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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
PresidenteDOTT.SSA MARIA TERESA SPANU
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
Consigliere relatore DOTT.SSA EMANUELA CUGUSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 413 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale con documento separato da intendersi resa in calce all'atto d'appello in riassunzione,
dall'Avv. Aldo Schiavone, presso il cui studio in Cagliari, nel Viale Bonaria n. 98, ha eletto domicilio,
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 11/12/2023
attore in riassunzione contro
(c.f. C.F. 2 (), e CP_2 (c.f. Controparte_1
,entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via Bruscu Onnis n. 6, presso C.F. 3
lo studio legale dell'Avv. Federico Melis, che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
convenuti in riassunzione La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante in riassunzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Controparte_3 e CP_2 ex art.1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri
2043 c.c. e 32 Cost., nella determinazione dei danni patiti e patiendi - esistenziale, biologico e morale
- dal Sig. Parte_1 ;
2) Per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere in solido, a titolo di danno non patrimoniale nella somma di €. 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del giudizio di Cassazione (r.g. n.
44374/2022) e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi a favore dello Stato".
Nell'interesse degli appellati in riassunzione:
"Voglia l'on. Le Tribunale, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per l'effetto:
In via preliminare:
1)accertare e disporre la nullità della citazione per violazione dell'art 163 comma 7 ai sensi dell'art
164 cpc
In via principale, nel merito:
2)rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_3 e di CP_2 In subordine, In caso di condanna al risarcimento del danno,
4) Disporre il risarcimento del danno limitatamente all'arresto per giorni 1, necessario al giudizio direttissimo, per un importo di euro 235,00.
5) Per l'effetto, compensare gli importi con il debito maturato dal sig. Parte_1 col sig. [...]
Controparte_3 derivante da sentenza di condanna.
6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di accoglimento totale o parziale, con compensazione delle spese di causa considerata la soccombenza reciproca".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto in
CP_2 agenti della Polizia Locale di GL, al fine giudizio i sig.ri Controparte_3 e di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
da lui patiti in conseguenza dei fatti accaduti in GL in data 10 luglio 2014.
La vicenda processuale trae origine da un primo procedimento penale (n. 8610/14 R.N.R.) nel quale il sig. Pt_1 ra imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali
(art. 582 c.p.) e oltraggio (art. 341 bis c.p.) ai danni degli agenti CP_3 е CP_2. Con sentenza del
05.12.2014, il Tribunale di Cagliari assolveva il Pt_1 da tutte le accuse. Il Giudice Monocratico
riteneva che gli agenti avessero agito in modo arbitrario, non per compiere un atto legittimo del loro ufficio, ma per impossessarsi del telefono con cui il Pt_1 li stava filmando mentre, in orario di servizio, uno di loro si recava presso la propria abitazione. Veniva pertanto riconosciuta la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.) per la resistenza e l'oltraggio, e la scriminante della legittima difesa per le lesioni.
Con decreto emesso dal Tribunale penale di Cagliari il 6.02.2017 i Signori Controparte_3 e
CP_2 venivano rinviati a giudizio in relazione al reato di reato di arresto illegale in concorso
(artt. 110 e 606 c.p.), per avere, nella qualità di pubblici ufficiali ed in concorso tra loro, proceduto,
abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, all'arresto di Parte_1 il quale, opponendosi ai suddetti nel compimento di un atto del proprio ufficio consistito nel procedere all'identificazione,
dapprima, attirava l'attenzione degli agenti con gesti provocatori e offensivi e successivamente, all' atto del controllo degli operanti che gli chiedevano di fornire le generalità, si rifiutava, cercando altresì di allontanarsi;
poi si fermava e mostrava un oggetto (verosimilmente un coltello), cercando nel contempo di filmare con il proprio cellulare, determinando in tal modo l'intervento degli operanti,
che nella colluttazione riportavano delle lesioni.
Con sentenza n. 1346 del 15.07.2020, il Tribunale di Cagliari dichiarava gli imputati colpevoli,
condannandoli alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, l'arresto effettuato dal CP_3 e dal CP_2, agenti della
Polizia Municipale di GL, avrebbe costituito atto arbitrario, in quanto i motivi che lo avevano causa del determinato erano presumibilmente privati e lasciavano intuire fini ritorsivi a comportamento, seppure deprecabile, del Pt_1 il quale, per mezzo del proprio cellulare, stava riprendendo i due pubblici ufficiali, che sapevano che i video da lui girati sarebbero stati postati su
Facebook. Ciò avrebbe reso credibile l'intento, da parte degli imputati, di voler recuperare il telefono per impedire la pubblicazione del video.
Non avrebbe costituito, infine, scusante il comportamento insistente della persona offesa, restando scorretto ed estraneo alle loro funzioni il comportamento tenuto dagli imputati.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari proponevano appello gli imputati.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 629/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva e CP_2 dal reato di arresto illegittimo perché ilControparte_3
fatto non sussiste, rigettando conseguentemente le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti degli stessi dalla parte civile costituita.
Il giudice di secondo grado ritenne che nella fattispecie in esame non fossero configurabili, a carico degli appellanti, gli estremi del delitto di arresto illegale, il quale richiede per la sua configurazione l'abuso di potere o l'arbitrarietà dell'atto compiuto da parte del pubblico ufficiale, che oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente: in particolare, la Corte osservò che i pubblici ufficiali CP_3 е CP_2 non avessero tratto in arresto Parte_1 e nemmeno avessero deciso l'arresto del medesimo, in quanto l'arresto, illegale o meno, era stato concretamente effettuato dai colleghi degli imputati, pubblici ufficiali della Polizia Locale, su disposizione del Pubblico
Ministero di turno (e ciò a prescindere dal modulo prestampato nel quale formalmente era stato dato atto dell'arresto con la sottoscrizione da parte del CP_3 e del CP_2, poiché i loro colleghi di lavoro,
esaminati in dibattimento, avevano categoricamente escluso che gli imputati avessero deciso o comunque proceduto all'arresto del Pt_1
La sentenza d'appello è stata oggetto di ricorso per Cassazione, su iniziativa della parte civile, che ha proposto due distinti motivi.
Con il primo motivo di ricorso Parte_1 ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la
Corte d'appello, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, e, soprattutto, la testimonianza di Tes_1 che il giudice di primo aveva invece ritenuto limpida e credibile. Ha aggiunto che la descrizione dei fatti fornita dagli imputati non aveva trovato conferme nelle emergenze processuali, non rispondendo al vero, in particolare, che Pt_1 era stato liberato dai due agenti, in quanto solo grazie all'intervento della
Polizia era stato posto in salvo dagli abusi degli imputati, i quali avevano sottoscritto il verbale di arresto, ratificando l'operato dei colleghi.
Con secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 606 cod. pen., evidenziando che dagli atti del processo era emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da Pt_1 (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di CP_2 e quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua),
avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito Pt_1 per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati,
che aveva determinato la colluttazione, era stato quello di impossessarsi del telefono di Pt_1
(come, del resto, dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M.).
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il Pt_1 ha precisato che i due imputati avevano sottoscritto il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente avevano omesso di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da Pt_1 mentre avevano dato atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si era mai trovata traccia.
Si sono costituiti nel giudizio di cassazione Controparte_3 e CP_2 domandando "
l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Con sentenza n. 37762/2023 la Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, trattati congiuntamente, rilevando che la sentenza della Corte distrettuale non si fosse attenuta ai canoni motivazionali indicati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14800/2017, secondo cui "escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra,
rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado".
La Suprema Corte ha mosso una critica radicale all'impianto motivazionale della pronuncia d'appello,
ritenendolo manifestamente illogico e carente sotto plurimi aspetti.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
***
Con atto tempestivamente depositato Parte_1 ha riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione Controparte_3 e CP_2 insistendo, in
via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. e, in via principale, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria.
In sintesi, la difesa dei convenuti si articola sui seguenti punti:
1. Mancata commissione del fatto: i convenuti sostengono di non aver materialmente né deciso né eseguito l'arresto del sig. Pt_1 Tale decisione sarebbe stata assunta in autonomia dal
Pubblico Ministero di turno, sulla base delle informazioni ricevute dal Comandante, e l'atto sarebbe stato eseguito da altri agenti ( Per_1 ed Per_2 ), mentre essi si trovavano al Pronto
Soccorso. La loro sottoscrizione del verbale d'arresto sarebbe un mero atto formale, privo di valenza decisionale.
2. Inesistenza del movente ritorsivo: la difesa nega che il movente dell'azione fosse quello di sottrarre il telefono al sig. Pt_1 per cancellare un video compromettente. A riprova di ciò,
si evidenzia che il telefono è rimasto nella piena disponibilità del Pt_1 e che, comunque,
il video prodotto non ritrarrebbe alcuna condotta palesemente illecita.
3. Legittimità dell'intervento: si assume che l'intervento degli agenti fosse legittimo, in quanto provocato da un gesto oltraggioso del sig. Pt_1 (il dito medio), e che la successiva azione contenitiva fosse giustificata dalla sua reazione e dal rifiuto di farsi identificare.
4. Assenza dell'elemento soggettivo (dolo): in via subordinata, si nega la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 606 c.p., ovvero la coscienza e volontà di abusare dei propri poteri,
non essendo provato che gli agenti si fossero rappresentati e avessero voluto un arresto contra legem.
***
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 29330/2024) quello secondo cui qualora l'atto di citazione assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163, comma 7, c.p.c.,
la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione del convenuto (art. 164,
comma 3, c.p.c.), con la conseguenza che l'eccezione avanzata dagli appellati non può trovare accoglimento.
Passando al merito della questione, la presente controversia è pervenuta a questa Corte in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale di assoluzione dei sig.ri CP_3e CP_2, limitatamente alle statuizioni civili:
il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di CP_2 in merito al fatto-reatoControparte_3 e (arresto illegale nei confronti di Parte_1 irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza,
dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal Pubblico Ministero.
Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio "può estendersi all'intera pretesa risarcitoria,
sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p." (Cass. civ.
n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non subordinato a quello penale. Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, le quali assumono la natura di prove atipiche liberamente valutabili (Cass. n. 8997 del 21/03/2022).
Tuttavia, nel procedere a tale autonoma valutazione, questa Corte è tenuta a giustificare il proprio convincimento tenendo conto delle argomentazioni esposte nella pronuncia di legittimità, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici dalla Cassazione e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati : "Il dictum della Suprema Corte non costituisce solo una guida procedurale, ma impone a questo giudice di emendare i specifici vizi logici e le macroscopiche carenze probatorie che hanno inficiato la sentenza annullata, pena la violazione del diritto di difesa e l'inutilità stessa del rinvio. (Cass. n. 16905 del 24/06/2025). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà
che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova,
nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. 3 n. 28011 del 14/10/2021). Venendo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, in particolare:
ha erroneamente interpretato la condotta illecita: ha focalizzato l'attenzione sull'esecuzione materiale dell'arresto, senza confrontarsi con il profilo sostanziale e decisivo, ovvero "la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente" Cit.
5. La
Cassazione ha sottolineato che la responsabilità degli imputati risiede nell'aver fornito una rappresentazione falsa e distorta degli eventi, inducendo così l'Autorità Giudiziaria a disporre la misura restrittiva;
ha sottovalutato elementi probatori cruciali: ha operato una "macroscopica sottovalutazione"
-
della valenza giuridica della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte degli imputati,
liquidandola come un mero atto formale su un "modulo prestampato";
ha operato una valutazione parziale e selettiva del compendio probatorio: ha omesso di considerare prove decisive quali la testimonianza di Tes_1 (ritenuta "limpida e
Tes credibile" in primo grado), le deposizioni di altri testi ( Tes_2 Tes_3 Tes_4 e
Tes_6 ) e i dati oggettivi emergenti dai due DVD acquisiti agli atti, che invece erano stati posti a fondamento della sentenza di condanna
Tanto premesso, ai fini della ricostruzione del fatto illecito posto a fondamento della presente domanda risarcitoria, assumono ad avviso di questa Corte un valore probatorio di primario rilievo le sentenze nn. 3250/2014 e 1346/2020 del Tribunale di Cagliari con le quali, rispettivamente, il sig.
Pt_1 è stato assolto dalle accuse mossegli dai medesimi agenti CP_3 e CP_2, e questi ultimi condannati per il reato di arresto illegale in danno del Pt_1
Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652
c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La
giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022) Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse,
inequivocabilmente, le seguenti circostanze:
- Parte_1il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, mentre si trovava nella via
Sette Fratelli di GL, vide passare una pattuglia della Polizia Locale, nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del CP_2, decise di filmarli col proprio telefonino;
notatolo, i due agenti scesero dal veicolo e lo seguirono a piedi nel tentativo di identificarlo,
mentre egli si allontanava;
il Pt_1 si fermò continuando a filmarli, così essi lo accerchiarono, lo presero per un braccio e nella colluttazione il Pt_1 cadde a terra,
trattenuto ancora dai due agenti;
nel frattempo, il CP_3 ed il CP_2 cercarono di recuperare il telefonino del Pt_1 che,
muovendosi e cercando di divincolarsi, riuscì ad infilarlo in tasca;
a quel punto gli agenti iniziarono ad urlare, mettendo in guardia i presenti intervenuti in quanto ritenevano che l'uomo avesse un con sé un coltello;
- il Pt_1 schiacciato al suolo, diede così un morso alla gamba del CP_3 ma solo dopo una decina di minuti gli imputati allentarono la presa;
poco dopo giunsero sul posto una pattuglia della Polizia e due ambulanze che condussero le tre persone coinvolte al Pronto Soccorso;
successivamente, Parte_1 venne accompagnato dall'Agente Testimone_7 che
lo informò del suo arresto, formalizzato poco dopo dai due agenti CP_2 e CP_3
sul luogo dove si svolsero i fatti era presente, tra gli altri, anche la signora Tes_1
conoscente da tempo del Pt_1
Le circostanze poc'anzi descritte sono emerse in primo luogo, dalla deposizione della teste Tes_1
[...] presente ai fatti, chiamata a deporre anche nel presente procedimento. Anche in questa sede la
Testi infatti, ha ribadito che “i due agenti si sono avvicinati a Pt_1 e lo hanno preso l'uno da una parte e l'altro dall'altra e lo hanno trascinato dall'altra parte della strada, cercando di prendergli il telefonino. Ho anche visto che lo hanno buttato per terra, girandogli altresì il braccio, cercando di prendergli il telefonino [...] Parte_1 è stato buttato per terra, mentre gli agenti si inchinavano cercando di prendergli il telefonino. Ribadisco che il tutto è accaduto non sul marciapiede, ma sulla strada, un po' distanti dal marciapiede;
quindi, nessuno è inciampato nel gradino" (cfr. testimonianza
Testi resa all'udienza del 03/12/2024). Le dichiarazioni della sono state riscontrate non solo dalle
deposizioni dei testimoni assunti nel corso del procedimento penale a carico degli agenti CP_3 e
CP_2, Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11 e Tes_12 (la cui attenzione venne attirata dalle urla degli agenti e del Pt_1 nonché dal comportamento verosimilmente aggressivo e apparentemente immotivato tenuto dagli stessi) ma soprattutto,
risultano conformi a quanto accertato con l'analisi dei filmati contenuti nei DVD prodotti nel procedimento penale a carico del Pt_1 Difatti, dalle trascrizioni e dall'estrazione delle immagini del filmato denominato “testimoni” (oggetto della perizia disposta nel procedimento penale a carico del Pt_1 e prodotta nel presente giudizio dall'appellante col doc. n. 27), pacificamente girato in data 10 luglio 2014, può vedersi, innanzitutto, un'auto della Polizia Municipale in sosta lungo una via, dalla quale scende un vigile urbano, quello alla guida, che preleva una busta in plastica e si dirige verso un vicino palazzo;
quindi il medesimo ritorna verso l'autovettura, sale a bordo e fa inversione e, dopo aver transitato a breve distanza dall'autore del filmato, posteggia nuovamente;
allo stesso modo, è possibile intravedere, nelle immagini successive, che accanto alla stessa auto di servizio vi è una persona sdraiata per terra, in posizione prona, trattenuta dai due vigili urbani attorno. È chiaro, pertanto, come la successione delle varie riprese così come appena descritte dimostri che,
effettivamente, un vigile urbano scende dall'auto di servizio con una busta in mano diretto verso un palazzo e, accortosi della circostanza che il Pt_1 lo stesse riprendendo con il telefonino, effettua un'inversione di marcia con la macchina di servizio, transita di fronte al Pt_1 posteggia e, subito dopo, assieme all'altro agente, lo trattiene con la forza per terra.
Orbene anche se si volesse ritenere, in astratto, che i due agenti stessero svolgendo un'attività
legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio (nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui non si ricordassero le generalità del Pt_1 nonostante i pregressi rapporti), in ogni caso non può negarsi che gli stessi abbiano tenuto un comportamento inadeguato, scorretto e non consono alle loro funzioni, conseguentemente illecito. La sentenza n. 3250/2014 ha qualificato l'azione degli agenti come un "macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse" riconoscendo la piena legittimità della reazione del Pt_1 scriminata ai sensi dell'art. 393 bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) e dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). Questa qualificazione giuridica, sebbene operata in sede penale, si fonda su un accertamento di fatto che questa Corte ritiene solido e incontrovertibile:
l'aggressione fisica al Pt_1 non fu un atto di contenimento, ma un'azione illegittima volta a sottrargli un bene personale per coprire una propria mancanza.
Su queste premesse fattuali, la condotta successiva degli agenti ovvero la redazione di una comunicazione di reato palesemente falsa, che accusava il Pt_1 di reati da lui non commessi e che ha portato al suo arresto si palesa in tutta la sua illiceità. Come censurato dalla Cassazione è
irrilevante chi abbia poi materialmente eseguito l'arresto o chi abbia firmato l'ordine.
La responsabilità causale risiede in capo a chi ha costruito la falsa premessa fattuale che ha reso l'arresto una conseguenza inevitabile. CP_3 е CP_2, nel descrivere nella loro relazione di servizio una reazione violenta e immotivata a un legittimo atto d'ufficio, e riferire di una minaccia con un coltello inesistente, tacendo sull'antefatto, hanno abusato dei loro poteri e determinato l'ingiusta privazione della libertà personale del sig. Pt_1
Da ciò discende anche la piena sussistenza dell'elemento soggettivo.
È opportuno precisare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è necessario accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di arresto illegale (art. 606 c.p.). Come sopra chiarito, l'accertamento della responsabilità civile segue regole e presupposti autonomi rispetto a quelli penali. Per l'imputazione della responsabilità aquiliana è infatti sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza,
imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Ad avviso della Corte, la costruzione di una falsa realtà fattuale al fine di giustificare un'azione violenta e ritorsiva e di provocare l'arresto di un cittadino dimostra in modo inequivocabile l'intenzionalità dell'abuso di potere. In ogni caso,
quand' anche non si volesse ritenere dolosa la condotta de qua, essa è stata quantomeno connotata da colpa grave.
L'aver redatto una relazione di servizio che rappresentava una realtà fattuale radicalmente difforme da quella effettiva, omettendo circostanze decisive e introducendone altre non veritiere (come la minaccia con un coltello), costituisce una gravissima negligenza e una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che incombono sul pubblico ufficiale. Tale condotta gravemente colposa è
stata la causa diretta ed efficiente dell'ingiusto arresto e, pertanto, è più che sufficiente a fondare la responsabilità civile dei convenuti per tutti i danni che da essa ne sono derivati. La palese intenzionalità che emerge dal complesso delle prove, peraltro, non funge da presupposto della responsabilità, ma assume rilievo ai fini della quantificazione del danno morale, attestando la particolare scorrettezza della condotta.
In conclusione, la condotta dei sig.ri CP_3e CP_2 integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne sono conseguiti. Essendo la condotta frutto di un'azione concorsuale, entrambi ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Occorre ora procedere con l'esame dei danni asseritamente subiti dal Pt_1 : in particolare egli ha lamentato di aver subito, in primo luogo, un danno morale a causa dell'arresto illegittimo,
manifestatosi nella limitazione della sua libertà personale, nella preoccupazione di subire un'ingiusta condanna e nel clamore mediatico derivato dalla vicenda, come emerso dagli articoli di stampa pubblicati nel quotidiano “L'Unione Sarda" (doc. 29 parte appellante); ha altresì allegato di aver subito delle lesioni fisiche in conseguenza della condotta violenta degli agenti, diagnosticate presso il Pronto Soccorso di GL in "cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, ri-ferita spinalgia pressoria del rachide lombare, contusione del ginocchuio dx, contusione frontale, contusione dell'emitorace dx", con una prognosi di 7 giorni di riposo (doc. 28 parte appellante).
Il danno non patrimoniale può liquidarsi scomponendolo nelle sue diverse voci, al fine di garantire un integrale ristoro del pregiudizio subito:
a) Danno biologico temporaneo: La documentazione medica in atti attesta che il sig. Pt_1 ha
subito lesioni ("cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale,
spinalgia pressoria del rachide lombare e contusione del ginocchio dx e dell'emitorace dx") con una prognosi di sette giorni di cure Cit. 13Cit. 12. In applicazione delle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni. Assumendo un valore monetario di
€ 115,00 per la giornata di invalidità temporanea totale, il risarcimento per tale voce è pari a: (€ 115,00
x 25%) per 7 giorni = € 201,25. b) Danno morale: Tale voce di danno ristora la sofferenza interiore, l'umiliazione e il patema d'animo derivanti dall'essere stato vittima di un palese abuso di potere, aggredito, falsamente accusato e arrestato. Per la liquidazione di tale pregiudizio, si ritiene equo applicare, in via analogica, quali parametri di riferimento, i criteri previsti dalle Tabelle di Milano per il danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la pubblica risonanza e la gravità della lesione della reputazione, della dignità e della libertà personale (della durata di un giorno). Si liquida pertanto, in aderenza al valore previsto da tali tabelle per casi di analoga gravità, da ritenersi modesta, la somma di € 12.000,00, calcolata ai valori attuali.
Spetta dunque al Pt_1 la somma complessiva di euro 12.201,25.
L'attore in riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo": quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi", verosimilmente da intendersi,
trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Pertanto, in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui " nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. n. 4938/2023).
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata. Considerato, quindi, l'accoglimento della pretesa della parte civile, le spese di dei giudizi di cassazione e di rinvio, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al DM
147/2022, scaglione 5.200,00 -26.000,00, con applicazione dei valori medi alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 629/2022 della Corte d'Appello di
Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In accoglimento della domanda proposta dal sig. accerta e dichiara laParte_ 1
e CP_2 in relazione ai fatti occorsi inresponsabilità civile dei sig.ri Controparte_3
GL in data 10 luglio 2014.
e CP_2 in solido tra loro, al 2. Per l'effetto, condanna i sig.ri Controparte_3 pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di € 12.201,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.
3. Condanna i sig.ri Controparte_3 e CP_2 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio in favore dello Stato,
essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese si liquidano come segue:
- per il giudizio di cassazione (proc. n. 44374/2022 R.G. Cass.): in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- per il presente giudizio di rinvio: in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il
26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Dott.ssa Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile, composta dai magistrati:
PresidenteDOTT.SSA MARIA TERESA SPANU
DOTT.SSA DONATELLA ARU Consigliere
Consigliere relatore DOTT.SSA EMANUELA CUGUSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 413 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2023 promossa da:
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale con documento separato da intendersi resa in calce all'atto d'appello in riassunzione,
dall'Avv. Aldo Schiavone, presso il cui studio in Cagliari, nel Viale Bonaria n. 98, ha eletto domicilio,
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 11/12/2023
attore in riassunzione contro
(c.f. C.F. 2 (), e CP_2 (c.f. Controparte_1
,entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari, via Bruscu Onnis n. 6, presso C.F. 3
lo studio legale dell'Avv. Federico Melis, che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
convenuti in riassunzione La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante in riassunzione:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Controparte_3 e CP_2 ex art.1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri
2043 c.c. e 32 Cost., nella determinazione dei danni patiti e patiendi - esistenziale, biologico e morale
- dal Sig. Parte_1 ;
2) Per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere in solido, a titolo di danno non patrimoniale nella somma di €. 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello
adita riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo;
3. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del giudizio di Cassazione (r.g. n.
44374/2022) e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi a favore dello Stato".
Nell'interesse degli appellati in riassunzione:
"Voglia l'on. Le Tribunale, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per l'effetto:
In via preliminare:
1)accertare e disporre la nullità della citazione per violazione dell'art 163 comma 7 ai sensi dell'art
164 cpc
In via principale, nel merito:
2)rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_3 e di CP_2 In subordine, In caso di condanna al risarcimento del danno,
4) Disporre il risarcimento del danno limitatamente all'arresto per giorni 1, necessario al giudizio direttissimo, per un importo di euro 235,00.
5) Per l'effetto, compensare gli importi con il debito maturato dal sig. Parte_1 col sig. [...]
Controparte_3 derivante da sentenza di condanna.
6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di accoglimento totale o parziale, con compensazione delle spese di causa considerata la soccombenza reciproca".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. Parte_1 ha convenuto in
CP_2 agenti della Polizia Locale di GL, al fine giudizio i sig.ri Controparte_3 e di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
da lui patiti in conseguenza dei fatti accaduti in GL in data 10 luglio 2014.
La vicenda processuale trae origine da un primo procedimento penale (n. 8610/14 R.N.R.) nel quale il sig. Pt_1 ra imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali
(art. 582 c.p.) e oltraggio (art. 341 bis c.p.) ai danni degli agenti CP_3 е CP_2. Con sentenza del
05.12.2014, il Tribunale di Cagliari assolveva il Pt_1 da tutte le accuse. Il Giudice Monocratico
riteneva che gli agenti avessero agito in modo arbitrario, non per compiere un atto legittimo del loro ufficio, ma per impossessarsi del telefono con cui il Pt_1 li stava filmando mentre, in orario di servizio, uno di loro si recava presso la propria abitazione. Veniva pertanto riconosciuta la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.) per la resistenza e l'oltraggio, e la scriminante della legittima difesa per le lesioni.
Con decreto emesso dal Tribunale penale di Cagliari il 6.02.2017 i Signori Controparte_3 e
CP_2 venivano rinviati a giudizio in relazione al reato di reato di arresto illegale in concorso
(artt. 110 e 606 c.p.), per avere, nella qualità di pubblici ufficiali ed in concorso tra loro, proceduto,
abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, all'arresto di Parte_1 il quale, opponendosi ai suddetti nel compimento di un atto del proprio ufficio consistito nel procedere all'identificazione,
dapprima, attirava l'attenzione degli agenti con gesti provocatori e offensivi e successivamente, all' atto del controllo degli operanti che gli chiedevano di fornire le generalità, si rifiutava, cercando altresì di allontanarsi;
poi si fermava e mostrava un oggetto (verosimilmente un coltello), cercando nel contempo di filmare con il proprio cellulare, determinando in tal modo l'intervento degli operanti,
che nella colluttazione riportavano delle lesioni.
Con sentenza n. 1346 del 15.07.2020, il Tribunale di Cagliari dichiarava gli imputati colpevoli,
condannandoli alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, l'arresto effettuato dal CP_3 e dal CP_2, agenti della
Polizia Municipale di GL, avrebbe costituito atto arbitrario, in quanto i motivi che lo avevano causa del determinato erano presumibilmente privati e lasciavano intuire fini ritorsivi a comportamento, seppure deprecabile, del Pt_1 il quale, per mezzo del proprio cellulare, stava riprendendo i due pubblici ufficiali, che sapevano che i video da lui girati sarebbero stati postati su
Facebook. Ciò avrebbe reso credibile l'intento, da parte degli imputati, di voler recuperare il telefono per impedire la pubblicazione del video.
Non avrebbe costituito, infine, scusante il comportamento insistente della persona offesa, restando scorretto ed estraneo alle loro funzioni il comportamento tenuto dagli imputati.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari proponevano appello gli imputati.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 629/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva e CP_2 dal reato di arresto illegittimo perché ilControparte_3
fatto non sussiste, rigettando conseguentemente le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti degli stessi dalla parte civile costituita.
Il giudice di secondo grado ritenne che nella fattispecie in esame non fossero configurabili, a carico degli appellanti, gli estremi del delitto di arresto illegale, il quale richiede per la sua configurazione l'abuso di potere o l'arbitrarietà dell'atto compiuto da parte del pubblico ufficiale, che oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente: in particolare, la Corte osservò che i pubblici ufficiali CP_3 е CP_2 non avessero tratto in arresto Parte_1 e nemmeno avessero deciso l'arresto del medesimo, in quanto l'arresto, illegale o meno, era stato concretamente effettuato dai colleghi degli imputati, pubblici ufficiali della Polizia Locale, su disposizione del Pubblico
Ministero di turno (e ciò a prescindere dal modulo prestampato nel quale formalmente era stato dato atto dell'arresto con la sottoscrizione da parte del CP_3 e del CP_2, poiché i loro colleghi di lavoro,
esaminati in dibattimento, avevano categoricamente escluso che gli imputati avessero deciso o comunque proceduto all'arresto del Pt_1
La sentenza d'appello è stata oggetto di ricorso per Cassazione, su iniziativa della parte civile, che ha proposto due distinti motivi.
Con il primo motivo di ricorso Parte_1 ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la
Corte d'appello, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, e, soprattutto, la testimonianza di Tes_1 che il giudice di primo aveva invece ritenuto limpida e credibile. Ha aggiunto che la descrizione dei fatti fornita dagli imputati non aveva trovato conferme nelle emergenze processuali, non rispondendo al vero, in particolare, che Pt_1 era stato liberato dai due agenti, in quanto solo grazie all'intervento della
Polizia era stato posto in salvo dagli abusi degli imputati, i quali avevano sottoscritto il verbale di arresto, ratificando l'operato dei colleghi.
Con secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 606 cod. pen., evidenziando che dagli atti del processo era emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da Pt_1 (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di CP_2 e quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua),
avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito Pt_1 per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati,
che aveva determinato la colluttazione, era stato quello di impossessarsi del telefono di Pt_1
(come, del resto, dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M.).
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il Pt_1 ha precisato che i due imputati avevano sottoscritto il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente avevano omesso di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da Pt_1 mentre avevano dato atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si era mai trovata traccia.
Si sono costituiti nel giudizio di cassazione Controparte_3 e CP_2 domandando "
l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto.
Con sentenza n. 37762/2023 la Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, trattati congiuntamente, rilevando che la sentenza della Corte distrettuale non si fosse attenuta ai canoni motivazionali indicati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14800/2017, secondo cui "escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra,
rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado".
La Suprema Corte ha mosso una critica radicale all'impianto motivazionale della pronuncia d'appello,
ritenendolo manifestamente illogico e carente sotto plurimi aspetti.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.
***
Con atto tempestivamente depositato Parte_1 ha riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione Controparte_3 e CP_2 insistendo, in
via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. e, in via principale, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria.
In sintesi, la difesa dei convenuti si articola sui seguenti punti:
1. Mancata commissione del fatto: i convenuti sostengono di non aver materialmente né deciso né eseguito l'arresto del sig. Pt_1 Tale decisione sarebbe stata assunta in autonomia dal
Pubblico Ministero di turno, sulla base delle informazioni ricevute dal Comandante, e l'atto sarebbe stato eseguito da altri agenti ( Per_1 ed Per_2 ), mentre essi si trovavano al Pronto
Soccorso. La loro sottoscrizione del verbale d'arresto sarebbe un mero atto formale, privo di valenza decisionale.
2. Inesistenza del movente ritorsivo: la difesa nega che il movente dell'azione fosse quello di sottrarre il telefono al sig. Pt_1 per cancellare un video compromettente. A riprova di ciò,
si evidenzia che il telefono è rimasto nella piena disponibilità del Pt_1 e che, comunque,
il video prodotto non ritrarrebbe alcuna condotta palesemente illecita.
3. Legittimità dell'intervento: si assume che l'intervento degli agenti fosse legittimo, in quanto provocato da un gesto oltraggioso del sig. Pt_1 (il dito medio), e che la successiva azione contenitiva fosse giustificata dalla sua reazione e dal rifiuto di farsi identificare.
4. Assenza dell'elemento soggettivo (dolo): in via subordinata, si nega la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 606 c.p., ovvero la coscienza e volontà di abusare dei propri poteri,
non essendo provato che gli agenti si fossero rappresentati e avessero voluto un arresto contra legem.
***
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 29330/2024) quello secondo cui qualora l'atto di citazione assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163, comma 7, c.p.c.,
la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione del convenuto (art. 164,
comma 3, c.p.c.), con la conseguenza che l'eccezione avanzata dagli appellati non può trovare accoglimento.
Passando al merito della questione, la presente controversia è pervenuta a questa Corte in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale di assoluzione dei sig.ri CP_3e CP_2, limitatamente alle statuizioni civili:
il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di CP_2 in merito al fatto-reatoControparte_3 e (arresto illegale nei confronti di Parte_1 irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza,
dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal Pubblico Ministero.
Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio "può estendersi all'intera pretesa risarcitoria,
sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p." (Cass. civ.
n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non subordinato a quello penale. Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, le quali assumono la natura di prove atipiche liberamente valutabili (Cass. n. 8997 del 21/03/2022).
Tuttavia, nel procedere a tale autonoma valutazione, questa Corte è tenuta a giustificare il proprio convincimento tenendo conto delle argomentazioni esposte nella pronuncia di legittimità, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici dalla Cassazione e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati : "Il dictum della Suprema Corte non costituisce solo una guida procedurale, ma impone a questo giudice di emendare i specifici vizi logici e le macroscopiche carenze probatorie che hanno inficiato la sentenza annullata, pena la violazione del diritto di difesa e l'inutilità stessa del rinvio. (Cass. n. 16905 del 24/06/2025). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà
che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova,
nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. 3 n. 28011 del 14/10/2021). Venendo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, in particolare:
ha erroneamente interpretato la condotta illecita: ha focalizzato l'attenzione sull'esecuzione materiale dell'arresto, senza confrontarsi con il profilo sostanziale e decisivo, ovvero "la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente" Cit.
5. La
Cassazione ha sottolineato che la responsabilità degli imputati risiede nell'aver fornito una rappresentazione falsa e distorta degli eventi, inducendo così l'Autorità Giudiziaria a disporre la misura restrittiva;
ha sottovalutato elementi probatori cruciali: ha operato una "macroscopica sottovalutazione"
-
della valenza giuridica della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte degli imputati,
liquidandola come un mero atto formale su un "modulo prestampato";
ha operato una valutazione parziale e selettiva del compendio probatorio: ha omesso di considerare prove decisive quali la testimonianza di Tes_1 (ritenuta "limpida e
Tes credibile" in primo grado), le deposizioni di altri testi ( Tes_2 Tes_3 Tes_4 e
Tes_6 ) e i dati oggettivi emergenti dai due DVD acquisiti agli atti, che invece erano stati posti a fondamento della sentenza di condanna
Tanto premesso, ai fini della ricostruzione del fatto illecito posto a fondamento della presente domanda risarcitoria, assumono ad avviso di questa Corte un valore probatorio di primario rilievo le sentenze nn. 3250/2014 e 1346/2020 del Tribunale di Cagliari con le quali, rispettivamente, il sig.
Pt_1 è stato assolto dalle accuse mossegli dai medesimi agenti CP_3 e CP_2, e questi ultimi condannati per il reato di arresto illegale in danno del Pt_1
Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652
c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La
giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022) Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse,
inequivocabilmente, le seguenti circostanze:
- Parte_1il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, mentre si trovava nella via
Sette Fratelli di GL, vide passare una pattuglia della Polizia Locale, nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del CP_2, decise di filmarli col proprio telefonino;
notatolo, i due agenti scesero dal veicolo e lo seguirono a piedi nel tentativo di identificarlo,
mentre egli si allontanava;
il Pt_1 si fermò continuando a filmarli, così essi lo accerchiarono, lo presero per un braccio e nella colluttazione il Pt_1 cadde a terra,
trattenuto ancora dai due agenti;
nel frattempo, il CP_3 ed il CP_2 cercarono di recuperare il telefonino del Pt_1 che,
muovendosi e cercando di divincolarsi, riuscì ad infilarlo in tasca;
a quel punto gli agenti iniziarono ad urlare, mettendo in guardia i presenti intervenuti in quanto ritenevano che l'uomo avesse un con sé un coltello;
- il Pt_1 schiacciato al suolo, diede così un morso alla gamba del CP_3 ma solo dopo una decina di minuti gli imputati allentarono la presa;
poco dopo giunsero sul posto una pattuglia della Polizia e due ambulanze che condussero le tre persone coinvolte al Pronto Soccorso;
successivamente, Parte_1 venne accompagnato dall'Agente Testimone_7 che
lo informò del suo arresto, formalizzato poco dopo dai due agenti CP_2 e CP_3
sul luogo dove si svolsero i fatti era presente, tra gli altri, anche la signora Tes_1
conoscente da tempo del Pt_1
Le circostanze poc'anzi descritte sono emerse in primo luogo, dalla deposizione della teste Tes_1
[...] presente ai fatti, chiamata a deporre anche nel presente procedimento. Anche in questa sede la
Testi infatti, ha ribadito che “i due agenti si sono avvicinati a Pt_1 e lo hanno preso l'uno da una parte e l'altro dall'altra e lo hanno trascinato dall'altra parte della strada, cercando di prendergli il telefonino. Ho anche visto che lo hanno buttato per terra, girandogli altresì il braccio, cercando di prendergli il telefonino [...] Parte_1 è stato buttato per terra, mentre gli agenti si inchinavano cercando di prendergli il telefonino. Ribadisco che il tutto è accaduto non sul marciapiede, ma sulla strada, un po' distanti dal marciapiede;
quindi, nessuno è inciampato nel gradino" (cfr. testimonianza
Testi resa all'udienza del 03/12/2024). Le dichiarazioni della sono state riscontrate non solo dalle
deposizioni dei testimoni assunti nel corso del procedimento penale a carico degli agenti CP_3 e
CP_2, Testimone_8 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11 e Tes_12 (la cui attenzione venne attirata dalle urla degli agenti e del Pt_1 nonché dal comportamento verosimilmente aggressivo e apparentemente immotivato tenuto dagli stessi) ma soprattutto,
risultano conformi a quanto accertato con l'analisi dei filmati contenuti nei DVD prodotti nel procedimento penale a carico del Pt_1 Difatti, dalle trascrizioni e dall'estrazione delle immagini del filmato denominato “testimoni” (oggetto della perizia disposta nel procedimento penale a carico del Pt_1 e prodotta nel presente giudizio dall'appellante col doc. n. 27), pacificamente girato in data 10 luglio 2014, può vedersi, innanzitutto, un'auto della Polizia Municipale in sosta lungo una via, dalla quale scende un vigile urbano, quello alla guida, che preleva una busta in plastica e si dirige verso un vicino palazzo;
quindi il medesimo ritorna verso l'autovettura, sale a bordo e fa inversione e, dopo aver transitato a breve distanza dall'autore del filmato, posteggia nuovamente;
allo stesso modo, è possibile intravedere, nelle immagini successive, che accanto alla stessa auto di servizio vi è una persona sdraiata per terra, in posizione prona, trattenuta dai due vigili urbani attorno. È chiaro, pertanto, come la successione delle varie riprese così come appena descritte dimostri che,
effettivamente, un vigile urbano scende dall'auto di servizio con una busta in mano diretto verso un palazzo e, accortosi della circostanza che il Pt_1 lo stesse riprendendo con il telefonino, effettua un'inversione di marcia con la macchina di servizio, transita di fronte al Pt_1 posteggia e, subito dopo, assieme all'altro agente, lo trattiene con la forza per terra.
Orbene anche se si volesse ritenere, in astratto, che i due agenti stessero svolgendo un'attività
legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio (nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui non si ricordassero le generalità del Pt_1 nonostante i pregressi rapporti), in ogni caso non può negarsi che gli stessi abbiano tenuto un comportamento inadeguato, scorretto e non consono alle loro funzioni, conseguentemente illecito. La sentenza n. 3250/2014 ha qualificato l'azione degli agenti come un "macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse" riconoscendo la piena legittimità della reazione del Pt_1 scriminata ai sensi dell'art. 393 bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) e dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). Questa qualificazione giuridica, sebbene operata in sede penale, si fonda su un accertamento di fatto che questa Corte ritiene solido e incontrovertibile:
l'aggressione fisica al Pt_1 non fu un atto di contenimento, ma un'azione illegittima volta a sottrargli un bene personale per coprire una propria mancanza.
Su queste premesse fattuali, la condotta successiva degli agenti ovvero la redazione di una comunicazione di reato palesemente falsa, che accusava il Pt_1 di reati da lui non commessi e che ha portato al suo arresto si palesa in tutta la sua illiceità. Come censurato dalla Cassazione è
irrilevante chi abbia poi materialmente eseguito l'arresto o chi abbia firmato l'ordine.
La responsabilità causale risiede in capo a chi ha costruito la falsa premessa fattuale che ha reso l'arresto una conseguenza inevitabile. CP_3 е CP_2, nel descrivere nella loro relazione di servizio una reazione violenta e immotivata a un legittimo atto d'ufficio, e riferire di una minaccia con un coltello inesistente, tacendo sull'antefatto, hanno abusato dei loro poteri e determinato l'ingiusta privazione della libertà personale del sig. Pt_1
Da ciò discende anche la piena sussistenza dell'elemento soggettivo.
È opportuno precisare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è necessario accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di arresto illegale (art. 606 c.p.). Come sopra chiarito, l'accertamento della responsabilità civile segue regole e presupposti autonomi rispetto a quelli penali. Per l'imputazione della responsabilità aquiliana è infatti sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza,
imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Ad avviso della Corte, la costruzione di una falsa realtà fattuale al fine di giustificare un'azione violenta e ritorsiva e di provocare l'arresto di un cittadino dimostra in modo inequivocabile l'intenzionalità dell'abuso di potere. In ogni caso,
quand' anche non si volesse ritenere dolosa la condotta de qua, essa è stata quantomeno connotata da colpa grave.
L'aver redatto una relazione di servizio che rappresentava una realtà fattuale radicalmente difforme da quella effettiva, omettendo circostanze decisive e introducendone altre non veritiere (come la minaccia con un coltello), costituisce una gravissima negligenza e una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che incombono sul pubblico ufficiale. Tale condotta gravemente colposa è
stata la causa diretta ed efficiente dell'ingiusto arresto e, pertanto, è più che sufficiente a fondare la responsabilità civile dei convenuti per tutti i danni che da essa ne sono derivati. La palese intenzionalità che emerge dal complesso delle prove, peraltro, non funge da presupposto della responsabilità, ma assume rilievo ai fini della quantificazione del danno morale, attestando la particolare scorrettezza della condotta.
In conclusione, la condotta dei sig.ri CP_3e CP_2 integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne sono conseguiti. Essendo la condotta frutto di un'azione concorsuale, entrambi ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Occorre ora procedere con l'esame dei danni asseritamente subiti dal Pt_1 : in particolare egli ha lamentato di aver subito, in primo luogo, un danno morale a causa dell'arresto illegittimo,
manifestatosi nella limitazione della sua libertà personale, nella preoccupazione di subire un'ingiusta condanna e nel clamore mediatico derivato dalla vicenda, come emerso dagli articoli di stampa pubblicati nel quotidiano “L'Unione Sarda" (doc. 29 parte appellante); ha altresì allegato di aver subito delle lesioni fisiche in conseguenza della condotta violenta degli agenti, diagnosticate presso il Pronto Soccorso di GL in "cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, ri-ferita spinalgia pressoria del rachide lombare, contusione del ginocchuio dx, contusione frontale, contusione dell'emitorace dx", con una prognosi di 7 giorni di riposo (doc. 28 parte appellante).
Il danno non patrimoniale può liquidarsi scomponendolo nelle sue diverse voci, al fine di garantire un integrale ristoro del pregiudizio subito:
a) Danno biologico temporaneo: La documentazione medica in atti attesta che il sig. Pt_1 ha
subito lesioni ("cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale,
spinalgia pressoria del rachide lombare e contusione del ginocchio dx e dell'emitorace dx") con una prognosi di sette giorni di cure Cit. 13Cit. 12. In applicazione delle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni. Assumendo un valore monetario di
€ 115,00 per la giornata di invalidità temporanea totale, il risarcimento per tale voce è pari a: (€ 115,00
x 25%) per 7 giorni = € 201,25. b) Danno morale: Tale voce di danno ristora la sofferenza interiore, l'umiliazione e il patema d'animo derivanti dall'essere stato vittima di un palese abuso di potere, aggredito, falsamente accusato e arrestato. Per la liquidazione di tale pregiudizio, si ritiene equo applicare, in via analogica, quali parametri di riferimento, i criteri previsti dalle Tabelle di Milano per il danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la pubblica risonanza e la gravità della lesione della reputazione, della dignità e della libertà personale (della durata di un giorno). Si liquida pertanto, in aderenza al valore previsto da tali tabelle per casi di analoga gravità, da ritenersi modesta, la somma di € 12.000,00, calcolata ai valori attuali.
Spetta dunque al Pt_1 la somma complessiva di euro 12.201,25.
L'attore in riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo": quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi", verosimilmente da intendersi,
trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Pertanto, in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui " nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. n. 4938/2023).
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata. Considerato, quindi, l'accoglimento della pretesa della parte civile, le spese di dei giudizi di cassazione e di rinvio, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al DM
147/2022, scaglione 5.200,00 -26.000,00, con applicazione dei valori medi alle fasi di studio,
introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 629/2022 della Corte d'Appello di
Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In accoglimento della domanda proposta dal sig. accerta e dichiara laParte_ 1
e CP_2 in relazione ai fatti occorsi inresponsabilità civile dei sig.ri Controparte_3
GL in data 10 luglio 2014.
e CP_2 in solido tra loro, al 2. Per l'effetto, condanna i sig.ri Controparte_3 pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di € 12.201,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.
3. Condanna i sig.ri Controparte_3 e CP_2 in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio in favore dello Stato,
essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese si liquidano come segue:
- per il giudizio di cassazione (proc. n. 44374/2022 R.G. Cass.): in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- per il presente giudizio di rinvio: in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il
26.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Cugusi Dott.ssa Maria Teresa Spanu