Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 3205/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3205/2023 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 17.10.2024, promossa da
) con il patrocinio dell'avv. Bernetti Parte_1 C.F._1
Maria, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
( ) con il patrocinio dell'avv. Basile CP_1 C.F._2
Daniela per procura allegata alla comparsa di costituzione appellata
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18897/2022 del Tribunale di RO, pubblicata il 22.12.2022
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello di RO, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria e autorizzazione al Dr. alla citazione di ulteriori testi sui capitoli ammessi;
1 - accogliere Parte_1 presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, annullarne i capi impugnati e, pertanto;
2 - accertare e dichiarare che le cause della separazione sono da addebitare al comportamento, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dalla Sig.ra 3 - Porre a carico del Sig. CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mant gli e , Per_1 Per_2
250,00 mensili cadauno, da incrementarsi ann s degli indici istat, nonché in misura integrale le spese mediche, di istruzione e sportive, previamente concordate con la madre;
4 - Rigettare la domanda della Sig.ra di CP_1 attribuzione di un assegno a titolo di contributo al proprio m - condannare la Sig.ra al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.” CP_1
Parte appellata: “chiede che codesta Ecc.ma Corte, voglia: -rigettare l'appello proposto dal Sig. e conseguentemente confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 1889 dal Tribunale ordinario di RO il 06.12.2022 e pubblicata il 22.12.2022; -condannare il Sig. alla rifusione delle spese e Parte_1 compensi del presente giudizio.”
Premesso che con ricorso depositato il 26.07.2017 adiva il Tribunale di RO per CP_1
sentire dichiarare la separazione dal coniuge, con il quale aveva Parte_1
contratto matrimonio il 23.01.1994 e dall'unione con il quale erano nati due figli, per i quali chiedeva di disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, un contributo di mantenimento, a carico del coniuge, di euro 450,00 per ciascun figlio oltre le spese straordinarie;
chiedeva altresì l'attribuzione di un assegno di mantenimento per sé dell'importo mensile di euro 300,00, lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e, per conseguenza, l'attribuzione del 50% delle somme presenti sui conti correnti del l'assegnazione dell'autovettura e la ripartizione al Pt_1
50% di tutti i beni mobili e immobili di appartenenza del nucleo familiare;
costituitosi in giudizio, il on si opponeva alla domanda di separazione né al regime di affido Pt_1
e collocamento dei figli nonché di assegnazione della casa familiare proposto dalla CP_1
ma chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla coniuge,
l'attribuzione a proprio carico di un assegno di mantenimento di 250 euro mensili per 3
ciascun figlio e del 100% delle spese straordinarie, il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla coniuge nonché la condanna di quest'ultima alle spese di lite;
con ordinanza in data 27.01.2018 il presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna, assegnava alla la casa familiare, CP_1
poneva a carico del un assegno di mantenimento della coniuge di euro 250,00 Pt_1
mensili nonché un assegno per il mantenimento di ciascun figlio pari ad euro 350,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
con sentenza non definitiva in data 12.10.2018 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi;
all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dal nei confronti della assegnava la Pt_1 CP_1
casa familiare alla moglie, onerava il i versare alla con decorrenza febbraio Pt_1 CP_1
2018, un assegno di euro 250 mensili per il mantenimento della stessa e un assegno di euro 350,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, compensava tra le parti le spese di lite;
con ricorso depositato il 22.06.2023 il a proposto appello contestando il rigetto Pt_1
della domanda di addebito della separazione alla coniuge, l'attribuzione alla stessa di un assegno di mantenimento e l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli, statuizioni che riteneva fondate sull'erronea valutazione dei riscontri in atti: ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, la fissazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 250 mensili ciascuno con onere integrale delle spese straordinarie, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge, la condanna della alle spese per entrambi i CP_1
gradi di giudizio;
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 28.02.2024, la ha contestato il CP_1
fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto;
con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
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l'udienza del 17.10.2024, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e, rappresentando l'intervenuta sentenza di divorzio, hanno chiesto la concessione di termini per il deposito di memorie illustrative sul punto;
la Corte ha deciso nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Deve preliminarmente disattendersi l'istanza di rimessione della causa sul ruolo con concessione di un termine per il deposito di note difensive, da entrambe le parti formulata nelle rispettive note scritte sostitutive dell'udienza del 17.10.2024. Ed invero l'istanza è motivata per l'essere sopraggiunta, nelle more del presente giudizio, la sentenza definitiva del giudizio di divorzio (n. 9288/24 pubblicata il 30.5.2024), non impugnata, quindi passata in giudicato;
la circostanza è pacifica tra le parti, sicchè delle statuizioni in detta sede assunte, di rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla con effetto a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status CP_1
(n. 6686/20), di conferma dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla per lei CP_1
stessa per il periodo pregresso (decorrente dall'introduzione del giudizio), di rideterminazione dell'assegno dovuto dal alla a titolo di concorso al Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli nella misura di 450,00 euro mensili a decorrere dalla sentenza definitiva del giudizio, deve prendersi atto a conferma delle conseguenze sulla delimitazione temporale della cognizione residuata a questo giudice di appello della separazione, già imposte per effetto dell'introduzione del giudizio di divorzio. Nulla è cioè mutato in ragione dell'intervenuta definizione di tale giudizio, dal momento che l'introduzione del giudizio di divorzio costituiva già il limite temporale oltre il quale era cessata la competenza del giudice della separazione (di primo e di secondo grado) a statuire sui profili economici della controversia, ormai rimessi, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., alla competenza, dapprima in via provvisoria poi definitiva, del giudice del divorzio, così come in effetti è avvenuto.
La cognizione del giudice della separazione (quindi di questa Corte quale giudice di appello) sulle domande patrimoniali (assegno di mantenimento per la coniuge e 5
contributo al mantenimento dei figli) è dunque temporalmente circoscritta al periodo decorrente dall'introduzione del giudizio di separazione (con il ricorso depositato il
26.7.2017) sino all'introduzione del giudizio di divorzio (data non ricavata dagli atti), da tale momento subentrando la competenza del giudice del divorzio, davanti al quale le parti reiteravano, ovviamente per il futuro, analoghe domande a contenuto patrimoniale.
Così delimitata la cognizione della Corte, è palese la completezza dell'attività difensiva espletata da entrambe le parti nel presente giudizio, tale da non giustificare l'ulteriore attività processuale, pur concordemente richiesta, e il conseguente prolungarsi del tempo di durata del processo.
-Addebito della separazione
L'appellante ha, preliminarmente, chiesto, reiterando l'istanza istruttoria proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, di poter escutere ulteriori testi sui capitoli di prova ammessi in quel grado (n.15 e 26 del capitolato di cui alla comparsa di costituzione e alla memoria ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c.). Ed invero il Giudice istruttore, con l'ordinanza 14.6.2019 ammissiva dell'attività istruttoria, limitava a due testi per parte la prova per testi ammessa;
all'udienza del 9.11.2020 erano così escussi i testi per parte ricorrente ( e i testi e (teste comune) CP_1 Tes_1 CP_1 Tes_2 Tes_1
per parte resistente ( . Di fatto anche il teste era un teste comune Pt_1 Testimone_3
alle parti sicchè il ha avuto la possibilità di escutere un terzo teste. Pt_1
L'istanza non ha ragione di essere accolta. Correttamente, invero, il Giudice istruttore, nell'esercizio dei poteri di direzione e istruzione della causa, ha limitato l'escussione dei testi, indistintamente correlati a tutti i capitoli di prova articolati, ad un numero ragionevole, lasciando alla parte interessata l'individuazione dei testi da citare nell'ambito di una sua lista complessiva che non collegava ciascun teste a singoli capitoli di prova.
Passando al merito, il Tribunale, evocata la giurisprudenza di legittimità in punto di accertamento dell'addebito della separazione, ha respinto la relativa domanda proposta dal nei confronti della coniuge ritenendo non dimostrata l'anteriorità della Pt_1
relazione extraconiugale instaurata dalla rispetto alla crisi coniugale, quindi non CP_1
dimostrato il nesso di causalità tra la dedotta infedeltà coniugale (ammessa dalla a CP_1 6
far data dall'autunno 2017 e così confermata dall'istruttoria espletata) e la crisi coniugale, collocabile già intorno al marzo 2016 sulla base della stessa narrazione dei fatti esposta dal Pt_1
La decisione non è censurabile.
Con l'impugnazione il rospetta, invero, un'inversione dell'onere della prova tra Pt_1
le parti non condivisibile poiché contraria al principio di cui all'art. 2697 c.c., applicabile anche in punto di addebito della separazione come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (“grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà l'addebito della separazione, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda…provare l'anteriorità della crisi matrimoniale alla accertata infedeltà” (Vedi Cass. civ. nn. 2059/2012; 3923/18; 16691/20).
Il che assumeva quale fatto costitutivo dell'addebito la violazione della coniuge Pt_1
al dovere di fedeltà coniugale in ragione della relazione extraconiugale intrapresa con era tenuto a dimostrare la sussistenza del fatto (la relazione) e la riconducibilità CP_2
ad esso della crisi coniugale, da lui stesso collocata temporalmente a far data dal gennaio
2016, epoca delle asserite esternazioni di disaffezione della moglie a seguito delle quali i coniugi, sempre secondo la prospettazione del si rivolgevano ad un terapeuta Pt_1
di coppia, cessavano di condividere la camera da letto e la coabitazione per un breve periodo di tempo, non più ricostituendo la pregressa armonia anche una volta rientrato il presso la casa familiare. Non era la come indicato dall'appellante, una Pt_1 CP_1
volta accertata la relazione extraconiugale e a prescindere dall'epoca di avvio della relazione riscontrata nel processo, a dover dimostrare le ragioni della crisi coniugale a lei imputata dalla controparte, tantomeno i personali motivi di disaffezione verso il coniuge a far data dal gennaio 2016, già ampiamente dedotti sin dal ricorso. La CP_1
invero, aveva introdotto il giudizio rappresentando, a fondamento della domanda di separazione, la sopraggiunta intollerabilità della convivenza coniugale determinata da aspetti caratteriali e relazionali del coniuge nonché di contrasto nel rapporto con i figli e nella gestione economica della famiglia, a lungo da lei tollerati ma divenuti, con il tempo, per lei condizione di forte disagio. Non avendo proposto domanda di addebito nei confronti del coniuge ma assumendo una posizione difensiva rispetto alla domanda 7
riconvenzionale di addebito da lui formulata, era onere della in correlazione alle CP_1
deduzioni esposte nei propri atti, contrapporsi all'imputazione dei fatti di addebito, dando prova della propria rappresentazione circa il prospettato logorio del rapporto coniugale in epoca precedente alla relazione extraconiugale da lei instaurata.
In tal senso, correttamente, ciascuna parte ha dato impulso all'attività istruttoria ritenuta utile al supporto delle rispettive prospettazioni depositando documentazione e formulando istanze istruttorie, che il Giudice istruttore valutava e, in parte, ammetteva con l'ordinanza 14.6.2019, dando poi seguito all'espletamento dei mezzi istruttori ammessi all'udienza del 9.11.2020 (interrogatorio formale della e prova per testi CP_1
richiesti dal prove contrarie richieste dalla . Pt_1 CP_1
L'esame dell'istruttoria complessivamente compiuta conforta la decisione del Tribunale: la corrispondenza relativa a messaggi intercorsi tra i coniugi nell'anno 2015 sino ai primi giorni del gennaio 2016, prodotta dal attestano una relazione coniugale all'epoca Pt_1
affettuosa; la relazione investigativa prodotta dal e l'escussione del teste Pt_1
autore dell'indagine effettuata nel dicembre 2017, comprovano l'esistenza Tes_2
del legame sentimentale tra la tale epoca;
analogo riscontro proviene dalle CP_1 CP_2
ammissioni della in sede di interrogatorio formale e dalle dichiarazioni dei testi CP_1
escussi in prova diretta e contraria.
Da tale materiale non può trarsi alcuna diversa conclusione, in termini di riscontro processuale, da quella cui è pervenuto il Tribunale: non vi è dimostrazione dell'anteriorità della relazione extraconiugale tra la e rispetto alla crisi CP_1 CP_2
coniugale esternata nel gennaio 2016; difetta il nesso di causalità tra suddetta relazione, accertata sussistente in epoca successiva all'introduzione del giudizio, e la crisi coniugale;
quest'ultima deve pertanto ricondursi non a violazioni dei doveri matrimoniali imputabili esclusivamente ad un coniuge bensì al venir meno della condizione di reciproco affetto tale da determinare l'intollerabilità della convivenza.
(“In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.” (Cass. Sez. 1, 21/07/2021, n. 20866) 8
L'appello sul punto va perciò respinto.
Mantenimento coniuge
Il Tribunale ha riconosciuto in favore della un assegno di mantenimento CP_1
dell'importo mensile di 250,00 euro a decorrere dal febbraio 2018, annualmente rivalutabile secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat.
Per comune deduzione delle parti, come anzi anticipato, è circostanza acquisita l'intervenuta sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di RO (pubblicata il
30.5.2024), passata in giudicato, con la quale è stata rigettata la domanda della di CP_1
attribuzione dell'assegno divorzile e confermato l'assegno riconosciuto in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali resi in quel giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugale (n. 6686 del 17.4.2020).
Non è stato possibile rinvenire in atti il riscontro della data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio: le parti non ne fanno menzione nè negli atti di primo grado né in quelli del presente grado;
neppure la sentenza definitiva del giudizio di divorzio prodotta dall'appellante con le note in data 11.10.2024 riporta il dato;
è tuttavia ricavabile da suddetta sentenza, e precisamente dal numero di ruolo del procedimento (RG 22788/2019), l'anno di introduzione del giudizio (2019). Ne discende che alla data della sentenza di separazione oggetto di impugnazione
(22.12.2022), il Tribunale aveva da tempo cessato la propria competenza a pronunciarsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, rimessa al Giudice del divorzio a far data dall'introduzione di quel giudizio, nel corso dell'anno 2019 e da quel Giudice esercitata, in via provvisoria, attraverso i provvedimenti presidenziali di conferma degli obblighi derivanti dal regime di separazione quindi in via definitiva, con la pronuncia sopra richiamata di conferma dell'assegno di mantenimento in favore della sino al CP_1
passaggio in giudicato della sentenza declaratoria del divorzio del 17.4.2020.
Residuava al Tribunale, quale Giudice della separazione, e residua pertanto alla Corte, giudice di appello, la cognizione della domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta dalla limitatamente al periodo temporale decorrente CP_1
dall'introduzione del giudizio di separazione (16.7.2017) sino all'introduzione del giudizio di divorzio, nel 2019. 9
Così circoscritto il thema decidendum, gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione in ordine alle rispettive situazioni personali dei coniugi nel periodo temporale sopra precisato (2017/2019).
Il dipendente di istituto bancario, percepiva redditi da lavoro negli anni 2017- Pt_1
2018-2019 pari in media a circa 35.000,00 euro netti annui;
unitamente alla coniuge era comproprietario di due immobili e 4 locali box, siti in RO e all'epoca in parte locati;
era altresì titolare di risparmi pari ad oltre 100.000,00 euro.
La impiegata “part-time”, percepiva negli stessi anni redditi in media pari a circa CP_1
13000.00 euro netti annui;
era proprietaria della casa familiare in via esclusiva e comproprietaria con il coniuge degli immobili sopra indicati;
era infine comproprietaria, per quota di eredità paterna, di alcuni terreni siti nel Comune di Luco dei Marsi.
Per effetto dei provvedimenti presidenziali del 27.1.2018 la rimaneva assegnataria CP_1
della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà; al era intimato di allontanarsene Pt_1
entro il termine di 30 giorni.
Nel maggio 2021, nel corso del giudizio di primo grado, già vigente il regime di divorzio per essere intervenuta la sentenza sullo status (17 aprile 2020), le parti provvedevano alla divisione del patrimonio comune.
Alla stregua dei superiori elementi la decisione del Tribunale, di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della a far data dal febbraio 2018, epoca CP_1
nella quale cessava la convivenza coniugale per effetto dell'ordinanza presidenziale, deve essere condivisa poiché correttamente fondata sulla sperequazione delle rispettive risorse nella disponibilità dei coniugi, allora derivante dalla maggiore capacità di reddito da lavoro in capo al e dalla gestione esclusiva in capo allo stesso del patrimonio Pt_1
immobiliare di proprietà comune.
L'appello sul punto va pertanto parzialmente accolto, dichiarando cessata la competenza del Giudice della separazione a far data dall'introduzione del giudizio di divorzio e confermando la statuizione del primo giudice per il periodo decorrente dal febbraio 2018 sino alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio.
Mantenimento figli 10
Il Tribunale ha posto a carico del un contributo al mantenimento dei due figli, Pt_1
maggiorenni all'epoca della decisione, pari all'importo mensile di 350,00 euro per ciascun figlio a decorrere dal febbraio 2018, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tale importo era invero riconosciuto già nella fase presidenziale con i provvedimenti del 27.1.2018.
Valgono per le statuizioni economiche relative ai figli le osservazioni sopra espresse in ordine alla limitazione temporale della competenza del Giudice della separazione: in tale veste, invero, il Tribunale, alla data della decisione (22.12.2022) era privo della competenza a pronunciarsi, essendo competente il giudice del procedimento di divorzio, ormai instaurato sin dal 2019, peraltro già sul punto espressosi con i provvedimenti presidenziali emessi in quel giudizio.
Residuava al Tribunale, quale giudice della separazione, e residua pertanto alla Corte, giudice di appello, la cognizione della domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento per i figli proposta dalla limitatamente al periodo temporale CP_1
decorrente dall'introduzione del giudizio di separazione (26.7.2017) sino all'introduzione del giudizio di divorzio, nel 2019.
Richiamati gli elementi sopra valutati in ordine alle risorse economiche nella disponibilità dei coniugi, la quantificazione del contributo paterno nella somma complessiva di 700,00 euro (anziché la minore somma di 500 euro richiesta dall'appellante), considerate la ripartizione paritaria tra i coniugi delle spese straordinarie da sostenere per i figli e l'età degli stessi negli anni di interesse, deve ritenersi equa e congrua rispetto alle capacità economiche dei genitori e al tenore di vita familiare goduto dai figli in costanza di convivenza coniugale.
L'appello sul punto va pertanto parzialmente accolto, dichiarando cessata la competenza del giudice della separazione a far data dall'introduzione del giudizio di divorzio e confermando la statuizione del primo giudice per il periodo decorrente dal febbraio 2018 sino alla data di instaurazione del giudizio di divorzio.
Il tenore della decisione e la parziale contemporaneità dei procedimenti, di separazione e di divorzio, che ha determinato il sovrapporsi delle decisioni, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
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la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, così CP_1
dispone:
-dichiara cessata la competenza del Giudice della separazione quanto agli obblighi economici di mantenimento, in favore della coniuge, per lei stessa e per i figli, a far data dall'introduzione del giudizio di divorzio tra le parti;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio anche del presente grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio della Sezione, il 13.02.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari