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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3964/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3964/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA IAMUNDO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi pagina1 di 3
alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che lo stesso appare bisognevole di una assistenza continua dal 10.03.2023.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha evidenziato che “Sulla base delle considerazioni già esposte,mi sento di poter concludere affermando che la Sig.ra riconosciuta,con verbale di definizione Parte_1 del 10-03-2023, inabile totale 100%,a decorrere dal 10-03-2023
(Revisione Marzo 2025),per il riscontro delle seguenti patologie :”
Linfoma da derivazione di B linfociti periferici,tipo leucemia a cellule tricoleucociti chemiotrattata con recente riscontro di polineuropatia assonale tossico-carenziale.Sindrome depressiva endoreattiva.Fibromialgia.Pregressa discectomia L4-L5.Discopatie multiple rachide lombosacrale(Cod. 2205,7001,9325) ”,in realtà per la gravità del quadro clinico,necessitava di essere assistita continuamente con diritto all'indennità di accompagnamento,a decorrere dalla data di verifica del 10-03-2023.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, conseguentemente pagina2 di 3
sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal
10.03.2023.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.912,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 10.03.2023;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.912,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 se di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 14/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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