia elettrica e gas a favore della (doc. 2 opponente). Sulla base di tale Parte_1 vrebbe avuto diritto alle provvigioni in Controparte_1 relazione ai ente conclusi tra la clientela procacciata e la (si veda in particolare l'allegato B del doc. Parte_1
2) te parametrate non solo con riferimento al momento della conclusione del contratto procacciato, ma anche alla durata complessiva del rapporto contrattuale (cfr. ultima pag. doc. 2 opponente); 11.2. – non ha provato il credito vantato nei Controparte_1 confronti del poggiante sul titolo Parte_1 negoziale sopra s bile in 18.793,92 euro, corrispondente a fatture non pagate relative a contratti asseritamente procacciati dalla ricorrente e conclusi fino al 31.12.2021. Infatti, parte convenuta opposta, a sostegno della propria pretesa, si è limitata a produrre un elenco di contratti che essa avrebbe procacciato e che sarebbero stati poi conclusi dalla (doc. 3), senza tuttavia Parte_1 fornire alcuna prova della conclusione di quei contratti né della durata dei rapporti, circostanze, queste ultime, che avrebbe determinato in capo alla il diritto al pagamento della provvigione pattuita;
CP_1 peraltro, le affermazioni circa la debenza di provvigioni non pagate per i contratti asseritamente procacciati fino al dicembre 2021 da parte risultano smentite dalle risultanze probatorie Controparte_1 emerg scussione testimoniale sui capitoli di prova formulati da parte opponente. Infatti, entrambi i testi citati dall'opponente ( , dipendente di in qualità di direttore Testimone_1 Parte_1 ell'ufficio legale di CP_3 ato che, a seguito della stipula del Parte_1
tra la e la Parte_1 CP_1
venivano procacciati dalla i contratti meglio
[...] Controparte_1 itti nel doc. 3, che atture di cui al doc. Controparte_1
4, saldate dalla e che le proposte Parte_1 contrattuali indic rocurate dalla
[...] non andavano a buon fine e non erano quindi pagabili, mentre, CP_1 anto riportato dalla teste , “tutti i contratti menzionati nel CP_3 doc. 7) che risultavano pagabili sono stati e te pagati”; 11.4. – pertanto, risultando molti dei contratti proposti dalla
[...]
non andati a buon fine (quelli appunti, riportanti la dicitura “ND” CP_1
c. 7) ed al contempo pagate le provvigioni per i contratti procacciati ed effettivamente stipulati tra la clientela e la (si veda in Parte_1 particolare il doc. 4 prodotto dall'opponente, una serie di fatture e bonifici attestanti il pagamento delle stesse), il credito azionato in via monitoria non appare dimostrato;
11.5. – inoltre, nel corso del processo, parte opposta ha depositato una comparsa contenente allegazioni generiche e non ha provveduto al deposito delle memorie ex art. 183 co. VI cpc, né ha successivamente partecipato alle udienze o depositato le memorie conclusive, così non offrendo smentita al quadro probatorio emergente dalla istruzione documentale ed orale svolta su impulso di Parte_1
12. – ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto n. 1314/22, emesso dal Tribunale di Genova in data 17.05.2022;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 ese di lite, che liquida in euro Parte_1
118,50 per esborsi ed in euro 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Genova, 06.06.2025 La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel Minuta redatta dalla MOT dott.ssa Diana Borsi.