Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1196/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito promossa da ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Luigi Buscema e Stefania Lorefice – Appellante contro
(CF: Controparte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dalle avv.te Antonella Testa e Maria Rosaria Bat- tiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania – Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_3 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Isabella Salerno – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 384 del 19.4.2021 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellante avvero l'intimazione di pagamento e nr. 3 avvisi di addebito sottesi, dichiarava prescritti i contributi
R.G. 1196_2021
Contro portati dall n. 597 2013 rigettava l'opposizione avverso gli P.IVA_3 altri due avvisi di addebito rilevando infondata l'eccezione «di nullità delle co- pie depositate dall per omessa dichiarazione della conformità CP_1 all'originale (art.2719 c.c.) e l'eccezione di illegittimità delle copie delle carto- line di ricevimento difformi alle misure … perché genericamente formulate e comunque non avvalorate da alcuna attività istruttoria».
Condannava l'opponente al pagamento delle spese in favore dell e com- CP_1 pensava le spese per un terzo tra il ricorrente ed . CP_5
Appellava la suddetta pronuncia la parte soccombente con ricorso del
19.10.2021. Si costituivano le parti appellate.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_5 rilevabile d'ufficio (Cass. SS.UU. n. 7514/2022).
Il collegio richiama sul punto l'orientamento della Suprema Corte, già consoli- datosi a seguito della su citata sentenza delle Sezioni Unite e ribadito dalla suc- cessiva sentenza n. 19985/2024, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale – così come [per quanto qui di interesse] nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 – per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio”.
Nel caso in esame, l'originario ricorrente, sul presupposto della omessa notifica degli AVA, ha eccepito la prescrizione dei crediti (cfr. § 3, pag. 3 del ricorso di primo grado).
2. Con un unico motivo di appello, l'appellante critica la sentenza per non aver adeguatamente analizzato «l'eccezione di mancanza di dati oggettivi per poter mettere in correlazione il fronte della cartolina con il retro della stessa», ciò an- che considerando che «il file digitale, scansionato manualmente, è inidoneo a
R.G. 1196_2021 3
dare certezza della effettiva corrispondenza tra il retro ed il fronte della cartoli- na della raccomandata con la quale si eccepisce l'interruzione della prescrizio- ne».
Ribadisce, altresì, di aver contestato sin dall'udienza dell'1.7.2019 «come il documento prodotto fosse privo di idonea attestazione di conformità all'originale e che la riproduzione fotografica del “retro”, in quanto contenuto su un foglio digitale diverso dal “fronte” della cartolina non riportava alcun da- to utile a mettere in collegamento il numero della raccomandata di cui si asseri- sce la notifica nel 2014 con l'atto depositato quale prova dell'interruzione della prescrizione».
Insiste sulla circostanza che il suddetto documento «presentava un'alterazione della sua dimensione rispetto al formato che solitamente appartiene agli origi- nali di questi atti causando, il detto ingrandimento, l'alterazione non solo della data di notifica ma anche della firma apposta e asseritamente addebitata al ri- corrente».
2.1. L'appello è infondato.
La S.C. ha precisato che «in tema di prova documentale, l'onere di disconosce- re la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sa- cramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico conte- nuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi suffi- cienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omnicomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del
2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifi- ca sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del
2016). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della con- formità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche pre- suntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della ido-
R.G. 1196_2021 4
neità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. 27663/2018;
Cass.14950/2018)» (Cass. 7736/2019).
Inoltre, secondo i consolidati principi, nel caso di contestazione dell'atto comu- nicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in con- formità al principio di “vicinanza della prova”, l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva quel determinato atto (cfr. Cass. ord. 30787/2019).
2.2. Ebbene, a fronte della produzione documentale effettuata in primo grado dall , l'odierno appellante non ha indicato quale diverso contenuto aves- CP_1 sero sia la raccomandata nr. 65025746379 – 9, corrispondente al numero appo- sto sulla prima pagina dell'avviso di addebito n.597 2014 0000 6180 91 che la raccomandata 65027592489-6, corrispondente al numero apposto sulla prima pagina dell'avviso di addebito nr. 597 2014 0001883303.
I numeri delle due raccomandate risultano apposti, altresì, sul fronte delle car- toline.
Né l'appellante ha contestato la sottoscrizione delle due cartoline di ricevimen- to.
3. In definitiva l'appello va respinto.
4. Le spese processuali – come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parame- tri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 1.101,00 a 5.200,00) – seguono la soccombenza nei confronti dell . CP_1
5. In considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite - in data successiva alla proposizione del ricor- so -, le spese del presente grado vanno compensate tra e l'appellante. CP_5
6. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'INPS delle spese del grado
R.G. 1196_2021 5
che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%.
Compensa le spese del grado tra l'appellante e . CP_5
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
R.G. 1196_2021