Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2024, n. 33891
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Sentenza 22 dicembre 2024

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In materia di cassa integrazione guadagni, l'importo del trattamento salariale anticipato dal datore di lavoro può essere oggetto di conguaglio con i contributi previdenziali dallo stesso dovuti, purché esso sia effettuato, ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148 del 2015, entro il termine di decadenza (coincidente con il giorno sedici del mese successivo alla fine del periodo paga in corso al momento della scadenza del semestre decorrente dal termine di durata di concessione della cassa integrazione o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della stessa), non rilevando a tal fine se il conguaglio viene effettuato, entro l'anzidetto termine, in misura erronea, o se sono comunicate in modo erroneo o tardivo le denunce telematiche mensili previste dall'art. 44, comma 9, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/12/2024, n. 33891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33891
    Data del deposito : 22 dicembre 2024

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