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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 568/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n.159/2024 pubblicata in data 9 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 7 settembre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec degli avv. Renato Vestini e Oreste Manzi che lo rappresentano e difendono unitamente all'avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli n.58 presso e nello studio dell'avv.
Corrado Maria Dones che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
CP_ nei confronti di annullava l'avviso di addebito n. 345 2022 00008873 59
000 dell'importo di euro 910,64.
In tale ricorso , dopo aver premesso di essere Controparte_1
una cooperativa agricola avente ad oggetto la lavorazione, il condizionamento e la commercializzazione di uova conferite in prevalenza da soci, sosteneva che
CP_ avesse erroneamente disconosciuto le agevolazioni contributive in relazione al socio per denuncia di attività non conforme e per la parte delle Persona_2
soccide monetizzate.
Contestava in linea generale la possibile “scomputazione” della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti dai singoli soci ed in forza di contratti di soccida e in merito alle contestazioni relative alla posizione del socio Per_2
deduceva l'esistenza di un regolare contratto di soccida tra lo stesso e la
[...]
soccidante . Controparte_3
CP_ Sosteneva che, a differenza di quanto indicato da fosse documentale l'indicazione del tipo di attività espletata da in quanto risultante Persona_2 dal fascicolo aziendale e dall'anagrafica di allevamento della Regione CP_4
Lazio.
Precisava, infine, che le denunce di attività provenivano dai soci e che la stessa non aveva alcun potere di verifica.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.
Deduceva che l'avviso di addebito era scaturito dalla verifica della sussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive ex lege n.240/1984 e che dalla stessa era emersa l'irregolarità della posizione del socio stante la Persona_2
mancata indicazione di alcun tipo di allevamento nella denuncia aziendale.
Evidenziava l'importanza della denuncia aziendale la cui presentazione non era un mero atto formale, ma un vero e proprio adempimento ex dlgs n. 375/1993 la cui violazione era anche sanzionata in via amministrativa.
Deduceva, comunque, anche in merito alla correttezza dello scomputo della quota monetizzata in caso di contratto di soccida, affermando che in caso di soccida monetizzata era necessario scomputare dal conferimento del socio soccidante il numero di capi che sarebbe spettato al soccidario se non avesse
2 optato per il compenso in denaro.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2.Proponeva appello
CP_ Con il primo motivo di appello censurava la sentenza di primo grado deducendo erronea valutazione del caso sottoposto al suo esame, erronea valutazione di un punto decisivo della controversia, errata interpretazione ed applicazione di norme di legge e segnatamente dell'art. 32 co7 dl n. 69/2013 convertito nella legge n.98/2013 e del comma 5 art.9 della legge n. 67/1988.
Evidenziava, infatti, che la posizione del socio risultava irregolare Persona_2
CP_ e che correttamente non aveva ritenuto regolare il conferimento dello stesso non risultando l'allevamento dalla denuncia aziendale con la conseguenza che in relazione alla sua posizione non spettavano le agevolazioni contributive.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata valutazione del materiale probatorio e la non corretta applicazione dell'onere della prova e la necessità della corretta e completa indicazione degli allevamenti nella denuncia aziendale.
Sosteneva, infatti, che il Tribunale, pur avendo richiamato correttamente in astratto i principi in materia di onere della prova, non aveva tenuto in debito conto che aveva omesso di indicare nella denuncia aziendale Persona_2
l'allevamento per i cui conferimenti era chiesto lo sgravio.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente valutato i fatti di causa e intrepretato erroneamente le norme di legge ed in particolare l'art. 32 co 7 ter della legge n. 98/2013.
Evidenziava che non aveva contestato l'astratta possibilità dell'appellata di fruire delle agevolazioni contributive previste normativamente, ma sosteneva
CP_ che la stessa non avesse offerto ad valida prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio . Persona_2
Censurava, poi, la decisione del giudice di primo grado per aver disatteso la circostanza che l'allevamento non risultava dalla denuncia aziendale.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse confermato l'avviso di addebito.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 3. I tre motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'articolo 32, comma 7-ter, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che: “Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”
Orbene la ratio dell'art. 9 co 5 della legge n. 67 /1988 è, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, quella di incentivare l'allevamento e la coltivazione in zone svantaggiate o montane.
Incombe, poi, sulle cooperative e sui loro consorzi che chiedono l'applicazione dello sgravio provare la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma.
CP_ Nel caso di specie ha ritenuto che non vi fosse la prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio richiesto solo in relazione alla posizione del socio in quanto dalla sua denuncia aziendale non risultava alcun tipo di Persona_2
allevamento.
La denuncia aziendale è prevista dall'art. 5 del dlsg n. 375/1993 che stabilisce che: “1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello , ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali Pt_2
dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle
4 catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;
e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo ed è Pt_2
presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti.
In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.”
Come si evince dalla lettura della norma la denuncia aziendale è obbligatoria tanto che la sua mancanza è sanzionata in via amministrativa.
CP_ I dati dichiarati nella denuncia aziendale devono, infatti, consentire all' di effettuare la verifica in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo, ivi compresa la sussistenza dei presupposti per gli sgravi, attraverso l'analisi degli elementi dichiarati.
Si evidenzia, poi, che come indicato nel comma 5 della suddetta norma la denuncia aziendale“ fa fede a tutti gli effetti”.
Ne deriva, pertanto, che la stessa è imprescindibile anche al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti degli sgravi contributivi e che se nella stessa non sono indicati allevamenti, gli stessi non possono essere provati con altra documentazione che non ha valore equipollente.
La denuncia aziendale a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo è, infatti, proprio funzionale alla determinazione della contribuzione dovuta. La circostanza, poi, che la denuncia aziendale venga fatta dai soci e non dalla società cooperativa non è certo un'esimente, in quanto la società cooperativa quando
5 chiede l'agevolazione contributivo deve verificare la sussistenza dei presupposti in relazione ai soci. CP_ Nel caso di specie l'appellata, a fronte delle contestazioni di si è limitata a produrre report estratti dal fascicolo aziendale AGESA e l'anagrafica di allevamento della Regione Lazio relativi al socio che non possono Persona_2
essere considerati sufficienti ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per gli sgravi contributivi non avendo valore ai fini contributivi e stante la valenza della denuncia aziendale di cui sopra si è detto.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che era onere dell'appellata provare la sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio e che tale prova non è stata data l'appello risulta fondato e risulta Persona_2
logicamente assorbito ogni altro profilo attinente alla quantificazione dell'agevolazione contributiva.
Come asserito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. lav. n. 9140/2018), infatti, è onere di colui che richiede uno sgravio contributivo provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Si precisa, infine, per quanto occorrer possa, in relazione alla “scomputazione” della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti da altri soci in forza di contratti di soccida che non risulta neppure indicato dalla società appellata l'eventuale importo dell'agevolazione spettante asseritamente erroneamente recuperato con l'avviso di addebito, né è stata prodotta documentazione in merito.
Da quanto sopra esposto deriva che in accoglimento dell'appello proposto da CP_ deve essere rigettata l'opposizione ad avviso di addebito proposta da
. Controparte_1
Stante la controvertibilità della questione giuridica, risultante anche dai precedenti prodotti da parte appellata, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali dei due gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.568/2024 RGA così provvede: CP_ 1) In accoglimento dell'appello proposto da rigetta l'opposizione ad avviso
6 di addebito proposta da Controparte_1
2) Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere rel
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 568/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n.159/2024 pubblicata in data 9 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 7 settembre 2024 da
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec degli avv. Renato Vestini e Oreste Manzi che lo rappresentano e difendono unitamente all'avv. Maria Lupoli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 del 22.03.2024 Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Cesena (FC) Corte Don Giuliano Botticelli n.58 presso e nello studio dell'avv.
Corrado Maria Dones che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17.04.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
CP_ nei confronti di annullava l'avviso di addebito n. 345 2022 00008873 59
000 dell'importo di euro 910,64.
In tale ricorso , dopo aver premesso di essere Controparte_1
una cooperativa agricola avente ad oggetto la lavorazione, il condizionamento e la commercializzazione di uova conferite in prevalenza da soci, sosteneva che
CP_ avesse erroneamente disconosciuto le agevolazioni contributive in relazione al socio per denuncia di attività non conforme e per la parte delle Persona_2
soccide monetizzate.
Contestava in linea generale la possibile “scomputazione” della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti dai singoli soci ed in forza di contratti di soccida e in merito alle contestazioni relative alla posizione del socio Per_2
deduceva l'esistenza di un regolare contratto di soccida tra lo stesso e la
[...]
soccidante . Controparte_3
CP_ Sosteneva che, a differenza di quanto indicato da fosse documentale l'indicazione del tipo di attività espletata da in quanto risultante Persona_2 dal fascicolo aziendale e dall'anagrafica di allevamento della Regione CP_4
Lazio.
Precisava, infine, che le denunce di attività provenivano dai soci e che la stessa non aveva alcun potere di verifica.
CP_ Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.
Deduceva che l'avviso di addebito era scaturito dalla verifica della sussistenza dei presupposti per le agevolazioni contributive ex lege n.240/1984 e che dalla stessa era emersa l'irregolarità della posizione del socio stante la Persona_2
mancata indicazione di alcun tipo di allevamento nella denuncia aziendale.
Evidenziava l'importanza della denuncia aziendale la cui presentazione non era un mero atto formale, ma un vero e proprio adempimento ex dlgs n. 375/1993 la cui violazione era anche sanzionata in via amministrativa.
Deduceva, comunque, anche in merito alla correttezza dello scomputo della quota monetizzata in caso di contratto di soccida, affermando che in caso di soccida monetizzata era necessario scomputare dal conferimento del socio soccidante il numero di capi che sarebbe spettato al soccidario se non avesse
2 optato per il compenso in denaro.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ad avviso di addebito.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
CP_
2.Proponeva appello
CP_ Con il primo motivo di appello censurava la sentenza di primo grado deducendo erronea valutazione del caso sottoposto al suo esame, erronea valutazione di un punto decisivo della controversia, errata interpretazione ed applicazione di norme di legge e segnatamente dell'art. 32 co7 dl n. 69/2013 convertito nella legge n.98/2013 e del comma 5 art.9 della legge n. 67/1988.
Evidenziava, infatti, che la posizione del socio risultava irregolare Persona_2
CP_ e che correttamente non aveva ritenuto regolare il conferimento dello stesso non risultando l'allevamento dalla denuncia aziendale con la conseguenza che in relazione alla sua posizione non spettavano le agevolazioni contributive.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'errata valutazione del materiale probatorio e la non corretta applicazione dell'onere della prova e la necessità della corretta e completa indicazione degli allevamenti nella denuncia aziendale.
Sosteneva, infatti, che il Tribunale, pur avendo richiamato correttamente in astratto i principi in materia di onere della prova, non aveva tenuto in debito conto che aveva omesso di indicare nella denuncia aziendale Persona_2
l'allevamento per i cui conferimenti era chiesto lo sgravio.
Con il terzo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse erroneamente valutato i fatti di causa e intrepretato erroneamente le norme di legge ed in particolare l'art. 32 co 7 ter della legge n. 98/2013.
Evidenziava che non aveva contestato l'astratta possibilità dell'appellata di fruire delle agevolazioni contributive previste normativamente, ma sosteneva
CP_ che la stessa non avesse offerto ad valida prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio . Persona_2
Censurava, poi, la decisione del giudice di primo grado per aver disatteso la circostanza che l'allevamento non risultava dalla denuncia aziendale.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, fosse confermato l'avviso di addebito.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 17 aprile 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 3. I tre motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola la presente fattispecie.
L'articolo 32, comma 7-ter, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che: “Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”
Orbene la ratio dell'art. 9 co 5 della legge n. 67 /1988 è, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, quella di incentivare l'allevamento e la coltivazione in zone svantaggiate o montane.
Incombe, poi, sulle cooperative e sui loro consorzi che chiedono l'applicazione dello sgravio provare la sussistenza dei requisiti indicati dalla norma.
CP_ Nel caso di specie ha ritenuto che non vi fosse la prova della sussistenza dei presupposti per lo sgravio richiesto solo in relazione alla posizione del socio in quanto dalla sua denuncia aziendale non risultava alcun tipo di Persona_2
allevamento.
La denuncia aziendale è prevista dall'art. 5 del dlsg n. 375/1993 che stabilisce che: “1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello , ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali Pt_2
dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle
4 catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;
e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo ed è Pt_2
presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti.
In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.”
Come si evince dalla lettura della norma la denuncia aziendale è obbligatoria tanto che la sua mancanza è sanzionata in via amministrativa.
CP_ I dati dichiarati nella denuncia aziendale devono, infatti, consentire all' di effettuare la verifica in relazione all'adempimento dell'obbligo contributivo, ivi compresa la sussistenza dei presupposti per gli sgravi, attraverso l'analisi degli elementi dichiarati.
Si evidenzia, poi, che come indicato nel comma 5 della suddetta norma la denuncia aziendale“ fa fede a tutti gli effetti”.
Ne deriva, pertanto, che la stessa è imprescindibile anche al fine della valutazione della sussistenza dei presupposti degli sgravi contributivi e che se nella stessa non sono indicati allevamenti, gli stessi non possono essere provati con altra documentazione che non ha valore equipollente.
La denuncia aziendale a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo è, infatti, proprio funzionale alla determinazione della contribuzione dovuta. La circostanza, poi, che la denuncia aziendale venga fatta dai soci e non dalla società cooperativa non è certo un'esimente, in quanto la società cooperativa quando
5 chiede l'agevolazione contributivo deve verificare la sussistenza dei presupposti in relazione ai soci. CP_ Nel caso di specie l'appellata, a fronte delle contestazioni di si è limitata a produrre report estratti dal fascicolo aziendale AGESA e l'anagrafica di allevamento della Regione Lazio relativi al socio che non possono Persona_2
essere considerati sufficienti ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per gli sgravi contributivi non avendo valore ai fini contributivi e stante la valenza della denuncia aziendale di cui sopra si è detto.
Ne consegue, pertanto, che dal momento che era onere dell'appellata provare la sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo in relazione al socio e che tale prova non è stata data l'appello risulta fondato e risulta Persona_2
logicamente assorbito ogni altro profilo attinente alla quantificazione dell'agevolazione contributiva.
Come asserito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. lav. n. 9140/2018), infatti, è onere di colui che richiede uno sgravio contributivo provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Si precisa, infine, per quanto occorrer possa, in relazione alla “scomputazione” della c.d. quota monetizzata dei conferimenti ricevuti da altri soci in forza di contratti di soccida che non risulta neppure indicato dalla società appellata l'eventuale importo dell'agevolazione spettante asseritamente erroneamente recuperato con l'avviso di addebito, né è stata prodotta documentazione in merito.
Da quanto sopra esposto deriva che in accoglimento dell'appello proposto da CP_ deve essere rigettata l'opposizione ad avviso di addebito proposta da
. Controparte_1
Stante la controvertibilità della questione giuridica, risultante anche dai precedenti prodotti da parte appellata, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese giudiziali dei due gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.568/2024 RGA così provvede: CP_ 1) In accoglimento dell'appello proposto da rigetta l'opposizione ad avviso
6 di addebito proposta da Controparte_1
2) Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere rel
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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