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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi del'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5483 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. RUSSO Parte_1
DANILO presso il quale è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA CP_1
CUZZUPOLI
Resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
L' opponente in epigrafe indicato, con ricorso depositato in data 12.08.2022, presentava opposizione ad intimazione di pagamento n. n. 028 2022 90053678 34 000 notificata il
25.07.2022 e agli avvisi di addebito ad essa sottesi e invero l'avviso di addebito n.
32020190004299703 000, asseritamente notificato in data 19.12.2019, per contributi Ivs relativo all' anno 2019, per € 1.104,31; avviso di addebito n. 32020190004300309 000, asseritamente notificato in data 19.12.2019, ruolo emesso dall' per contributi Ivs, anno CP_1
2019, per € 57,44.
Parte opponente eccepiva il difetto di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, deducendo la conseguente nullità derivata di quest'ultima.
Si costituivano le resistenti che con argomentazioni in fatto e diritto chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Ebbene a fronte della generica contestazione di difetto di notifica degli avvisi di addebito impugnati, la resistente ha provato la regolare notifica della stesse. CP_1
Sul piano generale, in punto di diritto, si osserva che il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 si applica alle notificazioni delle cartelle di pagamento riguardanti tutte le entrate riscosse mediante ruolo previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, anche le entrate non tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, giacché gli artt. 19 e
20 del medesimo d.lgs. n. 46 del 1999 non ricomprendono gli articoli nell'elenco di quelli applicabili alle sole entrate tributarie, per cui sia che trattasi di tributi che di contributi deve farsi applicazione in ogni caso della suddetta normativa.
Dunque le forme di notifica della cartella sono quattro, di cui le prime tre a mani dell'incaricato, rispettivamente degli ufficiali della riscossione, dei messi comunali e degli agenti di polizia municipale e la quarta a mezzo del servizio postale.
In particolare per quanto attiene agli avvisi di addebito, è bene ricordare che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 disciplina analiticamente il procedimento di formazione dell'avviso nonché il contenuto dello stesso, statuendo che” L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della CP_1
polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.” Quindi del tutto destituita di fondamento la prima eccezione del ricorrente, ovvero che dette notifiche siano avvenute tramite il servizio postale, trattandosi di tipologia di notifica precipuamente prevista dalla disciplina applicabile.
Nella controversia in esame, si ripete, le resistenti hanno prodotto le copie delle relate di notifica.
Ebbene, gli avvisi di addebito risultano notificati a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza dell'opponente.
Deve subito precisarsi che l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria
Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sé, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso,
l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima ( cfr Cass. civ.,
Sez.I, 06/02/2002, n.1591).
Orbene posto che le copie possono tener luogo dell'originale, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente l'avvenuta notifica di detti avvisi, ma non ha allegato alcunché in ordine a tale circostanza che potesse fondare un'inesistenza della notifica.
Si ribadisce parte opponente, si limita a contestare peraltro genericamente la documentazione prodotta dalle resistenti.
Ne consegue, quindi, che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. In altri termini, attraverso il riferimento al numero dell'avviso di addebito risultante dall'annotazione a margine della relata, è possibile evincere l'esistenza dei titoli, peraltro riscontrabili dalle copie degli estratti di ruolo.
Pertanto, deve rilevarsi la ritualità della notifica degli avvisi di addebito.
In ordine alla notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno è condivisibile il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ne ha confermato la validità.
Secondo la Cassazione, l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla.
La Suprema Corte sottolinea anche che, qualora nell'avviso non siano indicate le generalità del consegnatario o la firma di quest'ultimo risulti illeggibile, la notifica della cartella esattoriale deve ritenersi correttamente perfezionata. D'altra parte, nessuna norma impone l'indicazione dei dati anagrafici in tale avviso e, peraltro, l'accertamento della relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e chi materialmente lo accetta è una competenza del solo servizio postale.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6395/2014 ha dato conferma, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, della legittimità della notifica, che viene perfezionata con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica (cfr conf. sentenza della
Cassazione 19 giugno 2009, n. 14327).
Ad attestare la coincidenza del destinatario col soggetto al quale viene consegnata materialmente la cartella esattoriale è l'ufficiale postale mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, che avendo natura di atto pubblico è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 cc, come chiarito dalla stessa Cassazione nella sentenza del 27 maggio 2011, n. 11708. In termini, la sentenza n. 15746 del 19 settembre 2012 afferma che
“La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poichè la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
La notifica degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, risultano correttamente notificati.
L'opposizione avverso tali avvisi di addebito, è pertanto inammissibile perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuna cartella di pagamento, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, nonché, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo. Conseguentemente non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento a causa dell'invalidità della notifica degli atti prodromici, che, invero, limitatamente a quelli oggetto di questo giudizio, risultano ritualmente notificati.
Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite liquidate per l'intero in € 1.860,00 oltre iva e cpa , rimborso spese generali ex lege.
Santa Maria Capua Vetere, 6.06.2025 Il Giudice