Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Decreto presidenziale 14 dicembre 2023
Sentenza 26 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, decreto presidenziale 14/12/2023, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 00723/2023 REG.PROV.PRES.
N. 03992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso, numero di registro generale 3992 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall’Avv. Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento
delle Disposizioni Dirigenziali: -OMISSIS- emesse dal Comune di Napoli per la demolizione delle opere abusive realizzate alla Via -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le istanze: a) di prelievo; b) d’abbreviazione termini, depositate da parte ricorrente rispettivamente il 13 e il 14 dicembre 2023;
Rilevato che l’istanza d’abbreviazione termini è così motivata: “Facendo seguito all’istanza di prelievo avanzata nel procedimento sopra indicato ed alla luce delle motivazioni ivi rappresentate, si fa istanza ai sensi dell’art. 53 CPA, affinché il Presidente della Sezione IV del Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli conceda l’abbreviazione dei termini previsti per la fissazione dell’udienza pubblica, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini ordinari comporterebbe lo sforamento rispetto alle esigenze poste dal Sostituto Procuratore della Repubblica”; che dette esigenze si ricavano dall’istanza di prelievo: ”Uno dei manufatti oggetto delle disposizioni dirigenziali impugnate con il suddetto ricorso è, allo stato, oggetto di una procedura di abbattimento azionata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Ufficio Demolizioni, sulla base di una sentenza penale che, però, riguarda soggetto diverso dai ricorrenti”; “Il sottoscritto difensore ha formalizzato istanza di sospensione della procedura di demolizione della Procura (All. 1) e, successivamente, a seguito di incontro con il P.M. ha ottenuto la disponibilità alla sospensione alla luce della fissazione dell’udienza di merito del ricorso richiamato entro il mese di gennaio 2024, da comunicare alla Procura entro venerdì 15.12.2023”;
Letto l’art. 53 del c. p. a., intitolato “Abbreviazione dei termini”, a norma del quale: “1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. 2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto”;
Rilevato che l’istanza, motivata sull’opportunità di una fissazione nel merito del ricorso “entro la fine del mese di gennaio” è, alla luce dei motivi segnalati, meritevole d’accoglimento, sussistendo effettivamente la prospettata ragione d’urgenza, con conseguente abbreviazione dei termini fino alla metà e fissazione dell’udienza pubblica alla prima data utile, secondo il calendario della Sezione, del 24.01.2024 (rispetto alla quale sono rispettati i termini dimidiati per la relativa fissazione);
Ritenuto, pertanto, di poter consentire l’abbreviazione dei termini per la fissazione del ricorso in udienza pubblica, fino alla metà, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., con corrispondente e proporzionale riduzione dei termini per le difese di fase;
Ritenuto che, per l’effetto, parte ricorrente è onerata della notifica del presente decreto all’Amministrazione resistente, con la precisazione che il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto stesso;
P.Q.M.
Dispone l’abbreviazione, alla metà, dei termini per la fissazione dell’udienza pubblica del ricorso in epigrafe, e conseguentemente fissa (in accoglimento dell’istanza di prelievo, di cui in narrativa, avanzata da parte ricorrente), l’udienza pubblica alla data del 24 gennaio 2024, con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase, mandando alla stessa parte ricorrente, per la notifica del presente decreto alla controparte.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 dicembre 2023.
| Il Presidente |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.