Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 3 ottobre 2024, sciogliendo la riserva pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1203/2022 R.G. Sez.Lav. vertente
TRA
– Società con socio Unico (C.F. e P. IVA. Parte_1 CP_1
), con sede legale in Milano, Via Stamira D'Ancona, n. 9, in persona del procuratore P.IVA_1
speciale Dr. , come da atto notarile rep. 167.624 del Notaio Dr. Controparte_2 Per_1 del 21.6.2017, racc. 29.925 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Mariani
[...]
(C.F. ) e con lui domiciliata presso il suo studio in Roma, via Calabria n. C.F._1
56 (fax 06.42905202) e telematicamente presso il seguente indirizzo PEC: cui far pervenire comunicazioni e notifiche, giusta procura Email_1
ad litem depositata telematicamente unitamente al presente atto
Appellante
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco alla via Mazzini 55 presso CodiceFiscale_2
l'Avv. Antonella Baldissara (c.f. ) e l'Avv. Giovanni Chiavazzo (cf. C.F._3
che lo rapp.no e difendono in virtù di procura alle liti allegata. I difensori C.F._4
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, dichiarano di voler ricevere comunicazione dei provvedimenti pronunciati fuori udienza al numero di fax 0818848397 o ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 434 cpc depositato il 20.05.2022 la proponeva appello avverso Parte_2
la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro – decidendo la questione sottoposta con il ricorso proposto da per il Controparte_3
risarcimento del danno differenziale derivante da un infortunio sul lavoro occorsogli il giorno
20.07.2017- così disponeva: “ 1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, accertato che il sinistro occorso al ricorrente in data 20.07.2017 è da ascriversi a responsabilità della società in epigrafe citata, condanna la resistente a pagare al la somma complessiva di €. CP_3
19.886,49 per le causali in motivazioni esplicitate, oltre accessori a decorrere dal 26 ottobre 2018
e fino al soddisfo;
2) dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura del 25% e pone la restante percentuale a carico della convenuta che all'uopo condanna al versamento in CP_1
favore di controparte, e per essa dei procuratori dichiaratisi, nelle note conclusive, antistatari, della somma di euro 3.300,00, con attribuzione, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge;
3) condanna la società resistente a sostenere in via definitiva le spese consulenziali, liquidate come da separato provvedimento”.
La società appellante censurava la sentenza con varie argomentazioni, lamentando l'errata valutazione delle prove;
la erroneità delle considerazioni del CTU in merito al danno lamentato e la mancata valutazione del concorso del fatto colposo del danneggiato.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'udienza del giorno 3 ottobre 2024, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
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Con le note di trattazione scritta depositate telematicamente, i procuratori costituiti delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere evidenziando di aver sottoscritto, in data 24.07.2024 presso la sede sindacale di Napoli, un Verbale di CP_4 conciliazione in cui, tra l'altro, è stata concordata (art. 7) la rinuncia al presente giudizio da parte appellante. Ebbene, la lettura dell'art. 7 del verbale depositato da entrambe le parti conferma la volontà espressa nelle note di trattazione scritta come emerge dal testo della clausola pattizia che recita: “7) la società rinuncia al ricorso in appello promosso avverso la sentenza numero 1763/2021, pubblicata il 25/11/2021, resa inter partes dal tribunale del lavoro di Torre Annunziata nel giudizio
r.g. n. 2481/2019; pertanto, rinuncia al giudizio attualmente pendente tra le parti presso la Corte di appello di Napoli sezione lavoro, RG n. 1203/2022, con udienza 03/10/2024, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti al lavoratore dall'infortunio sul lavoro occorso in data 20/07/2017. Il lavoratore accetta tali rinunce. Le parti concordano che il predetto giudizio verrà estinto per cessazione della materia del contendere mediante comunicazione alla Corte di Appello del presente accordo ( con produzione nelle note di trattazione scritta previste per l'udienza del 3/10/2024), con integrale compensazione tra di loro delle spese di lite del gravame e con rinuncia dei rispettivi difensori costituiti alla solidarietà prevista dalla LPF”
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine all'infortunio dedotto in giudizio, regolando -tramite reciproche concessioni- anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poichè alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Ed invero la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II,
22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito
(cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass.
n.1614/94). Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie tenuto conto del tenore dell'accordo intercorso , il regime delle spese di lite resta quello concordato tra le parti, in sede di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- spese di lite come da verbale di conciliazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano