Sentenza 30 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/03/2022, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2022
N. 00530/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2016, proposto da
Bi Esse Gestioni S.a.s. di Bove Sergio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
nei confronti
TOTALERG S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Lonoce, Alberto Marconi e Alessio Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Lonoce in Lecce, via C. De Giorgi, n. 19;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 451 RU del 12.1.2016, notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, con il quale il Direttore dell’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto ha revocato la licenza di esercizio n. TAY00301E del 6.11.2007 intestata alla ditta Bi Esse Gestioni S.a.s.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ o consequenziale e, in particolare, la nota del 23.11.2015 di avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di TOTALERG S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente - titolare della licenza d'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti sito in Taranto alla Via Consilio s.n., identificata al n. ITOOTAY00301E rilasciata in data 6.11.2007 con prot. n. A/ 5079, in forza di una convenzione con TOTALERG S.p.A. per la gestione di detto impianto - con ricorso depositato in giudizio il 23/03/2016, impugna il provvedimento prot. n. 451 RU del 12.1.2016, notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data, con il quale il Direttore dell’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto ha revocato la licenza di esercizio n. TAY00301E del 6.11.2007 intestata alla ditta Bi Esse Gestioni S.a.s. ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), per “ sopravvenuta indisponibilità dell’impianto ”, a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario dell’impianto disposto (nell'ambito di un contenzioso intrapreso dalla TOTALERG nei confronti della Biesse Gestioni S.a.s., per avere quest'ultima, a dire di TOTALERG, proceduto all'acquisto di prodotti petroliferi da altri soggetti in violazione della clausola di esclusiva, per mancanza dei piombi per alcuni misuratori e per il mancato pagamento di forniture per oltre euro 48.000,00) dal Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, del 14/0/2015 (“ con il quale è stata sottratta la disponibilità materiale dell’impianto e per l’effetto gli è stato reso giuridicamente impossibile l’esercizio dello stesso ”, come si legge nel provvedimento di revoca impugnato a p. 2), con contestuale nomina del Custode giudiziario, che è stato poi autorizzato dal Tribunale di Roma, con successivo provvedimento del 22/10/2015, a stipulare un contratto di affitto di azienda dell’impianto de quo con la Società Gestioni Europa S.p.A., nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/ o consequenziale e, in particolare, la nota del 23.11.2015 di avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 63, COMMA 1, DEL D. LGS. 504/1995 - SVIAMENTO DI POTERE - CONTRADDITTORIETA’ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA - PERPLESSITA ED ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 01/04/2016, si è costituita in giudizio per resistere all’avverso ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto formale di costituzione, in cui ha chiesto di dichiarare irricevibile, inammissibile, e gradatamente, di rigettare il ricorso.
Il 13/04/2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, nella quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, allegando documentazione di causa.
Il 23/05/2016, si è costituita in giudizio la Società controinteressata TOTALERG S.p.A., depositando una breve memoria di costituzione, nella quale ha chiesto di dichiarare irricevibile, inammissibile, o comunque di rigettare nel merito il ricorso.
Il 01/12/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza, con cui ha chiesto “- in via principale, di sospendere, ai sensi dell’art. 295 cpc, il presente giudizio nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. n. 39890/2015), atteso che gli esiti dello stesso costituiscono un presupposto logico-giuridico per la definizione della presente controversia; - in subordine, di rinviare a data da destinarsi il presente giudizio, anche, ove occorra, mediante cancellazione dal ruolo del merito della controversia; - in via ulteriormente subordinata, di rinviare la presente controversia in tempi compatibili con la presumibile definizione del giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Roma; - in via di estremo subordine, ove il Tribunale ritenga, comunque, autonoma e indipendente la presente vicenda rispetto al giudizio civile incardinato dinanzi al Tribunale di Roma –essendo la questione sottoposta all’attenzione del Collegio, eminentemente, riconducibile al potere dell’Agenzia delle Dogane di revocare la licenza di esercizio sul semplice presupposto dell’esistenza di un provvedimento cautelare, che si limita a determinare una temporanea sostituzione del titolare della situazione giuridica dedotta in giudizio-, anche alla stregua del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 10.12.2019, decidere la presente controversia, accogliendo le conclusioni spiegate in ricorso, alla luce delle deduzioni in esso riportate ”.
Il 06/12/2021, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui si è rimessa a questo Tribunale con riferimento alla predetta istanza depositata in giudizio l’01/12/2021 da parte ricorrente, “ evidenziando, in ogni caso, l’estraneità dell’Agenzia resistente al giudizio ordinario (del quale non è parte) e quindi la inopponibilità alla stessa della decisione di quel processo, una volta emessa ” e rappresentando che, “ a seguito della revoca della licenza di esercizio nei confronti della Società ricorrente, la medesima licenza è stata rilasciata - dapprima, e
con nota prot. 2016A270 DEL 17.03.2016 - alla Società Gestioni Europa SPA ( p.iva 05868471003), e, successivamente, e con nota Prot.- 2019A8067, alla Società IP service SRL ( P.IVA 06303151002), attuale gestore dell’impianto di distribuzione stradale. In entrambe le note suddette, (che si producono, in copia con quest’atto) l’Ufficio ha espressamente annotato ‘nelle more dell’esito del giudizio civile, la presente licenza viene rilasciata provvisoriamente’ ”.
Il 10/12/2021, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito: A) Inammissibilità e infondatezza nel merito del ricorso avversario. B) Eccezione di improcedibilità per carenza di interesse. C) Eccezione di improcedibilità per intervenuta rinuncia al ricorso, insistendo perchè l’avverso ricorso venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato nel merito.
Il 21/12/2021, la TOTALERG S.p.A. ha depositato in giudizio note di replica all’istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. proposta da parte ricorrente, eccependo “ che l’esistenza di un contenzioso civile tra “italiana petroli” (già TOTALERG) e la Bi.Esse Gestioni non giustifica la sospensione del processo amministrativo ” e insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
In pari data 21/12/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria della controinteressata del 10/12/2021, insistendo, quindi, per le conclusioni spiegate nell’istanza del 1.12.2021.
Il 05/01/2022 e il 03/02/2022, la parte ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni spiegate nell’istanza depositata in data 1.12.2021, nonché nel ricorso introduttivo.
Il 05/01/2022 e il 03/02/2022, anche la Società controinteressata ha depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate e dunque per il rigetto del ricorso avversario e dell’istanza di sospensione del giudizio.
Nella pubblica udienza dell’08/02/2022 (a cui è stata rinviata d’ufficio la causa nella pubblica udienza dell’11/01/2022), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia disposto l’impugnato provvedimento di revoca in virtù della mera adozione del sequestro giudiziario, il quale, però, (a suo dire) non avrebbe fatto venir meno i presupposti ex art. 63, comma 1, del T.U.A. per l'esercizio dell'impianto, “ che -allo stato - risulta solo custodito e gestito da persona diversa dal titolare, nelle more della definizione del giudizio di merito ”, e, comunque, che anche il provvedimento di revoca “ deve ispirarsi ai principi di proporzionalità, sicché esso non può essere adottato, in ragione della sua definitività, tutte le volte che la situazione giuridica di riferimento non sia mutata nella sua sostanza, ma sia solo colpita -come nel caso di specie- da un provvedimento giurisdizionale a carattere temporaneo e suscettibile di modifica ”.
Tutte le censure formulate nel ricorso sono infondate.
Giova, anzitutto, ricordare che l’art. 63 (“ Licenze di esercizio e diritti annuali ”) del Decreto Legislativo del 26/10/1995 n. 504 prevede al comma 1, che “ Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto ”.
Ebbene, nel concreto caso di specie, l’Agenzia resistente con il provvedimento di revoca impugnato, ha operato una corretta applicazione del soprariportato art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/1995 (T.U.A.), così come precisato con la Circolare dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 5363.07 dell’8 gennaio 2008 - non impugnata dalla ricorrente - che, all’art. 3 (“ Revoca licenza per sopravvenuto difetto dei presupposti per l’esercizio dell’impianto ”), punto 2) “ Sopravvenuta indisponibilità dell’impianto ”, prevede che “ Rientrano in questa ipotesi, ad esempio l’applicazione di misure cautelari disposte dal giudice ” , dunque, anche ipotesi di sopravvenuta indisponibilità dell’impianto a carattere temporaneo in conseguenza del sequestro giudiziario disposto dall’A.G.O..
Pertanto, va disattesa l’istanza, depositata l’01/12/2021 da parte ricorrente, di sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del presente giudizio - avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di revoca adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 gennaio 2016 - nelle more della definizione del giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. n. 39890/2015) tra la Società “Italiana Petroli S.p.A.” (già TOTALERG S.p.A.) e la Bi.Esse Gestioni S.a.s., essendo ad esso estranea l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed essendo - comunque - irrilevante l’esito dello stesso ai fini del presente giudizio.
2. - Per le ragioni innanzi, sinteticamente, illustrate il ricorso deve essere, quindi, respinto.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO