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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1111/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'8.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci, 20, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Maria Cacciapaglia che lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
n persona del curatore fallimentare Dott. Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in L'Aquila, Via del Guastatore n. 3, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Antonino Pio n. 65 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Leone che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 577/2023 del Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, pubblicata il 13.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 577/2023, emessa nel procedimento civile R.G. n. 785/2022 dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Imprese, in composizione collegiale … in data 07/09/2023, pubblicata in data 13.09.2023, tra ed Controparte_1
1 il Sig. , con l'intervento ex lege del PM, notificata, unitamente ad atto di precetto, Parte_1
in data 03.10.2023 :
a) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e dedotti al punto D) del presente atto, da intendersi in questa sede integralmente trascritti;
b) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati al punto A) del presente atto, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, la rinuncia automatica ed implicita e di conseguenza l'estinzione del giudizio civile promosso dal
[...] nei confronti del Sig. , per intervenuto trasferimento dell'azione Controparte_1 Parte_1
civile nel processo penale recante R.G.N.R. 3006/2020;
c) IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO, previo accertamento della fondatezza dei motivi esposti al punto B) del presente atto di appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
d) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste articolate ai precedenti punti b) e c) delle conclusioni, previo accertamento della fondatezza dei motivi esposti al punto C) del presente atto di appello, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, ritenere il Sig. tenuto a versare al la somma di € 53.292,00 o Parte_1 Controparte_1
quella somma minore che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio>>
Appellato
<< Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e contestata, confermando la sentenza impugnata così provvedere:
- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
577/2023 pubblicata in data 13.9.2023 dal Tribunale di L'Aquila Sezione Imprese nel procedimento civile NRG 785/2022 poiché manca sia il requisito del fumus boni iuris che il requisito del periculum in mora;
- nel merito, rigettare in toto, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, come dimostrato da tutti i motivi sopra esposti, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 577/2023 Parte_1 pubblicata in data 13.9.2023 dal Tribunale di L'Aquila e confermare, conseguentemente, la sentenza stessa.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. >>
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della domanda avanzata dal il quale aveva convenuto in giudizio l'ex amministratore Controparte_1
deducendo come questi avesse effettuato durante il proprio mandato, dal 10.4.2006 Parte_1
al 16.3.2017, prelevamenti e giroconti senza giustificazione in danno della società, ha condannato il convenuto, rimasto contumace, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 83.500,00, oltre interessi legali e spese di lite.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello il convenuto sulla base dei Parte_1
motivi di seguito esposti.
2.1. Il giudice di prime cure ha omesso di dichiarare la rinuncia automatica ed implicita e la conseguente estinzione del giudizio instaurato in sede civile dal nei Controparte_1
confronti di in conseguenza della successiva intervenuta costituzione di parte Parte_1
civile del medesimo nel procedimento penale, R.G.N.R. n. 3006/2020 a carico del CP_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in via puramente Pt_1 forfettaria in complessivi € 90.000,00, subiti dal medesimo in conseguenza delle condotte CP_1 asseritamente illecite di cui alla seguente imputazione: “per i reati previsti e puniti dall'art. 223 in relazione agli artt. 216 comma primo nn. 1 e 2, 219 comma secondo n. 1 L.F. per avere, nella qualità di amministratore unico, dal 10.04.2006 al 16.03.2017 e dal 16.03.2017 amministratore di fatto della
Soc. primo Piano srl, dichiarata fallita dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 10.10.2019, distratto dalle casse della società somme per complessivi € 73.090,00 attraverso il trasferimento di denaro dai conti correnti bancari della società a favore di se stesso, mediante Controparte_1
operazioni di prelevamento allo sportello e di bonifico come indicato nella tabella riportata nella richiesta di rinvio a giudizio”. Invero, vi è identità di oggetto dell'azione esercitata successivamente in sede penale rispetto a quella azionata in sede civile, ove non era stata ancora emessa sentenza definitiva, con la conseguenza che quest'ultimo doveva ritenersi automaticamente ed implicitamente rinunciato, con sua estinzione, rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
2.2. Il giudice di prime cure ha errato nell'includere, ai fini della prova della condotta distrattiva, tra le scritture che fanno prova contro l'imprenditore un mastrino di sottoconto “soci c/prelevamento” che non rientra nell'ambito dei libri e delle scritture contabili richiamate dall'art. 2709 c.c. e che non ha trovato alcun ulteriore riscontro.
2.3. Il giudice di prime cure ha, altresì, ritenuto, in violazione degli artt. 2697, 2709 e 2214 c.c., che l'appellante avesse effettuato prelevamenti e giroconti senza giustificazione per un importo, pari
3 ad € 83.500,00 che è smentito dalla stessa documentazione, ossia il citato mastrino di sottoconto soci c/prelevamento, depositata da parte attrice. In particolare, dei due mastrini di sottoconto prodotti, quello denominato “ c/prelev” chiude a zero, per esserne stato trasferito il saldo finale, di Parte_1
€ 40.702,00, al conto generale “soci c/prelevamento”, ragion per cui non va considerato;
quello “soci c/prelevamento”, invece, chiude con un credito della società di € 62.340,00, per effetto di un rimborso di circa € 21.160,00, di cui non si è tenuto conto pur dovendosi tenere conto, non solo i movimenti in dare ma anche quelli in avere che evidenziano degli storni, a rimborso dei primi. Pertanto, il credito della società verso i soci ammonta ad € 62.340,00 e non ad € 83.500,00, come ritenuto con la sentenza gravata. Per di più, dei suddetti € 62.340,00, solo € 40.702,00 (provenienti dal conto specifico
[...]
), nonché € 990,00 del 18/02/2015, € 6500,00 del 23/02/2015, € 4.000,00 del 16/03/2015, ed Pt_1
€ 1.100,00 del 16/04/2015 per un totale di € 53.292,00, presentano evidenze con il nome . Parte_1
Gli altri importi, pur erroneamente addebitati al , o non presentano alcuna evidenza, Parte_1
essendo attribuibili quindi a chiunque, o addirittura presentano una evidenza a nome altrui, come ad esempio per € 4.805,69 (cfr. all. 4 prodotto con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2) Parte_2
c.p.c.) e altri nomi per svariati importi. Infine, numerose righe degli importi suddetti, sia quelli che sommano 40.702,00 che vengono girocontati al conto, sia quelli che fanno già parte del conto, vi sono evidenziati nomi di terzi che sarebbero probabilmente stati pagati con quei prelevamenti. L'importo finale risulta, dunque, diminuito sensibilmente.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituito il il Controparte_1
quale ha resistito agli avversi assunti deducendone la completa infondatezza.
4. Con ordinanza datata 13.3.2024 è stata respinta l'istanza d'inibitoria ex art. 283 c.p.c.. Indi, sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento
è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'8.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo è manifestamente infondato.
5.1. La questione della rinuncia agli atti del giudizio a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale è rilevabile d'ufficio sicché può essere sollevata, per la prima volta, in grado di appello (cfr. Cass. 7633/2012 << Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale costituisce fatto che - sia esso qualificato come impeditivo alla prosecuzione del primo processo, ovvero estintivo dello stesso - opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, perché comporta, a norma dell'art. 75 cod. proc. pen., la rinuncia agli atti del giudizio civile, sempre che si accerti l'identità delle due azioni
4 alla stregua dei comuni canoni di identificazione ("personae", "petitum" e "causa petendi") delle medesime.>>; nello stesso senso, ord. interlocutoria Cass. sez. u. 8353/2013).
5.2. Tanto premesso, il trasferimento dell'azione civile in sede penale, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., opera qualora, tra di esse, vi sia coincidenza sotto il profilo soggettivo e oggettivo ossia, quanto a quest'ultimo, della ragione giuridica e dell'oggetto della domanda (v., tra le altre, la recente Cass.
31115/2024).
5.3. Orbene, è riscontrato documentalmente che l'imputazione formulata a carico del Parte_1
concerne condotte distrattive di bancarotta fraudolenta poste in essere nel 2016, mentre la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio riguarda analoghe condotte commesse nel 2015. Dunque, la costituzione di parte civile non può che avere ad oggetto – e ha, alla stregua della sua espressa formulazione – queste ultime e non le prime, di talché è evidente la differenza, sotto il profilo del petitum, tra le azioni esercitate nella sede civile e in quella penale, da cui consegue l'inapplicabilità dell'art. 175, comma 1, c.p.c..
6. Il secondo e il terzo motivo, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
6.1. La natura dei cd. “mastrini di sottoconto” (schede o partitari usualmente stampati e allegati al libro giornale) è discussa: secondo un indirizzo interpretativo sarebbero “scritture ausiliarie” ex artt. 2214, comma 2, c.c. e 14 d.p.r. 600/1973 (perciò, secondo Cass. 2250/2003, dovrebbero essere sottoscritte dall'imprenditore), mentre secondo un altro indirizzo non sarebbero tali (cfr. le più recenti
Cass. n. 21512/2010 e n. 21513/2010).
6.2. Ciò posto, il punto essenziale è che si tratta, comunque, di scritture redatte dall'appellante, quale amministratore della società poi fallita, e sulla base delle quali, da parte del medesimo, è stato elaborato il bilancio d'esercizio del 2015 (in particolare, lo stato patrimoniale ove sono esposti i debiti della società), poi approvato dall'assemblea e, quindi, anche dall'appellante, socio maggioritario.
Pertanto, la predetta documentazione e specialmente il verbale di assemblea di approvazione del bilancio del 2015 (ove il compare pure nella veste di Presidente) costituiscono piena prova Parte_1 delle uscite dalle casse della società all'appellante (movimenti dare) ivi annotate e, quindi, del credito della società fallita nei suoi confronti. Va aggiunto che il bilancio, con la documentazione allo stesso allegata, costituisce piena prova nei confronti di tutti i soci dei crediti della società verso gli stessi (v., tra le altre, Cass. 6616/2015 e Cass. 15394/2013).
6.3. In tale documentazione, nel sottoconto “soci c/prelevamento” è riportato un totale in dare di € 83.500,85, con movimenti di “prelevamento” con varie generiche causali (spesso “ ”). Parte_1
A fronte di ciò, l'(ex) amministratore, la cui responsabilità nei confronti della società ha ovviamente 5 natura contrattuale, avrebbe dovuto dimostrare la giustificazione dei prelevamenti dalle casse sociali sia di quelli aventi specifico riferimento a sé sia di quelli aventi una causale generica non supportata da coerente documentazione (sull'onere probatorio dell'amministratore in caso di condotte distrattive cfr., tra le altre, Cass. n. 12567/21 e Cass. n. 295/2020). Tale onere non è stato minimamente assolto sia in primo grado (ove il restava contumace) sia nel presente grado del giudizio ove Parte_1
l'appellante si è limitato a ipotizzare asserite incongruenze della prospettazione fattuale dell'appellata senza, tuttavia, cogliere nel segno poiché: l'importo di € 40.702,09, annotato nel predetto sotto conto
“soci c/prelevamento” è in realtà confluito proprio nel sottoconto “socio nella Parte_1 colonna avere (v. docc. prodotti dall'appellato), di talché è confermato che si tratta di una somma di denaro uscita in favore dell'appellante; l'importo in avere di € 21.160,00 presenta la causale, del tutto generica, “giroconto” e, quindi, non può essere considerata – in buona sostanza, come se fosse, una rimessa in denaro dell'amministratore – al fine di defalcare il controvalore totale dei prelevamenti ingiustificati posti in essere dall'appellante; infine, riguardo ai pochi movimenti in uscita con generica descrizione nella quale compare il nominativo di altre persone diverse dal , non può che Parte_1
ribadirsi che era onere dell'appellante giustificare in modo puntuale tali annotazioni – al pari di quelle tout court generiche (tipo “giroconto” “prelevamento assegno circolare” ecc.) – cioè indicare specificamente a cosa si riferissero e dimostrare la regolarità della sottesa operazione.
7. In conclusione, l'appello va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, compensi valori minimi per la fase istruttoria / trattazione (attesa la minima attività in concreto svolta)
e medi per le restanti.
9. L'esito del presente grado del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025.
6 Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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