Ordinanza 5 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/02/2018, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2018 |
Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26442-2016 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI SALERNO, con ordinanza emessa il 7/11/2016 (r.g. n. 865/2011) nella causa tra: LL ET;
- ricorrente non costituitasi in questa fase -
contro
TOTO S.P.A., ANAS S.P.A.; Gzo - resistenti non costituitisi in questa fase - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Immacolata Zeno, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, nei termini precisati. Rilevato che 1. In data 20 marzo 1999 veniva notificata a NI ER l'esecuzione, disposta con decreti di occupazione temporanea di un suo terreno sito in Comune di Campagna, di lavori di ammodernamento dell'autostrada del Mediterraneo (Salerno - Reggio Calabria). Scaduti tali decreti la ER ha richiesto la restituzione del suo terreno e ha quindi convenuto davanti alla sezione di Eboli del Tribunale di Salerno le s.p.a. ANAS e TOTO al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della occupazione.
2. In data 29 settembre 2008 è stato notificato il decreto di espropriazione del terreno alla ER che ha proposto ricorso al T.A.R. Campania chiedendo l'annullamento degli atti amministrativi e il risarcimento dei danni derivati alla parte residua del fondo e per l'occupazione di una estensione maggiore rispetto a quella effettivamente espropriata. Ric. 2016 n. 26442 sez. SU - ud. 26-09-2017 -2- 3. Il Tribunale di Salerno sez. Eboli ha dichiarato, con sentenza n. 66/2011, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
4. Il T.A.R. con sentenza 11146/2010 ha respinto la domanda di annullamento e dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da deprezzamento del terreno residuo e da occupazione di una superficie maggiore a quella espropriata. La ER ha riassunto pertanto il giudizio davanti al Tribunale di Salerno che con ordinanza del 7 novembre 2016 ha sollevato conflitto di giurisdizione rimettendo la questione alle Sezioni Unite.
5. Con la ordinanza da ultimo citata il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il danno da sconfinamento e quello per il deprezzamento dell'area residua siano derivati sia pure mediatamente dalla procedura ablativa e pertanto siano di competenza del giudice amministrativo.
6. Il P.G. presso la Corte di Cassazione (con requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, cons. Imma Zeno, del 27 aprile 2017) non condivide l'interpretazione del Tribunale di Salerno e richiama la giurisprudenza delle SS.UU. (sentenze nn. 25044/16, 16043/10, 19501/08, 3723/07) secondo cui lo sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza assoluta Ric. 2016 n. 26442 sez. SU - ud. 26-09-2017 -3- di potere e tale da integrare un illecito permanente lesivo del diritto soggettivo del proprietario del fondo la cui tutela è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Mentre quanto alla perdita di valore della porzione residua derivata dalla ablazione parziale del più ampio fondo richiama la giurisprudenza (SS.UU. nn. 1643/17; 10502/12; Cass. civ. I sez. 6926/16; 11504/14; 24435/06; 10634/04) secondo cui tale pregiudizio è una componente dell'indennità di esproprio relativa alla intera diminuzione patrimoniale subita in seguito al provvedimento ablativo Ritenuto che 7. Il richiamo alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite da parte del P.G. appare pertinente e decisivo ai fini di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo sia per ciò che concerne la domanda di risarcimento del danno da sconfinamento che compete al Tribunale di Salerno, sia per ciò che concerne la valutazione della riduzione del valore della proprietà che concorre a determinare l'indennità di espropriazione e che pertanto è di competenza della Corte di appello come giudice di merito in unico grado.
8. Va dichiarata conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario e specificamente la competenza del Tribunale di Salerno sull'azione risarcitoria relativa allo sconfinamento e Ric. 2016 n. 26442 sez. SU - ud. 26-09-2017 -4- quella della Corte di appello sul riconoscimento dell'indennità di esproprio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale di Salerno sull'azione risarcitoria relativa allo sconfinamento e quella della Corte di appello di Salerno sul riconoscimento dell'indennità di esproprio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre 2017. Il Presidente Renato Roi
DEPOSITATO
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