Articolo 1 della Legge 17 febbraio 1958, n. 140
Articolo 2
Versione
30 marzo 1958
Art. 1.
Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell' art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , ha facolta' di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1 marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958
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