Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 30/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2025, proposto da
EN ON, ES AR, AN FR, FA ON, ON Costruzioni S.r.l., OS ON, Dd Group S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelvetro di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Maggiolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, viale Martiri della Libertà N 28;
per l'annullamento previa sospensione
- del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Area Tecnica – SUAP del Comune di Castelvetro di Modena, contenuto nel verbale Reg. n. 0003337/2025 in data 20/2/2025 di accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 81 del 25/9/2014 a suo tempo emanata dal medesimo Comune nei confronti dei ricorrenti, con il quale è stato disposto che tale inottemperanza costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 13 della L.R. 23/2004 (doc. 1);
- in quanto occorrer possa, delle successive comunicazioni, inviate dal legale del Comune di Castelvetro di Modena al sottoscritto difensore dei ricorrenti rispettivamente in data 18/3/2025 e 31/3/2025, con le quali si è preteso di confermare l’acquisizione al patrimonio del medesimo Comune disposta con il provvedimento di cui al punto 1 (doc. 2 e 3);
in ogni caso per la declaratoria
della proprietà in capo ai ricorrenti dei beni immobili oggetto della predetta ordinanza di demolizione n. 81 del 25/9/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetro di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il verbale di sopralluogo col quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 81 del 25 settembre 2014 affermandosi che tale fatto costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 13 della L.R. 23/2004;
- rilevato che avverso tale atto parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 13 della L.R. n. 23 del 2004 per avere il Comune omesso di dare avviso nell’ordinanza di demolizione del fatto che in caso di mancata ottemperanza all’ordine demolitorio l'area sarebbe stata acquisita gratuitamente di diritto al patrimonio del Comune;
- rilevato che il Comune si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, stante la natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato;
- rilevato che all’udienza fissata per la discussione cautelare il Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio mediante sentenza breve, senza opposizione delle parti presenti;
- ritenuta la fondatezza dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, avendo parte ricorrente impugnato in questa sede il verbale di sopralluogo col quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, mero fatto a fronte del quale, come ribadito in udienza dal difensore del Comune, l’Ente dovrà comunque emettere il provvedimento acquisitivo conclusivo del procedimento, ad oggi ancora in fase istruttoria dovendosi altresì concretamente individuare l’area da acquisire, con conseguente inammissibilità per carenza dei presupposti anche della domanda di accertamento della proprietà;
- ritenuto che le spese di lite possano tuttavia essere compensate per la novità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO