Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1977, n. 1323
CASS
Sentenza 6 aprile 1977

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Il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente. Pertanto, l'Azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualita di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalita del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore. ( V 2380/71, mass n 353311; ( V 2294/71, mass n 353145).*

Quando il convenuto contesti di essere titolare del rapporto dedotto in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non insorge necessita di integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto la pronuncia sulla sussistenza o meno di quella titolarita puo essere presa con effetti limitati alle parti in causa. ( V 2340/72, mass n 359717).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/1977, n. 1323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1323
    Data del deposito : 6 aprile 1977

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