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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 580/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 877 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Gennaro Feo, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in Marina di Casal Velino
(Sa), alla Via Velia, n. 45
RICORRENTE (nel proc. 580/2018 R.G.) contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso introduttivo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 877/2018 R.G., congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesima e dall'avv. Modestino Riccardo Napolitano, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (Sa), alla Via Niccolò Lettierio, n. 7
RESISTENTE (RICORRENTE nel proc. n. 877/2018 R.G.) nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 30.03.2018, esponeva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in ER, in data 18.10.1987 con;
Controparte_1
che dalla loro unione era nata il [...] a [...], la figlia;
che la casa coniugale era Persona_1
stata fissata in Vallo della Lucania, alla via Lettiero n. 7; che era venuta meno la comunione di intenti tra essi coniugi, tale da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;
che a far data dal 2013 il ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale, per non inasprire i rapporti già tesi;
che la CP_1
trasferiva, invece, la sua residenza in ER;
che la è intestataria di un immobile in CP_1
ER, per l'acquisto del quale il aveva versato oltre 150.000,00 euro in costanza di Pt_1
matrimonio; che esso ricorrente aveva acquistato, invece, un immobile in ER, alla via Nuzzo 41.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale, nonché disporsi l'assegnazione della casa coniugale di Vallo della Lucania (Sa) al ricorrente al fine di abitarla con la figlia con Per_1
vittoria di spese e onorari di causa.
Con memoria ritualmente depositata, provvedeva a costituirsi nell'ambito Controparte_1
del presente giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale e, anzi, sostenendo di aver avanzato la medesima domanda in altra sede;
deduceva i reiterati tradimenti del ed il suo abbandono della casa familiare, che avevano provocato situazioni dolorose e di disagio. Pt_1
Chiedeva, quindi, la riunione del presente procedimento con quello individuato con n. 877/2018
R.G.; l'assegnazione della casa coniugale, oltre che il mantenimento per sé e la figlia obbligare Per_1
il ricorrente a ritirare i suoi effetti personali dalla casa coniugale e a trasferire altrove la propria residenza;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 10/07/2018, veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello di cui al n. 877/2018 R.G., introdotto da con ricorso per separazione Controparte_1
giudiziale in data 29.05.2018; successivamente, in data 16.08.2018, veniva emessa ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui il Presidente autorizzava le parti a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale di Via Niccolò Lettiero, n. 7 in godimento a CP_1
, in uno ai mobili che la arredavano ed eccetto per gli effetti personali del;
attesa la
[...] Pt_1 condizione di disoccupazione della figlia poneva a carico del l'onere di versare un Per_1 Pt_1
assegno di mantenimento pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e di compartecipare in ragione del 60 % alle spese straordinarie;
poneva a carico del anche un assegno Pt_1 di mantenimento in favore della pari ad € 700.00 euro. CP_1
pagina 2 di 10 Con il deposito della memoria integrativa la instava affinchè, previa conferma dei CP_1
provvedimenti presidenziali del 16.08.2018, venisse pronunciata la separazione per colpa esclusiva del
, attese le sue relazioni extraconiugali e l'abbandono della famiglia operato dal da ormai Pt_1 Pt_1 cinque anni, causando la riduzione dell'intera famiglia “sul lastrico”; con liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno;
chiedeva, inoltre, disporsi lo scioglimento della comunione legale sull'immobile sito in Ascea, alla Via degli Oleandri, con annesse pertinenze, immobile occupato dal unitamente alla sua compagna, anche previa nomina di CTU. Vinte le spese con attribuzione. Pt_1
Anche depositava memoria integrativa, con la quale si riportava a quanto già Parte_1
dedotto nel ricorso introduttivo e chiariva ulteriormente le vicende che avevano portato alla separazione con la all'uopo esponeva che negli ultimi anni e con maggiore frequenza CP_1 quest'ultima aveva assunto comportamenti “inurbani”, trasferendo rabbia e rancore sull'intero nucleo familiare, soprattutto con la figlia che, inoltre, quest'ultima – ventottenne – svolgeva attività Per_1
lavorativa presso una banda musicale e, comunque, versava in età occupabile. Concludeva aderendo alla domanda sullo status e chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di Vallo della
Lucania in capo alla in suo favore, in quanto esclusivo proprietario ed al fine di abitarla CP_1
unitamente alla figlia la revoca di ogni statuizione di carattere economico;
in via istruttoria, Per_1
disporsi adeguate indagini sulle consistenze effettive, anche patrimoniali, della resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nelle more, a seguito di reclamo dell'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di ER
(Decreto n. 3600/2018 dell'11.12.2018- R.G. 791/2018), rimodulava il riparto delle spese straordinarie a carico dei genitori al 50% e riduceva l'assegno in favore della coniuge ad euro 550,00, confermando, per il resto, il provvedimento presidenziale e riservando al merito del giudizio le ulteriori doglianze lamentate dal . Pt_1
Interveniva, altresì, la sentenza n. 132/2020 del 13.10.2020 con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi la causa, poi, proseguiva istruita a mezzo Parte_2
produzione documentale delle parti e acquisizione degli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla
Guardia di Finanza circa i redditi, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita a decorrere dall'anno 2015.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 17/06/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Dalle risultanze di causa emerge senz'altro l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pagina 3 di 10 pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ebbene, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in questa sede unicamente sulle statuizioni accessorie relative alla proposta domanda di addebito, all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento per il coniuge e la prole.
Assegnazione della casa familiare e mantenimento della figlia maggiorenne.
Le domande possono essere trattate congiuntamente, in quanto le considerazioni di seguito svolte fanno da medesimo sfondo al rigetto delle stesse.
È bene ricordare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale trova una ragion d'essere in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, dunque, per la necessità di garantire a questi ultimi una continuità nel loro abituale habitat domestico. Respira la medesima ratio la statuizione relativa al mantenimento dei figli.
Sul punto la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni, ha più volte specificato che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cassazione civile, sez. I,
20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). Inoltre, “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez.
VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione –
Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135).
pagina 4 di 10 Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve prendersi atto che la figlia delle parti, maggiorenne (classe 1990), senz'altro versa in età occupabile e nulla è stato prodotto e/o documentato in ordine alla sua effettiva posizione lavorativa o in relazione alla sua mancata indipendenza economica, se non un certificato di ricovero relativo al 2018 – per cui, ad oggi, anacronistico ai fini che qui interessano – e un certificato del 2024, in cui è attestato che è Persona_1 in cura psicoterapeutica di supporto presso l'ASL.
Per il resto, le informazioni in ordine all'inoccupabilità della figlia transitate nell'ambito Per_1
del presente giudizio restano una mera allegazione della resistente, e ciò non giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Pertanto, non si ritiene opportuno confermare la statuizione resa in merito nel provvedimento presidenziale, così come nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare (chiesta da entrambe le parti).
Mantenimento della resistente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla per sé Controparte_1
stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
In altri termini, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una pagina 5 di 10 posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo
156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi.
In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale
(cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).
Tanto premesso, deve dirsi anche che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” ( Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti, difettano elementi assertivi – oltre che asseverativi - in merito al tenore di vita goduto durante il matrimonio e la durata della convivenza matrimoniale (da collocare verosimilmente nel 2013); anzi, dalle allegazioni delle parti emerge un insanabile contrasto sul punto: la riteneva che negli anni antecedenti al deposito CP_1
del ricorso di separazione il non contribuiva più al benessere della famiglia (situazione, quindi, Pt_1
che si protraeva, senza spiegazioni, sino al 2018, cioè finchè non si optava per la tutela attraverso la pagina 6 di 10 separazione) mentre il versava documentazione attestante, una seppur minima, contribuzione in Pt_1
favore della figlia.
Ad ogni modo, è indubbio che entrambe le parti siano professionisti e, quindi, godano quantomeno della possibilità di svolgere un'attività lavorativa, oltre a godere di un patrimonio immobiliare praticamente paritario. Del resto, gli accertamenti della Guardia di Finanza non hanno evidenziato squilibri reddituali tali da indurre a ritenere che la non possa autosostenersi e CP_1
mantenere un tenore di vita pari a quello goduto nel 2013 (anno, si ripete, in cui si colloca la fine della convivenza).
In sintesi, la richiesta formulata sul punto dalla va rigettata, in quanto, esaminate la CP_1
capacità patrimoniale e la condizione economica di entrambe le parti, non si ritiene raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito formulata dalla sig.ra va rigettata. CP_1
Preliminarmente, deve darsi atto che nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda di addebito proposta dal ricorrente per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art
709 c.p.c., comma 3, da depositare nei termini assegnati dal Presidente, là dove resti infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e chiusa, all'esito, la relativa fase del giudizio con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in vista dell'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore (Cass. Civ. n. 27597 del 21.09.2022).
I giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato come la questione relativa al se la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non spendere nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda, per non eludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato inequivoco sostegno, quanto alla struttura, nella disciplina contenuta nell'art. 709 c.p.c., comma 3 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, n. 17590 del 28.06.2019; Cass. Civ. n. 27597 del 21.09.2022).
Ad ogni modo, la domanda era stata formulata anche nell'ambito del procedimento n. 877/2018
R.G., qui poi riunito, quindi senz'altro ammissibile.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
pagina 7 di 10 Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: “…la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143
c.c., essendo, invece, necessario che la parte che richieda l'addebito provi sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivati dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo…” (Cass. Civ., n.
22291 del 07.08.2024).
In altri termini, siffatto orientamento presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri
“sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n.
18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che la parte, a tale uopo onerata anche in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., non abbia fornito prova piena e tranquillizzante dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge e trasgressivi dei doveri coniugali. Ed invero, in presenza di una recisa contestazione delle avverse deduzioni da parte della difesa del riguardo Pt_1
alla genesi della crisi coniugale, il quale ha dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio che il fallimento dell'unione fosse imputabile ai comportamenti della moglie e all'assenza di qualsiasi tentativo di riconciliazione, s'impone il rigetto della domanda di addebito.
Da una parte, la ha dedotto quale causa della crisi coniugale l'atteggiamento di CP_1
completo disinteresse del Forte nonché la sussistenza di relazione extra-coniugali, l'ultima delle quali sfociata nella coabitazione del ricorrente con l'ex cameriera nella casa in Ascea Marina. D'altra parte, il ha rappresentato che l'allontanamento dalla casa coniugale, contrariamente a quanto sostenuto Pt_1
dalla è stato determinato in ragione del totale deterioramento del rapporto di coniugio e CP_1
pagina 8 di 10 delle continue offese ed umiliazioni che la resistente sovente rivolgeva alla sua persona precisando, inoltre, che il rapporto con l'ex cameriera di casa era sorto in epoca successiva Parte_2 all'allontanamento dalla casa coniugale di Vallo della Lucania.
Peraltro, quanto alla prima delle relazioni intrattenute con altra donna, tale autrice Per_2
anche delle lesioni colpose procurate alla figlia della coppia a seguito del sinistro occorso nel Per_1
quale ometteva di prestarle soccorso (sfociato in una pronuncia di condanna nel 2009), il Pt_1
evidenzia – e non pare essere contestato dall'avversa difesa - che la fosse a conoscenza CP_1 della relazione tanto che il resistente, a seguito anche delle condotte persecutorie da parte dell'amante, si era visto costretto a ad interrompere la relazione nell'anno 2008, dichiarandosi disponibile con la consorte ad interrompere il rapporto matrimoniale;
tuttavia, all'epoca la decise di CP_1 mantenere in vita l'unione coniugale, protrattasi, verosimilmente e come già detto, sino al 2013.
Orbene, così riassunte le prospettazioni delle parti e le ragioni poste a sostegno delle rispettive deduzioni, la domanda di addebito formulata dalla non merita accoglimento, atteso che i CP_1
fatti dalla stessa dedotti non hanno trovato un riscontro probatorio adeguato, soprattutto per ciò che concerne la prova del nesso causale sulla crisi coniugale.
Sulle altre domande formulate dalle parti.
Oltre alle richieste relative alle statuizioni accessorie che caratterizzano la domanda di separazione appena esaminate, entrambe le parti hanno avanzato ulteriori domande (quali lo scioglimento della comunione legale sull'immobile sito in Ascea, alla Via degli Oleandri, con annesse pertinenze) di cui va dichiarata l'inammissibilità per difetto del requisito della connessione richiesto dall'art. 40, comma 3, c.p.c. nell'ipotesi di domande soggette a riti diversi. Sul punto, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale norma consente solo nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. la trattazione congiunta di cause cumulativamente proposte o successivamente riunite che debbano essere trattate con riti diversi, enunciando la regola secondo cui tali cause debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali. Precisamente, la trattazione congiunta è consentita dall'art. 40 solo nelle ipotesi di "connessione qualificata" previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e non anche nelle fattispecie di cumulo prevista dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della cosiddetta
«connessione per coordinazione», in cui, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 2010, in senso conforme Cass. 10 marzo 2002,
n. 5304; 19 gennaio 2005, n. 1084; 30 agosto 2004, n. 17404; 25 marzo 2003, n. 4367; 15 maggio
2001, n. 6660; 12 gennaio 2000, n. 266).
pagina 9 di 10 Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono state introdotte più domande assoggettate a riti differenti;
difatti, la domanda principale di separazione risulta pacificamente soggetta al rito camerale, mentre la domanda di condanna al pagamento delle utenze a carico del ha ad oggetto questioni meramente patrimoniali in alcun modo connesse alla pronuncia Pt_3
sul vincolo coniugale, per cui assoggettata alla disciplina processuale prevista per il giudizio ordinario di cognizione. Tale domanda, quindi, non rientrando nelle tipiche ipotesi di «connessione qualificata» contemplate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
Spese di lite
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
1) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
2) Rigetta la domanda di mantenimento in favore di e della figlia Controparte_1 Per_1
[...]
3) Rigetta la domanda di addebito;
4) Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Concetta Serrone Giudice rel.
a seguito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 580 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 877 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Gennaro Feo, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in Marina di Casal Velino
(Sa), alla Via Velia, n. 45
RICORRENTE (nel proc. 580/2018 R.G.) contro
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in calce al ricorso introduttivo nell'ambito del giudizio iscritto al n. 877/2018 R.G., congiuntamente e disgiuntamente, da sé medesima e dall'avv. Modestino Riccardo Napolitano, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (Sa), alla Via Niccolò Lettierio, n. 7
RESISTENTE (RICORRENTE nel proc. n. 877/2018 R.G.) nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 30.03.2018, esponeva Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario in ER, in data 18.10.1987 con;
Controparte_1
che dalla loro unione era nata il [...] a [...], la figlia;
che la casa coniugale era Persona_1
stata fissata in Vallo della Lucania, alla via Lettiero n. 7; che era venuta meno la comunione di intenti tra essi coniugi, tale da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;
che a far data dal 2013 il ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale, per non inasprire i rapporti già tesi;
che la CP_1
trasferiva, invece, la sua residenza in ER;
che la è intestataria di un immobile in CP_1
ER, per l'acquisto del quale il aveva versato oltre 150.000,00 euro in costanza di Pt_1
matrimonio; che esso ricorrente aveva acquistato, invece, un immobile in ER, alla via Nuzzo 41.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale, nonché disporsi l'assegnazione della casa coniugale di Vallo della Lucania (Sa) al ricorrente al fine di abitarla con la figlia con Per_1
vittoria di spese e onorari di causa.
Con memoria ritualmente depositata, provvedeva a costituirsi nell'ambito Controparte_1
del presente giudizio, aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale e, anzi, sostenendo di aver avanzato la medesima domanda in altra sede;
deduceva i reiterati tradimenti del ed il suo abbandono della casa familiare, che avevano provocato situazioni dolorose e di disagio. Pt_1
Chiedeva, quindi, la riunione del presente procedimento con quello individuato con n. 877/2018
R.G.; l'assegnazione della casa coniugale, oltre che il mantenimento per sé e la figlia obbligare Per_1
il ricorrente a ritirare i suoi effetti personali dalla casa coniugale e a trasferire altrove la propria residenza;
il tutto con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 10/07/2018, veniva disposta la riunione al presente procedimento di quello di cui al n. 877/2018 R.G., introdotto da con ricorso per separazione Controparte_1
giudiziale in data 29.05.2018; successivamente, in data 16.08.2018, veniva emessa ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti con cui il Presidente autorizzava le parti a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale di Via Niccolò Lettiero, n. 7 in godimento a CP_1
, in uno ai mobili che la arredavano ed eccetto per gli effetti personali del;
attesa la
[...] Pt_1 condizione di disoccupazione della figlia poneva a carico del l'onere di versare un Per_1 Pt_1
assegno di mantenimento pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e di compartecipare in ragione del 60 % alle spese straordinarie;
poneva a carico del anche un assegno Pt_1 di mantenimento in favore della pari ad € 700.00 euro. CP_1
pagina 2 di 10 Con il deposito della memoria integrativa la instava affinchè, previa conferma dei CP_1
provvedimenti presidenziali del 16.08.2018, venisse pronunciata la separazione per colpa esclusiva del
, attese le sue relazioni extraconiugali e l'abbandono della famiglia operato dal da ormai Pt_1 Pt_1 cinque anni, causando la riduzione dell'intera famiglia “sul lastrico”; con liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno;
chiedeva, inoltre, disporsi lo scioglimento della comunione legale sull'immobile sito in Ascea, alla Via degli Oleandri, con annesse pertinenze, immobile occupato dal unitamente alla sua compagna, anche previa nomina di CTU. Vinte le spese con attribuzione. Pt_1
Anche depositava memoria integrativa, con la quale si riportava a quanto già Parte_1
dedotto nel ricorso introduttivo e chiariva ulteriormente le vicende che avevano portato alla separazione con la all'uopo esponeva che negli ultimi anni e con maggiore frequenza CP_1 quest'ultima aveva assunto comportamenti “inurbani”, trasferendo rabbia e rancore sull'intero nucleo familiare, soprattutto con la figlia che, inoltre, quest'ultima – ventottenne – svolgeva attività Per_1
lavorativa presso una banda musicale e, comunque, versava in età occupabile. Concludeva aderendo alla domanda sullo status e chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di Vallo della
Lucania in capo alla in suo favore, in quanto esclusivo proprietario ed al fine di abitarla CP_1
unitamente alla figlia la revoca di ogni statuizione di carattere economico;
in via istruttoria, Per_1
disporsi adeguate indagini sulle consistenze effettive, anche patrimoniali, della resistente. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nelle more, a seguito di reclamo dell'ordinanza presidenziale, la Corte d'Appello di ER
(Decreto n. 3600/2018 dell'11.12.2018- R.G. 791/2018), rimodulava il riparto delle spese straordinarie a carico dei genitori al 50% e riduceva l'assegno in favore della coniuge ad euro 550,00, confermando, per il resto, il provvedimento presidenziale e riservando al merito del giudizio le ulteriori doglianze lamentate dal . Pt_1
Interveniva, altresì, la sentenza n. 132/2020 del 13.10.2020 con cui veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi la causa, poi, proseguiva istruita a mezzo Parte_2
produzione documentale delle parti e acquisizione degli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla
Guardia di Finanza circa i redditi, il patrimonio e l'effettivo tenore di vita a decorrere dall'anno 2015.
Con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 17/06/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Dalle risultanze di causa emerge senz'altro l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pagina 3 di 10 pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ebbene, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in questa sede unicamente sulle statuizioni accessorie relative alla proposta domanda di addebito, all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento per il coniuge e la prole.
Assegnazione della casa familiare e mantenimento della figlia maggiorenne.
Le domande possono essere trattate congiuntamente, in quanto le considerazioni di seguito svolte fanno da medesimo sfondo al rigetto delle stesse.
È bene ricordare che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale trova una ragion d'essere in presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, dunque, per la necessità di garantire a questi ultimi una continuità nel loro abituale habitat domestico. Respira la medesima ratio la statuizione relativa al mantenimento dei figli.
Sul punto la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni, ha più volte specificato che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cassazione civile, sez. I,
20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). Inoltre, “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez.
VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione –
Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135).
pagina 4 di 10 Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve prendersi atto che la figlia delle parti, maggiorenne (classe 1990), senz'altro versa in età occupabile e nulla è stato prodotto e/o documentato in ordine alla sua effettiva posizione lavorativa o in relazione alla sua mancata indipendenza economica, se non un certificato di ricovero relativo al 2018 – per cui, ad oggi, anacronistico ai fini che qui interessano – e un certificato del 2024, in cui è attestato che è Persona_1 in cura psicoterapeutica di supporto presso l'ASL.
Per il resto, le informazioni in ordine all'inoccupabilità della figlia transitate nell'ambito Per_1
del presente giudizio restano una mera allegazione della resistente, e ciò non giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa.
Pertanto, non si ritiene opportuno confermare la statuizione resa in merito nel provvedimento presidenziale, così come nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare (chiesta da entrambe le parti).
Mantenimento della resistente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla per sé Controparte_1
stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere
(cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge cui non sia addebitabile la separazione personale nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
In altri termini, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una pagina 5 di 10 posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo
156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi.
In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale
(cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).
Tanto premesso, deve dirsi anche che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” ( Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).
Ebbene occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti, difettano elementi assertivi – oltre che asseverativi - in merito al tenore di vita goduto durante il matrimonio e la durata della convivenza matrimoniale (da collocare verosimilmente nel 2013); anzi, dalle allegazioni delle parti emerge un insanabile contrasto sul punto: la riteneva che negli anni antecedenti al deposito CP_1
del ricorso di separazione il non contribuiva più al benessere della famiglia (situazione, quindi, Pt_1
che si protraeva, senza spiegazioni, sino al 2018, cioè finchè non si optava per la tutela attraverso la pagina 6 di 10 separazione) mentre il versava documentazione attestante, una seppur minima, contribuzione in Pt_1
favore della figlia.
Ad ogni modo, è indubbio che entrambe le parti siano professionisti e, quindi, godano quantomeno della possibilità di svolgere un'attività lavorativa, oltre a godere di un patrimonio immobiliare praticamente paritario. Del resto, gli accertamenti della Guardia di Finanza non hanno evidenziato squilibri reddituali tali da indurre a ritenere che la non possa autosostenersi e CP_1
mantenere un tenore di vita pari a quello goduto nel 2013 (anno, si ripete, in cui si colloca la fine della convivenza).
In sintesi, la richiesta formulata sul punto dalla va rigettata, in quanto, esaminate la CP_1
capacità patrimoniale e la condizione economica di entrambe le parti, non si ritiene raggiunta la prova dell'inidoneità della moglie a mantenere da sola un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.
Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito formulata dalla sig.ra va rigettata. CP_1
Preliminarmente, deve darsi atto che nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda di addebito proposta dal ricorrente per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art
709 c.p.c., comma 3, da depositare nei termini assegnati dal Presidente, là dove resti infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione e chiusa, all'esito, la relativa fase del giudizio con l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in vista dell'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore (Cass. Civ. n. 27597 del 21.09.2022).
I giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato come la questione relativa al se la memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non spendere nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda, per non eludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato inequivoco sostegno, quanto alla struttura, nella disciplina contenuta nell'art. 709 c.p.c., comma 3 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, n. 17590 del 28.06.2019; Cass. Civ. n. 27597 del 21.09.2022).
Ad ogni modo, la domanda era stata formulata anche nell'ambito del procedimento n. 877/2018
R.G., qui poi riunito, quindi senz'altro ammissibile.
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
pagina 7 di 10 Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che: “…la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143
c.c., essendo, invece, necessario che la parte che richieda l'addebito provi sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivati dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo…” (Cass. Civ., n.
22291 del 07.08.2024).
In altri termini, siffatto orientamento presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri
“sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n.
18618 del 12.09.2011).
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che la parte, a tale uopo onerata anche in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., non abbia fornito prova piena e tranquillizzante dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge e trasgressivi dei doveri coniugali. Ed invero, in presenza di una recisa contestazione delle avverse deduzioni da parte della difesa del riguardo Pt_1
alla genesi della crisi coniugale, il quale ha dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio che il fallimento dell'unione fosse imputabile ai comportamenti della moglie e all'assenza di qualsiasi tentativo di riconciliazione, s'impone il rigetto della domanda di addebito.
Da una parte, la ha dedotto quale causa della crisi coniugale l'atteggiamento di CP_1
completo disinteresse del Forte nonché la sussistenza di relazione extra-coniugali, l'ultima delle quali sfociata nella coabitazione del ricorrente con l'ex cameriera nella casa in Ascea Marina. D'altra parte, il ha rappresentato che l'allontanamento dalla casa coniugale, contrariamente a quanto sostenuto Pt_1
dalla è stato determinato in ragione del totale deterioramento del rapporto di coniugio e CP_1
pagina 8 di 10 delle continue offese ed umiliazioni che la resistente sovente rivolgeva alla sua persona precisando, inoltre, che il rapporto con l'ex cameriera di casa era sorto in epoca successiva Parte_2 all'allontanamento dalla casa coniugale di Vallo della Lucania.
Peraltro, quanto alla prima delle relazioni intrattenute con altra donna, tale autrice Per_2
anche delle lesioni colpose procurate alla figlia della coppia a seguito del sinistro occorso nel Per_1
quale ometteva di prestarle soccorso (sfociato in una pronuncia di condanna nel 2009), il Pt_1
evidenzia – e non pare essere contestato dall'avversa difesa - che la fosse a conoscenza CP_1 della relazione tanto che il resistente, a seguito anche delle condotte persecutorie da parte dell'amante, si era visto costretto a ad interrompere la relazione nell'anno 2008, dichiarandosi disponibile con la consorte ad interrompere il rapporto matrimoniale;
tuttavia, all'epoca la decise di CP_1 mantenere in vita l'unione coniugale, protrattasi, verosimilmente e come già detto, sino al 2013.
Orbene, così riassunte le prospettazioni delle parti e le ragioni poste a sostegno delle rispettive deduzioni, la domanda di addebito formulata dalla non merita accoglimento, atteso che i CP_1
fatti dalla stessa dedotti non hanno trovato un riscontro probatorio adeguato, soprattutto per ciò che concerne la prova del nesso causale sulla crisi coniugale.
Sulle altre domande formulate dalle parti.
Oltre alle richieste relative alle statuizioni accessorie che caratterizzano la domanda di separazione appena esaminate, entrambe le parti hanno avanzato ulteriori domande (quali lo scioglimento della comunione legale sull'immobile sito in Ascea, alla Via degli Oleandri, con annesse pertinenze) di cui va dichiarata l'inammissibilità per difetto del requisito della connessione richiesto dall'art. 40, comma 3, c.p.c. nell'ipotesi di domande soggette a riti diversi. Sul punto, secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale norma consente solo nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. la trattazione congiunta di cause cumulativamente proposte o successivamente riunite che debbano essere trattate con riti diversi, enunciando la regola secondo cui tali cause debbono essere trattate e decise con il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali. Precisamente, la trattazione congiunta è consentita dall'art. 40 solo nelle ipotesi di "connessione qualificata" previste dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e non anche nelle fattispecie di cumulo prevista dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della cosiddetta
«connessione per coordinazione», in cui, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 2010, in senso conforme Cass. 10 marzo 2002,
n. 5304; 19 gennaio 2005, n. 1084; 30 agosto 2004, n. 17404; 25 marzo 2003, n. 4367; 15 maggio
2001, n. 6660; 12 gennaio 2000, n. 266).
pagina 9 di 10 Nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono state introdotte più domande assoggettate a riti differenti;
difatti, la domanda principale di separazione risulta pacificamente soggetta al rito camerale, mentre la domanda di condanna al pagamento delle utenze a carico del ha ad oggetto questioni meramente patrimoniali in alcun modo connesse alla pronuncia Pt_3
sul vincolo coniugale, per cui assoggettata alla disciplina processuale prevista per il giudizio ordinario di cognizione. Tale domanda, quindi, non rientrando nelle tipiche ipotesi di «connessione qualificata» contemplate negli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. va dichiarata inammissibile.
Spese di lite
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
1) Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti;
2) Rigetta la domanda di mantenimento in favore di e della figlia Controparte_1 Per_1
[...]
3) Rigetta la domanda di addebito;
4) Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Concetta Serrone dott.ssa Elvira Bellantoni
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