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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2024, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
R. G. N. 10049/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 VEROLI FRANCESCO ANTONIO ANGELO;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. CAZZOLLA CLAUDIO;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha dedotto: 1) di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente con la CP_2 qualifica e le mansioni di tecnico di laboratorio Biomedico, presso la
[...] di Altamura, dal Organizzazione_1 16/06/1982 al 31/03/2023, ultimo giorno prima del suo pensionamento;
2) che, risolto il rapporto lavorativo, non aveva fruito di n. 36 giorni di ferie come si evince dal
“prospetto riepilogativo delle ferie” emesso dalla medesima resistente;
3) che il mancato godimento di dette CP_3 ferie risultava ascrivibile a ragioni afferenti all'organizzazione del lavoro non imputabili alla ricorrente;
4) che con lettera pec del 05/05/2023 invitava formalmente la a corrisponderle l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie di che trattasi;
5) che tale invito rimaneva privo di qualsiasi riscontro, così rendendosi inevitabile la soluzione giudiziale della controversia.
In ragione di tanto, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <a) condannare l' in persona del suo legale cp_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, favore della
1 Sig.ra per le causali su esposte, della Parte_1 somma di € 3.060,86, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) condannare la medesima in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, dei compensi e degli accessori (rimborso forfetario per spese generali, cap ed iva) del giudizio>>.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto integrale tra l'altro richiamando l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (conv. in l. 135/2012).
Nel merito va osservato che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
[comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 33 del c.c.n.l. Sanità 2016-2018 prevede che: “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. ….
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
2 nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. … 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. … 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno”.
A fronte di tanto, con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è intervenuto l'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) che stabilisce che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
3 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, il menzionato divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute come introdotto dall'art. 8, comma 5, appena citato per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni richiamate (sicuramente applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) non può essere reputato sussistente allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile.
Sul punto è difatti assolutamente rilevante richiamare l'autorevole ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (nella pronuncia n. 95/2016) secondo cui:
<3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
4. - Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).
Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa ( messaggio Org_2 n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria Controparte_4
, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento
[...]
4 della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la delibera dell'11 dicembre 2014, n. Org_3 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Org_4
, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei
[...] conti, sezione di controllo per la Organizzazione_5 delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per delibera del 5 Org_6 giugno 2014, n. 77).
La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
5. - Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto
5 fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . Per_1
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, HU e ER ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
6. - Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea>>.
Come appunto argomentato dal Giudice delle leggi nella pronuncia appena riportata e come peraltro evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva (si veda in particolare Cass. civ., Sez. Lav., 2496/2018 in motivazione) il legislatore tramite la statuizione di cui all'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Da ultimo la Corte di legittimità ha condivisibilmente osservato che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
6 B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 21780/2022).
Fatta questa ampia premessa, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, è rilevante osservare che l'ente datoriale – in spregio ai principi puntualizzati dalla Suprema Corte e all'interpretazione del diritto dell'Unione – non abbia avvisato parte ricorrente del fatto che, se ella non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse.
In virtù di quanto da ultimo evidenziato non può quindi prodursi la perdita del diritto all'indennità per ferie non godute.
In virtù di tutto quanto innanzi, deve essere accertato il fatto non imputabile al dipendente in ragione del quale la mancata frizione delle ferie è avvenuta sicché parte ricorrente deve essere ritenuta legittimata alla percezione dell'indennità per ferie non godute.
Non avendo l'ente resistente effettuato una specifica contestazione sui conteggi allegati dalla parte ricorrente all'interno dell'atto introduttivo l'ente resistente deve essere quindi condannato al pagamento di complessivi Euro 3.060,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della causa agli importi minimi in ragione della semplicità e serialità delle questioni affrontate – sono poste a carico della parte resistente secondo soccombenza.
P.Q.M.
7 Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'ente resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.060,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.030,00 oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 2.04.2024 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 VEROLI FRANCESCO ANTONIO ANGELO;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. CAZZOLLA CLAUDIO;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha dedotto: 1) di aver lavorato alle dipendenze dell' resistente con la CP_2 qualifica e le mansioni di tecnico di laboratorio Biomedico, presso la
[...] di Altamura, dal Organizzazione_1 16/06/1982 al 31/03/2023, ultimo giorno prima del suo pensionamento;
2) che, risolto il rapporto lavorativo, non aveva fruito di n. 36 giorni di ferie come si evince dal
“prospetto riepilogativo delle ferie” emesso dalla medesima resistente;
3) che il mancato godimento di dette CP_3 ferie risultava ascrivibile a ragioni afferenti all'organizzazione del lavoro non imputabili alla ricorrente;
4) che con lettera pec del 05/05/2023 invitava formalmente la a corrisponderle l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie di che trattasi;
5) che tale invito rimaneva privo di qualsiasi riscontro, così rendendosi inevitabile la soluzione giudiziale della controversia.
In ragione di tanto, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha quindi formulato le seguenti conclusioni: <a) condannare l' in persona del suo legale cp_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, favore della
1 Sig.ra per le causali su esposte, della Parte_1 somma di € 3.060,86, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia e/o equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
B) condannare la medesima in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, dei compensi e degli accessori (rimborso forfetario per spese generali, cap ed iva) del giudizio>>.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto ha contestato la fondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto integrale tra l'altro richiamando l'operatività del divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 (conv. in l. 135/2012).
Nel merito va osservato che il d.lgs. 66/2003 all'art. 10 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione [comma 1]. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
[comma 2]. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di registrazione [comma 3]”.
L'art. 33 del c.c.n.l. Sanità 2016-2018 prevede che: “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui all'Allegato 3 del CCNL del 3.11.2005 come aggiornato dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007 per la correzione di errore materiale dell'area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie.
2. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. ….
5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2, 3 e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dirigenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
2 nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. … 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. … 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno”.
A fronte di tanto, con riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, è intervenuto l'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) che stabilisce che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,
3 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, il menzionato divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute come introdotto dall'art. 8, comma 5, appena citato per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni richiamate (sicuramente applicabile alla presente fattispecie ratione temporis) non può essere reputato sussistente allorquando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa a sé non imputabile.
Sul punto è difatti assolutamente rilevante richiamare l'autorevole ricostruzione operata dal Giudice delle leggi (nella pronuncia n. 95/2016) secondo cui:
<3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute.
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.
In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.
4. - Questa Corte, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).
Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa ( messaggio Org_2 n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria Controparte_4
, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento
[...]
4 della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la delibera dell'11 dicembre 2014, n. Org_3 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Org_4
, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei
[...] conti, sezione di controllo per la Organizzazione_5 delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per delibera del 5 Org_6 giugno 2014, n. 77).
La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.
Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).
5. - Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).
Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto
5 fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, . Per_1
La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, HU e ER ed altri).
Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.
6. - Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione”, si ponga in antitesi con princípi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea>>.
Come appunto argomentato dal Giudice delle leggi nella pronuncia appena riportata e come peraltro evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità successiva (si veda in particolare Cass. civ., Sez. Lav., 2496/2018 in motivazione) il legislatore tramite la statuizione di cui all'art. 8, comma 5, d.l. 95/2012 (conv. con modificazioni in l. 135/2012) correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Da ultimo la Corte di legittimità ha condivisibilmente osservato che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
6 B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 21780/2022).
Fatta questa ampia premessa, con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, è rilevante osservare che l'ente datoriale – in spregio ai principi puntualizzati dalla Suprema Corte e all'interpretazione del diritto dell'Unione – non abbia avvisato parte ricorrente del fatto che, se ella non avesse fruito delle ferie, queste ultime sarebbero andate perse.
In virtù di quanto da ultimo evidenziato non può quindi prodursi la perdita del diritto all'indennità per ferie non godute.
In virtù di tutto quanto innanzi, deve essere accertato il fatto non imputabile al dipendente in ragione del quale la mancata frizione delle ferie è avvenuta sicché parte ricorrente deve essere ritenuta legittimata alla percezione dell'indennità per ferie non godute.
Non avendo l'ente resistente effettuato una specifica contestazione sui conteggi allegati dalla parte ricorrente all'interno dell'atto introduttivo l'ente resistente deve essere quindi condannato al pagamento di complessivi Euro 3.060,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le spese di lite – liquidate in ragione del valore della causa agli importi minimi in ragione della semplicità e serialità delle questioni affrontate – sono poste a carico della parte resistente secondo soccombenza.
P.Q.M.
7 Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'ente resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.060,86 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.030,00 oltre rimborso generale al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 2.04.2024 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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