Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/05/2025, n. 10262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10262 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12340/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12340 del 2021, proposto da
Hydrowatt SHP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Mauro Cuzzaniti e Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Coiet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nobile Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- in parte qua della “Graduatoria degli impianti iscritti al Registro, ai sensi dell’art. 9 del DM 4 luglio 2019, e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti appartenenti al Gruppo A secondo quanto indicato nel Bando del 28 maggio 2021” – codice identificativo del registro n. RG_A_2021_6, pubblicata in data 27.9.2021 limitatamente al punto in cui il GSE ha indebitamente applicato la riduzione del 5% dell’importo degli incentivi prevista dall’allegato 1 al DM 4 luglio 2019;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del GSE della Coiet S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dalla società ricorrente e uditi per le altre parti i difensori comparsi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha presentato domanda di iscrizione al Registro informatico di cui all’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4.7.2019 in base al bando del 28.5.2021 ed in relazione agli impianti appartenenti al gruppo A siti nei Comuni di Castiglione in Teverina (VT), Cassino (FR) e Cappelle sul Tavo (PE), al fine di accedere agli incentivi previsti da tale Decreto.
In data 27.9.2021 il GSE ha pubblicato la graduatoria degli impianti iscritti al Registro, ai sensi dell’art. 9 del DM 4 luglio 2019, e risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti appartenenti al Gruppo A.
Tali impianti sono stati iscritti a questo registro ed abilitati all’accesso agli incentivi di cui al D.M. suddetto.
Il GSE ha preso a riferimento per la formazione della suindicata graduatoria la tariffa di 85,50 €/MWh, procedendo ad una riduzione del 5% dell’importo degli incentivi in applicazione di disposizione prevista dall’allegato 1 al predetto D.M..
2. La ricorrente ha censurato l’applicazione di tale riduzione del 5% ed ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità parziale di tale graduatoria e, per l’effetto, disporne l’annullamento nella parte in cui la tariffa assegnata agli impianti è stata calcolata prendendo come base di calcolo la tariffa di cui all’Allegato 1 al D.M. decurtata del 5%, pari ad 85,5 €/MWh, in luogo della tariffa intera, pari a 90 €/MWh.
In particolare, la ricorrente ha posto a fondamento del ricorso i seguenti motivi:
“ Violazione di legge, in particolare dell’art. 103, co. 2 del d.l. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Violazione o falsa applicazione del D.M. 4 luglio 2019, in particolare del combinato disposto dell’Allegato 1 e dell’art. 6, comma 3 e art. 10, comma 2 ”;
la riduzione del 5% della tariffa incentivante sarebbe stata illegittima, in quanto in contrasto con il disposto del comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 in tema di proroga di termini per novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
in effetti, il valore di € 90 per MW/h per gli impianti della ricorrente avrebbe dovuto ritenersi prorogato fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
in tal senso sarebbero sia la lettera, sia la ratio di tale disposizione, volta a fronteggiare il clima di grave incertezza creatosi per le attività economiche in generale ed anche per il settore delle energie rinnovabili;
del resto, lo stesso GSE avrebbe prorogato in ragione dell’emergenza epidemiologica tutte le altre scadenze rilevanti ai fini dell’incentivazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (come risultante dalla tabella “Emergenza Covid-19: Aggiornamento Termini” pubblicata sul sito web del G.S.E.), ragion per cui sarebbe irragionevole ritenere che soltanto tale termine sarebbe sottratto alla proroga;
non verrebbe in rilievo in senso contrario alla tesi della ricorrente il presunto progressivo maggior grado di maturità delle fonti rinnovabili, cui dovrebbe corrispondere un progressivo minor costo di installazione;
per la verità, i costi di installazione delle fonti rinnovabili sarebbero sensibilmente aumentati quale effetto diretto della pandemia e del periodo emergenziale che ne è scaturito, con l’ulteriore grave conseguenza che l’omessa proroga del suindicato termine metterebbe a rischio la stessa sostenibilità degli investimenti nelle fonti rinnovabili;
il GSE non riconoscendo la proroga al termine di cui si discute avrebbe dato vita ad un assetto disarmonico con il principio del favor per le energie rinnovabili.
3. Si sono costituiti il GSE e la controinteressata Coiet s.r.l. ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
In particolare, il GSE ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’Allegato 1 al D.M. 4.7.2019, del par. 3.2.5 del Regolamento Operativo modificato il 30.10.2019 e del bando pubblico del 28.5.2021 in parte qua ; in effetti, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare entro il termine di decadenza non soltanto la graduatoria, bensì anche il D.M. suddetto, il Regolamento Operativo ed il bando pubblico del 28.5.2021 in parte qua ;
- l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del sopravvenuto provvedimento di ammissione agli incentivi, con conseguente prestata acquiescenza alla graduatoria impugnata nel presente giudizio; in tal senso deporrebbe la considerazione che i provvedimenti con i quali il GSE ha accolto la richiesta di incentivazione proposta dalla ricorrente in relazione agli impianti suddetti non sono stati impugnati e che nel contratto stipulato dopo la notifica dell’odierno ricorso la ricorrente ha accettato proprio la tariffa con la riduzione che era stata contestata nel medesimo ricorso;
- l’infondatezza nel merito del ricorso per avere il GSE disposto la proroga soltanto di quei termini che ponevano a carico del soggetto specifici adempimenti per l’accesso agli incentivi; la graduale riduzione dell’incentivazione si spiegherebbe a fronte della progressiva diminuzione dei prezzi delle componenti impiantistiche, nell’ottica di contenere il prezzo dell’energia gravante sui consumatori finali; la proroga del termine di cui si discute nel presente giudizio non sarebbe rientrata nei poteri del GSE e, del resto, neppure si può ritenere che rientri nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 o comunque in quello del comma 3 dell’art. 6 e del comma 2 dell’art. 10 del D.M. 4.7.2019.
La Coiet s.r.l. ha prima di tutto aderito alle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal GSE ed ha evidenziato l’infondatezza nel merito del ricorso proposto con argomenti simili a quelli spesi dal GSE.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4.4.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, in applicazione del noto principio della ragione più liquida l’infondatezza del ricorso nel merito, alla stregua delle considerazioni svolte nel prosieguo, consente di prescindere dalla valutazione delle eccezioni sollevate in rito dal GSE e dalla controinteressata.
L’Allegato 1 al D.M. 4.7.2019 dispone nella parte di interesse ai fini del presente giudizio che “ I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, … del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A … ”.
Va prima di tutto escluso che il termine di cui si discute rientri tra quelli contemplati dal comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020.
Tale disposizione prevede: “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ”.
Orbene, nel caso di specie non viene in rilievo alcuno degli atti abilitativi menzionati in tale disposizione, poiché come illustrato dal GSE si discute di un termine dal quale decorre una riduzione delle predette tariffe incentivanti nell’ottica della progressiva diminuzione dei prezzi delle componenti impiantistiche e di contenere il prezzo dell’energia gravante sui consumatori finali.
Neppure può ritenersi che il GSE avesse alcun potere di disporre autonomamente la proroga della decorrenza di tale riduzione tariffaria, perché tale decorrenza era fissata da fonte regolamentare, rispetto alla quale il GSE non aveva alcun potere derogatorio.
La circostanza che il GSE abbia redatto una tabella di aggiornamento dei termini prorogati in ragione del disposto del comma 2 dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e delle successive proroghe dello stato di emergenza non sta a significare che sia stato il GSE a decidere autonomamente la proroga di tali termini, bensì semplicemente che lo stesso abbia posto in essere un lavoro ricognitivo e compilativo a beneficio degli operatori economici e in un’ottica di certezza del diritto in relazione ai termini che si dovevano ritenere prorogati in ragione di tale disposizione.
Del resto, il termine di cui si discute nel presente giudizio è ontologicamente diverso da tali altri termini, poiché questi ultimi si riconnettono ad adempimenti posti a carico del soggetto responsabile.
In particolare, limitando l’esame alle proroghe relative al D.M. suddetto ed al sesto bando (quello che viene in rilievo nel presente giudizio) gli unici termini prorogati (per come risultanti dalla tabella “Emergenza Covid-19: Aggiornamento Termini” pubblicata sul sito web del G.S.E. e depositata dalla ricorrente) sono stati i seguenti: in primo luogo, i termini per l’entrata in esercizio per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del sesto bando, con connesso termine di decadenza del diritto agli incentivi (v. il comma 2 dell’art. 10 del D.M. suddetto); in secondo luogo, il termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui all'art.7.3.a del D.M. suddetto, termine che è connesso pur sempre alla data di entrata in esercizio dell’impianto, in quanto la relativa decurtazione viene applicata soltanto “ decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro ” e fino alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
6. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO