Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
3.6.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13556/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
quale procuratore di sé medesimo
(opponente)
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura CP_1 dell'Istituto
(opposto)
E
quale successore universale ex lege Controparte_2
di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
Stefano Ottolenghi
(opposto)
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90448978 68/000, con specifico riferimento all'avviso di addebito n. 37120170016023116000, notificato a mezzo per il
17/01/2018 con il quale è stato chiesto il pagamento della somma richiesta a titolo di sanzioni di € 1.391,42 e degli interessi su di essi calcolati.
Esponeva che il predetto avviso di addebito era stato già oggetto di impugnazione innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata che con sentenza n. 1870/2019 pubblicata il 24/09/2019,
2017 00160231 16 000 siano ricalcolate sulla base dei criteri previsti per l'omissione contributiva e non per l'evasione contributiva”.
L'ente impositore si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1
deducendo di aver rettificato le sanzioni secondo quanto dovuto in base a sentenzan.1870/2019 del 24/09/2019.
L' , successore a titolo universale ex lege di Equitalia – Controparte_2
chiamato in causa a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio – pure ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa creditoria per cui è causa risulta essere stata aggiornata e corretta dall' con lo sgravio parziale delle CP_1
somme dovute dal ricorrente a titolo di interessi e sanzioni su contributi previdenziali, come risultante dall'estratto di ruolo.
All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'istituto convenuto rettificato l'avviso di addebito n. 37120170016023116000 oggetto di impugnazione, con riferimento agli importi richiesti a titolo di sanzioni in ossequio a quanto disposto con sentenza n. 1870/2019 pubblicata il 24/09/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente sgravio delle poste creditorie precedentemente azionate.
E' agli atti di causa, infatti, l'estratto di ruolo del 7.5.2025, prodotto da dal quale CP_3
risulta la rettifica della somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzioni, inizialmente calcolata in € 1.391,42 sulla base dei criteri previsti per l'evasione contributiva e poi ridotta ad € 928,00 sulla base dei criteri previsti per l'omissione contributiva (cfr. allegato in produzione . CP_3
Orbene, deve osservarsi che lo sgravio parziale dovuto alla rettifica delle sanzioni in ossequio al dispositivo di sentenza di cui sopra, è emerso solo con la produzione in giudizio dell'estratto di ruolo da parte dell'Agente della Riscossione, non potendosi all'uopo ritenere validamente utilizzabile quale prova dello sgravio la schermata depositata dall' all'atto CP_1
della costituzione in giudizio.
Considerato, pertanto, che la prova dell'intervenuto sgravio con il conseguente venir meno della materia del contendere è stata raggiunta solo con la produzione in atti dell'estratto di ruolo del 7.5.2025, deve osservarsi altresì che l' non ha dedotto né provato di aver CP_1 comunicato lo sgravio all' , prima dell'invio da parte di Controparte_2 quest'ultima dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto l'annullamento dell'atto in via stragiudiziale e rilevato che pacificamente detto annullamento veniva posto in essere dopo la notifica da parte di dell'intimazione di CP_3 pagamento per cui è causa e dopo l'instaurazione del giudizio, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse seguono la soccombenza virtuale nei rapporti tra ricorrente ed ente impositore e vengono liquidate come da dispositivo.
Vengono, invece, integralmente compensate nei rapporti con l' Controparte_2
in considerazione della sua sostanziale estraneità rispetto allo sgravio avvenuto
[...]
in corso di causa.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute da parte CP_1 ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.200, oltre contributo unificato, IVA,
C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione;
c) compensa per il resto le spese.
Aversa, 4.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli