Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 8520
CASS
Sentenza 28 maggio 2003

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In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 cod. civ., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 8520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8520
Data del deposito : 28 maggio 2003

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