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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4582/2020 del R.G.A.C. pendente TRA nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), elett. dom. alla via delle Viole n. 1 Melito, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Mazzola Ilaria (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso come da procura C.F._2 in calce all'atto di appello;
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1
), elett. dom. in via dei Fiorentini n. 21 OL, presso lo studio dell'avv. C.F._3
Signorelli Luca Angelo (c.f. e dell'avv. Bagnulo Luca (c.f. C.F._4
) dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI All'udienza del 09/10/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Pt_1 Parte_1 CP_1
Tribunale di OL Nord prospettando che:
- nel giugno del 2015, l'agente immobiliare gli proponeva di partecipare a CP_2 investimenti immobiliari acquistando proprietà a prezzi vantaggiosi per poi rivenderle e lucrare sul surplus;
- consegnava al Moio l'assegno bancario n. 0748100411 di € 20.000,00, intestato a
[...]
e destinato a fungere da caparra confirmatoria per un preliminare di vendita di CP_1 un immobile sito in AN di OL, Corso Italia n. 141, di proprietà del Gallo e della moglie, ; Persona_1
1 - contrariamente a quanto concordato con il il titolo di credito veniva utilizzato CP_2 nell'ambito di una preesistente trattativa per la compravendita del medesimo immobile, sito in AN di OL, con , con il quale aveva Controparte_3 CP_1 già stipulato un regolare atto preliminare di vendita;
- all'inizio del 2016 interrompeva i rapporti con il e sporgeva denuncia-querela per CP_2 truffa, chiedendo la restituzione della somma di € 20.000,00 ai danni di quest'ultimo e inviando formale richiesta anche al CP_1
L'attore prospettava di aver creduto, erroneamente, di essere parte di un preliminare di vendita con , mentre, in realtà, l'assegno era stato utilizzato per pagare l'acconto di un CP_1 diverso accordo concluso tra e un terzo soggetto, ; secondo lo CP_1 Controparte_3
inoltre, tale pagamento sarebbe stato privo di causa, non sussistendo alcun rapporto Pt_1 giuridico con il tale da giustificare il trasferimento della somma di denaro e CP_1 quest'ultimo, pur essendo all'oscuro dell'errore in cui versava l'attore, avrebbe comunque dovuto agire con maggiore diligenza, accertandosi della sussistenza di un valido rapporto causale tra e la compravendita immobiliare. Pt_1
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. n. 4, lamentando la carente esposizione dei fatti costitutivi e degli elementi di diritto. Nel merito, il convenuto contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, affermando di aver stipulato un preliminare di vendita con tale , figlia di , Persona_2 Controparte_3 tramite l'agenzia immobiliare del e che, a seguito della risoluzione di tale CP_4 contratto per inadempimento del promittente acquirente, con scrittura privata del dicembre 2015, i coniugi e , nell'occasione rappresentata dal padre Controparte_5 Persona_2
si accordavano per la restituzione di buona parte delle somme versate a Controparte_3 titolo di caparra ed acconto. Inoltre, il prospettava che non fosse un acquirente inconsapevole, bensì un CP_1 Pt_1 investitore che, dietro la promessa di facili guadagni prospettatagli dal aveva CP_2 volontariamente emesso l'assegno di € 20.000,00 per "bloccare" il prezzo dell'immobile in attesa di trovare un acquirente finale. Infine, il convenuto evidenziava, quanto al ricevimento dell'assegno di euro 20.000,00 presentato dal di aver chiesto spiegazioni all'agente immobiliare il quale rendeva apposita CP_2 dichiarazione in calce all'assegno nella quale si precisava che il titolo di credito veniva consegnato dal per conto di (padre della promissaria CP_4 Controparte_3 acquirente ) per l'acquisto dell'appartamento sito in Corso Italia 114 in Persona_2
AN di OL;
secondo il convenuto, quindi, sarebbe stata la condotta dello ad Pt_1 essere negligente, prendendo parte ad una speculazione immobiliare ed avendo emesso un assegno bancario in favore di colui che sapeva essere il venditore dell'immobile, senza tuttavia aver mai incontrato gli alienanti e la promissaria acquirente.
1.3. Il Tribunale di OL Nord, ritenute irrilevanti e superflue le istanze istruttorie articolate dalle parti, con sentenza n. 781/2020, pubblicata il 10/03/2020, rigettava la domanda e condannava al rimborso delle spese di lite in favore della controparte. Parte_1
2 In particolare, il primo Giudice, in via preliminare, riteneva infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, affermava che, nel caso di specie, non era ravvisabile l'errore scusabile del solvens richiesto, ai fini della ripetizione, nell'indebito soggettivo ex latere solventis. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, dalle dichiarazioni rese dello stesso attore e dalla documentazione prodotta, emergeva che lo era pienamente consapevole di partecipare ad Pt_1 operazioni di speculazione immobiliare, elargendo somme di denaro a terzi soggetti per bloccare il prezzo di acquisto di immobili, senza avere la reale intenzione di acquistarli. In particolare, il Tribunale richiamava la denuncia-querela, sporta dallo nei confronti del Pt_1
nella quale l'attore ammetteva espressamente di aver consegnato l'assegno di € 20.000,00 CP_2 al perché questi lo consegnasse al Gallo, al solo scopo di bloccare il prezzo dell'immobile CP_2 in vista di un successivo subentro di un terzo acquirente. Il Primo Giudice, quindi, concludeva che la dazione di denaro effettuata dallo in favore del rientrava pienamente nello Pt_1 CP_1 schema speculativo concordato con il e che l'attore era pienamente consapevole che la CP_2 caparra confirmatoria sarebbe stata imputata al terzo acquirente subentrante. Quanto dichiarato dallo stesso inoltre, trovava, secondo il Tribunale, conferma nella dichiarazione, a firma Pt_1 del stesa in calce alla copia dell'assegno emesso dall'appellante in favore del CP_4 ed in cui si rappresentava che la detta somma era elargita proprio "per conto" CP_1 di . Controparte_3
Inoltre, secondo il Tribunale, anche la sentenza penale (peraltro resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, quindi, priva di qualsivoglia effettivo accertamento dei fatti per cui è causa vincolante nel presente giudizio) risultava irrilevante non contenendo alcun riferimento, nei capi di imputazione, alla vicenda relativa alla consegna del titolo di credito oggetto di lite.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 9 dicembre 2020, tramite pec) ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 erronea ricostruzione della vicenda fattuale da parte del Giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto lo quale soggetto consapevole e responsabile delle proprie azioni. Al Pt_1 contrario, l'appellante sostiene di essere stato vittima di un raggiro operato dal il quale lo CP_2 avrebbe indotto ad emettere un assegno bancario in favore del , senza che tra questi ultimi CP_1 sussistesse alcun rapporto causale idoneo a giustificare il pagamento. A sostegno di tale assunto l'appellante evidenzia che l'assegno in questione era stato utilizzato in un'operazione immobiliare a lui completamente estranea e che la condanna penale del per il reato di CP_2 truffa confermerebbe la natura fraudolenta della sua condotta.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante articola plurime censure avverso la sentenza impugnata, in particolare:
- la mancata ammissione delle prove orali: Il Giudice di primo grado avrebbe immotivatamente rigettato le richieste di ammissione delle prove orali, nonostante la complessità della vicenda e la necessità di approfondire l'istruttoria.
- errata interpretazione dell'azione di indebito soggettivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i presupposti dell'azione di indebito soggettivo ex latere solventis, non riconoscendo l'errore scusabile in cui era incorso lo nell'emettere Pt_1
l'assegno.
3 - mancata considerazione della negligenza di : la sentenza impugnata non avrebbe CP_1 adeguatamente valutato la negligenza dell'appellato nell'accettare e incassare l'assegno senza le dovute cautele.
- errata valutazione della sentenza penale di condanna di Il Tribunale avrebbe CP_2 erroneamente valutato la sentenza penale di condanna di non attribuendole il CP_2 giusto rilievo probatorio ai fini della decisione.
- errata ricostruzione dei fatti: il Giudice avrebbe travisato i fatti, descrivendo lo Pt_1 come un soggetto consapevole e responsabile, mentre in realtà egli sarebbe stato vittima di un raggiro.
- mancata considerazione dell'assenza di causa: la sentenza non avrebbe considerato l'assenza di un rapporto causale tra e che giustificasse il pagamento, e il fatto Pt_1 CP_1 che l'assegno fosse stato utilizzato in un'operazione a lui estranea.
- errata valutazione dell'errore scusabile: ribadiva di aver agito in errore, scusabile ai Pt_1 sensi dell'art. 2036 c.c., a causa della condotta fraudolenta del CP_2
In conclusione, , anche previa ammissione della prova orale articolata in Parte_1 atti, formulava le seguenti conclusioni: riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare: l'insussistenza del rapporto di obbligazione tra e e, quindi, l'inesistenza Parte_1 CP_1 di causale sottesa all'emissione dell'a/b della banca n. 0748100411 per € 20.000,00 e Parte_2 conseguentemente dichiararsi l'indebito pagamento ai sensi dell'art. 2036 c.c. con pedissequa condanna alla restituzione della predetta somma in favore di , con gli interessi come per Legge. Parte_1
2.3 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 carenza di argomentazioni e, in subordine, chiedendo il rigetto del gravame nel merito. L'appellato assumeva che il Giudice di prime cure avesse correttamente inquadrato la vicenda nella fattispecie dell'indebito soggettivo, pervenendo ad una ricostruzione dei fatti aderente alla realtà e ai documenti prodotti in giudizio dallo stesso attore. Inoltre, il si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, CP_1 ritenendole inammissibili e inidonee a provare i fatti controversi, già ampiamente dimostrati dalla documentazione prodotta in primo grado. In conclusione, chiedeva alla Corte d'Appello di: CP_1
1) In via principale per il rigetto dell'appello perché invalido e inammissibile, per quanto dedotto in premessa;
2) In via gradata per il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato per i rilievi formulati e per la conferma integrale della sentenza di primo grado;
3) In via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova testimoniale articolata dall'appellante, ammettersi i mezzi istruttori articolati dal comparente nel primo grado di giudizio;
4) condannare, in ogni caso, l'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di appello, oltre IVA e CPA, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo nonché condannare l'attore ai sensi dell'Art. 96 c.p.c.. All'udienza del 09/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è infondato e non può essere accolto anche se per una motivazione, in parte, diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata.
4 Non appare condivisibile, infatti, la decisione del Tribunale di OL Nord nella parte in cui ha ritenuto che dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta negli scritti difensivi (e nella querela sporta dallo nei confronti di potesse dedursi la consapevolezza dello Pt_1 CP_4 di emettere un assegno per pagare l'obbligazione di un terzo (nella Parte_1 specie che figurava quale promittente acquirente nel preliminare di vendita Persona_2 sottoscritto dal ). CP_1
Nell'atto introduttivo del Giudizio di primo grado, infatti, l'attore prospettava che, sia pure invitato dal a partecipare a delle operazioni di speculazione immobiliare, aveva CP_2 consegnato all'agente immobiliare l'assegno dell'importo di euro 20.000,00 nella convinzione di pagare la caparra per un preliminare di acquisto dell'immobile, di proprietà dei coniugi , in CP_1 cui egli stesso figurava quale promittente acquirente. Peraltro, nella querela sporta ai C.C. di Marano di OL in data 25.5.2016 (pure richiamata dal Giudice di primo grado), lo Pt_1 precisava che il gli sottopose una scrittura privata quale compromesso dell'immobile di CP_2 proprietà del e della moglie, sia pure rassicurandolo che tale atto sarebbe rimasto CP_1 inutilizzato subentrando, poi, il reale acquirente del cespite ancora da individuare. Consegue a quanto premesso che, secondo la prospettazione dell'attore (odierno appellante), l'assegno era stato emesso nella convinzione di versare una caparra per un contratto preliminare di acquisto nel quale egli risultava quale promittente venditore e i coniugi come CP_1 promittenti venditori. Al contrario, il titolo risultava consegnato – sempre dal – al quale CP_2 CP_1 acconto del pagamento del prezzo dello stesso immobile, ma in relazione ad un diverso contratto preliminare intercorso tra i medesimi promittenti venditori e tale;
Persona_2 secondo la prospettazione del Gallo, inoltre, (e la dichiarazione resa dal al momento della CP_2 consegna di detto titolo) il convenuto avrebbe ricevuto il titolo nella convinzione che lo stesso provenisse da , padre di (anche se, invero, la sottoscrizione presente Controparte_3 Per_2 sull'assegno prima facie non appare graficamente riconducibile a quest'ultimo). In sintesi, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, secondo la prospettazione dell'attore (odierno appellante) egli avrebbe consegnato al l'assegno di euro 20.000,00 CP_2 ritenendo, erroneamente e perché a tanto indotto dall'agente immobiliare, di pagare la caparra per un contratto preliminare di acquisto, avente ad oggetto l'immobile sito in AN di OL al Corso Italia, 141, ma intercorso tra lo stesso attore e i promittenti venditori – CP_1
; tale titolo, invece, sarebbe stato ricevuto dal quale pagamento Per_1 CP_1 dell'acconto del prezzo di acquisto dello stesso appartamento, ma in relazione ad un diverso contratto preliminare intercorso con tale . Persona_2
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, tuttavia, la prospettazione attrice/appellante sia rimasta sfornita di prova. In primo luogo, infatti, lo non ha mai prodotto in giudizio il contratto preliminare in cui Pt_1 sarebbe figurato quale promittente venditore (e che pure sarebbe stato allegato alla querela sporta nei confronti del e in relazione al quale avrebbe emesso l'assegno per pagare la CP_2 caparra.
5 Inoltre, a tal fine, risulta assolutamente irrilevante la sentenza ex art. 444 cpp con il quale il è stato condannato per i reati di truffa commessi in danno sia dello che CP_4 Pt_1 del CP_1
In primo luogo, è noto che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838). Inoltre, nel caso di specie, in disparte la circostanza che la sentenza risulta emessa nei confronti di un soggetto – – diverso dalla parte convenuta nel presente giudizio – CP_4 [...]
- non può mancarsi di rilevare che, dalla lettura dei due capi di imputazione ascritti CP_1 all'imputato, non risulta nessuna menzione dell'assegno di euro 20.000,00 oggetto di lite e, dunque, tale pronuncia di condanna non potrebbe valere, in favore della parte attrice, nemmeno come mero argomento di prova. Quanto, infine, alle prove orali richieste dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc depositata nel giudizio di primo grado, e di cui l'appellante ha chiesto l'ammissione anche in questo grado di giudizio, va rilevato che la stessa ha per oggetto circostanze non contestate – capi 1) e 3)- o irrilevanti ai fini della decisione: capo 4) Vero che accettò il suddetto CP_1 titolo sebbene verificasse che fosse a firma di e quindi di soggetto diverso dal promittente Parte_1 acquirente che era tale capo 5) Vero che in relazione alla detta trattativa Controparte_3 CP_1 di compravendita conosceva solo e soltanto quale mediatore e quale CP_4 Controparte_3 promittente acquirente; la ripetizione dell'indebito ex latere debitoris prescinde, infatti, dalla malafede dell'accipiens che, ex art. 2036 c. 2 c.c., rileva esclusivamente in relazione alla decorrenza degli interessi. Quanto, infine, alla circostanza di cui al capo 2) delle suddette memorie (vero che
[...] fu indotto a credere che il suddetto titolo sarebbe stato utilizzato per versamento di caparra nella Parte_1 compravendita immobiliare dell'immobile sito in AN di OL al Corso Italia n. 141 di proprietà
[...]
a formalizzarsi tra questi e medesimo) la stessa risulta inammissibile, sia CP_1 Parte_1 perché finalizzata a chiedere al teste una mera valutazione ovvero un'interpretazione, ma anche perché generica, senza nessuna indicazione spaziale e temporale nonché dei fatti in base ai quali il teste avrebbe dovuto trarre una tale interpretazione. In conclusione, l'appello deve essere rigettato giacchè la prospettazione dei fatti su cui si fonda la domanda proposta dallo è rimasta completamente sfornita di prova. Parte_1
3.2 Le spese di lite del presente grado sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli avv.ti Luca Angelo Signorelli e Luca Bagnulo dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ., facendo riferimento ai parametri intermedi tra minimi e medi stabiliti dal D.M. 147/2022 e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e quindi, rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte appellante. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
6 dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. sentenza n.781/2020, pubblicata il 10/03/2020 dal Tribunale di OL Nord II sez. civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 di lite, che si liquidano € 4.356,75 (quattromilatrecentocinquantasei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Luca Angelo Signorelli e Luca Bagnulo dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ
3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in OL, il 29.1.2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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