Sentenza 6 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01728/2026REG.PROV.COLL.
N. 00581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2024, proposto da
Comune di Tricarico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SA NN, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pizzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Poesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI MB, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Ficazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 641/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: SA NN, RI MB, AR CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. TO HE MI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Basilicata (ric. n. 65/17 R.G.), la sig.ra SA NN ha impugnato il provvedimento comunale n. 34 del 5 dicembre 2016, recante il permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla controinteressata AR MB, relativamente alla realizzazione di
una tettoia in legno.
Con sentenza n. 676/18 il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.
In data 20 settembre 2022 la ricorrente ha diffidato il civico ente a svolgere un “ accertamento tecnico normativo volto alla verifica sulle opere realizzate ” dalla controinteressata presso l’immobile in esame.
La stessa SA NN, con atto depositato il 6 febbraio 2023, è poi insorta innanzi al TAR Basilicata avverso la nota comunale prot. n. 11516/22, con la quale il Comune di Tricarico ha disatteso tale diffida.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tricarico, concludendo per l’inammissibilità in rito e per il rigetto nel merito del ricorso.
A speculari approdi è pervenuta la controinteressata RI MB, del pari costituitasi in giudizio.
Con sentenza n. 641/23 il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, relativamente alla proposta azione impugnatoria, annullando l’atto impugnato.
Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di Tricarico ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione degli artt. 27 d.P.R. n. 380/01 e 19 l. n. 241/90; eccesso di potere; 2) error in iudicando ; violazione degli artt. 2-3 l. n. 241/90; travisamento dei fatti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto integrale del ricorso proposto dalla sig.ra NN in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra RI MB ha aderito alle conclusioni del Comune di Tricarico, instando altresì per la condanna della sig.ra SA NN al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra SA NN ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dell’accoglimento dei primi quattro motivo di ricorso, non esaminati dal giudice di prime cure e riproposti in sede di appello. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra AR CA, in qualità di erede della sig.ra SA NN, ha aderito alle conclusioni della propria dante causa.
All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
1.1. Va anzitutto disposto lo stralcio di tutti gli atti e documenti depositati da Plastosac s.r.l, trattandosi di parte estranea all’odierno giudizio.
2. Nel merito, l’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, il Comune di Tricarico deduce che: “ la diffida del 20.09.2022, a firma della sig.ra NN … non involga presunte difformità tra i lavori eseguiti rispetto al titolo edilizio rilasciato dal Comune, quanto profili di contrasto tra il titolo e la disciplina urbanistico-edilizia vigente. Da ciò deriverebbe l’infondatezza del ricorso introduttivo per carenza
di legittimazione attiva della Sig.ra NN ” (atto di appello, pp. 7-8).
L’assunto è infondato.
4. Si legge nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che: “ l’intervento realizzato anche per l’alterazione del volume del fabbricato, si colloca infatti al di fuori della definizione degli interventi di manutenzione straordinaria, stabiliti dall’art. 3, c. 1, lett. b), … i quali, ai sensi dell’art. 22. c. 1 non sono realizzabili mediante SCIA ” (ric. cit, pp. 6 e 7).
Ed ancora: “ a nulla rileva che gli interventi siano stati realizzati previa presentazione di SCIA, posto che ai sensi degli artt. 146, c. 4, del D.lgs. n. 42/2004, 22, c. 6 e 23, commi 3 e 4 del DPR 380 del 2001, nonché dell’art. 19, c. 1. della L. 241/1990, l’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo che non può essere sostituito dalla SCIA, essendo anzi presupposto a qualunque titolo edilizio e tale da determinare, in assenza, l’inefficacia, con conseguente abuso edilizio ” (ric. cit, pp. 9-10).
5. All’evidenza, la sig.ra NN si è doluta della realizzazione di abusi edilizi, i quali, proprio in quanto divergenti da quanto risultante nella SCIA, non sarebbero stati assistiti da alcun titolo edilizio.
Pertanto, ella ha sollecitato non già l’esercizio del potere inibitorio di cui all’art. 19 l. n. 241/90, quanto l’attivazione dei poteri di controllo e/o repressivi previsti dall’art. 27 d.P.R. n. 380/01.
Ne consegue la piena legittimazione della sig.ra NN alla presentazione della diffida, avendo ella sollecitato l’adozione di poteri repressivi espressamente previsti dalla legge (art. 27 d.P.R. n. 380/01), a tutela dell’ordinato assetto del territorio.
Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
6. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha dedotto l’insussistenza del difetto di motivazione accertato dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato.
7. Ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/90, ogni provvedimento – salvo eccezioni – è soggetto a motivazione, con riferimento ai presupposti di fatto e ragioni giuridiche della decisione.
Le esigenze di trasparenza, democraticità e verificabilità dell’attività amministrativa sottese all’obbligo di motivazione – a sua volta corollari dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.), nonché dell’imprescindibile diritto di difesa, espressione del diritto al c.d. giusto processo (art. 111 Cost; 6 CEDU) – sono da ritenersi approdi del tutto pacifici in giurisprudenza.
A tal riguardo, si è affermato che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, trattato UE, sia pure con riferimento agli “ atti giuridici ”, non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione, in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari.
In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall’obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l’amministrazione esterni, sia pur succintamente, le ragioni che l’hanno indotta a determinarsi in una data maniera. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “ ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta ” (C.d.S, V, 31.3.2012, n. 1907).
8. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, in risposta alla diffida della sig.ra NN del 20.9.2022, il civico ente ha affermato che: “ per la pratica di cui in oggetto non sussiste nessun tipo di “irregolarità edilizia” rispetto a quanto assentito nella vs. diffida ad adempiere del 20 settembre 2022 ”.
9. All’evidenza, la motivazione del provvedimento è del tutto assertoria, essendosi l’Amministrazione limitata ad affermare l’insussistenza di alcun tipo di “ irregolarità edilizia ”, senza tuttavia evidenziare le ragioni poste a fondamento di tale valutazione.
Per tali ragioni, l’impugnata sentenza deve ritenersi immune da censure, avendo il giudice di prime cure correttamente stigmatizzato la sostanziale assenza di qualsivoglia percorso motivazionale, da cui ricavarsi le ragioni militanti nel senso dell’insussistenza delle irregolarità edilizie segnalate dalla sig.ra NN.
Ne consegue il rigetto delle relative censure.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto, con riedizione del potere da parte dell’Amministrazione, senza che in questa sede possano essere esaminati gli ulteriori motivi di gravame articolati dalla sig.ra NN in primo grado e assorbiti dal giudice di prime cure, stante il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 20 comma c.p.a.).
11. Le spese di lite nei confronti dell’appellata SA NN e dell’erede AR CA seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono invece giusti motivi per la loro compensazione nei confronti dell’ulteriore appellata RI MB.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune di Tricarico al rimborso delle spese di lite sostenute dalle appellate SA NN e AR CA, liquidate complessivamente in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti dell’appellata RI MB.
Dispone lo stralcio di tutti gli atti e documenti depositati da Plastosac s.r.l. nel presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
BI NI, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
TO HE MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO HE MI | BI NI |
IL SEGRETARIO