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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2125/2023
Reg. Gen.
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Bianco (RC), via Spanò n. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Zangari dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, CF in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, sono domiciliati Controparte_3
per legge;
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca della patente di guida.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 281 undecies ss. c.p.c., ha chiesto di annullare Parte_1
il provvedimento n. 1956/W/07/REV emesso in data 19.3.2007 e notificato il 28.3.2007 con cui la revocava la patente di guida cat. B n. per Controparte_3 NumeroD_1
un periodo pari a tre anni in esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (disposta con decreto del 2.2.2007 del Tribunale di Reggio Calabria) nonché il successivo provvedimento n. 3675/W/19/REV del 12.3.2019 con cui sempre la medesima
Amministrazione convenuta inibiva il rilascio del conseguimento di una nuova patente di guida in seguito all'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
(giusto decreto del 29.3.2017 del Tribunale di Reggio Calabria).
Ha esposto:
- che in entrambi i casi, la ometteva la comunicazione Controparte_3
dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 sul presupposto del carattere vincolato dei provvedimenti;
- che l'odierno ricorrente inoltrava istanza di annullamento in autotutela che, tuttavia,
rimaneva inevasa;
- che per la presente fattispecie sussiste la Giurisdizione del GO;
- che i decreti prefettizi sono illegittimi per violazione e falsa applicazione dell'art. 120
C.d.S., oltre che viziati per eccesso di potere e carenza di motivazione, erronei nei presupposti e affetto da illegittimità manifesta;
-che la Consulta ha, difatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 120,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
2 prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)»;
- che alcune Prefetture si sono uniformate ai principi stabiliti dalla suddetta sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale prevedendo l'apertura del procedimento amministrativo con facoltà per l'interessato di partecipare attivamente presentando memorie o chiedendo di essere ascoltato;
- che ciò non è avvenuto nel caso in esame;
- che, sulla scorta delle superiori argomentazioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto emessi esclusivamente sulla base del presupposto della applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale prescindendo da qualsiasi valutazione delle circostanze del caso concreto.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale adito di annullare i predetti provvedimenti impugnati nonché di ordinare la restituzione della patente di guida revocata, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, con memoria del 29.2.2024 si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile ed infondata
[...]
in fatto ed in diritto e, in subordine, l'adozione di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Le amministrazioni resistenti hanno dedotto:
-che con decreto prefettizio n. 126401 del 27.10.2023 notificato in data 1.12.2023 è
stato revocato decreto di inibizione al conseguimento del titolo abilitativo alla guida;
-che, al contrario, non è stato disposto l'annullamento del decreto di revoca della patente di guida atteso che questo si è ormai consumato nei suoi effetti e, quindi, è venuto meno l'interesse del ricorrente all'annullamento;
-che la consumazione degli effetti del provvedimento di revoca- ossia il fatto che questo alla data odierna non spieghi più alcun effetto potendo il soggetto conseguire la patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma III, C.d.S.- costituisce il limite all'applicazione retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità;
3 -in relazione a quest'ultima questione hanno formulato richiesta di adozione di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il difensore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il GI, vista l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha concesso alle parti termine per dedurre sul punto.
Alla successiva udienza del 10.12.2024 il Giudice - dopo aver rilevato che medio
tempore sulla questione si è pronunciata, in termini di inammissibilità, la Corte di Cassazione con provvedimento n. 12451 del 7.5.2024 all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato da questo
Tribunale con ordinanza dell'8.4.2024 n. 3263/2024 - ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice ha inviato il procuratore di parte ricorrente,
unico presente, a discutere la causa, esaurita la quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario poiché
applicabili alla fattispecie in esame i principi espressi nella sentenza n. 26391 del 19.11.2020, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della
illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il
prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta
come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che
non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che
la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal
prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”.
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo, in via amministrativa, della revoca della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento
4 prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso, ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo.
3. Merito.
Parte ricorrente chiede l'annullamento del decreto prefettizio n. 1956/W/07/REV emesso in data 19.3.2007 di revoca della patente di guida cat. B n. in quanto NumeroD_1
emesso esclusivamente sul presupposto della sottoposizione dello Strangio alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Il ricorso è fondato.
Con tre note sentenze (nn. 22/2018, 24/2020, 99/2020), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma II, nella parte in cui prevede che il Prefetto “dispone”, anziché “può disporre” la revoca della patente di guida, quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per il suo possesso, rispettivamente: - la condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. stupefacenti (Corte Cost. n. 22/2018); - la sottoposizione a misura di sicurezza personale (Corte Cost. n. 24/2020); - la sottoposizione a misura di prevenzione personale (Corte Cost. n. 99/2020).
In particolare, per quello che più rileva in questa sede, deve evidenziarsi che la con la sentenza n. 99 del 2020 Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla
revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
5 Più precisamente, con la predetta pronuncia la Consulta ha rilevato che ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca della patente di guida prevista dal medesimo comma
II dell'art. 120 C.d.S. a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione poiché “Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme
sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso
pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011). E tale diversità
delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette,
sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente
modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011). Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e
diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla
«ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal
Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011”.
Tornando al caso di specie, considerato che nel provvedimento prefettizio opposto si legge “VISTA la nota n. 7460-01/Anticr. /MP del 20/02/2007 con cui la Questura di
[...]
ha comunicato che al sig. nato a [...] il [...] e residente CP_3 Parte_1
a San Luca via Giotto n. 16/A in atto detenuto con decreto n. 68/06 MP-10/7 Provv. emesso
il 02/02/2007 dal Tribunale di Reggio Calabria è stata imposta la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della P.S. della durata di tre anni;
ACCERTATO che il predetto è titolare della patente di guida cat. B n. ; VISTO l'art. 120 CdS modificata NumeroD_1
dall'art. 5 DPR 30/04/1994 n.575, per il quale la sottoposizione alla suddetta misura
comporta la revoca della patente di guida a carico del destinatario del suddetto
6 provvedimento” non può revocarsi in dubbio che la revoca della patente di sia stata Pt_1
determinata da un mero automatismo senza alcuna valutazione delle condizioni che rendono coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra enucleati deve rilevarsi l'illegittimità del provvedimento impugnato dovendosi ritenere che alla citata pronuncia n. 99 del 2020 consegua l'illegittimità sopravvenuta del decreto prefettizio impugnato in ragione dell'incostituzionalità derivata che lo vizia.
Quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine alla consumazione degli effetti del decreto prefettizio di revoca si osserva quanto segue.
Con ordinanza dell'8.4.2024 questo Tribunale ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 363 bis c.p.c., un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione dando atto della sussistenza di due contrapposti orientamenti in subiecta materia e, precisamente, in ordine ai limiti di efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale occorsa con la sentenza n. 99/2020.
In particolare, è stato rilevato che secondo una prima opzione interpretativa la pronuncia di incostituzionalità della norma su cui si fonda il decreto prefettizio di revoca comporta la sopravvenuta illegittimità dell'atto amministrativo e la sua disapplicabilità a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorrente tra il provvedimento prefettizio di revoca della patente e la richiesta di intervento giudiziale.
Sul versante opposto, una seconda opzione interpretativa ritiene, invece, che il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo (per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in attuazione della quale era stato emesso), ma non nullo, incontra il limite dei 'rapporti esauriti' che, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida quale effetto automatico dell'applicazione di una misura di prevenzione, è rinvenibile nella produzione integrale degli effetti allo stesso riconnessi. Tale opzione interpretativa, individua nell'apparato motivazionale della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2021, pur espressasi con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, valide argomentazioni per sostenere che, decorso il termine di tre anni dalla sua emissione (art. 120
7 comma III C.d.S.), gli effetti della revoca della patente (120 comma 2 C.d.S.) sono esauriti tanto da poter il destinatario del provvedimento di revoca della patente richiederne una nuova.
In definitiva, l'adesione al primo indirizzo interpretativo comporta, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta Costituzionale, la disapplicazione di tutti i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, indipendentemente dal lasso temporale intercorso tra l'emissione del provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione della patente e, quindi, anche laddove tra il decreto prefettizio di revoca e la richiesta di restituzione della patente siano decorso un lasso temporale superiore a quarant'anni.
Invece, l'adesione al secondo indirizzo interpretativo postula che, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta Costituzionale, siano disapplicati solo i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, che non abbiano esaurito i loro effetti, ossia, in concreto, qualora non sia spirato il termine di tre anni da detta revoca e fatto salvo il riesercizio dei poteri amministrativi, mal esercitati, nel termine di cui all'art. 120 ultimo periodo C.d.S.
Tanto premesso, va evidenziato che, per quanto di interesse in questa sede, sulla questione non è dirimente il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 12451
del 07.5.2024, laddove, dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da questo
Tribunale, si afferma che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida oggetto della suddetta ordinanza “ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione”.
Invero, le due fattispecie non risultano sovrapponibili.
Nell'ordinanza ex art. 363 bis c.p.c., difatti, si legge che al ricorrente era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni 2, disposta con decreto n. 70/1979 del Tribunale di Reggio Calabria, e che la patente era stata revocata con provvedimento della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria IV -
avente prot. 633 del 27.08.1979.
8 Da tali indicazioni è stato dunque desunto, in ragione evidentemente del tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione, che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida aveva “esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione”.
Di contro, nel caso in esame, vero è che emerge che la Controparte_3
ha revocato, con provvedimento n.1956/W/07/REV del 19.3.2007 e notificato presso la direzione della casa circondariale di la patente di guida cat. B n. Controparte_3
, poiché con decreto n. 68/06 MP-10/7 provv. emesso il 2/2/2007 dal NumeroD_1 Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria è stata sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di tre anni, tuttavia, di contro, non è dato sapere quando siano cessati i vincoli della sorveglianza speciale (anche perché al momento della notifica del provvedimento di revoca della patente l'odierno ricorrente era detenuto, per cui l'esecuzione della misura è stata sicuramente sospesa) e, quindi, quando siano venuti meno gli effetti inibitori della revoca della patente di guida.
Anzi, il perdurare degli effetti del provvedimento di revoca si rileva dalla circostanza per la quale con decreto n. 176/2016 RGMP-50/2017 provv. Del 29/3/2017 il Tribunale di
Reggio Calabria ha disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale rideterminandone la durata complessiva in cinque anni (v. decreto di inibizione all.
2 memoria di costituzione resistenti).
Ne discende che, non desumendosi dalla documentazione in atti -né essendo stato evidenziato dalle parti resistenti- alcunché sul punto non è possibile concludere che all'atto della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, risalente al 27
maggio 2020, il rapporto fosse ormai esaurito.
Non è pertanto concretamente ravvisabile il limite alla retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che è rappresentato dalle situazioni consolidate “per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza” (Cass. civ. n. 7057 del 1997; Cass. civ. n. 28355 del 2021; Cass. civ. n. 6940 del
2022; Cons. Stato n. 1984 del 2021).
9 Non può oltretutto sottacersi che il ricorrente in questa sede ha proposto un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo e del suo diritto a disporre della patente, come tale non soggetta al termine di prescrizione decennale né ad altri termini di decadenza (cfr., ex multis, Trib. Milano 13 novembre 2023, che a sua volta richiama Cass.
civ. n. 26800 del 2019 e Cass. civ. n. 4366 del 2012).
Di conseguenza, non evincendosi nella fattispecie che gli effetti del decreto prefettizio oggetto di impugnazione si siano esauriti, deve dichiararsi l'illegittimità di tale decreto, adottato a seguito dell'applicazione all'istante della misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni tre, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. 68/06 MP-10/7 del
02/02/2007.
L'annullamento del provvedimento di revoca assorbe ogni altra questione.
Non va, invece, ordinata la restituzione della patente di guida, sì come pure richiesto, perché trattasi di attività meramente consequenziale all'illegittimità del provvedimento di revoca, cui il Prefetto dovrà provvedere ove non ritenga che sussistano i presupposti per l'attivazione dell'art. 120 comma 2 del Codice della Strada come modificato dalla succitata sentenza della Corte costituzionale.
4. Spese.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dei resistenti in ossequio alla regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base in base ai valori minimi previsti (DM 55/2014 e succ. mod.) previsti per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa (tenuto conto della serialità della controversia) con esclusione della fase istruttoria in assenza di aggravi istruttori e con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giuseppe Zangari
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida prot. . proc. 1956/W/07/REV emesso dalla Prefettura di NumeroDiPat_2 [...]
in data 19.3.2007; CP_3
10 2. assorbita ogni altra questione;
3. condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese e € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Zangari dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2125/2023
Reg. Gen.
TRA
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Bianco (RC), via Spanò n. 23, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Zangari dal quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, CF in persona del pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, C.F. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di presso i cui uffici, in Via del Plebiscito, n. 15, sono domiciliati Controparte_3
per legge;
-resistenti-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca della patente di guida.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 281 undecies ss. c.p.c., ha chiesto di annullare Parte_1
il provvedimento n. 1956/W/07/REV emesso in data 19.3.2007 e notificato il 28.3.2007 con cui la revocava la patente di guida cat. B n. per Controparte_3 NumeroD_1
un periodo pari a tre anni in esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (disposta con decreto del 2.2.2007 del Tribunale di Reggio Calabria) nonché il successivo provvedimento n. 3675/W/19/REV del 12.3.2019 con cui sempre la medesima
Amministrazione convenuta inibiva il rilascio del conseguimento di una nuova patente di guida in seguito all'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
(giusto decreto del 29.3.2017 del Tribunale di Reggio Calabria).
Ha esposto:
- che in entrambi i casi, la ometteva la comunicazione Controparte_3
dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 sul presupposto del carattere vincolato dei provvedimenti;
- che l'odierno ricorrente inoltrava istanza di annullamento in autotutela che, tuttavia,
rimaneva inevasa;
- che per la presente fattispecie sussiste la Giurisdizione del GO;
- che i decreti prefettizi sono illegittimi per violazione e falsa applicazione dell'art. 120
C.d.S., oltre che viziati per eccesso di potere e carenza di motivazione, erronei nei presupposti e affetto da illegittimità manifesta;
-che la Consulta ha, difatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 120,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
2 prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)»;
- che alcune Prefetture si sono uniformate ai principi stabiliti dalla suddetta sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale prevedendo l'apertura del procedimento amministrativo con facoltà per l'interessato di partecipare attivamente presentando memorie o chiedendo di essere ascoltato;
- che ciò non è avvenuto nel caso in esame;
- che, sulla scorta delle superiori argomentazioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto emessi esclusivamente sulla base del presupposto della applicazione nei confronti del ricorrente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale prescindendo da qualsiasi valutazione delle circostanze del caso concreto.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale adito di annullare i predetti provvedimenti impugnati nonché di ordinare la restituzione della patente di guida revocata, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Notificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, con memoria del 29.2.2024 si sono costituiti il e la Controparte_1 Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda avversaria in quanto inammissibile ed infondata
[...]
in fatto ed in diritto e, in subordine, l'adozione di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Le amministrazioni resistenti hanno dedotto:
-che con decreto prefettizio n. 126401 del 27.10.2023 notificato in data 1.12.2023 è
stato revocato decreto di inibizione al conseguimento del titolo abilitativo alla guida;
-che, al contrario, non è stato disposto l'annullamento del decreto di revoca della patente di guida atteso che questo si è ormai consumato nei suoi effetti e, quindi, è venuto meno l'interesse del ricorrente all'annullamento;
-che la consumazione degli effetti del provvedimento di revoca- ossia il fatto che questo alla data odierna non spieghi più alcun effetto potendo il soggetto conseguire la patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma III, C.d.S.- costituisce il limite all'applicazione retroattiva della dichiarazione di incostituzionalità;
3 -in relazione a quest'ultima questione hanno formulato richiesta di adozione di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Celebrata la prima udienza di comparizione, il difensore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il GI, vista l'istanza di rinvio pregiudiziale formulata, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., ha concesso alle parti termine per dedurre sul punto.
Alla successiva udienza del 10.12.2024 il Giudice - dopo aver rilevato che medio
tempore sulla questione si è pronunciata, in termini di inammissibilità, la Corte di Cassazione con provvedimento n. 12451 del 7.5.2024 all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato da questo
Tribunale con ordinanza dell'8.4.2024 n. 3263/2024 - ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
All'udienza del 28.1.2025, il Giudice ha inviato il procuratore di parte ricorrente,
unico presente, a discutere la causa, esaurita la quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario.
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario poiché
applicabili alla fattispecie in esame i principi espressi nella sentenza n. 26391 del 19.11.2020, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella quale si è affermato che: “Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della
illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il
prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la revoca della patente si presenta
come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che
non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che
la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal
prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario”.
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha escluso che, una volta venuto meno l'automatismo, in via amministrativa, della revoca della patente di guida, a seguito della sottoposizione del suo titolare a una misura di prevenzione, e divenuto il provvedimento
4 prefettizio di revoca della patente frutto di una valutazione caso per caso, ciò determini un mutamento della situazione soggettiva incisa da tale provvedimento in termini di interesse legittimo.
3. Merito.
Parte ricorrente chiede l'annullamento del decreto prefettizio n. 1956/W/07/REV emesso in data 19.3.2007 di revoca della patente di guida cat. B n. in quanto NumeroD_1
emesso esclusivamente sul presupposto della sottoposizione dello Strangio alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Il ricorso è fondato.
Con tre note sentenze (nn. 22/2018, 24/2020, 99/2020), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma II, nella parte in cui prevede che il Prefetto “dispone”, anziché “può disporre” la revoca della patente di guida, quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per il suo possesso, rispettivamente: - la condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. stupefacenti (Corte Cost. n. 22/2018); - la sottoposizione a misura di sicurezza personale (Corte Cost. n. 24/2020); - la sottoposizione a misura di prevenzione personale (Corte Cost. n. 99/2020).
In particolare, per quello che più rileva in questa sede, deve evidenziarsi che la con la sentenza n. 99 del 2020 Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla
revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
5 Più precisamente, con la predetta pronuncia la Consulta ha rilevato che ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca della patente di guida prevista dal medesimo comma
II dell'art. 120 C.d.S. a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione poiché “Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme
sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso
pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i
proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011). E tale diversità
delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette,
sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente
modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011). Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e
diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla
«ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal
Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011”.
Tornando al caso di specie, considerato che nel provvedimento prefettizio opposto si legge “VISTA la nota n. 7460-01/Anticr. /MP del 20/02/2007 con cui la Questura di
[...]
ha comunicato che al sig. nato a [...] il [...] e residente CP_3 Parte_1
a San Luca via Giotto n. 16/A in atto detenuto con decreto n. 68/06 MP-10/7 Provv. emesso
il 02/02/2007 dal Tribunale di Reggio Calabria è stata imposta la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della P.S. della durata di tre anni;
ACCERTATO che il predetto è titolare della patente di guida cat. B n. ; VISTO l'art. 120 CdS modificata NumeroD_1
dall'art. 5 DPR 30/04/1994 n.575, per il quale la sottoposizione alla suddetta misura
comporta la revoca della patente di guida a carico del destinatario del suddetto
6 provvedimento” non può revocarsi in dubbio che la revoca della patente di sia stata Pt_1
determinata da un mero automatismo senza alcuna valutazione delle condizioni che rendono coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra enucleati deve rilevarsi l'illegittimità del provvedimento impugnato dovendosi ritenere che alla citata pronuncia n. 99 del 2020 consegua l'illegittimità sopravvenuta del decreto prefettizio impugnato in ragione dell'incostituzionalità derivata che lo vizia.
Quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta in ordine alla consumazione degli effetti del decreto prefettizio di revoca si osserva quanto segue.
Con ordinanza dell'8.4.2024 questo Tribunale ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 363 bis c.p.c., un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione dando atto della sussistenza di due contrapposti orientamenti in subiecta materia e, precisamente, in ordine ai limiti di efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale occorsa con la sentenza n. 99/2020.
In particolare, è stato rilevato che secondo una prima opzione interpretativa la pronuncia di incostituzionalità della norma su cui si fonda il decreto prefettizio di revoca comporta la sopravvenuta illegittimità dell'atto amministrativo e la sua disapplicabilità a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorrente tra il provvedimento prefettizio di revoca della patente e la richiesta di intervento giudiziale.
Sul versante opposto, una seconda opzione interpretativa ritiene, invece, che il potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo (per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge in attuazione della quale era stato emesso), ma non nullo, incontra il limite dei 'rapporti esauriti' che, con specifico riferimento alla revoca della patente di guida quale effetto automatico dell'applicazione di una misura di prevenzione, è rinvenibile nella produzione integrale degli effetti allo stesso riconnessi. Tale opzione interpretativa, individua nell'apparato motivazionale della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2021, pur espressasi con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, valide argomentazioni per sostenere che, decorso il termine di tre anni dalla sua emissione (art. 120
7 comma III C.d.S.), gli effetti della revoca della patente (120 comma 2 C.d.S.) sono esauriti tanto da poter il destinatario del provvedimento di revoca della patente richiederne una nuova.
In definitiva, l'adesione al primo indirizzo interpretativo comporta, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta Costituzionale, la disapplicazione di tutti i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, indipendentemente dal lasso temporale intercorso tra l'emissione del provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione della patente e, quindi, anche laddove tra il decreto prefettizio di revoca e la richiesta di restituzione della patente siano decorso un lasso temporale superiore a quarant'anni.
Invece, l'adesione al secondo indirizzo interpretativo postula che, per effetto della sentenza n. 99/2020 della Carta Costituzionale, siano disapplicati solo i provvedimenti prefettizi di revoca della patente emessi nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, quale conseguenza automatica di detta sottoposizione, che non abbiano esaurito i loro effetti, ossia, in concreto, qualora non sia spirato il termine di tre anni da detta revoca e fatto salvo il riesercizio dei poteri amministrativi, mal esercitati, nel termine di cui all'art. 120 ultimo periodo C.d.S.
Tanto premesso, va evidenziato che, per quanto di interesse in questa sede, sulla questione non è dirimente il decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione n. 12451
del 07.5.2024, laddove, dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da questo
Tribunale, si afferma che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida oggetto della suddetta ordinanza “ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione”.
Invero, le due fattispecie non risultano sovrapponibili.
Nell'ordinanza ex art. 363 bis c.p.c., difatti, si legge che al ricorrente era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni 2, disposta con decreto n. 70/1979 del Tribunale di Reggio Calabria, e che la patente era stata revocata con provvedimento della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria IV -
avente prot. 633 del 27.08.1979.
8 Da tali indicazioni è stato dunque desunto, in ragione evidentemente del tempo trascorso dall'applicazione della misura di prevenzione, che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida aveva “esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione”.
Di contro, nel caso in esame, vero è che emerge che la Controparte_3
ha revocato, con provvedimento n.1956/W/07/REV del 19.3.2007 e notificato presso la direzione della casa circondariale di la patente di guida cat. B n. Controparte_3
, poiché con decreto n. 68/06 MP-10/7 provv. emesso il 2/2/2007 dal NumeroD_1 Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria è stata sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di tre anni, tuttavia, di contro, non è dato sapere quando siano cessati i vincoli della sorveglianza speciale (anche perché al momento della notifica del provvedimento di revoca della patente l'odierno ricorrente era detenuto, per cui l'esecuzione della misura è stata sicuramente sospesa) e, quindi, quando siano venuti meno gli effetti inibitori della revoca della patente di guida.
Anzi, il perdurare degli effetti del provvedimento di revoca si rileva dalla circostanza per la quale con decreto n. 176/2016 RGMP-50/2017 provv. Del 29/3/2017 il Tribunale di
Reggio Calabria ha disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale rideterminandone la durata complessiva in cinque anni (v. decreto di inibizione all.
2 memoria di costituzione resistenti).
Ne discende che, non desumendosi dalla documentazione in atti -né essendo stato evidenziato dalle parti resistenti- alcunché sul punto non è possibile concludere che all'atto della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, risalente al 27
maggio 2020, il rapporto fosse ormai esaurito.
Non è pertanto concretamente ravvisabile il limite alla retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che è rappresentato dalle situazioni consolidate “per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza” (Cass. civ. n. 7057 del 1997; Cass. civ. n. 28355 del 2021; Cass. civ. n. 6940 del
2022; Cons. Stato n. 1984 del 2021).
9 Non può oltretutto sottacersi che il ricorrente in questa sede ha proposto un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'atto amministrativo e del suo diritto a disporre della patente, come tale non soggetta al termine di prescrizione decennale né ad altri termini di decadenza (cfr., ex multis, Trib. Milano 13 novembre 2023, che a sua volta richiama Cass.
civ. n. 26800 del 2019 e Cass. civ. n. 4366 del 2012).
Di conseguenza, non evincendosi nella fattispecie che gli effetti del decreto prefettizio oggetto di impugnazione si siano esauriti, deve dichiararsi l'illegittimità di tale decreto, adottato a seguito dell'applicazione all'istante della misura della sorveglianza speciale di P.S. per anni tre, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. 68/06 MP-10/7 del
02/02/2007.
L'annullamento del provvedimento di revoca assorbe ogni altra questione.
Non va, invece, ordinata la restituzione della patente di guida, sì come pure richiesto, perché trattasi di attività meramente consequenziale all'illegittimità del provvedimento di revoca, cui il Prefetto dovrà provvedere ove non ritenga che sussistano i presupposti per l'attivazione dell'art. 120 comma 2 del Codice della Strada come modificato dalla succitata sentenza della Corte costituzionale.
4. Spese.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dei resistenti in ossequio alla regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base in base ai valori minimi previsti (DM 55/2014 e succ. mod.) previsti per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa (tenuto conto della serialità della controversia) con esclusione della fase istruttoria in assenza di aggravi istruttori e con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giuseppe Zangari
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida prot. . proc. 1956/W/07/REV emesso dalla Prefettura di NumeroDiPat_2 [...]
in data 19.3.2007; CP_3
10 2. assorbita ogni altra questione;
3. condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese e € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Zangari dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 10 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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