Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6543/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a dall'avv. AMAINI FRANCESCO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'ARCHI ROBERTO del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 27.11.2024
PARTE CONVENUTA
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 29.11.2024
pagina 1 di 4
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Parte_1
per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine ai sensi dell'art.2043 c.c., al risarcimento dei danni alla persona, quantificati in atto di citazione, che ha assunto di aver subito per effetto della caduta occorsale mentre, in data 5.7.2022, stava percorrendo a piedi il viottolo sito tra Via B. Zampieri e Via Delle Agostiniane in località Avesa di Verona e che,
a suo dire, era stata causata da un sanpietrino sporgente e non visibile.
Il si è costituito ritualmente in giudizio contestando sia l'an Controparte_1
che il quantum della pretesa avversaria.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è palesemente infondata e va pertanto rigettata alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta dalla stessa attrice.
Infatti, come questo giudice aveva già evidenziato nella propria ordinanza del
15 maggio 2024, l'attrice ha prodotto come suo doc. n. 28 un referto, redatto alle
18.47 del 5.7.2022 dal dott. dell'Ospedale di Borgo Trento, U.O. di Persona_1
Ortopedia, nel quale è riportato testualmente “in data 5.7.2022, la paziente, in seguito a caduta accidentale a domicilio, riporta frattura omero prossimale sinistro”, ossia una versione della caduta in radicale contrasto con quella di cui al presente giudizio.
Si noti che la TO in sede di interrogatorio libero non è stata in grado di fornire nessuna spiegazione di tale evidenza e che in comparsa conclusionale la difesa attorea ha tentato di superarla richiamando, a smentita di essa, il diario medico infermieristico integrato, prodotto come allegato n. 35 di parte attrice, con la memoria 171-ter, n. 2, c.p.c. e redatto sempre dal predetto medico, in cui alle ore
18.45 del 5.7.2022 era stato riportato invece: “in data 05/07/2022 si accoglie nel reparto di Ortopedia e Traumatologia B la paziente TO che Parte_1 cadendo per strada riporta frattura omero prossimale sinistro …”.
Ora, secondo la difesa dell'attrice, “vista la distanza temporale di un minuto nella redazione dei due documenti sopracitati ..alla luce degli altri elementi probatori portati in giudizio dall'attrice, si deve ritenere che il abbia Per_1
commesso un errore materiale quando abbia scritto che gli sia stata riferita una pagina 2 di 4 caduta a domicilio, ciò, probabilmente, per la concitazione del momento, per una qualche incomprensione o per altre ragioni che non è dato sapere” (così testualmente a pag.4 della comparsa conclusionale).
Ebbene l'unico modo che l'attrice aveva per poter superare il contrasto tra il contenuto dei predetti sarebbe stato quello di chiamare a deporre la persona che li aveva redatti, ossia il predetto , ma ella, come ha osservato la difesa del Per_1
convenuto, non lo ha indicato tra i testi da escutere.
Si noti peraltro che, contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, la versione data dalla TO nel corso del presente giudizio in ordine alle modalità e ragioni della propria caduta non trova riscontro in altre risultanze processuali.
A ben vedere anzi entrambi gli orari dei predetti documenti (18.45 e 18.47) la smentiscono perché, stando ad essa, la caduta sarebbe avvenuta nelle prime ore del mattino del 5 luglio 2022 e la TO sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgo Trento (VR) nella mattinata dello stesso giorno, dal proprio fratello (cfr. capitolo di prova n.10 della memoria ex art. 171-ter n.2
c.p.c.).
Alle considerazioni sin qui svolte deve aggiungersi quella ulteriore che, come ha osservato sempre la difesa del convenuto, l'attrice ha indicato come testi, a conforto della propria versione, persone che non avevano assistito alla sua caduta ma che erano intervenute dopo di essa per soccorrerla e che quindi, se fossero state sentite, avrebbero potuto riferire solo quanto era stato loro raccontato dalla stessa TO.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
In particolare il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase di trattazione in difetto di attività istruttoria va quantificato in un importo pari al 50 % del corrispondente valore medio di liquidazione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda della TO
e per l'effetto la condanna a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.713,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Verona 17/02/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 4 di 4