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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 2 DEL 26.07.2021 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano due avvisi di accertamento emessi dal comune di Rodi Garganico per omesso versamento dell'IMU per un terreno nell'area comunale classificato quale area edificabile.
Detti avvisi si fondano sulla determinazione delle aliquote del bene e sul conseguente maggior valore venale determinato dalla sua natura edificatoria .
Deducono i ricorrenti la carenza di legittimazione passiva, nonché erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento quale bene edificabile ed il suo effettivo valore venale. In sostanza secondo la ricorrente nonostante la qualificazione di edificabilità risulterebbe all'esito evidente che detta area non sia di fatto e di diritto edificabile per volontà del Comune stante le condizioni di fatto persistenti in detta area ed una errata applicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del valore imponibile dell'area edificabile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto .
In primo luogo le risultanza catastali riscontrano la corretta individuazione della legittimazione passiva poiché entrambe le particelle risultano essere catastalmente intestate al ricorrente.
Inoltre le aree oggetto di accertamento risultano inserite nel PRG adottato dal Comune di Rodi Garganico con Delibera di C.C. n. 69 del 14.11.1991 e con Delibera di C.C. n. 31 del 24.7.1998. Il PRG veniva approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 613/2002 per cui le aree di proprietà della ricorrente sono classificate come “C1 – Intensiva con P.D.L. con accordo di Programma Approvato.
Deve pertanto ribadirsi sul tema in esame che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area assegnata da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
ed anche sotto sotto tale aspetto l'atto risulta sufficientemente motivato. Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l.
n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile.
Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che alla adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita la adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale.
Ritiene sul punto questo collegio, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446…” – Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01) .
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1477/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO 2 DEL 26.07.2021 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano due avvisi di accertamento emessi dal comune di Rodi Garganico per omesso versamento dell'IMU per un terreno nell'area comunale classificato quale area edificabile.
Detti avvisi si fondano sulla determinazione delle aliquote del bene e sul conseguente maggior valore venale determinato dalla sua natura edificatoria .
Deducono i ricorrenti la carenza di legittimazione passiva, nonché erronea qualificazione del terreno oggetto di accertamento quale bene edificabile ed il suo effettivo valore venale. In sostanza secondo la ricorrente nonostante la qualificazione di edificabilità risulterebbe all'esito evidente che detta area non sia di fatto e di diritto edificabile per volontà del Comune stante le condizioni di fatto persistenti in detta area ed una errata applicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del valore imponibile dell'area edificabile .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto .
In primo luogo le risultanza catastali riscontrano la corretta individuazione della legittimazione passiva poiché entrambe le particelle risultano essere catastalmente intestate al ricorrente.
Inoltre le aree oggetto di accertamento risultano inserite nel PRG adottato dal Comune di Rodi Garganico con Delibera di C.C. n. 69 del 14.11.1991 e con Delibera di C.C. n. 31 del 24.7.1998. Il PRG veniva approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 613/2002 per cui le aree di proprietà della ricorrente sono classificate come “C1 – Intensiva con P.D.L. con accordo di Programma Approvato.
Deve pertanto ribadirsi sul tema in esame che la categoria giuridica della dichiarata edificabilità di un'area assegnata da atti regolamentari efficaci sia da ritenersi valida, indipendentemente dalla situazione di fatto eventualmente differente;
ed anche sotto sotto tale aspetto l'atto risulta sufficientemente motivato. Anche recentemente la Cassazione (Cass. n. 6702/2020, confermativa di SS.UU. n. 25506/2006), ha ribadito che : «In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l.
n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Pertanto l'edificabilità di fatto è equiparata all'edificabilità di diritto, pur laddove non sia oggetto di conseguente pianificazione urbanistica, perché rappresenta una situazione giuridica oggettiva che influisce ex se sul valore dell'immobile.
Ed, infatti, si deve rilevare come rispetto alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge la corretta applicazione della base imponibile del bene oggetto di accertamento, non rileva neanche che alla adozione del pgr che qualificava come edificabile l'area territoriale, non sia conseguita la adozione degli strumenti attuativi di carattere regionale.
Ritiene sul punto questo collegio, aderendo al suddetto orientamento uniforme e recentemente confermato dalla Corte Suprema, che “in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446…” – Cass Sez. U. Sentenza n. 25506 del 30/11/2006 (Rv. 593375 - 01) .
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
Per quanto sopra esposto, la Commissione, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate