Articolo 20 della Legge 27 maggio 1975, n. 166
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 giugno 1975
Art. 20.
Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.
Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima della entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 giugno 1975