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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 962/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via L.marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 NOTIFICA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, i Sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, impugnava l'avviso di accertamento n. TQ302T100155/2024, relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno chiedeva maggiori tributi per Euro 4.974,00 oltre interessi e sanzioni, avendo rilevato diverse anomalie nella documentazione contabile della società.
A sostegno dell'impugnazione deduceva:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo l'ufficio notificato l'avviso di accertamento impugnato in data 24 giugno 2024, ben oltre il termine inderogabile stabilito dalla legge;
2. omesso esame delle memorie difensive del 14.02.2024 – violazione dello statuto dei diritti del contribuente
(Legge n. 212/2000);
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) DPR n. 600/73 – rilievo nr. 4 e rilievo nr
5, ritenendo erroneo quanto accertato dall'ufficio in merito a ricavi evasi essendo fondato l'accertamento su fatti che non costituiscono indizi gravi precisi e concordanti.
Si costituiva l'ufficio che, nel dedurre che alcuna decadenza di era verificata atteso che il termine di decadenza
è stato prorogato in virtù dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020(c.d. Decreto “Cura Italia”) per 85 giorni e di ulteriori
120 giorni, visto che l'Ufficio ha notificato in data 07.03.2024 alla società ricorrente l'invito a comparire nr.
TQ3IT100109/2024 per attivare il procedimento di accertamento con adesione per il giorno 22.03.2024, in virtù dell'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97. Chiedeva altresì' il rigetto della seconda doglianza mossa, avendo esaminato tutta la documentazione proposta dal contribuente e, quanto al terzo motivo, dopo aver fatto rilevare che la ricorrente aveva prestato acquiescenza ai primi tre rilievi, rinunciava al rilievo n. 4 relativo all'indebita deduzione di costi per €. 2.027,43, mentre chiedeva il rigetto del ricorso quanto al rilievo n. 5 ritenendo assolutamente generiche le contestazioni mosse in ordine alle modalità di determinazione del reddito adottate dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima doglianza mossa, alcuna decadenza di è verificata nel caso in esame, dovendosi condividere quanto affermato dalla la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1630/2025, ovverosia che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 a causa della pandemia da Covid-19 è applicabile non solo all'annualità in scadenza nel 2020, ma a tutte le annualità accertabili.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
A ciò va aggiunto che visto che l'Ufficio ha notificato in data 07.03.2024 alla società ricorrente l'invito a comparire nr. TQ3IT100109/2024 per attivare il procedimento di accertamento con adesione per il giorno
22.03.2024, il termine di decadenza della notifica dell'avviso di accertamento gode, in virtù dell'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, di un'ulteriore proroga di 120 giorni.
Ne discende che l'atto impugnato è stato tempestivamente notificato, potendo l'ufficio procedere alla notifica sino al 23.7.2024.
Infondato è anche il secondo motivo in merito al presunto parziale omesso esame delle memorie difensive inoltrate dalla contribuente in data 14.02.2024 e della conseguente violazione dello Statuto dei diritti del
Contribuente, atteso che nell'atto impugnato espressamente si legge che “a seguito della disamina della documentazione prodotta l'Ufficio riscontra la produzione di elementi che giustificano alcune incongruità precedentemente rilevate mentre constata la permanenza di alcune anomalie che vengono, per singolo conto di costo, riportate nel seguito”, circostanza che pacificamente implica la disamina di tutte le osservazioni mosse e l'accoglimento solo di alcune di esse.
Quanto al terzo motivo di doglianza, premesso che il contribuente non contesta i rilievi da 1 a 3 e che l'ufficio, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto condivisibili le osservazioni spiegate dalla società ricorrente e, pertanto, ha rinunciato al rilievo, relativo all'indebita deduzione di costi per €. 2.027,43, deve esaminarsi il solo rilievo n. 5.
Il rilievo prende le mosse dall'attività di revisione periodica degli autoveicoli che la società ricorrente offre ai propri clienti per il tramite della Consorzio_1 (Consorzio_1): orbene, per ogni revisione, la Consorzio_1 fattura all'Ricorrente_3 un costo di €. 56,66 ( di cui: €. 45 per revisione art.80,
€. 1,46 per corrispettivo versamento postale, €. 10,20 per versamento MCTC) che la ricorrente, a sua volta, rifattura ai propri clienti.
Dalla disamina della documentazione prodotta, nell'anno 2017, sono state contabilizzate dalla ricorrente 110 fatture emesse dalla Consorzio_1 per l'attività di revisione e di queste fatture:
- 5 non sono state fatturate;
- 49 sono state rifatturate al cliente per il solo importo della revisione (costo ribaltato);
- 16 sono state rifatturate per l'importo della revisione e per un ulteriore minimo importo, relativo al cambio di lampadine, di pneumatici, al controllo dei condizionatori, per un ricavo totale (al netto delle revisioni) di €.
208,38 (pari ad un importo medio di €. 13)
- 40 sono state rifatturate per l'importo della revisione e per un ulteriore importo relativo all'attività di manutenzione, al tagliando, al cambio dei filtri auto, per un ricavo totale (al netto delle revisioni) di €. 7.107,57
(pari ad un importo medio di circa €. 178).
L'ufficio a fronte di ciò fornisce una serie di elementi precisi, univoci e concordanti alla luce dei quali l'operato della contribuente si reputa assolutamente antieconomico e i dati contabili inaffidabili.
Invero, evidenzia che, negli anni 2014- 2020, si riscontrano perdite ricorrenti e sporadici redditi irrisori negli anni 2014- 2020 ed e che il raffronto con il redito elargito ai dipendenti risulta del tutto confliggente con il tenore di vita di questi ultimi, riconducibili a spese e costi riscontrabili dalle informazioni presenti in AT e non coerenti con la capacità reddituale dichiarata.
Il ricorrente allora sostiene a sostegno del proprio operato che la Consorzio_1 tende al riconoscimento di un premio annuale a favore dei soci consorziati in proporzione al numero di revisioni effettuate e fornisce a riprova di ciò una fattura, contestata dall'Ufficio sia quanto alla sua forma che al contenuto: effettivamente, dalla visione di detto documento emerge che il premio annuale riconosciuto dalla Consorzio_1 era pari a circa €. 33,00 a revisione: il dato è evidentemente inverosimile, soprattutto alla luce del fatto che il ricavo della Consorzio_1 per ogni revisione è pari ad €. 45,00.
Ne discende che stante anche la non conformità dei dati contabili con gli studi di settore in materia, a fronte di indizi gravi, plurimi, precisi e concordanti, ritiene la Corte che vi sia la prova dell'omessa fatturazione di operazioni imponibili ed esenti, sostanzialmente riconducibili alle prestazioni di revisione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione in misura di un terzo, stante l'accoglimento del rilievo 4 successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al rilievo sub. 4) dell'avviso di accertamento
Rigetta per il resto il ricorso
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che, previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 1600.00 per compensi oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 962/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via L.marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 NOTIFICA 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ302T1001552024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, i Sig.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2, impugnava l'avviso di accertamento n. TQ302T100155/2024, relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno chiedeva maggiori tributi per Euro 4.974,00 oltre interessi e sanzioni, avendo rilevato diverse anomalie nella documentazione contabile della società.
A sostegno dell'impugnazione deduceva:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, avendo l'ufficio notificato l'avviso di accertamento impugnato in data 24 giugno 2024, ben oltre il termine inderogabile stabilito dalla legge;
2. omesso esame delle memorie difensive del 14.02.2024 – violazione dello statuto dei diritti del contribuente
(Legge n. 212/2000);
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d) DPR n. 600/73 – rilievo nr. 4 e rilievo nr
5, ritenendo erroneo quanto accertato dall'ufficio in merito a ricavi evasi essendo fondato l'accertamento su fatti che non costituiscono indizi gravi precisi e concordanti.
Si costituiva l'ufficio che, nel dedurre che alcuna decadenza di era verificata atteso che il termine di decadenza
è stato prorogato in virtù dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020(c.d. Decreto “Cura Italia”) per 85 giorni e di ulteriori
120 giorni, visto che l'Ufficio ha notificato in data 07.03.2024 alla società ricorrente l'invito a comparire nr.
TQ3IT100109/2024 per attivare il procedimento di accertamento con adesione per il giorno 22.03.2024, in virtù dell'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97. Chiedeva altresì' il rigetto della seconda doglianza mossa, avendo esaminato tutta la documentazione proposta dal contribuente e, quanto al terzo motivo, dopo aver fatto rilevare che la ricorrente aveva prestato acquiescenza ai primi tre rilievi, rinunciava al rilievo n. 4 relativo all'indebita deduzione di costi per €. 2.027,43, mentre chiedeva il rigetto del ricorso quanto al rilievo n. 5 ritenendo assolutamente generiche le contestazioni mosse in ordine alle modalità di determinazione del reddito adottate dall'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima doglianza mossa, alcuna decadenza di è verificata nel caso in esame, dovendosi condividere quanto affermato dalla la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1630/2025, ovverosia che la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 a causa della pandemia da Covid-19 è applicabile non solo all'annualità in scadenza nel 2020, ma a tutte le annualità accertabili.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
A ciò va aggiunto che visto che l'Ufficio ha notificato in data 07.03.2024 alla società ricorrente l'invito a comparire nr. TQ3IT100109/2024 per attivare il procedimento di accertamento con adesione per il giorno
22.03.2024, il termine di decadenza della notifica dell'avviso di accertamento gode, in virtù dell'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/97, di un'ulteriore proroga di 120 giorni.
Ne discende che l'atto impugnato è stato tempestivamente notificato, potendo l'ufficio procedere alla notifica sino al 23.7.2024.
Infondato è anche il secondo motivo in merito al presunto parziale omesso esame delle memorie difensive inoltrate dalla contribuente in data 14.02.2024 e della conseguente violazione dello Statuto dei diritti del
Contribuente, atteso che nell'atto impugnato espressamente si legge che “a seguito della disamina della documentazione prodotta l'Ufficio riscontra la produzione di elementi che giustificano alcune incongruità precedentemente rilevate mentre constata la permanenza di alcune anomalie che vengono, per singolo conto di costo, riportate nel seguito”, circostanza che pacificamente implica la disamina di tutte le osservazioni mosse e l'accoglimento solo di alcune di esse.
Quanto al terzo motivo di doglianza, premesso che il contribuente non contesta i rilievi da 1 a 3 e che l'ufficio, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto condivisibili le osservazioni spiegate dalla società ricorrente e, pertanto, ha rinunciato al rilievo, relativo all'indebita deduzione di costi per €. 2.027,43, deve esaminarsi il solo rilievo n. 5.
Il rilievo prende le mosse dall'attività di revisione periodica degli autoveicoli che la società ricorrente offre ai propri clienti per il tramite della Consorzio_1 (Consorzio_1): orbene, per ogni revisione, la Consorzio_1 fattura all'Ricorrente_3 un costo di €. 56,66 ( di cui: €. 45 per revisione art.80,
€. 1,46 per corrispettivo versamento postale, €. 10,20 per versamento MCTC) che la ricorrente, a sua volta, rifattura ai propri clienti.
Dalla disamina della documentazione prodotta, nell'anno 2017, sono state contabilizzate dalla ricorrente 110 fatture emesse dalla Consorzio_1 per l'attività di revisione e di queste fatture:
- 5 non sono state fatturate;
- 49 sono state rifatturate al cliente per il solo importo della revisione (costo ribaltato);
- 16 sono state rifatturate per l'importo della revisione e per un ulteriore minimo importo, relativo al cambio di lampadine, di pneumatici, al controllo dei condizionatori, per un ricavo totale (al netto delle revisioni) di €.
208,38 (pari ad un importo medio di €. 13)
- 40 sono state rifatturate per l'importo della revisione e per un ulteriore importo relativo all'attività di manutenzione, al tagliando, al cambio dei filtri auto, per un ricavo totale (al netto delle revisioni) di €. 7.107,57
(pari ad un importo medio di circa €. 178).
L'ufficio a fronte di ciò fornisce una serie di elementi precisi, univoci e concordanti alla luce dei quali l'operato della contribuente si reputa assolutamente antieconomico e i dati contabili inaffidabili.
Invero, evidenzia che, negli anni 2014- 2020, si riscontrano perdite ricorrenti e sporadici redditi irrisori negli anni 2014- 2020 ed e che il raffronto con il redito elargito ai dipendenti risulta del tutto confliggente con il tenore di vita di questi ultimi, riconducibili a spese e costi riscontrabili dalle informazioni presenti in AT e non coerenti con la capacità reddituale dichiarata.
Il ricorrente allora sostiene a sostegno del proprio operato che la Consorzio_1 tende al riconoscimento di un premio annuale a favore dei soci consorziati in proporzione al numero di revisioni effettuate e fornisce a riprova di ciò una fattura, contestata dall'Ufficio sia quanto alla sua forma che al contenuto: effettivamente, dalla visione di detto documento emerge che il premio annuale riconosciuto dalla Consorzio_1 era pari a circa €. 33,00 a revisione: il dato è evidentemente inverosimile, soprattutto alla luce del fatto che il ricavo della Consorzio_1 per ogni revisione è pari ad €. 45,00.
Ne discende che stante anche la non conformità dei dati contabili con gli studi di settore in materia, a fronte di indizi gravi, plurimi, precisi e concordanti, ritiene la Corte che vi sia la prova dell'omessa fatturazione di operazioni imponibili ed esenti, sostanzialmente riconducibili alle prestazioni di revisione.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione in misura di un terzo, stante l'accoglimento del rilievo 4 successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione al rilievo sub. 4) dell'avviso di accertamento
Rigetta per il resto il ricorso
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che, previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 1600.00 per compensi oltre accessori di legge.