Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1998
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Versione
18 maggio 1999
Art. 6. Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature
informatiche da parte delle universita' e
delle istituzioni scolastiche 1. Alle universita' e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal com- puter multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, e' riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati. ((14)) 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalita' di ammissione al beneficio, nonche' le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunita' di accesso alla rete INTERNET, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire.
--------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall' articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' prorogato al 31 ottobre 1999."
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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