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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11982/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambi o e il deposito tel em ati co di not e s cri tte;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronuncia l a seguent e sentenza, cont enent e il dispositivo e l a concis a esposi zione dell e ragioni i n fatto e i n diri tto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in com posi zi one monocrati ca nell a persona del Gi udi ce dott .ssa Assunta C anonaco, ha pronunci ato l a seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11982 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 08.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Pascone e dall'Avv. Antonino Salvatore Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Toscana n. 10 giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio, presso il cui studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate, nonché domanda di accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 09.12.2024 e da parte opposta in data 08.01.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per l'08.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' (di seguito per brevità , chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, i ruoli utilizzati in quanto nulli per violazione della legge n. 225 del 2016 e del D.M. 321 del 1999 ed in via incidentale, previa disapplicazione dei medesimi ruoli, dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione, o comunque decadenza, totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento”.
A tal fine deduceva di essere venuto a conoscenza mediante accesso alla propria posizione fiscale dell'esistenza di cartelle esattoriali emesse per crediti tributari e/o diversi mai richiesti, non essendo state le cartelle notificate. Eccepiva la violazione delle norme in materia di riscossione relative alla formazione dei ruoli (anche a seguito della legge n. 225 del
2016), la mancata notifica dei crediti portati nei ruoli impugnati e la loro prescrizione quinquennale.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per carenza degli elementi essenziali, in CP_2 particolare per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. In via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma per essere competente ex artt. 615 e 27 cpc il Tribunale di Napoli OR (nel cui circondario era compreso il comune di Grumo Nevano, luogo di residenza dell'opponente); l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 12, comma 4bis, del D.P.R. n. 602/1973, e la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, 1° e 2° comma cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da CP_2
Invero, l'odierna domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc. E' noto che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui la cartella esattoriale, equiparabile all'atto di precetto, è stata notificata, dovendo la competenza territoriale del giudice della opposizione all'esecuzione essere individuata con riferimento all'art. 27 cpc e al contenuto dell'art. 480 comma 3 cpc (cfr Cass. 11.07.2012, n. 11708). L'art. 480 comma 3
c.p.c. stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, atteso che in mancanza le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Tuttavia, non essendo state prodotte da nessuna delle parti le cartelle esattoriali non
è possibile accertare né il luogo in cui le stesse sono state notificate, né se esse contenessero dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.
pagina 2 di 4 Ancora, in via preliminare deve darsi atto che parte opponente non ha provveduto all'integrazione dell'atto di citazione disposta con provvedimento del 23.04.2024 ex artt. 164, comma 4 e 5 c.p.c.. Tuttavia, pure a fronte della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore (nel termine perentorio fissato dal giudice), non può essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 3° co. cpc atteso che tale norma ricollega l'estinzione solamente alla mancata rinnovazione della citazione e non anche alla mancata integrazione della domanda (cfr in tal senso Tribunale di
Roma Sez. VI sent. N.16249/2012; Tribunale di Torino ordinanza del 19.11.2008).
La domanda è inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti da parte attrice- opponente, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte opposta che, diversamente da quanto sembra ritenere la parte opponente, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati da quest'ultima (che nemmeno risulta avere depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
Per completezza deve osservarsi che la domanda sarebbe comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale
(nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda
(valore indeterminato) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività) .
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 09.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine concesso ex 127 ter cpc )
Il Giudice dott .ssa Assunt a C anonaco visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambi o e il deposito tel em ati co di not e s cri tte;
vist e l e not e deposit at e dall e parti;
visto l'art.281 sexi es c.p.c., pronuncia l a seguent e sentenza, cont enent e il dispositivo e l a concis a esposi zione dell e ragioni i n fatto e i n diri tto dell a decisione;
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in com posi zi one monocrati ca nell a persona del Gi udi ce dott .ssa Assunta C anonaco, ha pronunci ato l a seguent e
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11982 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 08.01.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'Avv. Giovanni Pascone e dall'Avv. Antonino Salvatore Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, via Toscana n. 10 giusta procura in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Luponio, presso il cui studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
OPPOSTO
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma c.p.c. a estratto di ruolo e a cartelle esattoriali mai notificate, nonché domanda di accertamento negativo del debito nei confronti dell'Erario.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte opponente in data 09.12.2024 e da parte opposta in data 08.01.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per l'08.01.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.03.2024, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Parte_1
l' (di seguito per brevità , chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1 CP_2
“annullare, previa urgente sospensione anche inaudita altera parte, i ruoli utilizzati in quanto nulli per violazione della legge n. 225 del 2016 e del D.M. 321 del 1999 ed in via incidentale, previa disapplicazione dei medesimi ruoli, dichiarare ed accertare la inesistenza del debito tributario in ordine a tali titoli, per la intervenuta prescrizione, o comunque decadenza, totale dello stesso e delle sanzioni alle quali fanno riferimento”.
A tal fine deduceva di essere venuto a conoscenza mediante accesso alla propria posizione fiscale dell'esistenza di cartelle esattoriali emesse per crediti tributari e/o diversi mai richiesti, non essendo state le cartelle notificate. Eccepiva la violazione delle norme in materia di riscossione relative alla formazione dei ruoli (anche a seguito della legge n. 225 del
2016), la mancata notifica dei crediti portati nei ruoli impugnati e la loro prescrizione quinquennale.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione in opposizione per carenza degli elementi essenziali, in CP_2 particolare per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. In via pregiudiziale, eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma per essere competente ex artt. 615 e 27 cpc il Tribunale di Napoli OR (nel cui circondario era compreso il comune di Grumo Nevano, luogo di residenza dell'opponente); l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 12, comma 4bis, del D.P.R. n. 602/1973, e la sua infondatezza.
La causa, istruita mediante produzione documentale, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, 1° e 2° comma cpc e dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma (nella formulazione ratione temporis applicabile).
In via pregiudiziale non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da CP_2
Invero, l'odierna domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc. E' noto che la competenza debba essere individuata nel luogo in cui la cartella esattoriale, equiparabile all'atto di precetto, è stata notificata, dovendo la competenza territoriale del giudice della opposizione all'esecuzione essere individuata con riferimento all'art. 27 cpc e al contenuto dell'art. 480 comma 3 cpc (cfr Cass. 11.07.2012, n. 11708). L'art. 480 comma 3
c.p.c. stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione, atteso che in mancanza le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato. Tuttavia, non essendo state prodotte da nessuna delle parti le cartelle esattoriali non
è possibile accertare né il luogo in cui le stesse sono state notificate, né se esse contenessero dichiarazione di residenza o elezione di domicilio.
pagina 2 di 4 Ancora, in via preliminare deve darsi atto che parte opponente non ha provveduto all'integrazione dell'atto di citazione disposta con provvedimento del 23.04.2024 ex artt. 164, comma 4 e 5 c.p.c.. Tuttavia, pure a fronte della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore (nel termine perentorio fissato dal giudice), non può essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 3° co. cpc atteso che tale norma ricollega l'estinzione solamente alla mancata rinnovazione della citazione e non anche alla mancata integrazione della domanda (cfr in tal senso Tribunale di
Roma Sez. VI sent. N.16249/2012; Tribunale di Torino ordinanza del 19.11.2008).
La domanda è inammissibile, in ragione della mancata individuazione dei crediti da parte attrice- opponente, nemmeno desumibili dalle difese e dalla documentazione allegata da parte opposta che, diversamente da quanto sembra ritenere la parte opponente, non aveva l'onere di produzione dei documenti impugnati da quest'ultima (che nemmeno risulta avere depositato l'estratto di ruolo di cui ha asserito di essere venuta a conoscenza mediante ispezione occasionale del suo cassetto fiscale).
Per completezza deve osservarsi che la domanda sarebbe comunque inammissibile in virtù delle stesse allegazioni di parte attrice, avendo la medesima asserito che i crediti pretesi sarebbero stati conosciuti solo tramite il ruolo esattoriale
(nemmeno in concreto prodotto).
Come è noto l'art. 3 bis del decreto-legge 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/ 2021, novellando l'articolo 12 d.p.r. 602 del 73 ha introdotto il comma 4 bis, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo anche che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto dall'articolo 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Parte opponente, nell'odierno instaurato dopo l'entrata in vigore della richiamata normativa, non ha allegato alcuno specifico pregiudizio rientrante tra le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Giova aggiungere che la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del DPR 602/73 come modificato dal D.L. 146/2021.
Ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e parte opponente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55 del 2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda
(valore indeterminato) e dell'attività in concreto svolta (con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività) .
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 09.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 4 di 4