Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 17 GENNAIO 2025
N.R.G. 3425/2024
All'udienza del 17 Gennaio 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 9:16 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma
Teams, giusto decreto del 2 Gennaio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Giovanni Taccone per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- l'Avv. Antonio Mediati per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- Nessuno è presene per CP_2
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Taccone deduce la nullità della notifica degli atti interruttivi del termine prescrizionale per i seguenti motivi :
l'intimazione n. 09420199012974603000 notificata in data
è valido;
l'intimazione di pagamento n.
09420229005805456000 non risulta validamente notificata e non vi è prova della relata di notifica della cartolina di ricevimento;
infine per il pignoramento presso terzi, ex.
Art.72bis n. 09484202300002105001 notificato in data
01/09/2023 non cè la relativa relata di notifica.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:29, il G.O.P.
Dichiara la contumacia di e si ritira in camera di consiglio CP_2
disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore
14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:26 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,01;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra, alle ore 14:32;
2 Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 17/01/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3425/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Giovanni Taccone, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mediati;
resistente
E
3 , in Controparte_4
persona del suo presidente pro-tempore; contumace
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
14:27 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90078867 03/000, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito : N. 394 2017 0001404626 000 e
N. 394 2018 0001703421 000, di complessivi €uro 5.541,78 dovuti in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di CP_2
Contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2016 - 2017, afferenti alla gestione lavoratore autonomo.
eccepiva la prescrizione del credito vantato Parte_1
dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in CP_2
quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell a riscuotere CP_2 Controparte_3
la somma riportata nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
4 Si costituiva in giudizio solo che, deduceva, CP_1
l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei
40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. inoltre, deduceva il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata.
La circostanza che, il Concessionario, abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre dare atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero
5 dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n.
146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla Sentenza n. 26283/2022 della Corte di
Cassazione a ZI UN (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di azionata dall a CP_3 Controparte_3
mezzo di notificazione di intimazione di pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del Codice di Procedura
Civile.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione. E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione, tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual' è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo,
6 esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Passando al merito della questione il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori
e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i
7 contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art.
2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del
1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma 10.” (Cass.
n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla
Suprema Corte a ZI UN con la sentenza n.
23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente per consentire la CP_5
trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
8 La cartella di non può essere paragonata ad un CP_5
provvedimento giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma
5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Tuttavia, considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che non vi è prova in atti della notifica degli avvisi impugnati, conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione si considereranno le annualità in cui i tributi erano dovuti, ovvero il 2016 ed il 2017; successivamente i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dei seguenti atti: pignoramento presso terzi, ex.
9 Art.72bis n. 09484202300002105001, notificato in data
01/09/2023 e l' intimazione di pagamento n.
09420249007886703000, notificata in data 13/09/2024. Per quanto riguarda l'intimazione n. 09420199012974603000, notificata in data 14/12/2019 e l'intimazione n.
09420229005805456000, va dato atto che non risultano validamente notificate, per le ragioni evidenziate al presente verbale dal procuratore di parte ricorrente.
Considerata la sospensione dei termini per l'attività di riscossione, in conseguenza dell'emergenza pandemica, di cui al DL n. 18/20,deve, pertanto ritenersi l'attualità del credito opposto solo in relazione all'annualità 2017.
Le spese di lite, liquidate nella misura del 50%, in ragione del parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza e sono poste a carico di compensate nei confronti di CP_1
atteso che la prescrizione del credito è da imputare CP_2
all'inattività del Concessionario della Riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Di chiara prescritto il credito di cui all'avviso di addebito n. 394 2017 0001404626 000;
2) Di chiara attuale ed esigibile il credito di cui all'avviso di addebito n. 394 2018 0001703421 000;
10 3) Co ndanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
di parte ricorrente, che, liquida, nella misura già compensata, in €. 932,00, oltre accessori di legge ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palmi, lì 17 Gennaio 2025.
Il G.O.P.
Dott. ssa
Maria D. Romeo
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