Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 cod. civ., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi. Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste.
Commentario • 1
- 1. Reintegrazione del possesso: da quando decorrono i termini?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2003, n. 8520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8520 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA MESSINA 9 MILANO, in persona Amm.re pro tempore ANDREA SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato MERCEDES CORREALE, difeso dagli avvocati EUGENIO ANTONIO CORREALE, NICOLA ANTONIO CORREALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NEMORENSE 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIO TAMBURRO, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI DECIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5689/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato TAMBURRO Lucio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8/4/1992 NI TA, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal pretore di Milano su ricorso dell'amministratore del condominio sito in quella città nella via Messina n. 9, contestava di non dovere corrispondere le spese relative alla conservazione e manutenzione del piano di calpestio dei balconi del suo appartamento sito in quel plesso, ad eccezione soltanto dei frontalini, in quanto essi sono di proprietà esclusiva, ed inoltre la relativa spesa, richiesta per l'importo complessivo di L. 2.301.740, anzicché semmai per quella di L. 1.852.110, non sarebbe stata corrispondente alle tre rate già alla medesima richieste. Ella invece avrebbe regolarmente corrisposto la somma di L. 2.001.870, relativa alla facciata, compresi i frontalini dei balconi. Lamentava altresì che la spesa in contestazione non sarebbe stata ricompresa nel preventivo originario redatto dall'appaltatore LI, esecutore dei lavori straordinari di rifacimento della facciata, così come approvati nella relativa assemblea del 30/3/1989 e in quella successiva ordinaria del 26/5/1989. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo emesso per insussistenza del credito in capo al condominio, e comunque perché questo non sarebbe stato certe, liquido ed esigibile. Il convenuto condominio, in realtà attore in riconvenzione, si costituiva con comparsa di risposta del 15/4/1992, rilevando che NI avesse già riconosciuto l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in questione, e che esse sarebbero state regolarmente approvate dall'assemblea condominiale. Con sentenza del 10/12/1998 il Tribunale di Milano, in riforma di quella emessa dal pretore della stessa sede in data 28/2/1995/ ha accolto la domanda proposta da tale condomina, sul presupposto che i lavori già a suo tempo approvati dall'assemblea fossero solamente quelli di carattere edile relative alla facciata esterna ed ai frontalini dei balconi, secondo il primo preventivo presentato dalla ditta LI, e che essi invece non comprendessero anche i rivestimenti sui muri e il piano di calpestio dei balconi. Ha altresì condannato il condominio al rimborso delle spese del doppio grado del giudizio a favore dell'appellata.
Avverso tale sentenza il suindicato condominio ha proposto ricorso, col quale ne ha chiesto la cassazione, con o senza rinvio, e il rimborso delle spese.
NI si è costituita mediante controricorso, chiedendo declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi.
Successivamente entrambe le parti hanno presentato memorie, con le quali hanno insistito nelle rispettive valutazioni e conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento del ricorso il ricorrente deduce:
a) emessa e/o insufficiente ovvero contraddittoria motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe dato una lettura del tutto frammentaria della documentazione fornita. Infatti nella delibera del 24 gennaio 1991 si sarebbero approvati i lavori relativi anche alle piastrelle dei ballatoi, e questi sarebbero stati approvati a maggioranza, e cioè da parte di condomini rappresentanti ben 801 millesimi, a nulla rilevando le contestazioni mosse al riguardo da parte di NI;
b)le stesse censure di cui alla precedente lettera a) relativamente al fatto che la condomina in questione sostanzialmente si sarebbe avvantaggiata dei lavori eseguiti, anche perché i suoi balconi avrebbero avuto le ringhiere ritinteggiate e le piastrelle sostituite. Quindi, a prescindere dai rilievi formali da lei formulati, non potrebbe consentirsi che una condomina utilizzi le opere di manutenzione, peraltro sostanzialmente approvate, senza che al contempo non ne sopporti anche le spese "pro-quota". I motivi non sono fondati.
1) Ed invero per quanto attiene alla eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dalla resistente relativamente alla carenza di legittimazione dell'amministratore, questa Corte rileva che la competenza dell'amministratore di agire in giudizio deriva dal collegato disposto degli artt. 1130, n. 3 e 1131 cc, dal momento che egli non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea per riscuotere i contributi. Al riguardo la giurisprudenza insegna che "In tema di condominio di edifici, colui che agisce in giudizio in nome del condominio deve dare la prova, in caso di contestazione, della veste di amministratore e, quando la causa esorbita dai limiti di attribuzione stabiliti dall'art. 1130 cod. civ., di essere autorizzato a promuovere l'azione contro i singoli condomini o terzi.
Tale onere probatorio è da ritenersi assolto con la produzione della delibera dell'assemblea condominiale dalla quale risulti che egli è l'amministratore e che gli è stato conferito mandato a promuovere l'azione giudiziaria, mentre in caso di mancata contestazione, la persona fisica costituita in giudizio che rilasci il mandato al difensore nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, non ha l'onere di dimostrare tale veste" (V. SEZ. 2 SENT. 13164 DEL 25/10/2001; e così pure SEZ. 2 SENT. 0 6697 DEL 13/06/1991). 2) In ordine alla censura indicata con la lettera a), questa Corte rileva la genericità di essa, atteso che il ricorrente non ha indicato con esattezza i documenti afferenti alle spese per i balconi e la loro rilevanza ai fini della decisione, e ciò in base al principio di autosufficienza del ricorso. Conviene aggiungere che "La presunzione di proprietà comune delle parti dell'edificio in condominio di cui all'art. 1117 cod. civ. (la cui elencazione non e tassativa) postula la destinazione delle cose al servizio dell'edificio, trattandosi di parti dell'immobile che ne costituiscono la struttura fondamentale e di accessori destinati all'uso comune. Ne deriva che gli sporti chiusi (analogamente ai balconi), essendo accidentali rispetto alla struttura del fabbricato e non avendo funzione portante (assolta da pilastri ed architravi), non costituiscono parti comuni, anche se inseriti nella facciata, in quanto formano parte integrante dell'appartamento che vi ha accesso come un prolungamento del piano" (V. SEZ. 2 SENT. 11775 DEL 29/10/1992;). Nè in sede di legittimità è consentito proporre una valutazione alternativa degli elementi posti a base del giudizio del giudice di merito. In proposito invero, come è noto, questa Corte ha statuito che "La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità ne per violazione di legge, ne' per vizio di motivazione non è in particolare configurabile un vizio di motivazione per il fatto che il giudice di secondo grado abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, atteso che il contenuto e l'estensione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di prime grado, onde il secondo giudice non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della discrezionalità da parte del primo giudice" (V. SEZ. 3 SENT. 13635 DEL 05/11/2001). Su tali punti dunque la sentenza impugnala risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corrette.
2) In ordine alla censura di cui alla lettera b) rimane assorbirà da quanto enunciato con riferimento a quella precedente resta esaminata.
Tuttavia è da aggiungere che il decreto ingiuntivo era stato emesso solamente sulla scorta del preteso credito relativo a titolo inesistente, e non può ricollegarsi, in via subordinata, ad arricchimento senza causa, e quindi a differente erigine rispetto a quella dedotta nell'atro introduttivo, e cioè al ricorso per il procedimento monitorio, che aveva dato inizio alla controversia. Ne deriva che il presente gravame va rigettate.
Ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di questo grado tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2003