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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 902/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in atti, dall'avv. Alfredo Giannella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emanuele Napolillo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare C.T.S. 2001 al pagamento della complessiva somma lorda di € 88.551,57 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo;
dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di C.T.S. 2001, notificata il 30.1.2021, con cui si escludeva il socio;
spese vinte;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 161.455,83 o della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.3.2021, il sig. esponeva di essere Parte_1
1 stato socio lavoratore, con contratto a tempo indeterminato, della cooperativa CP_1
sin dalla sua costituzione (anno 1999) e fino al 30.1.2021, allorquando la
[...] cooperativa l'aveva escluso dalla compagine sociale per presunte gravi inadempienze e per avere dato le dimissioni quale socio prestatore.
Precisava che egli, nel 1999, aveva costituito la cooperativa unitamente a suo fratello a , e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Parte_4
i quali già autisti dipendenti di Calcestruzzi S. Lorenzo, dopo essere stati da
[...] questa licenziati, decisero di proseguire tale attività di lavoro in forma cooperativa.
Aggiungeva che, da maggio 2020, a Calcestruzzi S. Lorenzo era subentrata, quale committente, Controparte_3
il periodo d'interesse della domanda tra il 3.1.2010 ed il 30.1.2021,
[...] deduceva di aver lavorato alle dipendenze di con qualifica di operaio e con CP_1 mansioni di pompista, provvedendo al trasporto per conto terzi di materiale cementizio destinato alla costruzione di fabbricati su cantieri edilizi nell'ambito di
Avellino e Provincia, alla guida di un camion betoniera munito di pompa, da lui stesso manovrata, spostandosi da un cantiere all'altro per travasare il cemento trasportato da altre betoniere prive di pompa.
Dichiarava che l'attività lavorativa iniziava alle ore 7,00 presso la Controparte_4
in Arcella (AV) e proseguiva ininterrottamente fino alle ore 18,00 ed anche
[...] oltre, a seconda delle esigenze del singolo cantiere, poiché l'immissione del cemento nelle strutture non può essere interrotta se non a completamento, e ciò per ottenere una continuità del getto ed uniformità della colata.
Affermava che, nelle poche giornate in cui non conduceva il mezzo, aveva osservato ininterrottamente gli stessi orari (7,00-17,00), lavorando alla manutenzione ordinaria del camion e, all'occorrenza, degli altri veicoli.
Riferiva che, dal 1.1.2010 al 31.3.2016, era stato regolarmente inquadrato nel livello 2
C.C.N.L. Spedizione e Trasporto Merci, e, dal 1.4.2016 al 31.10.2020 nel livello 1.
Lamentava, per il periodo indicato, la scorretta applicazione dei “Minimi Tabellari”, il mancato adeguamento agli aumenti periodici, l'omessa retribuzione del lavoro straordinario espletato, pari a non meno di 40 ore mensili per 11 mesi all'anno, e l'omessa fruizione delle ferie, concesse per una sola settimana ad agosto, e dei permessi, oltre al maggior T.F.R. ed ai maggiori ratei di mensilità aggiuntive, quantificando il credito complessivo nella somma summenzionata, come da conteggi incorporati al ricorso.
Chiedeva la revoca della delibera di esclusione del socio, notificata il 30.1.2021,
2 eccependone l'illiceità o la nullità o l'annullabilità.
Specificava che, nel maggio 2019, a seguito di un contenzioso con _3
, veniva interrotto ogni rapporto lavorativo con detta società e la cooperativa
[...] era rimasta inattiva non avendo altre commesse di lavoro, il che, in uno alla crisi economica causata dalla pandemia, aveva indotto la decisione dei soci ad aprire la liquidazione, durante la quale, a luglio 2020, veniva alienato il parco veicoli, usando il ricavato per ripianare parte dei debiti erariali.
Riferiva che, in tale contesto, aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro in data 30.10.2020, d'accordo con gli altri soci, e che, in seguito, era stato assunto da in data 16.11.2020, essendo rimasto privo di occupazione. Controparte_3
Lamentava che, con missiva consegnata il 30.1.2021 il fratello Parte_2
Presidente di gli aveva intimato l'esclusione dalla società per i seguenti CP_1 motivi: 1) impossibilità del ricorrente di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quale socio prestatore d'opera, avendo receduto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) attività di concorrenza con per avere instaurato un CP_1 rapporto di lavoro dipendente con Controparte_3
Contestava la fondatezza delle addotte motivazioni, giacché non era ravvisabile a suo carico alcuna violazione degli obblighi societari, anche per l'intervenuta cessione dei camion, che rendeva impossibile la prestazione di lavoro per tutti i lavoratori, soci e non, nonché per la natura dell'impresa condotta da , che non Controparte_3 svolge attività di trasporto per conto terzi e, pertanto, non si poneva in regime concorrenziale con la cooperativa, di contro dovendosi ipotizzare la sola volontà di estromissione dai dividendi derivanti dal saldo attivo della liquidazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio C.T.S. 2001 s. c. a r. l. innanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale.
Premetteva che , a dispetto del ruolo formale di amministratore Parte_1 attribuito al fratello aveva sempre congiuntamente curato Parte_2
l'organizzazione e la gestione dell'intera attività, tra cui, ad esempio, le attività di registrazione delle presenze e dei turni di lavoro osservati da tutti i dipendenti nonché dei giorni di ferie e delle ore di permesso fruite, per la compilazione delle buste paga.
Deduceva che anche il figlio del ricorrente, , aveva introdotto analoga Persona_1 azione dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Avellino (R G. n. 342/2021).
Eccepiva la genericità della domanda rispetto agli obblighi contenutistici ex art. 414
3 c.p.c., priva di specifica indicazione di orari e giorni di lavoro straordinario e l'omessa contestazione dei dati per ferie e permessi contabilizzati nei prospetti paga.
Descritta la propria attività d'impresa, sosteneva l'infondatezza della avversa tesi, in quanto il ricorrente aveva sempre osservato l'orario lavorativo indicato nei prospetti paga, per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, corrispondenti a 40 ore settimanali, salvo risibili oscillazioni dovute alle esigenze di cantiere, ma sempre fermo il rispetto, in caso di diversa collocazione oraria, della soglia oraria.
Deduceva che, al termine dell'ultimo viaggio della giornata ed al rientro presso l'impianto, il ricorrente procedeva alla pulizia dell'abitacolo dell'automezzo, liberandolo dagli effetti personali, e, subito dopo, terminava il proprio turno di servizio, senza mai compiere operazioni di pulizia integrale del mezzo né attività di manutenzione, fatta eccezione per occasionali interventi di sostituzione di materiali di consumo, quali il cambio di lampadina di una luce di stop o di posizione, giacché tutti gli altri interventi di manutenzione, sia periodici che straordinari, erano affidati ad apposite officine specializzate.
Riferiva che vi erano state lievi oscillazioni dell'orario, in ragione del rapporto di parentela con i vertici societari, senza alterazione però dell'orario contrattuale né dei dati contabilizzati nei prospetti.
Sosteneva che il ricorrente, che dal 2006 cogestiva di fatto l'impresa, aveva sempre percepito la retribuzione commisurata ai giorni di servizio ed alle ore di lavoro espletate, come riportate sulle buste paga, regolarmente sottoscritte e corrispondenti alle ore ed alle giornate lavorate, così come egli aveva sempre regolarmente fruito dei giorni di ferie (sia durante il periodo estivo, di solito in coincidenza con la chiusura dell'impianto di produzione di calcestruzzo, sia durante il resto del periodo dell'anno, su richiesta) e dei permessi orari maturati, percependo la relativa retribuzione, il tutto in linea con le poste minimali previste dal C.C.N.L.
Confermava la ricorrenza del contenzioso giudiziario insorto con
[...]
precisando che il ricorrente aveva insistito per la cessione degli Controparte_3 automezzi, venduti addì 15.7.2020 a per € 110.000,00, somma Controparte_5 immediatamente destinata alla riduzione parziale dell'esposizione debitoria.
Riferiva che, pochi giorni dopo la vendita, due dei predetti automezzi, ossia l'autocarro pompa targato FS616MT e l'autocarro betonpompa targato CZ163FW, venivano rivenduti ad Controparte_3
Sottolineava che, in data 16.11.2020, ossia appena 15 giorni dopo le dimissioni del ricorrente, rassegnate il 30.10.2020 con effetto dall'1.11.2020, era Parte_1
4 stato assunto da , nonostante il contenzioso pendente con essa Controparte_3 cooperativa, e veniva adibito a mansioni di autista, ed in specie alla conduzione dell'autocarro betonpompa targato CZ163FW, precedentemente da lui condotto.
Evidenziava che l'attività risentiva delle intemperie climatiche, soprattutto nel periodo invernale, con diretta incidenza sul numero delle giornate lavorative.
Aggiungeva di aver sempre pagato tutto quanto spettante, incluso il T.F.R., contestando gli avversi conteggi.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione d'impugnazione della delibera di esclusione, trattandosi di domanda attribuita alla competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese ai sensi dell'art. 3 co. 2 D. Lgs. 168/2003, non essendovi stato contestuale licenziamento, bensì dimissioni, nonché per inosservanza della clausola arbitrale.
Ne deduceva l'infondatezza a fronte della condotta proditoria tenuta dal ricorrente per i rapporti intrattenuti da questi con e sopra descritti. Controparte_3
Proponeva domanda riconvenzionale, deducendo che le dimissioni erano state rassegnate senza preavviso, quantificabile in 2 mesi e 7 giorni ex art. 36 C.C.N.L., sicché le era dovuta l'indennità sostitutiva per € 4.816,03.
Affermava che, dopo le dimissioni, il ricorrente si era appropriato di beni della cooperativa, e segnatamente di 10 pneumatici Hankook corredati di cerchi, del valore di € 3.843,00, e di un carrello attrezzato Beta, del valore di € 2.000,00, risultando così debitore del corrispondente valore monetario.
Invocava il risarcimento del danno cagionatole dall'infedele condotta del ricorrente, che aveva compromesso il suo scopo mutualistico determinando la cessazione dell'attività, cagionando un pregiudizio da lucro cessante, corrispondente alle mancate retribuzioni percepite dai soci prestatori, indicato nel bilancio 2019 come “costo del personale”, danno che quantificava in € 150.796,80.
Concludeva ut supra.
Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., con memoria di replica del 7.10.2022, il ricorrente contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale e ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Si ritiene di dover esaminare, per prima, la domanda attinente alle pretese differenze retributive.
5 A riguardo, in termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto
a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, il lavoratore dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto
(Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il
6 compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326:
“Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
Identico criterio trova applicazione in ordine al lavoro festivo, giacché è il prestatore a dover dimostrare di aver lavorato anche durante il periodo in questione ed in misura superiore a quella eventualmente già remunerata o indennizzata dal datore.
Grava, poi, sul lavoratore, anche se irregolare, l'onere di provare le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, al fine di individuare il corretto inquadramento professionale nelle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, nonché consentire al giudice di procedere al raffronto tra le mansioni in concreto svolte e quelle descritte nel C.C.N.L. stesso, il tutto allo scopo di applicare la paga base minima, in attuazione dei precetti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost, norma notoriamente di immediata portata applicativa.
Infine, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
7 2. Ciò premesso, non v'è dubbio, ed è anzi pacifico, che abbia Parte_1 intrattenuto, con la cooperativa resistente, un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati in ricorso, circostanza che si ricava per tabulas dai prospetti in atti.
Le domande articolate in ricorso contemplano la pretesa di una maggiore retribuzione, rispetto a quella effettivamente percepita, avendo il ricorrente anzitutto sostenuto l'inosservanza dei minimali retributivi per il livello assegnato.
Tale segmento della domanda è parzialmente fondato.
Parte ricorrente, come si evince dai conteggi in atti, non ha sufficientemente allegato l'esistenza di una differenza tra la paga base spettante secondo C.C.N.L., come incrementata nel tempo, e la paga base liquidata nei prospetti.
Anzitutto, le tabelle contenute nel C.C.N.L. prodotto in atti consentono di risalire alla sola paga minima dal 2012 in poi:
Come si vede, per il livello 2, prima dell'1.6.2013, la paga base era pari ad € 1.699,32, e ciò verosimilmente (vista la cadenza annuale degli aumenti contrattuali) dall'1.6.2012.
In ogni caso, la lettura dei dati monetari indicati nei conteggi del ricorrente ed il loro confronto con quelli contenuti nei prospetti paga dallo stesso depositati, lascia evincere quanto segue:
- nel periodo da gennaio 2010 a giugno 2010, il ricorrente rivendica un minimale di paga mensile pari ad € 1.564,21, importo che corrisponde esattamente al minimale indicato nei prospetti paga di tali mensilità;
- nel periodo da luglio 2010 a dicembre 2012, il ricorrente non domanda alcuna differenza, riconoscendo che la retribuzione minima liquidata in busta paga (€
1.564,21), corrisponde alla paga base contrattuale;
per di più, nei prospetti paga emerge che il datore, in tale periodo, ha applicato gli incrementi della paga base,
8 verosimilmente legati a rinnovi contrattuali collettivi, e ciò da gennaio 2011 (€
1.602,97), da settembre 2011 (€ 1.630,66), e da febbraio 2012 (€ 1.663,88);
- nel periodo da gennaio 2013 a maggio 2013, il lavoratore rivendica una paga base pari ad € 1.699,32, a fronte di quella applicata nei prospetti paga dei corrispondenti periodi
(€ 1.663,88), con una differenza di € 35,44; per detto periodo, invero, si riscontra l'erogazione di una paga base inferiore al minimale di C.C.N.L., il che impone di riconoscere al lavoratore il complessivo importo lordo di € 177,20 a titolo differenziale;
- nel periodo da giugno 2013 a settembre 2014, il lavoratore deduce la spettanza di una paga base mensile di € 1.749,10, mentre, dai prospetti paga, la retribuzione minima erogata risulta pari ad € 1.663,88, con un importo differenziale di € 85,22; tuttavia, le suestese tabelle quantificano la paga mensile minima del livello 2 in detto periodo nel minor importo di € 1.738,03, sicché al ricorrente spetterà una differenza mensile inferiore a quella pretesa, ed in specie in misura pari ad € 74,15, con un credito complessivamente apprezzabile in € 1.186,40,
- nel periodo da ottobre 2014 a settembre 2015, i conteggi indicano la paga base spettante in € 1.787,81 e quella erogata in € 1.663,88, quest'ultima corrispondente a quanto risultante dai prospetti, con un differenza di € 123,93; anche in tal caso, le tabelle di cui sopra riportano, però, una paga base (€ 1.776,74) inferiore a quella rivendicata, sicché la differenza è inferiore a quanto preteso (€ 112,86); di conseguenza, il complessivo credito differenziale del periodo ammonta ad € 1.354,32;
- nel periodo da ottobre 2015 a marzo 2016, la paga base pretesa è pari ad € 1.829,84, la paga base tabellare ammonta ad € 1.818,87, mentre quella liquidata è pari ad €
1.663,88; la minor differenza mensile spettante determina un credito di € 929,94;
- nel periodo da aprile 2016 ad ottobre 2020, ossia fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente, nei conteggi, ha rivendicato una paga minima mensile di €
1.991,78, a fronte di € 1.811,01 liquidata nei prospetti;
tuttavia, non vi è prova del dedotto aumento contrattuale rispetto a quello di ottobre 2015, in quanto il ricorrente non ha prodotto le tabelle dei minimali di paga successive all'ultimo scatto documentato dal C.C.N.L. agli atti.
4. Infatti, trattandosi di elemento costitutivo del diritto, sarebbe spettato al ricorrente allegare e provare la spettanza di una retribuzione minima superiore da aprile 2016 in poi, specie a fronte della contestazione mossa dalla società sul punto.
A riguardo, occorre sottolineare che, nel rapporto di lavoro privatistico, il C.C.N.L. non può essere conosciuto d'ufficio dal giudice, a differenza di quanto si verifica nel rapporto di pubblico impiego.
9 Infatti, stante la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo applicato in uno specifico settore privato null'altro è se non un contratto di diritto comune, regolato dalle norme del codice civile ed assoggettato alla disciplina codicistica sui contratti, anche in punto di interpretazione (art. 1362 e ss. c.c.).
Esso, pertanto, è un elemento che la parte interessata è onerata non solo di indicare, ma anche di produrre in giudizio, applicandosi la stessa regula iuris stabilita per le prove costituite, sebbene non si tratti di un documento probatorio in senso stretto.
In specie, il contratto collettivo di lavoro dei settori privati non è una fonte del diritto, ma è un atto avente natura privatistica non accessibile autonomamente dal giudice, poiché non assistito dal principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.
Dunque, alla stregua di qualunque altro contratto, ne è necessaria la produzione in giudizio al fine di individuare la regolamentazione delineata dalle parti (sociali).
Nel rapporto di lavoro privato, il C.C.N.L. di diritto comune opera quale fonte contrattuale, in forza del richiamo inserito nel contratto individuale di lavoro oppure per mera applicazione di fatto ad opera delle parti del contratto individuale stesso, fermo il presupposto dell'adesione del datore alle associazioni di categoria firmatarie, in assenza del quale il C.C.N.L. si applicherà al rapporto solo per la parte economica, onde riempire di contenuto la norma di cui all'art. 36 Cost.
Tuttavia, esso non può essere noto d'ufficio al giudice, ma deve essere prodotto dalle parti in causa, poiché assoggettato alle regole processuali previste in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Nel pubblico impiego, invece, il C.C.N.L. di comparto è conoscibile d'ufficio dal giudice, poiché, nel settore pubblico, il legislatore affida all' la rappresentanza legale CP_6 delle PP.AA. ed impone alle stesse l'adempimento degli obblighi assunti con i contratti collettivi, il che esclude che il C.C.N.L. pubblico possa essere considerato quale atto di autonomia privata.
In ogni caso, l'art. 47 co. 8 D. Lgs. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) prevede che i contratti collettivi dei comparti pubblici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per tali ragioni, è solo limitatamente alla contrattazione collettiva pubblicistica che opera il principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., nel senso che è solo per il C.C.N.L. del pubblico impiego che il giudice è tenuto ad averne conoscenza e ad applicarlo
(Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2022, n. 7641: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a
10 raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”; conformi: Cass., 5 marzo 2019, n. 6394; Cass., 16 settembre 2014, n. 19507).
Come pocanzi osservato, il giudice non può esercitare il medesimo potere in ordine ai contratti collettivi applicabili al lavoro privato, i quali conservano natura di contratti di diritto comune e, dunque, a livello processuale, di documenti che devono essere prodotti in giudizio dalle parti (Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2019, n. 13854: “8.4.
Ebbene, occorre premettere che, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati in Gazzetta Ufficiale), il contratto collettivo privatistico non è conoscibile dal giudice se non con la collaborazione
(onere di allegazione e di produzione) delle parti. Mentre la fonte normativa può essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte, nel caso del contratto collettivo nazionale di lavoro privato la fonte negoziale collettiva nazionale resta assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, fin dall'introduzione del giudizio.
8.5. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo
l'onere delle parti, che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo, di provarne
l'esistenza e di produrlo in giudizio (si tratta, dunque, di una discrezionalità limitata alla rilevanza del contratto
o accordo collettivo ai fini della decisione e solo al giudizio positivo di rilevanza segue un dovere di acquisizione).
8.6. Esaminati i rilievi del ricorrente alla luce degli indicati principi, deve, allora, ritenersi che, nello specifico, alla conoscibilità dei richiamati accordi nazionali, sulla cui interpretazione il giudice del gravame ha incentrato la statuizione, fosse comunque di ostacolo la mancata deduzione, ed allegazione, delle predette fonti collettive nazionali fin dal primo grado di giudizio e la originaria mancanza di contraddittorio in ordine alle relative questioni.
8.7. Inoltre, nelle controversie concernenti il lavoro privato, sia pur connotate, come nella vicenda in esame, da peculiare e considerevole serialità per il numero dei lavoratori implicati, la normativa contrattuale collettiva è espressione di autonomia privata (e tale rimane, pur a fronte della vastità di uno specifico contenzioso)
e il giudice non è tenuto a conoscerla, non trovando applicazione il principio iura novit curia”).
Peraltro, trattasi di un solido criterio interpretativo formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2020, n. 112: “La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018,
n. 28764; Cassazione civile, sez. lav., 08/07/1983, n. 4361).
In forza di ciò, nel presente giudizio, il giudice non può ex officio accedere al C.C.N.L. applicabile al rapporto, e, in specie, alle tabelle contenenti i minimali di paga aumentati dopo ottobre 2015.
Non soccorre il succitato criterio dell'applicazione parametrica della retribuzione minima di C.C.N.L., secondo cui la norma, immediatamente precettiva, dell'art. 36
11 Cost. deve essere applicata dal giudice per stabilire la paga base proporzionata e sufficiente proprio assumendo a riferimento la contrattazione collettiva applicabile astrattamente o applicata in un settore merceologico affine.
Difatti, ciò non esime la parte interessata dall'onere produrre in giudizio il testo contrattuale elaborato dalle parti sociali.
Né possono soccorrere gli speciali poteri istruttori attribuiti dalla legge al giudice del lavoro, poteri che, come noto, hanno funzione meramente integrativa di quelli assegnati alle parti, restando il processo del lavoro imperniato sul principio dispositivo, pur in forma attenuata, ed in forza dell'inderogabilità del criterio iura novit curia
(Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2000, n. 10914: “I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, nè in tal senso depone l'art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio iura novit curia, valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive”; Cassazione civile, sez. unite, n.
6572, 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”; Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha (almeno) allegato l'esistenza di rinnovi contrattuali successivi ad ottobre 2015, né la loro portata cronologica, il che impedisce di ritenere che vi sia stata un'allegazione parziale sopperibile con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c.
Ad analoga conclusione si perviene in ordine agli altri elementi fissi della retribuzione indicati in ricorso, di cui neppure viene precisata la natura e la fonte contrattuale.
Di conseguenza, da aprile 2016 ad ottobre 2020, occorre applicare la paga base di cui
è emersa la prova, ossia quella corrispondente all'ultimo rinnovo contrattuale documentato, pari ad € 1.818,77, che comunque si rivela superiore a quella liquidata
12 dal datore nei periodi stessi (€ 1.811,01), determinandosi una complessiva differenza in favore di pari ad € 419,04 (€ 7,76 x 54 mesi). Parte_1
Per tale titolo, compete al lavoratore la complessiva somma lorda di € 4.066,90.
5. Per quanto concerne la pretesa osservanza di un orario di lavoro esuberante quello ordinario per una media di 40 ore mensili in più, con conseguente rivendicazione retributiva per il lavoro straordinario espletato, tale profilo va indagato sulla scorta dell'espletata istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “ADR “Preciso che pende dinanzi al Tribunale civile di Avellino un giudizio introdotto Controparte_7 dalla società odierna resistente nei confronti di società di cui sono socio al 50% e di cui Controparte_8 Con mio fratello è amministratore. Avevamo un contratto di appalto che è stato risolto anticipatamente da 2001.
Preciso che la società prima era denominata ma io era già socio Controparte_8 Controparte_3 lavoratore, come lo sono ora. Preciso anche che CTS fece un decreto ingiuntivo e la mia società ha fatto Con opposizione”. ADR “Conosco il ricorrente sin dal 1994. Se ben ricordo, il sig. cominciò a lavorare con Pt_1 nell'anno 2000 come autista di betoniera con pompa. All'epoca le due società predette lavoravano presso lo stesso cantiere di Calcestruzzi ”. ADR “Io incontravo il sig. in cantiere tutti i giorni, sia di CP_4 Parte_1 mattina sia di pomeriggio, dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato”. ADR “Ricordo che il sig. Pt_1 lavorava sempre, perché in quanto autista di betopompa la sua presenza era indispensabile”. ADR “Salvo rare eccezioni, lavoravamo sempre anche d'inverno ed anche con meteo avverso”. ADR “Di domenica non abbiamo mai lavorato, e nemmeno il ricorrente”. ADR “Cominciavamo a lavorare alle ore 6:30 del mattino e finivamo alle
17:00, sebbene l'orario si prolungasse quasi sempre perché bisognava completare il getto, e quindi nella maggior Con parte dei casi si finiva alle 18-18,30, se non più tardi.” ADR “Sia noi sia gli operai di non avevamo una vera
e propria pausa pranzo perché, avendo a che fare con il cemento, non ci si poteva mia fermare. Quindi se capitava di fare un getto a mezzogiorno, si continua a lavorare e si mangiava nel frattempo stesso sul cantiere”. ADR
“Confermo che lo vedevo tutti i giorni a lavoro”. ADR “Nel 2019 io e mio fratello, con la nostra società, Pt_1 abbiamo acquisito la ”. ADR “LA betompompa condotta dal ricorrente era parcheggiata Controparte_4 presso la . arrivava lì con la sua macchina e iniziava la giornata di lavoro, cioè Controparte_4 Pt_1 cominciava a caricare e poi partiva verso i cantieri dove bisognava gettare”. ADR “Noi facevamo la stessa consa Con per conto della ”. ADR “ aveva circa 7 o 8 mezzi, ma ultimamente erano di meno, cioè Controparte_4
5”. ADR “Ricordo che ho incrociato spesso su cantieri dove ero impegnato anche io. Ciò è avvenuto in Pt_1 innumerevoli occasioni, ma in questo momento non ho memoria di specifici cantieri.” ADR “Anche noi di
avevamo i mezzi parcheggiati presso lo0 stabilimento , e quindi vedevo e Controparte_3 CP_4 incontravo il ricorrente a inizio e fine giornata quasi tutti i giorni”. ADR “Ho visto lavorare fino al 31 Pt_1 Con maggio 2020, cioè poco dopo l'inizio del covid, dopodiché decise di recedere dal contratto che aveva con noi, che già gestivamo la produzione di calcestruzzo presso lo stabilimento predetto”. ADR “Dopo circa sei mesi
è venuto a lavorare con noi, cioè con la mia società, ed ha lavorato fino al pensionamento, se ben ricordo Pt_1 Con avvenuto ad aprile 2023”. ADR “ , già alle dipendenze di si occupava anche della manutenzione Pt_1 ordinaria della betopompa, cioè la pulizia e il rimessaggio, nonché la piccola manutenzione, senza cui il mezzo non può funzionare. La pulizia veniva fatta tutti i giorni, perché si doveva rimuovere il cemento e eseguire
l'ingrassaggio. L'altra manutenzione, ad esempio sostituire lampadine fulminate o filtri dell'aria, avveniva alla bisogna”. ADR “Durante il tempo necessario a caricare la betoniera, il ricorrente era in pausa oppure si occupava di qualche altro servizio. Tali tempi poteva essere o molto brevi o anche di qualche ora”. ADR “Non so dire se vi Con sia stato qualche periodo in cui ha assunto la carica di amministratore della cooperativa Ricordo Pt_1
13 Con che lui gestiva i mezzi, ma non si è mai occupato del lato amministrativo”. ADR “Non so come i lavoratori di registrassero le presenze”. ADR “Noi di abbiamo sempre pagato regolarmente i trasporti Controparte_8 Con eseguiti da e ciò fino al lockdown, quando si è dovuto ricorrere alla cassa integrazione”. ADR “Noi abbiamo comprato dei mezzi di CTS, ma non direttamente dalla cooperativa, bensì da a cui CTS li aveva CP_9 portati. Non so dire se erano stati già venduti o tale concessionaria li avesse in conto vendita.” ADR “Nulla so in ordine agli penumatici ed al carrello che CTS deduce essere stati asportati dal ricorrente”.
: “ADR “Sono stato un lavoratore dipendente con mansioni di autista della società Testimone_1
. Nel periodo tra il 2018 ed il 2021, e condividevano lo Controparte_3 Controparte_3 CP_1 Con stesso piazzale alla località Arcella, zona ASI, in cui venivano custoditi gli automezzi. 2001 aveva delle betoniere, noi facevamo trasporto di materiali inerti”. ADR “Conosco il ricorrente, il quale era un dipendente di Con
con mansioni di conducente di betonpompa. Ci vedevamo sul piazzale tutte le mattine”. ADR “L'orario di lavoro del ricorrente, secondo quanto da me osservato, andava dalle 6,30-7,00 del mattino fino di norma alle 17.
Tuttavia, poiché era talvolta necessario completare i getti di cemento, la fine della giornata poteva protrarsi anche oltre, ad esempio fino alle ore 18-18,30”. ADR “Non avevamo una vera e propria pausa pranzo perché facevamo via vai con le varie tratte, e quindi mangiavamo quanto capitava, anche sul cantiere se arrivava l'orario di pranzo”. ADR “Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì e talora è capitato di lavorare anche di sabato”.
ADR “Tutti noi autisti, quando dovevamo fermarci per aspettare il carico, ci occupavamo della pulizia e della piccola manutenzione dei mezzi, ad esempio sostituivamo una lampadina. , inoltre, ad ogni Parte_1 rientro presso la sede doveva pulire ed ingrassare la betonpompa per evitare la formazione di residui di cemento secco. Ciò doveva fare anche ogni sera prima di andare via, sempre per evitare la formazione dei residui”. ADR
“Lavoravamo sempre costantemente, durante tutti i periodi dell'anno”. ADR “Fino a quando nel piazzale vi era Con ancora CTS, faceva solo trasporto degli inerti. Solo dopo che smise l'attività, il mio Controparte_3 datore di lavoro si occupò anche di trasporto del calcestruzzo, non so se anche della fornitura. Non so collocare i periodi in quanto non ricordo”. ADR “Non so dire se fosse il titolare della cooperativa”. ADR Parte_1
“Come ferie tutti noi autisti, incluso avevamo la settimana di ferragosto, quanto tutti i cantieri erano Pt_1 chiusi”. ADR “Non so dire se sia mai stato assunto da ”. ADR “Mi risulta che Pt_1 Controparte_3 Con Con
, dopo che smise l'attività, non comprò gli automezzi della ma comprò mezzi Controparte_3 Con diversi, non erano nuovi di zecca. Io però non saprei dire se in realtà fossero gli stessi automezzi usati da o meno”. ADR “Nulla so dire in ordine ai beni della CTS eventualmente in possesso di . In specie, Parte_1 non so dire se avesse pneumatici oppure un banco a carrello”. ADR “Quando c'era ancora CTS, capitava che loro
e noi di lavorassimo sugli stessi cantieri, ad esempio coordinandoci per il trasporto degli Controparte_3 inerti e del calcestruzzo. Preciso che era l'impiantista, sig. , del quale non ricordo il cognome, a coordinare Per_2 il nostro lavoro, sia per gli inerti sia per il calcestruzzo. Penso che fosse dipendente di CTS, ma non sono Per_2 Test sicuro”. “Confermo che anche una volta giunti sul piazzale, talvolta ci toccava attendere per poter scaricare, ad esempio quando la vasca degli inerti era piena. Ciò avveniva anche per gli autisti di CTS. In queste pause tutti noi facevamo piccola manutenzione”. ADR “Sul cantiere, per noi autisti degli inerti non vi erano attese perché scaricavamo e ce ne andavamo. Invece per le betoniere ci voleva più tempo. Tuttavia, so che a manovrare il getto era sempre l'autista della betoniera. So che era solo a bordo della betonpompa si occupava lui della Pt_1 manovra di scarico sui cantieri”. ADR “CTS aveva 4 o 5 mezzi e 4 o 5 autisti, incluso Facevano tutti gli Pt_1 autisti di betoniera. Non mi ricordo i nomi degli altri”.
D'VA IU: “ADR “Sono il cugino del ricorrente. Entrambi siamo stati dipendenti della società Test resistente, io dal 2005 al 2020 e mio cugino “Sono stato un consulente commerciale del CP_10 che cooperava con la società resistente. Il produceva il calcestruzzo, mentre la cooperativa lo CP_10 distribuiva”. ADR “Io ho lavorato per il Gruppo dal 1995 al 2019. Dopodiché il diede in gestione CP_10
l'attività di produzione alla società , la quale continuò ad affidare la distribuzione alla cooperativa _3
14 resistente, ma solo per un breve periodo, poi tale rapporto cessò, non saprei precisarne i motivi”. ADR “ Parte_1
, con cui ho lavorato nel contesto che ho descritto, era addetto alla conduzione del mezzo munito di
[...] betoniera, cioè l'autopompa, che conduceva sui cantieri che operava per il getto del calcestruzzo. Io andavo sui cantieri solo per i contratti e quando venivo chiamato. Tuttavia, ho visto il ricorrente all'opera nelle occasioni in cui ho visitato i singoli cantieri". ADR “La sede di lavoro del ricorrente era preso l'impianto, cioè in Atripalda alla
c.da S. Lorenzo. Anche io avevo la mia sede di lavoro presso tale impianto”. ADR “Arrivavamo presso la sede alle ore 7. La giornata di lavoro si concludeva alle 17, a meno che non vi fossero esigenze di completamento presso i vari cantieri. Non so dire, in queste occasioni, di quanto si prolungasse l'attività, perché dipendeva, come ho detto, dalle esigenze del cantiere, in quanto il getto di calcestruzzo doveva essere completato. Posso però dire che poteva trattarsi di un'ora o due. Inoltre, l'orario di conclusione della giornata era variabile. Infatti, poteva anche capitare che si finisse alle 16, e ciò per lo più in inverno, quando vi erano giornate piovose e non vi erano chiamate per la consegna”. ADR “Anche io iniziavo alle 7 e finivo alle 17, almeno di solito, perché questo era l'orario fisso dell'impianto, salvo esigenze particolari. Io non ero sempre presente presso l'impianto, anche perché una parte della mia attività, ad esempio il recupero crediti, doveva essere svolta all'esterno”. ADR “Lavoravamo dal lunedì al venerdì, e qualche volta di sabato. D'estate capitava che lavoravamo di sabato anche una o due volte al mese, mentre d'inverno si evitava”. ADR “Non avevamo una pausa pranzo prefissata, in quanto pranzavamo nel momento della giornata in cui ci trovavamo liberi. Di solito, era a mezzogiorno, ma poteva capitare che dovessimo anticipare, ad esempio alle 11. Anche la durata della pausa era variabile, poteva durare un'ora o un'ora e mezza.
Il tutto a seconda delle esigenze del cantiere, tanto che a volte ci capitava di mangiare stesso sul cantiere dove ci trovavamo io o l'autista”. ADR “Per quanto riguarda la manutenzione dei veicoli che la cooperativa teneva a deposito presso il nostro piazzale e che in tutto erano 4 o 5 betoniere e due pompe, ricordo che la mattina, prima di uscire, ogni autista controllava il proprio automezzo, specie per quanto riguarda i livelli. Inoltre, ho visto che gli autisti, incluso , si occupava di piccola manutenzione, ad esempio sostituire un tubo. Invece, Parte_1 nulla so dire in ordine alla manutenzione straordinaria”. ADR “So anche che comunque, alla fine di ogni Pt_1 giornata, doveva sempre lavare il proprio automezzo per ripulirlo dal cemento, allo scopo di evitare solidificazioni. Per farlo, egli impiegava dai 20 ai 30 minuti”. ADR “La mole di lavoro variava molto a seconda dei periodi. D'estate, il lavoro era frenetico e gli autisti uscivano e rientravano continuamente. D'inverno, invece, capitava più spesso che non vi fossero ordinativi. Però anche in questo caso, gli autisti rimanevano presso il piazzale e si occupavano dei mezzi, ad esempio del controllo oppure della pulizia dal cemento. Inoltre, capitava anche che, dopo aver visitato un cantiere, il mezzo venisse dirottato direttamente su altri cantieri, senza far ritorno presso l'impianto”. ADR “Gli automezzi di cui ho parlato prima non vennero acquistati nuovi dalla cooperativa. Erano di proprietà della società Palma, e vennero acquistati dai membri della cooperativa che vi lavorano, e ciò con il loro TFR. Questo al momento della costituzione della cooperativa. Poi nel tempo la Con cooperativa acquistò altri mezzi, sempre usati. Preciso che detta cooperativa non era la la quale venne costituita successivamente”. ADR “Quanto il ha ceduto l'attività alla Controparte_11 _3
, è stato trasferito anche il mio contratto di lavoro. Ad oggi io sono un dipendente di
[...] _3
, attualmente denominata . Pertanto, so che la società si occupa non
[...] Controparte_8 _3 solo di produrre il calcestruzzo, ma anche di distribuirlo, non avvalendosi più della cooperativa”. ADR “Che io sappia, non si è mai occupato di attività gestionale del personale, ad esempio elaborazione di Parte_1 buste paga e rilevamento presenze”. ADR “D'estate l'impianto restava fermo una settimana a cavallo del
Ferragosto. Poi durante l'anno le ferie venivano fruite in base alle stesse esigenze dei lavoratori della cooperativa, sicché io non so essere preciso a riguardo”. ADR “Che io sappia, la società non ha acquistato automezzi _3 Con dalla cooperativa almeno non direttamente. So che la cooperativa ha venduto i mezzi in blocco ad un commerciante, e da questi gli stessi sono stati acquistati dalla società Guerriero. Tra le due società so che vi è un contenzioso giudiziario, ma non saprei essere più preciso”. ADR “ , alle dipendenze di , Parte_1 _3 ha guidato lo stesso mezzo. Ovviamente, egli poteva guidare anche altri veicoli, se necessario”. ADR “Non so dire
15 se abbia dato le dimissioni o sia stato licenziato dalla cooperativa. So però che per un periodo Parte_1 ha lavorato alle dipendenze della società , sempre come autista pompista, ma non ricordo quando ciò _3 si è verificato. In seguito, è andato in pensione”. ADR “Nulla so dire in ordine ai beni della Parte_1 cooperativa di cui essa lamenta l'appropriazione da parte del ricorrente”. ADR “Tra gli altri lavoratori della
Cooperativa, ricordo , figlio di , il figlio di un altro autista di nome , Persona_1 Pt_1 Parte_2 Pt_1 di cui non ricordo il cognome, ed ancora un altro dipendente, , anche lui autista, di cui non ricordo le Per_3 generalità precise. Vi erano 4 lavoratori fissi, poi la cooperativa assunse altri lavoratori a seconda delle esigenze”.
: “ADR “Sono il nipote del ricorrente, che è fratello di mio padre, . ADR “Io Controparte_12 Parte_2 Con sono stato socio lavoratore subordinato della cooperativa che ad oggi, almeno da quanto io ne posso sapere,
è stata sciolta. Io non sono più socio né lavoratore, ma non ricordo se ho dato le dimissioni o sono stato licenziato”.
ADR “Anche io, come mio zio, ero autista della cooperativa. Lavoravamo insieme, i nostri veicoli si trovavano presso l'impianto di produzione del calcestruzzo in località Arcella”. ADR “Avevamo lo stesso orario di lavoro, che di solito andava dalle 7,30 alle 16,30, dal lunedì al venerdì. Di sabato abbiamo lavorato solo qualche volta.
L'orario poteva iniziare anche prima delle 7,30 e terminare anche dopo le 16,30, ciò a seconda delle esigenze lavorative. Ricordo che è capitato di dover fare dei fatti di pomeriggio, che imponevano di protrarre l'orario anche fino alle 18, però in questi casi, siccome lo sapevamo da prima, la mattina andavamo più tardi, anche alle
9,30-10,00”. ADR “Anche io come mio zio caricavo il mezzo presso l'impianto ed andavo a scaricare sui cantieri.
Giunti sul cantiere, eravamo noi autisti a dover manovrare il veicolo per eseguire lo scarico del calcestruzzo. Una volta completato il getto, rientravamo presso l'impianto e, se vi erano altri getti da fare, caricavamo e ripartivamo. Altrimenti rimanevamo fermi vicino al mezzo. In questi casi, non facevamo nulla, della manutenzione si occupava l'officina Primavera di Atripalda. Qualche volta mi è capitato di portare il mezzo presso tale officina”. ADR “Inoltre, noi autisti ci occupavamo del lavaggio dei mezzi. Ciò facevamo o a fine giornata o durante la giornata se sapevamo che non avremmo più dovuto fare altri carichi. Presso l'impianto, c'erano un apparecchio apposito per riempire le botti di acqua e sciacquarle”. ADR “Avevamo un'ora di pausa pranzo, che fruivamo tra le 11 e le 12 oppure nell'orario successivo, ad esempio dalle 12 alle 13. Il tutto a seconda degli impegni lavorativi della giornata”. ADR “D'invero si lavorava di meno. Però sia d'inverno sia d'estate capitava di frequente che di pomeriggio non si dovevano fare getti e quindi noi autisti, una volta rientrati ce ne andavamo prima, ad esempio alle 14, alle 15 o alle 16, a seconda dei casi”. ADR “ ha sempre aiutato mio padre nella Parte_1 gestione amministrativa, ad esempio nel rilevamento delle presenze, nella predisposizione dei turni e delle ferie,
e delle buste paga. Ricordo che lui e mio padre andavano insieme dal commercialista, di cui non ricordo il nome
e che si occupava di fare le buste paga”. ADR “Il ricorrente si occupava di queste attività quando finivamo di lavorare oppure quando eravamo fermi perché non dovevamo uscire con i mezzi”. ADR “Non so dire che titolo di studi abbia mio zio ”. ADR “Le ferie le fruivamo a richiesta durante l'anno. Però la settimana di Ferragosto Pt_1
l'impianto era chiuso e quindi non usavamo le ferie in tale periodo”. ADR “Che io sappia, mio zio non si è Pt_1 mai lamentato per le retribuzioni”. ADR “Dopo il subentro della società , la cooperativa vendette i nostri _3 mezzi ad una società lucana. Poi però io ho visto tali mezzi usati dalla società , che, dopo la cessazione _3 dell'attività della cooperativa, si occupava anche del trasporto, oltre che della produzione”. ADR “Ho visto che mio zio ha lavorato alle dipendenze della società , non ricordo di preciso in che periodo. Parte_1 _3
Però ho visto che guidava lo stesso mezzo, una betonpompa marca Astra, che aveva guidato quando lavorava presso la cooperativa”. ADR “Ho visto che mio zio dopo che la cooperativa aveva dismesso Parte_1
l'attività, prese alcuni beni della cooperativa che si trovavano presso l'impianto, cioè delle gomme per i mezzi, almeno dieci, ed una cassetta degli attrezzi marca Beta. Ho visto che mio zio li caricò su un furgone e li portò via, mio padre mi disse che se li era portati a casa. Che io sappia, mio zio non ha mai restituito tali beni”. ADR “La cooperativa non faceva trasporto di materiali inerti, che invece venivano trasportati dalla società , e _3
16 questo già prima che la società stessa acquisisse l'impianto di produzione. posso dire che gli inerti erano _3 una cosa diversa e scollegata dal calcestruzzo”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
6. Ebbene, la valutazione delle prove orali così formatesi induce il giudicante a ritenere che vi sia una prova sufficientemente certa dell'osservanza di un orario di lavoro straordinario nel periodo coinvolto dalla domanda, sebbene non nella misura media di 40 ore mensili rivendicata in ricorso.
Innanzitutto, va chiarito che, come noto, l'attività lavorativa di autista per trasporto merci è attività discontinua, nel senso che la prestazione è sempre intervallata da pause, necessitate dalle operazioni di carico e di scarico delle merci stesse.
Di norma, dunque, l'autista che rivendichi l'osservanza di un orario superiore a quello contrattuale è tenuto ad allegare, prima ancora che provare, le tempistiche delle pause, ossia le singole fasce orarie quotidiane in cui l'attività di guida è sospesa, conseguentemente espungendole dall'orario lavorativo effettivo (Cassazione civile, sez. lav., 26/02/2008, n. 5049: “In tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923 poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività”; Cass. lav., 20/04/2004, n. 7577).
Tuttavia, nella fattispecie, la peculiare natura delle merci trasportate e dei mezzi all'uopo utilizzati impone di escludere il predetto onere di allegazione.
Difatti, il calcestruzzo liquido, che viene trasportato tramite betoniere, richiede, ai fini del carico e dello scarico, che l'autista non possa allontanarsi dal mezzo durante tali operazioni, ma che vi debba rimanere o a bordo o in prossimità per cooperare alle operazioni stesse, così restando assoggettato al potere direttivo datoriale in tali frangenti, che, nonostante egli non sia alla guida, vanno comunque ricompresi nell'orario di lavoro.
A fortiori ciò si verifica per gli altri automezzi comunemente utilizzati per il trasporto di calcestruzzo, ossia le betonpompe e le pompe, i cui meccanismi elettroidraulici di carico e scarico sono azionati dagli stessi autisti proprio durante le pause alla guida.
17 Peraltro, risulta pacifico e confermato dai testimoni che, durante le pause, il ricorrente svolgesse piccole attività di pulizia e manutenzione del veicolo, il che vieppiù esclude la ricorrenza di pause non lavorate.
Ciò chiarito, occorre rilevare che, da quanto riferito dai testimoni, l'orario ordinario di lavoro applicabile al rapporto in controversia è pari a 39 ore settimanali ex art. 11
C.C.N.L., non potendosi applicare il maggior orario, pari a 47 ore settimanali, previsto dal successivo art. 11 bis C.C.N.L. per gli autisti con mansioni discontinue, anche perché lo stesso art. 11 include nell'orario ordinario il tempo dedicato dagli autisti a compiti connessi all'attività di servizio, tra cui, come dichiarato dai testimoni nel caso di specie e come ammesso dalla società nelle proprie difese, all'attività di pulizia e piccola manutenzione dei mezzi.
I testi hanno altresì riferito che l'orario osservato dagli autisti della cooperativa, incluso il ricorrente, era articolato almeno dalle ore 7 alle ore 17, con almeno un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato, salvo oscillazioni collegate alle esigenze di cantiere, evidentemente dettate dalla necessità di garantire l'omogeneità delle colate di calcestruzzo, con conseguente protrazione dell'orario oltre quello ordinariamente previsto.
Nessun teste ha fornito appigli probatori rigorosi rispetto all'entità dello straordinario rivendicata in ricorso: tutti e quattro i testimoni hanno sì riferito che l'orario poteva protrarsi fino alle 18 ed anche oltre, ma, al contempo, non hanno offerto una collocazione cronologica sufficientemente precisa, altresì dichiarando (cfr. teste
) che la giornata poteva finire anche alcune ore prima, quando le commesse Tes_3 di consegna erano esaurite, e ciò soprattutto d'inverno.
Ebbene, in via prudenziale, è da ritenersi provata l'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro settimanale pari a non meno di 41 ore settimanali in media, di cui 39 ore per lavoro ordinario e 2 ore per lavoro straordinario, e ciò per tutto il periodo oggetto di domanda, come confermato dal teste . _3
Difatti, occorre considerare che, pur delimitando l'orario quotidiano dalle 7 alle 17, e detraendo un'ora per la pausa pranzo, il ricorrente lavorava per almeno 9 ore al giorno,
e ciò anche di sabato in alcune settimane dell'anno (rimaste però imprecisate da parte dei testi).
Ciò sconfessa le liquidazioni operate nelle buste paga in atti, laddove la singola giornata lavorativa è sempre e costantemente contabilizzata in 8 ore per l'intero periodo indicato in ricorso (2010 - 2020).
18 D'altra parte, i testi e hanno riferito che d'inverno la cooperativa Tes_3 Pt_1 lavorava di meno e che la giornata di lavoro degli autisti era più breve e si concludeva ben prima delle 17.
Dunque, la tesi delle 40 ore medie di lavoro straordinario mensile non ha trovato riscontro nell'istruttoria, essendo tuttavia emersa la prova dell'espletamento di almeno
8 ore mensili di straordinario, quantificabili in vi di prudente apprezzamento.
7. Disattesi i conteggi di parte, basati su elementi di fatto non riscontrati in istruttoria, il corrispondente credito va quantificato individuando la paga base mensile applicabile ratione temporis, maggiorata degli elementi fissi della retribuzione, da dividere per il c.d. divisore orario contrattuale, ossia il numero medio di ore lavorative mensili, pari, nell'orario a tempo pieno, a 168 (cfr. art. 61 co. 3 C.C.N.L. in atti), in modo da ottenere l'importo della paga oraria applicabile, sia esso conforme o meno a quanto risultante dai prospetti paga, a sua volta da maggiorare dell'incremento del 30% di cui all'art. 13 co. 6 (lavoro straordinario feriale diurno). CP_13
Pertanto, la retribuzione per il lavoro straordinario è come di seguito quantificabile: €
1.284,81 nel periodo da gennaio 2010 a dicembre 2010 (paga oraria € 10,29494); €
875,51 nel periodo da gennaio 2011 ad agosto 2011 (paga oraria € 10,52294); € 444,53 nel periodo da settembre 2011 a dicembre 2011 (paga oraria € 10,68582); € 112,77 a gennaio 2012 (paga oraria € 10,84382); € 1.262,89 da febbraio 2012 a dicembre 2012
(paga oraria € 11,03923): € 591,84 da gennaio 2013 a maggio 2013 (paga oraria €
11,38160); € 845,35 da giugno 2013 a dicembre 2013 (paga oraria € 11,61202); €
1.101,85 da gennaio 2014 a settembre 2014 (paga oraria € 11,77190); € 1.497,89 da ottobre 2014 a settembre 2015 (paga oraria € 12,00232); € 382,30 da ottobre 2015 a dicembre 2015 (paga oraria € 12,25309); € 7.358,41 da gennaio 2016 a ottobre 2020
(paga oraria € 12,41297).
Il tutto per la complessiva somma lorda di € 15.758,15.
8. Quanto alle mensilità aggiuntive, disciplinate dagli artt. 18 e 19 C.C.N.L., emerge dai conteggi che il ricorrente ne fa domanda a titolo di applicazione di una paga base inferiore a quella tabellare.
Dunque, richiamato quanto sopra osservato in punto di differenze sulla paga base, spetta al lavoratore una corrispondente differenza sulle mensilità aggiuntive dal 2013 al 2020 per € 680,76 lordi.
Di contro, non spetta la pretesa differenza di € 35,44 per la 13a dell'anno 2012, derivante da un imprecisato aumento retributivo che, come sopra argomentato, non è riconoscibile.
19 Neppure spetta la somma di € 538,00, richiesta a titolo di una tantum o arretrati contrattuali, in quanto in ricorso non ne viene chiarito il fondamento giuridico, ad esempio attraverso il richiamo di uno specifico rinnovo contrattuale ovvero di una specifica disposizione di contratto collettivo.
9. Va, poi, esaminata la domanda di pagamento delle indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti.
Reputa il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della mancata fruizione dei permessi retribuiti e dei riposi ordinari, anche per festività soppresse ex art. 14
C.C.N.L., poiché i testi nulla hanno precisato in ordine a tali profili.
Ad identica conclusione si perviene per le ferie: nonostante quanto sopra indicato in punto di irrinunciabilità del relativo diritto, l'onere probatorio del datore di avvisare il lavoratore circa la mancata fruizione di ferie opera a condizione che vi sia prova dell'omesso godimento del riposo feriale, ossia che vi sia un saldo ferie positivo.
I testi hanno riferito che gli autisti fruivano regolarmente di ferie, almeno per una settimana nel mese di agosto di ciascun anno, oltre che a richiesta, durante la residua parte dell'annualità.
Sarebbe spettato al ricorrente fornire elementi di prova idonei a superare il contenuto dei dati contabilizzati a riguardo nei prospetti paga agli atti.
In specie, la busta paga conclusiva (ottobre 2020) contiene la liquidazione del saldo ferie residuo e l'addebito dei permessi fruiti in sovrannumero, sicché, in assenza di prova contraria, siffatta contabilizzazione va confermata.
Dunque, anche tale segmento di domanda va disatteso.
10. Quanto al trattamento di fine rapporto, ne sono provati gli elementi costitutivi ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
In specie, il ricorrente ne ha lamentato il pagamento solo in via parziale, rivendicando il diritto alla differenza.
Com'è intuibile, può essere riconosciuto in favore del ricorrente il diritto ad un maggior
T.F.R., da delimitare però alle poste retributive sopra accertate e liquidate, importo che si apprezza, secondo i criteri di calcolo stabiliti nella prefata norma codicistica, nell'importo lordo di € 1.518,95, oltre rivalutazione annua ai sensi del co. 4 dello stesso art. 2120 c.c.
Non vanno detratte le anticipazioni corrisposte in corso di rapporto e risultanti dalle buste paga agli atti, le quali sono state verosimilmente decurtate dal trattamento riconosciuto dal datore, mentre quello sopra liquidato è accordato in via differenziale.
20 In conclusione, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, nei limiti suesposti, e la cooperativa va condannata al pagamento delle somme sopra indicate in favore CP_1 di . Parte_1
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., le somme medesime vanno maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
11. In ordine alla domanda di impugnazione della delibera di estromissione dalla compagine, si osserva che non risulta applicabile, poiché, non ancora in vigore al momento dei fatti, la norma di cui all'art. 441 ter c.p.c., con cui il legislatore ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la competenza funzionale del giudice del lavoro sussiste se la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
In particolare, la Suprema Corte aveva evidenziato che le tutele avverso il licenziamento, invocabili dinanzi al giudice del lavoro, possono essere attivate solo in presenza di una connessione tra l'esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ed il recesso dal rapporto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 18/11/2021, n. 35341:
“L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata ex lege, o dall'adozione di un formale atto di licenziamento;
solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell' art. 8 della l. n. 604 del 1966 , in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell' art. 2533 c.c. ; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione”; Cassazione civile, sez. lav.,
13/05/2016, n. 9916: “La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell'art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea”).
In sostanza, è noto che il socio di cooperativa può essere solo socio oppure anche socio lavoratore, mentre non ne è ammessa la sola posizione di lavoratore (cfr. art. 5 co. 2 L.
142/2001).
Dunque, occorre vagliare se, nella fattispecie concreta, sussista un nesso tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la delibera di esclusione.
21 Risulta provato (cfr. modello di recesso in atti) che avesse rassegnato Parte_1 le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, cagionandone l'estinzione con effetto dall'1.11.2020.
L'impugnata delibera di esclusione, invece, è ampiamente successiva, giacché adottata addì 25.1.2021 e notificata il 30.1.2021.
Ebbene, al momento della comunicazione della delibera di estromissione, il rapporto di lavoro era già cessato, sicché si trovava nella sola posizione di socio. Parte_1
Pertanto, non solo non vi è stato un licenziamento, men che meno in senso tecnico, ossia quale recesso del datore di lavoro (accompagnato da eventuale delibera di esclusione), bensì si è verificata l'estromissione di un socio già privo della qualità di lavoratore.
A ciò si aggiunga che la formulazione dell'impugnativa della delibera non si accompagna ad alcuna richiesta attinente alle tutele reintegratorie e/o risarcitorie apprestate ai lavoratori, e non potrebbe essere diversamente visto che è stato il ricorrente a risolvere unilateralmente il proprio rapporto lavorativo.
Di conseguenza, deve rilevarsi l'incompetenza funzionale dell'adito giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 168/2003 (cfr., argomentando a contrario, Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2015, n. 19975: “Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c.”; conforme: Cassazione civile, sez. VI, 21/11/2014, n.
24917).
In merito, la Suprema Corte ha puntualizzato che, allorquando il Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro sia munito di una sezione specializzata in materia di impresa, non sorge una questione di competenza in senso tecnico, bensì di mero riparto interno degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, mentre, in caso contrario, sorge una vera e propria questione di competenza, da risolvere secondo le norme che disciplinano la competenza per materia (Cassazione civile, sez. un., 23 luglio
2019, n. 19882: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”).
22 È finanche noto che il Tribunale di Avellino sia sfornito di sezione specializzata per le imprese, istituita presso il Tribunale di Napoli.
Di conseguenza, evidenziato che vi è eccezione tempestiva della parte resistente, benché articolata in termini di inammissibilità della domanda, va rilevata l'incompetenza del giudice del lavoro e le parti vanno rimesse dinanzi alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli dinanzi al quale l'azione di impugnazione della delibera di esclusione potrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.
12. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale. ha anzitutto lamentato che ha rassegnato le dimissioni CP_1 Parte_1 con effetto immediato, senza concedere il preavviso prescritto dall'art. 36 C.C.N.L. in atti, secondo cui, in caso di dimissioni volontarie, il lavoratore di livello 1 in servizio da più di dieci anni, come il ricorrente, è tenuto a concedere un termine di preavviso pari a mesi 2 e 7 giorni (art. 36 co. 1), sicché, in assenza, il ricorrente stesso è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva, ai sensi dell'art. 36 co. 2, quantificata in €
4.816,03 (€ 2.077,51, quale retribuzione base di ottobre 2020, da moltiplicare per 2, ossia € 4.155,02, oltre 7 retribuzioni giornaliere di ottobre 2020, pari ad € 94,43 cadauna, per € 661,01).
Ritiene il giudice che la domanda sia fondata nell'an e nel quantum, sicché Parte_1
va condannato a pagare l'importo richiesto dalla cooperativa per tale titolo.
[...]
Il tutto oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., a decorrere dall'1.11.2020 e sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito, che resta strettamente connesso al rapporto lavoro che ne è fonte (Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8893: “Costituisce credito di lavoro, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro …”).
Inoltre, la resistente ha agito onde ottenere il risarcimento del danno derivante dall'arbitraria asportazione, da parte dello stesso , di beni aziendali Parte_1 costituiti da 10 pneumatici e da un banco da lavoro.
Tale istanza risarcitoria va disattesa, non essendo stata raggiunta una prova sufficiente dell'illiceità della condotta.
Il teste ha confermato che il ricorrente asportò dalla sede aziendali i Controparte_12 predetti beni, caricandoli su un furgone, ma ha altresì riferito che il proprio genitore gli aveva detto che il ricorrente li aveva portati a casa sua. Parte_2
23 Con ciò è emersa la prova che anche nella sua veste di amministratore della Pt_2 cooperativa, aveva conoscenza di tale circostanza, essendogli appunto noto il luogo in cui i beni detti erano stati condotti e dove venivano custoditi, conoscenza che risulta incompatibile con un'asportazione invito domino.
Siffatta conoscenza induce a ritenere che avesse informato il fratello Pt_1 Pt_2 della sua volontà di prelevare i beni e portarli con sé presso la sua abitazione.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza della stessa natura illecita della condotta in questione, che presumibilmente è stata commessa da nella Parte_1 convinzione dell'assenza di una prohibitio domini.
Parimenti infondata si presenta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da inadempimento del socio rispetto ai propri doveri, con Parte_2 specifico riferimento al dovere di fedeltà.
Secondo la condotta tenuta dal ricorrente, che sarebbe sfociata CP_1 nell'adozione della decisione sociale di cedere il parco veicoli nell'anno 2020, avrebbe condotto ad un totale svuotamento dell'attività d'impresa e, con ciò, alla perdita dei redditi lavorativi che i soci avrebbero potuto produrre, in linea con quelli prodotti nel precedente anno 2019.
Sul punto, reputa questo giudice che non sia stata sufficientemente provata l'ascrivibilità della decisione assembleare, adottata con la delibera del 15.7.2020 in atti, alla esclusiva responsabilità di . Parte_1
In essa si legge: “il Presidente procede ad elencare le motivazioni per cui si è deciso di vendere gli Autocarri di proprietà della cooperativa. Dopo ampia discussione,
l'assemblea delibera - di approvare la vendita …”.
Invero, trattasi di deliberazione regolarmente assunta dall'assemblea presieduta da e rispetto alla quale non risultano dimostrate iniziative esclusive da parte Parte_2 del ricorrente, anche in termini di indebite pressioni sull'organo societario.
D'altra parte, la lamentata circostanza per cui la società Controparte_3 sarebbe stata agevolata da nell'acquisire i beni in questione non è Parte_1 provata, giacché i testi hanno confermato che la cooperativa alienò i veicoli ad una società terza, che a sua volta ne fece cessione alla società . _3
Non vi è prova di interferenze illecite, nell'ambito di siffatte compravendite, da parte di , rivelatrici di una dolosa volontà di malversazione in danno della Parte_1 cooperativa.
Né la prova di una condotta sleale di può presumersi dall'essere stato, Parte_1 poi, assunto alle dipendenze di . Controparte_3
24 In conclusione, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata, nei termini sopra esposti, e va per tale parte accolta.
Assorbito ogni altro profilo.
13. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza della domanda principale e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale integrano un'ipotesi di soccombenza reciproca che ne impongono la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_14
e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma Parte_1 lorda di € 22.024,76, di cui € 1.518,95 a titolo di T.F.R. da rivalutare ex art. 2120 co.
4 c.c., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) dichiara l'incompetenza del giudice del lavoro del Tribunale di Avellino sulla domanda di impugnazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa, notificata il 30.1.2021, per essere competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi a cui l'azione potrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 50 c.p.c.;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_14 persona del l. r. p. t., della somma di € 4.816,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'1.11.2020 e sino al saldo;
5) rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 902/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura in atti, dall'avv. Alfredo Giannella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Emanuele Napolillo, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare C.T.S. 2001 al pagamento della complessiva somma lorda di € 88.551,57 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo;
dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di C.T.S. 2001, notificata il 30.1.2021, con cui si escludeva il socio;
spese vinte;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 161.455,83 o della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.3.2021, il sig. esponeva di essere Parte_1
1 stato socio lavoratore, con contratto a tempo indeterminato, della cooperativa CP_1
sin dalla sua costituzione (anno 1999) e fino al 30.1.2021, allorquando la
[...] cooperativa l'aveva escluso dalla compagine sociale per presunte gravi inadempienze e per avere dato le dimissioni quale socio prestatore.
Precisava che egli, nel 1999, aveva costituito la cooperativa unitamente a suo fratello a , e Parte_2 Controparte_2 Parte_3 Parte_4
i quali già autisti dipendenti di Calcestruzzi S. Lorenzo, dopo essere stati da
[...] questa licenziati, decisero di proseguire tale attività di lavoro in forma cooperativa.
Aggiungeva che, da maggio 2020, a Calcestruzzi S. Lorenzo era subentrata, quale committente, Controparte_3
il periodo d'interesse della domanda tra il 3.1.2010 ed il 30.1.2021,
[...] deduceva di aver lavorato alle dipendenze di con qualifica di operaio e con CP_1 mansioni di pompista, provvedendo al trasporto per conto terzi di materiale cementizio destinato alla costruzione di fabbricati su cantieri edilizi nell'ambito di
Avellino e Provincia, alla guida di un camion betoniera munito di pompa, da lui stesso manovrata, spostandosi da un cantiere all'altro per travasare il cemento trasportato da altre betoniere prive di pompa.
Dichiarava che l'attività lavorativa iniziava alle ore 7,00 presso la Controparte_4
in Arcella (AV) e proseguiva ininterrottamente fino alle ore 18,00 ed anche
[...] oltre, a seconda delle esigenze del singolo cantiere, poiché l'immissione del cemento nelle strutture non può essere interrotta se non a completamento, e ciò per ottenere una continuità del getto ed uniformità della colata.
Affermava che, nelle poche giornate in cui non conduceva il mezzo, aveva osservato ininterrottamente gli stessi orari (7,00-17,00), lavorando alla manutenzione ordinaria del camion e, all'occorrenza, degli altri veicoli.
Riferiva che, dal 1.1.2010 al 31.3.2016, era stato regolarmente inquadrato nel livello 2
C.C.N.L. Spedizione e Trasporto Merci, e, dal 1.4.2016 al 31.10.2020 nel livello 1.
Lamentava, per il periodo indicato, la scorretta applicazione dei “Minimi Tabellari”, il mancato adeguamento agli aumenti periodici, l'omessa retribuzione del lavoro straordinario espletato, pari a non meno di 40 ore mensili per 11 mesi all'anno, e l'omessa fruizione delle ferie, concesse per una sola settimana ad agosto, e dei permessi, oltre al maggior T.F.R. ed ai maggiori ratei di mensilità aggiuntive, quantificando il credito complessivo nella somma summenzionata, come da conteggi incorporati al ricorso.
Chiedeva la revoca della delibera di esclusione del socio, notificata il 30.1.2021,
2 eccependone l'illiceità o la nullità o l'annullabilità.
Specificava che, nel maggio 2019, a seguito di un contenzioso con _3
, veniva interrotto ogni rapporto lavorativo con detta società e la cooperativa
[...] era rimasta inattiva non avendo altre commesse di lavoro, il che, in uno alla crisi economica causata dalla pandemia, aveva indotto la decisione dei soci ad aprire la liquidazione, durante la quale, a luglio 2020, veniva alienato il parco veicoli, usando il ricavato per ripianare parte dei debiti erariali.
Riferiva che, in tale contesto, aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro in data 30.10.2020, d'accordo con gli altri soci, e che, in seguito, era stato assunto da in data 16.11.2020, essendo rimasto privo di occupazione. Controparte_3
Lamentava che, con missiva consegnata il 30.1.2021 il fratello Parte_2
Presidente di gli aveva intimato l'esclusione dalla società per i seguenti CP_1 motivi: 1) impossibilità del ricorrente di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quale socio prestatore d'opera, avendo receduto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2) attività di concorrenza con per avere instaurato un CP_1 rapporto di lavoro dipendente con Controparte_3
Contestava la fondatezza delle addotte motivazioni, giacché non era ravvisabile a suo carico alcuna violazione degli obblighi societari, anche per l'intervenuta cessione dei camion, che rendeva impossibile la prestazione di lavoro per tutti i lavoratori, soci e non, nonché per la natura dell'impresa condotta da , che non Controparte_3 svolge attività di trasporto per conto terzi e, pertanto, non si poneva in regime concorrenziale con la cooperativa, di contro dovendosi ipotizzare la sola volontà di estromissione dai dividendi derivanti dal saldo attivo della liquidazione.
Tanto premesso, conveniva in giudizio C.T.S. 2001 s. c. a r. l. innanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale.
Premetteva che , a dispetto del ruolo formale di amministratore Parte_1 attribuito al fratello aveva sempre congiuntamente curato Parte_2
l'organizzazione e la gestione dell'intera attività, tra cui, ad esempio, le attività di registrazione delle presenze e dei turni di lavoro osservati da tutti i dipendenti nonché dei giorni di ferie e delle ore di permesso fruite, per la compilazione delle buste paga.
Deduceva che anche il figlio del ricorrente, , aveva introdotto analoga Persona_1 azione dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Avellino (R G. n. 342/2021).
Eccepiva la genericità della domanda rispetto agli obblighi contenutistici ex art. 414
3 c.p.c., priva di specifica indicazione di orari e giorni di lavoro straordinario e l'omessa contestazione dei dati per ferie e permessi contabilizzati nei prospetti paga.
Descritta la propria attività d'impresa, sosteneva l'infondatezza della avversa tesi, in quanto il ricorrente aveva sempre osservato l'orario lavorativo indicato nei prospetti paga, per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, corrispondenti a 40 ore settimanali, salvo risibili oscillazioni dovute alle esigenze di cantiere, ma sempre fermo il rispetto, in caso di diversa collocazione oraria, della soglia oraria.
Deduceva che, al termine dell'ultimo viaggio della giornata ed al rientro presso l'impianto, il ricorrente procedeva alla pulizia dell'abitacolo dell'automezzo, liberandolo dagli effetti personali, e, subito dopo, terminava il proprio turno di servizio, senza mai compiere operazioni di pulizia integrale del mezzo né attività di manutenzione, fatta eccezione per occasionali interventi di sostituzione di materiali di consumo, quali il cambio di lampadina di una luce di stop o di posizione, giacché tutti gli altri interventi di manutenzione, sia periodici che straordinari, erano affidati ad apposite officine specializzate.
Riferiva che vi erano state lievi oscillazioni dell'orario, in ragione del rapporto di parentela con i vertici societari, senza alterazione però dell'orario contrattuale né dei dati contabilizzati nei prospetti.
Sosteneva che il ricorrente, che dal 2006 cogestiva di fatto l'impresa, aveva sempre percepito la retribuzione commisurata ai giorni di servizio ed alle ore di lavoro espletate, come riportate sulle buste paga, regolarmente sottoscritte e corrispondenti alle ore ed alle giornate lavorate, così come egli aveva sempre regolarmente fruito dei giorni di ferie (sia durante il periodo estivo, di solito in coincidenza con la chiusura dell'impianto di produzione di calcestruzzo, sia durante il resto del periodo dell'anno, su richiesta) e dei permessi orari maturati, percependo la relativa retribuzione, il tutto in linea con le poste minimali previste dal C.C.N.L.
Confermava la ricorrenza del contenzioso giudiziario insorto con
[...]
precisando che il ricorrente aveva insistito per la cessione degli Controparte_3 automezzi, venduti addì 15.7.2020 a per € 110.000,00, somma Controparte_5 immediatamente destinata alla riduzione parziale dell'esposizione debitoria.
Riferiva che, pochi giorni dopo la vendita, due dei predetti automezzi, ossia l'autocarro pompa targato FS616MT e l'autocarro betonpompa targato CZ163FW, venivano rivenduti ad Controparte_3
Sottolineava che, in data 16.11.2020, ossia appena 15 giorni dopo le dimissioni del ricorrente, rassegnate il 30.10.2020 con effetto dall'1.11.2020, era Parte_1
4 stato assunto da , nonostante il contenzioso pendente con essa Controparte_3 cooperativa, e veniva adibito a mansioni di autista, ed in specie alla conduzione dell'autocarro betonpompa targato CZ163FW, precedentemente da lui condotto.
Evidenziava che l'attività risentiva delle intemperie climatiche, soprattutto nel periodo invernale, con diretta incidenza sul numero delle giornate lavorative.
Aggiungeva di aver sempre pagato tutto quanto spettante, incluso il T.F.R., contestando gli avversi conteggi.
Eccepiva l'inammissibilità dell'azione d'impugnazione della delibera di esclusione, trattandosi di domanda attribuita alla competenza funzionale del Tribunale delle
Imprese ai sensi dell'art. 3 co. 2 D. Lgs. 168/2003, non essendovi stato contestuale licenziamento, bensì dimissioni, nonché per inosservanza della clausola arbitrale.
Ne deduceva l'infondatezza a fronte della condotta proditoria tenuta dal ricorrente per i rapporti intrattenuti da questi con e sopra descritti. Controparte_3
Proponeva domanda riconvenzionale, deducendo che le dimissioni erano state rassegnate senza preavviso, quantificabile in 2 mesi e 7 giorni ex art. 36 C.C.N.L., sicché le era dovuta l'indennità sostitutiva per € 4.816,03.
Affermava che, dopo le dimissioni, il ricorrente si era appropriato di beni della cooperativa, e segnatamente di 10 pneumatici Hankook corredati di cerchi, del valore di € 3.843,00, e di un carrello attrezzato Beta, del valore di € 2.000,00, risultando così debitore del corrispondente valore monetario.
Invocava il risarcimento del danno cagionatole dall'infedele condotta del ricorrente, che aveva compromesso il suo scopo mutualistico determinando la cessazione dell'attività, cagionando un pregiudizio da lucro cessante, corrispondente alle mancate retribuzioni percepite dai soci prestatori, indicato nel bilancio 2019 come “costo del personale”, danno che quantificava in € 150.796,80.
Concludeva ut supra.
Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., con memoria di replica del 7.10.2022, il ricorrente contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale e ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Si ritiene di dover esaminare, per prima, la domanda attinente alle pretese differenze retributive.
5 A riguardo, in termini generali, in punto di riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza, si osserva che in capo al ricorrente ricade l'onere di provare, ex art. 2697 c.c., l'esistenza del rapporto, nonché la sua natura, durata e articolazione oraria, quali elementi costitutivi della pretesa retributiva azionata.
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, deve rammentarsi che, in ambito contrattuale, l'attore che agisca per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale), cosicché il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento o altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, a lui non imputabile (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”).
Tale regola non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, trattandosi di contratto di diritto comune, sicché il prestatore dovrà provare l'esistenza del rapporto e, soprattutto, della fondamentale caratteristica della subordinazione, ossia l'etero- organizzazione dell'attività di lavoro da parte del datore di lavoro, allegando l'inadempimento datoriale dell'obbligazione di pagamento, ed a fronte di ciò il datore resistente avrà l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero un fattore impediente a sé non imputabile.
Da ciò deriva, appunto con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza con le caratteristiche di cui all'art. 2094 c.c., e, dunque, la sussistenza della correlata obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrà, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità, in termini di fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'obbligazione
(Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto
a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, il lavoratore dovrà provare l'effettivo espletamento dell'attività di lavoro straordinario o che, comunque, ritenga da retribuirsi in misura ulteriore rispetto a quella contabilizzata dal datore, ipotesi in cui, come detto, l'onere ex art. 2697 c.c. è interamente gravante a suo carico, trattandosi di fatto costitutivo del diritto
(Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il
6 compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326:
“Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale, ai fini del pagamento della retribuzione per il lavoro effettivamente espletato.
Identico criterio trova applicazione in ordine al lavoro festivo, giacché è il prestatore a dover dimostrare di aver lavorato anche durante il periodo in questione ed in misura superiore a quella eventualmente già remunerata o indennizzata dal datore.
Grava, poi, sul lavoratore, anche se irregolare, l'onere di provare le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, al fine di individuare il corretto inquadramento professionale nelle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, nonché consentire al giudice di procedere al raffronto tra le mansioni in concreto svolte e quelle descritte nel C.C.N.L. stesso, il tutto allo scopo di applicare la paga base minima, in attuazione dei precetti di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost, norma notoriamente di immediata portata applicativa.
Infine, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
7 2. Ciò premesso, non v'è dubbio, ed è anzi pacifico, che abbia Parte_1 intrattenuto, con la cooperativa resistente, un rapporto di lavoro subordinato per i periodi indicati in ricorso, circostanza che si ricava per tabulas dai prospetti in atti.
Le domande articolate in ricorso contemplano la pretesa di una maggiore retribuzione, rispetto a quella effettivamente percepita, avendo il ricorrente anzitutto sostenuto l'inosservanza dei minimali retributivi per il livello assegnato.
Tale segmento della domanda è parzialmente fondato.
Parte ricorrente, come si evince dai conteggi in atti, non ha sufficientemente allegato l'esistenza di una differenza tra la paga base spettante secondo C.C.N.L., come incrementata nel tempo, e la paga base liquidata nei prospetti.
Anzitutto, le tabelle contenute nel C.C.N.L. prodotto in atti consentono di risalire alla sola paga minima dal 2012 in poi:
Come si vede, per il livello 2, prima dell'1.6.2013, la paga base era pari ad € 1.699,32, e ciò verosimilmente (vista la cadenza annuale degli aumenti contrattuali) dall'1.6.2012.
In ogni caso, la lettura dei dati monetari indicati nei conteggi del ricorrente ed il loro confronto con quelli contenuti nei prospetti paga dallo stesso depositati, lascia evincere quanto segue:
- nel periodo da gennaio 2010 a giugno 2010, il ricorrente rivendica un minimale di paga mensile pari ad € 1.564,21, importo che corrisponde esattamente al minimale indicato nei prospetti paga di tali mensilità;
- nel periodo da luglio 2010 a dicembre 2012, il ricorrente non domanda alcuna differenza, riconoscendo che la retribuzione minima liquidata in busta paga (€
1.564,21), corrisponde alla paga base contrattuale;
per di più, nei prospetti paga emerge che il datore, in tale periodo, ha applicato gli incrementi della paga base,
8 verosimilmente legati a rinnovi contrattuali collettivi, e ciò da gennaio 2011 (€
1.602,97), da settembre 2011 (€ 1.630,66), e da febbraio 2012 (€ 1.663,88);
- nel periodo da gennaio 2013 a maggio 2013, il lavoratore rivendica una paga base pari ad € 1.699,32, a fronte di quella applicata nei prospetti paga dei corrispondenti periodi
(€ 1.663,88), con una differenza di € 35,44; per detto periodo, invero, si riscontra l'erogazione di una paga base inferiore al minimale di C.C.N.L., il che impone di riconoscere al lavoratore il complessivo importo lordo di € 177,20 a titolo differenziale;
- nel periodo da giugno 2013 a settembre 2014, il lavoratore deduce la spettanza di una paga base mensile di € 1.749,10, mentre, dai prospetti paga, la retribuzione minima erogata risulta pari ad € 1.663,88, con un importo differenziale di € 85,22; tuttavia, le suestese tabelle quantificano la paga mensile minima del livello 2 in detto periodo nel minor importo di € 1.738,03, sicché al ricorrente spetterà una differenza mensile inferiore a quella pretesa, ed in specie in misura pari ad € 74,15, con un credito complessivamente apprezzabile in € 1.186,40,
- nel periodo da ottobre 2014 a settembre 2015, i conteggi indicano la paga base spettante in € 1.787,81 e quella erogata in € 1.663,88, quest'ultima corrispondente a quanto risultante dai prospetti, con un differenza di € 123,93; anche in tal caso, le tabelle di cui sopra riportano, però, una paga base (€ 1.776,74) inferiore a quella rivendicata, sicché la differenza è inferiore a quanto preteso (€ 112,86); di conseguenza, il complessivo credito differenziale del periodo ammonta ad € 1.354,32;
- nel periodo da ottobre 2015 a marzo 2016, la paga base pretesa è pari ad € 1.829,84, la paga base tabellare ammonta ad € 1.818,87, mentre quella liquidata è pari ad €
1.663,88; la minor differenza mensile spettante determina un credito di € 929,94;
- nel periodo da aprile 2016 ad ottobre 2020, ossia fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente, nei conteggi, ha rivendicato una paga minima mensile di €
1.991,78, a fronte di € 1.811,01 liquidata nei prospetti;
tuttavia, non vi è prova del dedotto aumento contrattuale rispetto a quello di ottobre 2015, in quanto il ricorrente non ha prodotto le tabelle dei minimali di paga successive all'ultimo scatto documentato dal C.C.N.L. agli atti.
4. Infatti, trattandosi di elemento costitutivo del diritto, sarebbe spettato al ricorrente allegare e provare la spettanza di una retribuzione minima superiore da aprile 2016 in poi, specie a fronte della contestazione mossa dalla società sul punto.
A riguardo, occorre sottolineare che, nel rapporto di lavoro privatistico, il C.C.N.L. non può essere conosciuto d'ufficio dal giudice, a differenza di quanto si verifica nel rapporto di pubblico impiego.
9 Infatti, stante la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo applicato in uno specifico settore privato null'altro è se non un contratto di diritto comune, regolato dalle norme del codice civile ed assoggettato alla disciplina codicistica sui contratti, anche in punto di interpretazione (art. 1362 e ss. c.c.).
Esso, pertanto, è un elemento che la parte interessata è onerata non solo di indicare, ma anche di produrre in giudizio, applicandosi la stessa regula iuris stabilita per le prove costituite, sebbene non si tratti di un documento probatorio in senso stretto.
In specie, il contratto collettivo di lavoro dei settori privati non è una fonte del diritto, ma è un atto avente natura privatistica non accessibile autonomamente dal giudice, poiché non assistito dal principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.
Dunque, alla stregua di qualunque altro contratto, ne è necessaria la produzione in giudizio al fine di individuare la regolamentazione delineata dalle parti (sociali).
Nel rapporto di lavoro privato, il C.C.N.L. di diritto comune opera quale fonte contrattuale, in forza del richiamo inserito nel contratto individuale di lavoro oppure per mera applicazione di fatto ad opera delle parti del contratto individuale stesso, fermo il presupposto dell'adesione del datore alle associazioni di categoria firmatarie, in assenza del quale il C.C.N.L. si applicherà al rapporto solo per la parte economica, onde riempire di contenuto la norma di cui all'art. 36 Cost.
Tuttavia, esso non può essere noto d'ufficio al giudice, ma deve essere prodotto dalle parti in causa, poiché assoggettato alle regole processuali previste in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Nel pubblico impiego, invece, il C.C.N.L. di comparto è conoscibile d'ufficio dal giudice, poiché, nel settore pubblico, il legislatore affida all' la rappresentanza legale CP_6 delle PP.AA. ed impone alle stesse l'adempimento degli obblighi assunti con i contratti collettivi, il che esclude che il C.C.N.L. pubblico possa essere considerato quale atto di autonomia privata.
In ogni caso, l'art. 47 co. 8 D. Lgs. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) prevede che i contratti collettivi dei comparti pubblici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per tali ragioni, è solo limitatamente alla contrattazione collettiva pubblicistica che opera il principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., nel senso che è solo per il C.C.N.L. del pubblico impiego che il giudice è tenuto ad averne conoscenza e ad applicarlo
(Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2022, n. 7641: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile ex officio dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a
10 raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”; conformi: Cass., 5 marzo 2019, n. 6394; Cass., 16 settembre 2014, n. 19507).
Come pocanzi osservato, il giudice non può esercitare il medesimo potere in ordine ai contratti collettivi applicabili al lavoro privato, i quali conservano natura di contratti di diritto comune e, dunque, a livello processuale, di documenti che devono essere prodotti in giudizio dalle parti (Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2019, n. 13854: “8.4.
Ebbene, occorre premettere che, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati in Gazzetta Ufficiale), il contratto collettivo privatistico non è conoscibile dal giudice se non con la collaborazione
(onere di allegazione e di produzione) delle parti. Mentre la fonte normativa può essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte, nel caso del contratto collettivo nazionale di lavoro privato la fonte negoziale collettiva nazionale resta assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, fin dall'introduzione del giudizio.
8.5. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo
l'onere delle parti, che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo, di provarne
l'esistenza e di produrlo in giudizio (si tratta, dunque, di una discrezionalità limitata alla rilevanza del contratto
o accordo collettivo ai fini della decisione e solo al giudizio positivo di rilevanza segue un dovere di acquisizione).
8.6. Esaminati i rilievi del ricorrente alla luce degli indicati principi, deve, allora, ritenersi che, nello specifico, alla conoscibilità dei richiamati accordi nazionali, sulla cui interpretazione il giudice del gravame ha incentrato la statuizione, fosse comunque di ostacolo la mancata deduzione, ed allegazione, delle predette fonti collettive nazionali fin dal primo grado di giudizio e la originaria mancanza di contraddittorio in ordine alle relative questioni.
8.7. Inoltre, nelle controversie concernenti il lavoro privato, sia pur connotate, come nella vicenda in esame, da peculiare e considerevole serialità per il numero dei lavoratori implicati, la normativa contrattuale collettiva è espressione di autonomia privata (e tale rimane, pur a fronte della vastità di uno specifico contenzioso)
e il giudice non è tenuto a conoscerla, non trovando applicazione il principio iura novit curia”).
Peraltro, trattasi di un solido criterio interpretativo formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., 07/01/2020, n. 112: “La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”; conformi: Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018,
n. 28764; Cassazione civile, sez. lav., 08/07/1983, n. 4361).
In forza di ciò, nel presente giudizio, il giudice non può ex officio accedere al C.C.N.L. applicabile al rapporto, e, in specie, alle tabelle contenenti i minimali di paga aumentati dopo ottobre 2015.
Non soccorre il succitato criterio dell'applicazione parametrica della retribuzione minima di C.C.N.L., secondo cui la norma, immediatamente precettiva, dell'art. 36
11 Cost. deve essere applicata dal giudice per stabilire la paga base proporzionata e sufficiente proprio assumendo a riferimento la contrattazione collettiva applicabile astrattamente o applicata in un settore merceologico affine.
Difatti, ciò non esime la parte interessata dall'onere produrre in giudizio il testo contrattuale elaborato dalle parti sociali.
Né possono soccorrere gli speciali poteri istruttori attribuiti dalla legge al giudice del lavoro, poteri che, come noto, hanno funzione meramente integrativa di quelli assegnati alle parti, restando il processo del lavoro imperniato sul principio dispositivo, pur in forma attenuata, ed in forza dell'inderogabilità del criterio iura novit curia
(Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2000, n. 10914: “I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, nè in tal senso depone l'art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio iura novit curia, valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive”; Cassazione civile, sez. unite, n.
6572, 24.3.2006: “Il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto”; Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23605: “Nel rito del lavoro,
l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l' art. 421 c.p.c. , in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte”; Cassazione civile, sez. lav.,
23/11/2020, n. 26597: “Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione ex actis di una pista probatoria”).
Nella fattispecie, parte ricorrente non ha (almeno) allegato l'esistenza di rinnovi contrattuali successivi ad ottobre 2015, né la loro portata cronologica, il che impedisce di ritenere che vi sia stata un'allegazione parziale sopperibile con l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 co. 2 c.p.c.
Ad analoga conclusione si perviene in ordine agli altri elementi fissi della retribuzione indicati in ricorso, di cui neppure viene precisata la natura e la fonte contrattuale.
Di conseguenza, da aprile 2016 ad ottobre 2020, occorre applicare la paga base di cui
è emersa la prova, ossia quella corrispondente all'ultimo rinnovo contrattuale documentato, pari ad € 1.818,77, che comunque si rivela superiore a quella liquidata
12 dal datore nei periodi stessi (€ 1.811,01), determinandosi una complessiva differenza in favore di pari ad € 419,04 (€ 7,76 x 54 mesi). Parte_1
Per tale titolo, compete al lavoratore la complessiva somma lorda di € 4.066,90.
5. Per quanto concerne la pretesa osservanza di un orario di lavoro esuberante quello ordinario per una media di 40 ore mensili in più, con conseguente rivendicazione retributiva per il lavoro straordinario espletato, tale profilo va indagato sulla scorta dell'espletata istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni dei testi escussi.
: “ADR “Preciso che pende dinanzi al Tribunale civile di Avellino un giudizio introdotto Controparte_7 dalla società odierna resistente nei confronti di società di cui sono socio al 50% e di cui Controparte_8 Con mio fratello è amministratore. Avevamo un contratto di appalto che è stato risolto anticipatamente da 2001.
Preciso che la società prima era denominata ma io era già socio Controparte_8 Controparte_3 lavoratore, come lo sono ora. Preciso anche che CTS fece un decreto ingiuntivo e la mia società ha fatto Con opposizione”. ADR “Conosco il ricorrente sin dal 1994. Se ben ricordo, il sig. cominciò a lavorare con Pt_1 nell'anno 2000 come autista di betoniera con pompa. All'epoca le due società predette lavoravano presso lo stesso cantiere di Calcestruzzi ”. ADR “Io incontravo il sig. in cantiere tutti i giorni, sia di CP_4 Parte_1 mattina sia di pomeriggio, dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato”. ADR “Ricordo che il sig. Pt_1 lavorava sempre, perché in quanto autista di betopompa la sua presenza era indispensabile”. ADR “Salvo rare eccezioni, lavoravamo sempre anche d'inverno ed anche con meteo avverso”. ADR “Di domenica non abbiamo mai lavorato, e nemmeno il ricorrente”. ADR “Cominciavamo a lavorare alle ore 6:30 del mattino e finivamo alle
17:00, sebbene l'orario si prolungasse quasi sempre perché bisognava completare il getto, e quindi nella maggior Con parte dei casi si finiva alle 18-18,30, se non più tardi.” ADR “Sia noi sia gli operai di non avevamo una vera
e propria pausa pranzo perché, avendo a che fare con il cemento, non ci si poteva mia fermare. Quindi se capitava di fare un getto a mezzogiorno, si continua a lavorare e si mangiava nel frattempo stesso sul cantiere”. ADR
“Confermo che lo vedevo tutti i giorni a lavoro”. ADR “Nel 2019 io e mio fratello, con la nostra società, Pt_1 abbiamo acquisito la ”. ADR “LA betompompa condotta dal ricorrente era parcheggiata Controparte_4 presso la . arrivava lì con la sua macchina e iniziava la giornata di lavoro, cioè Controparte_4 Pt_1 cominciava a caricare e poi partiva verso i cantieri dove bisognava gettare”. ADR “Noi facevamo la stessa consa Con per conto della ”. ADR “ aveva circa 7 o 8 mezzi, ma ultimamente erano di meno, cioè Controparte_4
5”. ADR “Ricordo che ho incrociato spesso su cantieri dove ero impegnato anche io. Ciò è avvenuto in Pt_1 innumerevoli occasioni, ma in questo momento non ho memoria di specifici cantieri.” ADR “Anche noi di
avevamo i mezzi parcheggiati presso lo0 stabilimento , e quindi vedevo e Controparte_3 CP_4 incontravo il ricorrente a inizio e fine giornata quasi tutti i giorni”. ADR “Ho visto lavorare fino al 31 Pt_1 Con maggio 2020, cioè poco dopo l'inizio del covid, dopodiché decise di recedere dal contratto che aveva con noi, che già gestivamo la produzione di calcestruzzo presso lo stabilimento predetto”. ADR “Dopo circa sei mesi
è venuto a lavorare con noi, cioè con la mia società, ed ha lavorato fino al pensionamento, se ben ricordo Pt_1 Con avvenuto ad aprile 2023”. ADR “ , già alle dipendenze di si occupava anche della manutenzione Pt_1 ordinaria della betopompa, cioè la pulizia e il rimessaggio, nonché la piccola manutenzione, senza cui il mezzo non può funzionare. La pulizia veniva fatta tutti i giorni, perché si doveva rimuovere il cemento e eseguire
l'ingrassaggio. L'altra manutenzione, ad esempio sostituire lampadine fulminate o filtri dell'aria, avveniva alla bisogna”. ADR “Durante il tempo necessario a caricare la betoniera, il ricorrente era in pausa oppure si occupava di qualche altro servizio. Tali tempi poteva essere o molto brevi o anche di qualche ora”. ADR “Non so dire se vi Con sia stato qualche periodo in cui ha assunto la carica di amministratore della cooperativa Ricordo Pt_1
13 Con che lui gestiva i mezzi, ma non si è mai occupato del lato amministrativo”. ADR “Non so come i lavoratori di registrassero le presenze”. ADR “Noi di abbiamo sempre pagato regolarmente i trasporti Controparte_8 Con eseguiti da e ciò fino al lockdown, quando si è dovuto ricorrere alla cassa integrazione”. ADR “Noi abbiamo comprato dei mezzi di CTS, ma non direttamente dalla cooperativa, bensì da a cui CTS li aveva CP_9 portati. Non so dire se erano stati già venduti o tale concessionaria li avesse in conto vendita.” ADR “Nulla so in ordine agli penumatici ed al carrello che CTS deduce essere stati asportati dal ricorrente”.
: “ADR “Sono stato un lavoratore dipendente con mansioni di autista della società Testimone_1
. Nel periodo tra il 2018 ed il 2021, e condividevano lo Controparte_3 Controparte_3 CP_1 Con stesso piazzale alla località Arcella, zona ASI, in cui venivano custoditi gli automezzi. 2001 aveva delle betoniere, noi facevamo trasporto di materiali inerti”. ADR “Conosco il ricorrente, il quale era un dipendente di Con
con mansioni di conducente di betonpompa. Ci vedevamo sul piazzale tutte le mattine”. ADR “L'orario di lavoro del ricorrente, secondo quanto da me osservato, andava dalle 6,30-7,00 del mattino fino di norma alle 17.
Tuttavia, poiché era talvolta necessario completare i getti di cemento, la fine della giornata poteva protrarsi anche oltre, ad esempio fino alle ore 18-18,30”. ADR “Non avevamo una vera e propria pausa pranzo perché facevamo via vai con le varie tratte, e quindi mangiavamo quanto capitava, anche sul cantiere se arrivava l'orario di pranzo”. ADR “Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì e talora è capitato di lavorare anche di sabato”.
ADR “Tutti noi autisti, quando dovevamo fermarci per aspettare il carico, ci occupavamo della pulizia e della piccola manutenzione dei mezzi, ad esempio sostituivamo una lampadina. , inoltre, ad ogni Parte_1 rientro presso la sede doveva pulire ed ingrassare la betonpompa per evitare la formazione di residui di cemento secco. Ciò doveva fare anche ogni sera prima di andare via, sempre per evitare la formazione dei residui”. ADR
“Lavoravamo sempre costantemente, durante tutti i periodi dell'anno”. ADR “Fino a quando nel piazzale vi era Con ancora CTS, faceva solo trasporto degli inerti. Solo dopo che smise l'attività, il mio Controparte_3 datore di lavoro si occupò anche di trasporto del calcestruzzo, non so se anche della fornitura. Non so collocare i periodi in quanto non ricordo”. ADR “Non so dire se fosse il titolare della cooperativa”. ADR Parte_1
“Come ferie tutti noi autisti, incluso avevamo la settimana di ferragosto, quanto tutti i cantieri erano Pt_1 chiusi”. ADR “Non so dire se sia mai stato assunto da ”. ADR “Mi risulta che Pt_1 Controparte_3 Con Con
, dopo che smise l'attività, non comprò gli automezzi della ma comprò mezzi Controparte_3 Con diversi, non erano nuovi di zecca. Io però non saprei dire se in realtà fossero gli stessi automezzi usati da o meno”. ADR “Nulla so dire in ordine ai beni della CTS eventualmente in possesso di . In specie, Parte_1 non so dire se avesse pneumatici oppure un banco a carrello”. ADR “Quando c'era ancora CTS, capitava che loro
e noi di lavorassimo sugli stessi cantieri, ad esempio coordinandoci per il trasporto degli Controparte_3 inerti e del calcestruzzo. Preciso che era l'impiantista, sig. , del quale non ricordo il cognome, a coordinare Per_2 il nostro lavoro, sia per gli inerti sia per il calcestruzzo. Penso che fosse dipendente di CTS, ma non sono Per_2 Test sicuro”. “Confermo che anche una volta giunti sul piazzale, talvolta ci toccava attendere per poter scaricare, ad esempio quando la vasca degli inerti era piena. Ciò avveniva anche per gli autisti di CTS. In queste pause tutti noi facevamo piccola manutenzione”. ADR “Sul cantiere, per noi autisti degli inerti non vi erano attese perché scaricavamo e ce ne andavamo. Invece per le betoniere ci voleva più tempo. Tuttavia, so che a manovrare il getto era sempre l'autista della betoniera. So che era solo a bordo della betonpompa si occupava lui della Pt_1 manovra di scarico sui cantieri”. ADR “CTS aveva 4 o 5 mezzi e 4 o 5 autisti, incluso Facevano tutti gli Pt_1 autisti di betoniera. Non mi ricordo i nomi degli altri”.
D'VA IU: “ADR “Sono il cugino del ricorrente. Entrambi siamo stati dipendenti della società Test resistente, io dal 2005 al 2020 e mio cugino “Sono stato un consulente commerciale del CP_10 che cooperava con la società resistente. Il produceva il calcestruzzo, mentre la cooperativa lo CP_10 distribuiva”. ADR “Io ho lavorato per il Gruppo dal 1995 al 2019. Dopodiché il diede in gestione CP_10
l'attività di produzione alla società , la quale continuò ad affidare la distribuzione alla cooperativa _3
14 resistente, ma solo per un breve periodo, poi tale rapporto cessò, non saprei precisarne i motivi”. ADR “ Parte_1
, con cui ho lavorato nel contesto che ho descritto, era addetto alla conduzione del mezzo munito di
[...] betoniera, cioè l'autopompa, che conduceva sui cantieri che operava per il getto del calcestruzzo. Io andavo sui cantieri solo per i contratti e quando venivo chiamato. Tuttavia, ho visto il ricorrente all'opera nelle occasioni in cui ho visitato i singoli cantieri". ADR “La sede di lavoro del ricorrente era preso l'impianto, cioè in Atripalda alla
c.da S. Lorenzo. Anche io avevo la mia sede di lavoro presso tale impianto”. ADR “Arrivavamo presso la sede alle ore 7. La giornata di lavoro si concludeva alle 17, a meno che non vi fossero esigenze di completamento presso i vari cantieri. Non so dire, in queste occasioni, di quanto si prolungasse l'attività, perché dipendeva, come ho detto, dalle esigenze del cantiere, in quanto il getto di calcestruzzo doveva essere completato. Posso però dire che poteva trattarsi di un'ora o due. Inoltre, l'orario di conclusione della giornata era variabile. Infatti, poteva anche capitare che si finisse alle 16, e ciò per lo più in inverno, quando vi erano giornate piovose e non vi erano chiamate per la consegna”. ADR “Anche io iniziavo alle 7 e finivo alle 17, almeno di solito, perché questo era l'orario fisso dell'impianto, salvo esigenze particolari. Io non ero sempre presente presso l'impianto, anche perché una parte della mia attività, ad esempio il recupero crediti, doveva essere svolta all'esterno”. ADR “Lavoravamo dal lunedì al venerdì, e qualche volta di sabato. D'estate capitava che lavoravamo di sabato anche una o due volte al mese, mentre d'inverno si evitava”. ADR “Non avevamo una pausa pranzo prefissata, in quanto pranzavamo nel momento della giornata in cui ci trovavamo liberi. Di solito, era a mezzogiorno, ma poteva capitare che dovessimo anticipare, ad esempio alle 11. Anche la durata della pausa era variabile, poteva durare un'ora o un'ora e mezza.
Il tutto a seconda delle esigenze del cantiere, tanto che a volte ci capitava di mangiare stesso sul cantiere dove ci trovavamo io o l'autista”. ADR “Per quanto riguarda la manutenzione dei veicoli che la cooperativa teneva a deposito presso il nostro piazzale e che in tutto erano 4 o 5 betoniere e due pompe, ricordo che la mattina, prima di uscire, ogni autista controllava il proprio automezzo, specie per quanto riguarda i livelli. Inoltre, ho visto che gli autisti, incluso , si occupava di piccola manutenzione, ad esempio sostituire un tubo. Invece, Parte_1 nulla so dire in ordine alla manutenzione straordinaria”. ADR “So anche che comunque, alla fine di ogni Pt_1 giornata, doveva sempre lavare il proprio automezzo per ripulirlo dal cemento, allo scopo di evitare solidificazioni. Per farlo, egli impiegava dai 20 ai 30 minuti”. ADR “La mole di lavoro variava molto a seconda dei periodi. D'estate, il lavoro era frenetico e gli autisti uscivano e rientravano continuamente. D'inverno, invece, capitava più spesso che non vi fossero ordinativi. Però anche in questo caso, gli autisti rimanevano presso il piazzale e si occupavano dei mezzi, ad esempio del controllo oppure della pulizia dal cemento. Inoltre, capitava anche che, dopo aver visitato un cantiere, il mezzo venisse dirottato direttamente su altri cantieri, senza far ritorno presso l'impianto”. ADR “Gli automezzi di cui ho parlato prima non vennero acquistati nuovi dalla cooperativa. Erano di proprietà della società Palma, e vennero acquistati dai membri della cooperativa che vi lavorano, e ciò con il loro TFR. Questo al momento della costituzione della cooperativa. Poi nel tempo la Con cooperativa acquistò altri mezzi, sempre usati. Preciso che detta cooperativa non era la la quale venne costituita successivamente”. ADR “Quanto il ha ceduto l'attività alla Controparte_11 _3
, è stato trasferito anche il mio contratto di lavoro. Ad oggi io sono un dipendente di
[...] _3
, attualmente denominata . Pertanto, so che la società si occupa non
[...] Controparte_8 _3 solo di produrre il calcestruzzo, ma anche di distribuirlo, non avvalendosi più della cooperativa”. ADR “Che io sappia, non si è mai occupato di attività gestionale del personale, ad esempio elaborazione di Parte_1 buste paga e rilevamento presenze”. ADR “D'estate l'impianto restava fermo una settimana a cavallo del
Ferragosto. Poi durante l'anno le ferie venivano fruite in base alle stesse esigenze dei lavoratori della cooperativa, sicché io non so essere preciso a riguardo”. ADR “Che io sappia, la società non ha acquistato automezzi _3 Con dalla cooperativa almeno non direttamente. So che la cooperativa ha venduto i mezzi in blocco ad un commerciante, e da questi gli stessi sono stati acquistati dalla società Guerriero. Tra le due società so che vi è un contenzioso giudiziario, ma non saprei essere più preciso”. ADR “ , alle dipendenze di , Parte_1 _3 ha guidato lo stesso mezzo. Ovviamente, egli poteva guidare anche altri veicoli, se necessario”. ADR “Non so dire
15 se abbia dato le dimissioni o sia stato licenziato dalla cooperativa. So però che per un periodo Parte_1 ha lavorato alle dipendenze della società , sempre come autista pompista, ma non ricordo quando ciò _3 si è verificato. In seguito, è andato in pensione”. ADR “Nulla so dire in ordine ai beni della Parte_1 cooperativa di cui essa lamenta l'appropriazione da parte del ricorrente”. ADR “Tra gli altri lavoratori della
Cooperativa, ricordo , figlio di , il figlio di un altro autista di nome , Persona_1 Pt_1 Parte_2 Pt_1 di cui non ricordo il cognome, ed ancora un altro dipendente, , anche lui autista, di cui non ricordo le Per_3 generalità precise. Vi erano 4 lavoratori fissi, poi la cooperativa assunse altri lavoratori a seconda delle esigenze”.
: “ADR “Sono il nipote del ricorrente, che è fratello di mio padre, . ADR “Io Controparte_12 Parte_2 Con sono stato socio lavoratore subordinato della cooperativa che ad oggi, almeno da quanto io ne posso sapere,
è stata sciolta. Io non sono più socio né lavoratore, ma non ricordo se ho dato le dimissioni o sono stato licenziato”.
ADR “Anche io, come mio zio, ero autista della cooperativa. Lavoravamo insieme, i nostri veicoli si trovavano presso l'impianto di produzione del calcestruzzo in località Arcella”. ADR “Avevamo lo stesso orario di lavoro, che di solito andava dalle 7,30 alle 16,30, dal lunedì al venerdì. Di sabato abbiamo lavorato solo qualche volta.
L'orario poteva iniziare anche prima delle 7,30 e terminare anche dopo le 16,30, ciò a seconda delle esigenze lavorative. Ricordo che è capitato di dover fare dei fatti di pomeriggio, che imponevano di protrarre l'orario anche fino alle 18, però in questi casi, siccome lo sapevamo da prima, la mattina andavamo più tardi, anche alle
9,30-10,00”. ADR “Anche io come mio zio caricavo il mezzo presso l'impianto ed andavo a scaricare sui cantieri.
Giunti sul cantiere, eravamo noi autisti a dover manovrare il veicolo per eseguire lo scarico del calcestruzzo. Una volta completato il getto, rientravamo presso l'impianto e, se vi erano altri getti da fare, caricavamo e ripartivamo. Altrimenti rimanevamo fermi vicino al mezzo. In questi casi, non facevamo nulla, della manutenzione si occupava l'officina Primavera di Atripalda. Qualche volta mi è capitato di portare il mezzo presso tale officina”. ADR “Inoltre, noi autisti ci occupavamo del lavaggio dei mezzi. Ciò facevamo o a fine giornata o durante la giornata se sapevamo che non avremmo più dovuto fare altri carichi. Presso l'impianto, c'erano un apparecchio apposito per riempire le botti di acqua e sciacquarle”. ADR “Avevamo un'ora di pausa pranzo, che fruivamo tra le 11 e le 12 oppure nell'orario successivo, ad esempio dalle 12 alle 13. Il tutto a seconda degli impegni lavorativi della giornata”. ADR “D'invero si lavorava di meno. Però sia d'inverno sia d'estate capitava di frequente che di pomeriggio non si dovevano fare getti e quindi noi autisti, una volta rientrati ce ne andavamo prima, ad esempio alle 14, alle 15 o alle 16, a seconda dei casi”. ADR “ ha sempre aiutato mio padre nella Parte_1 gestione amministrativa, ad esempio nel rilevamento delle presenze, nella predisposizione dei turni e delle ferie,
e delle buste paga. Ricordo che lui e mio padre andavano insieme dal commercialista, di cui non ricordo il nome
e che si occupava di fare le buste paga”. ADR “Il ricorrente si occupava di queste attività quando finivamo di lavorare oppure quando eravamo fermi perché non dovevamo uscire con i mezzi”. ADR “Non so dire che titolo di studi abbia mio zio ”. ADR “Le ferie le fruivamo a richiesta durante l'anno. Però la settimana di Ferragosto Pt_1
l'impianto era chiuso e quindi non usavamo le ferie in tale periodo”. ADR “Che io sappia, mio zio non si è Pt_1 mai lamentato per le retribuzioni”. ADR “Dopo il subentro della società , la cooperativa vendette i nostri _3 mezzi ad una società lucana. Poi però io ho visto tali mezzi usati dalla società , che, dopo la cessazione _3 dell'attività della cooperativa, si occupava anche del trasporto, oltre che della produzione”. ADR “Ho visto che mio zio ha lavorato alle dipendenze della società , non ricordo di preciso in che periodo. Parte_1 _3
Però ho visto che guidava lo stesso mezzo, una betonpompa marca Astra, che aveva guidato quando lavorava presso la cooperativa”. ADR “Ho visto che mio zio dopo che la cooperativa aveva dismesso Parte_1
l'attività, prese alcuni beni della cooperativa che si trovavano presso l'impianto, cioè delle gomme per i mezzi, almeno dieci, ed una cassetta degli attrezzi marca Beta. Ho visto che mio zio li caricò su un furgone e li portò via, mio padre mi disse che se li era portati a casa. Che io sappia, mio zio non ha mai restituito tali beni”. ADR “La cooperativa non faceva trasporto di materiali inerti, che invece venivano trasportati dalla società , e _3
16 questo già prima che la società stessa acquisisse l'impianto di produzione. posso dire che gli inerti erano _3 una cosa diversa e scollegata dal calcestruzzo”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
6. Ebbene, la valutazione delle prove orali così formatesi induce il giudicante a ritenere che vi sia una prova sufficientemente certa dell'osservanza di un orario di lavoro straordinario nel periodo coinvolto dalla domanda, sebbene non nella misura media di 40 ore mensili rivendicata in ricorso.
Innanzitutto, va chiarito che, come noto, l'attività lavorativa di autista per trasporto merci è attività discontinua, nel senso che la prestazione è sempre intervallata da pause, necessitate dalle operazioni di carico e di scarico delle merci stesse.
Di norma, dunque, l'autista che rivendichi l'osservanza di un orario superiore a quello contrattuale è tenuto ad allegare, prima ancora che provare, le tempistiche delle pause, ossia le singole fasce orarie quotidiane in cui l'attività di guida è sospesa, conseguentemente espungendole dall'orario lavorativo effettivo (Cassazione civile, sez. lav., 26/02/2008, n. 5049: “In tema di rapporto di lavoro discontinuo ex art. 3 r.d.l. n. 692 del 1923 poiché la prestazione è caratterizzata da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività”; Cass. lav., 20/04/2004, n. 7577).
Tuttavia, nella fattispecie, la peculiare natura delle merci trasportate e dei mezzi all'uopo utilizzati impone di escludere il predetto onere di allegazione.
Difatti, il calcestruzzo liquido, che viene trasportato tramite betoniere, richiede, ai fini del carico e dello scarico, che l'autista non possa allontanarsi dal mezzo durante tali operazioni, ma che vi debba rimanere o a bordo o in prossimità per cooperare alle operazioni stesse, così restando assoggettato al potere direttivo datoriale in tali frangenti, che, nonostante egli non sia alla guida, vanno comunque ricompresi nell'orario di lavoro.
A fortiori ciò si verifica per gli altri automezzi comunemente utilizzati per il trasporto di calcestruzzo, ossia le betonpompe e le pompe, i cui meccanismi elettroidraulici di carico e scarico sono azionati dagli stessi autisti proprio durante le pause alla guida.
17 Peraltro, risulta pacifico e confermato dai testimoni che, durante le pause, il ricorrente svolgesse piccole attività di pulizia e manutenzione del veicolo, il che vieppiù esclude la ricorrenza di pause non lavorate.
Ciò chiarito, occorre rilevare che, da quanto riferito dai testimoni, l'orario ordinario di lavoro applicabile al rapporto in controversia è pari a 39 ore settimanali ex art. 11
C.C.N.L., non potendosi applicare il maggior orario, pari a 47 ore settimanali, previsto dal successivo art. 11 bis C.C.N.L. per gli autisti con mansioni discontinue, anche perché lo stesso art. 11 include nell'orario ordinario il tempo dedicato dagli autisti a compiti connessi all'attività di servizio, tra cui, come dichiarato dai testimoni nel caso di specie e come ammesso dalla società nelle proprie difese, all'attività di pulizia e piccola manutenzione dei mezzi.
I testi hanno altresì riferito che l'orario osservato dagli autisti della cooperativa, incluso il ricorrente, era articolato almeno dalle ore 7 alle ore 17, con almeno un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì e talvolta il sabato, salvo oscillazioni collegate alle esigenze di cantiere, evidentemente dettate dalla necessità di garantire l'omogeneità delle colate di calcestruzzo, con conseguente protrazione dell'orario oltre quello ordinariamente previsto.
Nessun teste ha fornito appigli probatori rigorosi rispetto all'entità dello straordinario rivendicata in ricorso: tutti e quattro i testimoni hanno sì riferito che l'orario poteva protrarsi fino alle 18 ed anche oltre, ma, al contempo, non hanno offerto una collocazione cronologica sufficientemente precisa, altresì dichiarando (cfr. teste
) che la giornata poteva finire anche alcune ore prima, quando le commesse Tes_3 di consegna erano esaurite, e ciò soprattutto d'inverno.
Ebbene, in via prudenziale, è da ritenersi provata l'osservanza, da parte del ricorrente, di un orario di lavoro settimanale pari a non meno di 41 ore settimanali in media, di cui 39 ore per lavoro ordinario e 2 ore per lavoro straordinario, e ciò per tutto il periodo oggetto di domanda, come confermato dal teste . _3
Difatti, occorre considerare che, pur delimitando l'orario quotidiano dalle 7 alle 17, e detraendo un'ora per la pausa pranzo, il ricorrente lavorava per almeno 9 ore al giorno,
e ciò anche di sabato in alcune settimane dell'anno (rimaste però imprecisate da parte dei testi).
Ciò sconfessa le liquidazioni operate nelle buste paga in atti, laddove la singola giornata lavorativa è sempre e costantemente contabilizzata in 8 ore per l'intero periodo indicato in ricorso (2010 - 2020).
18 D'altra parte, i testi e hanno riferito che d'inverno la cooperativa Tes_3 Pt_1 lavorava di meno e che la giornata di lavoro degli autisti era più breve e si concludeva ben prima delle 17.
Dunque, la tesi delle 40 ore medie di lavoro straordinario mensile non ha trovato riscontro nell'istruttoria, essendo tuttavia emersa la prova dell'espletamento di almeno
8 ore mensili di straordinario, quantificabili in vi di prudente apprezzamento.
7. Disattesi i conteggi di parte, basati su elementi di fatto non riscontrati in istruttoria, il corrispondente credito va quantificato individuando la paga base mensile applicabile ratione temporis, maggiorata degli elementi fissi della retribuzione, da dividere per il c.d. divisore orario contrattuale, ossia il numero medio di ore lavorative mensili, pari, nell'orario a tempo pieno, a 168 (cfr. art. 61 co. 3 C.C.N.L. in atti), in modo da ottenere l'importo della paga oraria applicabile, sia esso conforme o meno a quanto risultante dai prospetti paga, a sua volta da maggiorare dell'incremento del 30% di cui all'art. 13 co. 6 (lavoro straordinario feriale diurno). CP_13
Pertanto, la retribuzione per il lavoro straordinario è come di seguito quantificabile: €
1.284,81 nel periodo da gennaio 2010 a dicembre 2010 (paga oraria € 10,29494); €
875,51 nel periodo da gennaio 2011 ad agosto 2011 (paga oraria € 10,52294); € 444,53 nel periodo da settembre 2011 a dicembre 2011 (paga oraria € 10,68582); € 112,77 a gennaio 2012 (paga oraria € 10,84382); € 1.262,89 da febbraio 2012 a dicembre 2012
(paga oraria € 11,03923): € 591,84 da gennaio 2013 a maggio 2013 (paga oraria €
11,38160); € 845,35 da giugno 2013 a dicembre 2013 (paga oraria € 11,61202); €
1.101,85 da gennaio 2014 a settembre 2014 (paga oraria € 11,77190); € 1.497,89 da ottobre 2014 a settembre 2015 (paga oraria € 12,00232); € 382,30 da ottobre 2015 a dicembre 2015 (paga oraria € 12,25309); € 7.358,41 da gennaio 2016 a ottobre 2020
(paga oraria € 12,41297).
Il tutto per la complessiva somma lorda di € 15.758,15.
8. Quanto alle mensilità aggiuntive, disciplinate dagli artt. 18 e 19 C.C.N.L., emerge dai conteggi che il ricorrente ne fa domanda a titolo di applicazione di una paga base inferiore a quella tabellare.
Dunque, richiamato quanto sopra osservato in punto di differenze sulla paga base, spetta al lavoratore una corrispondente differenza sulle mensilità aggiuntive dal 2013 al 2020 per € 680,76 lordi.
Di contro, non spetta la pretesa differenza di € 35,44 per la 13a dell'anno 2012, derivante da un imprecisato aumento retributivo che, come sopra argomentato, non è riconoscibile.
19 Neppure spetta la somma di € 538,00, richiesta a titolo di una tantum o arretrati contrattuali, in quanto in ricorso non ne viene chiarito il fondamento giuridico, ad esempio attraverso il richiamo di uno specifico rinnovo contrattuale ovvero di una specifica disposizione di contratto collettivo.
9. Va, poi, esaminata la domanda di pagamento delle indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti.
Reputa il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della mancata fruizione dei permessi retribuiti e dei riposi ordinari, anche per festività soppresse ex art. 14
C.C.N.L., poiché i testi nulla hanno precisato in ordine a tali profili.
Ad identica conclusione si perviene per le ferie: nonostante quanto sopra indicato in punto di irrinunciabilità del relativo diritto, l'onere probatorio del datore di avvisare il lavoratore circa la mancata fruizione di ferie opera a condizione che vi sia prova dell'omesso godimento del riposo feriale, ossia che vi sia un saldo ferie positivo.
I testi hanno riferito che gli autisti fruivano regolarmente di ferie, almeno per una settimana nel mese di agosto di ciascun anno, oltre che a richiesta, durante la residua parte dell'annualità.
Sarebbe spettato al ricorrente fornire elementi di prova idonei a superare il contenuto dei dati contabilizzati a riguardo nei prospetti paga agli atti.
In specie, la busta paga conclusiva (ottobre 2020) contiene la liquidazione del saldo ferie residuo e l'addebito dei permessi fruiti in sovrannumero, sicché, in assenza di prova contraria, siffatta contabilizzazione va confermata.
Dunque, anche tale segmento di domanda va disatteso.
10. Quanto al trattamento di fine rapporto, ne sono provati gli elementi costitutivi ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
In specie, il ricorrente ne ha lamentato il pagamento solo in via parziale, rivendicando il diritto alla differenza.
Com'è intuibile, può essere riconosciuto in favore del ricorrente il diritto ad un maggior
T.F.R., da delimitare però alle poste retributive sopra accertate e liquidate, importo che si apprezza, secondo i criteri di calcolo stabiliti nella prefata norma codicistica, nell'importo lordo di € 1.518,95, oltre rivalutazione annua ai sensi del co. 4 dello stesso art. 2120 c.c.
Non vanno detratte le anticipazioni corrisposte in corso di rapporto e risultanti dalle buste paga agli atti, le quali sono state verosimilmente decurtate dal trattamento riconosciuto dal datore, mentre quello sopra liquidato è accordato in via differenziale.
20 In conclusione, il ricorso deve trovare parziale accoglimento, nei limiti suesposti, e la cooperativa va condannata al pagamento delle somme sopra indicate in favore CP_1 di . Parte_1
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., le somme medesime vanno maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
11. In ordine alla domanda di impugnazione della delibera di estromissione dalla compagine, si osserva che non risulta applicabile, poiché, non ancora in vigore al momento dei fatti, la norma di cui all'art. 441 ter c.p.c., con cui il legislatore ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la competenza funzionale del giudice del lavoro sussiste se la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.
In particolare, la Suprema Corte aveva evidenziato che le tutele avverso il licenziamento, invocabili dinanzi al giudice del lavoro, possono essere attivate solo in presenza di una connessione tra l'esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ed il recesso dal rapporto di lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 18/11/2021, n. 35341:
“L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare dall'adozione della delibera di esclusione, di cui costituisce conseguenza necessitata ex lege, o dall'adozione di un formale atto di licenziamento;
solo in quest'ultimo caso, in presenza dei relativi presupposti, vi sarà spazio per l'esplicazione delle tutele connesse alla cessazione del rapporto di lavoro: a) solo risarcimento, ai sensi dell' art. 8 della l. n. 604 del 1966 , in caso di perdita della qualità di socio per effetto di delibera di espulsione non impugnata o di rigetto dell'opposizione avverso la stessa, proposta ai sensi dell' art. 2533 c.c. ; b) tutela obbligatoria o reale, nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di licenziamento in assenza di delibera di espulsione”; Cassazione civile, sez. lav.,
13/05/2016, n. 9916: “La delibera di esclusione del socio da una società cooperativa è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, senza che sia necessario uno specifico atto di licenziamento, trovando la posizione del socio lavoratore adeguata tutela nel disposto dell'art. 2533 c.c., che gli riconosce la facoltà di proporre opposizione al tribunale contro la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea”).
In sostanza, è noto che il socio di cooperativa può essere solo socio oppure anche socio lavoratore, mentre non ne è ammessa la sola posizione di lavoratore (cfr. art. 5 co. 2 L.
142/2001).
Dunque, occorre vagliare se, nella fattispecie concreta, sussista un nesso tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la delibera di esclusione.
21 Risulta provato (cfr. modello di recesso in atti) che avesse rassegnato Parte_1 le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, cagionandone l'estinzione con effetto dall'1.11.2020.
L'impugnata delibera di esclusione, invece, è ampiamente successiva, giacché adottata addì 25.1.2021 e notificata il 30.1.2021.
Ebbene, al momento della comunicazione della delibera di estromissione, il rapporto di lavoro era già cessato, sicché si trovava nella sola posizione di socio. Parte_1
Pertanto, non solo non vi è stato un licenziamento, men che meno in senso tecnico, ossia quale recesso del datore di lavoro (accompagnato da eventuale delibera di esclusione), bensì si è verificata l'estromissione di un socio già privo della qualità di lavoratore.
A ciò si aggiunga che la formulazione dell'impugnativa della delibera non si accompagna ad alcuna richiesta attinente alle tutele reintegratorie e/o risarcitorie apprestate ai lavoratori, e non potrebbe essere diversamente visto che è stato il ricorrente a risolvere unilateralmente il proprio rapporto lavorativo.
Di conseguenza, deve rilevarsi l'incompetenza funzionale dell'adito giudice del lavoro, per essere competente il Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 168/2003 (cfr., argomentando a contrario, Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2015, n. 19975: “Qualora il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa venga risolto per due cause concorrenti che traggono origine da una stessa condotta, incidente sia sugli obblighi statutari che sui doveri di correttezza, buona fede e lealtà del lavoratore, il concorso dell'impugnativa della delibera di esclusione e del provvedimento di licenziamento configura un'ipotesi di connessione di cause, una con riflessi sul rapporto mutualistico, l'altra su quello lavorativo, che determina la competenza del giudice del lavoro in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c.”; conforme: Cassazione civile, sez. VI, 21/11/2014, n.
24917).
In merito, la Suprema Corte ha puntualizzato che, allorquando il Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro sia munito di una sezione specializzata in materia di impresa, non sorge una questione di competenza in senso tecnico, bensì di mero riparto interno degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario, mentre, in caso contrario, sorge una vera e propria questione di competenza, da risolvere secondo le norme che disciplinano la competenza per materia (Cassazione civile, sez. un., 23 luglio
2019, n. 19882: “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”).
22 È finanche noto che il Tribunale di Avellino sia sfornito di sezione specializzata per le imprese, istituita presso il Tribunale di Napoli.
Di conseguenza, evidenziato che vi è eccezione tempestiva della parte resistente, benché articolata in termini di inammissibilità della domanda, va rilevata l'incompetenza del giudice del lavoro e le parti vanno rimesse dinanzi alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli dinanzi al quale l'azione di impugnazione della delibera di esclusione potrà essere riassunta nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.
12. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale. ha anzitutto lamentato che ha rassegnato le dimissioni CP_1 Parte_1 con effetto immediato, senza concedere il preavviso prescritto dall'art. 36 C.C.N.L. in atti, secondo cui, in caso di dimissioni volontarie, il lavoratore di livello 1 in servizio da più di dieci anni, come il ricorrente, è tenuto a concedere un termine di preavviso pari a mesi 2 e 7 giorni (art. 36 co. 1), sicché, in assenza, il ricorrente stesso è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva, ai sensi dell'art. 36 co. 2, quantificata in €
4.816,03 (€ 2.077,51, quale retribuzione base di ottobre 2020, da moltiplicare per 2, ossia € 4.155,02, oltre 7 retribuzioni giornaliere di ottobre 2020, pari ad € 94,43 cadauna, per € 661,01).
Ritiene il giudice che la domanda sia fondata nell'an e nel quantum, sicché Parte_1
va condannato a pagare l'importo richiesto dalla cooperativa per tale titolo.
[...]
Il tutto oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., a decorrere dall'1.11.2020 e sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito, che resta strettamente connesso al rapporto lavoro che ne è fonte (Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8893: “Costituisce credito di lavoro, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro …”).
Inoltre, la resistente ha agito onde ottenere il risarcimento del danno derivante dall'arbitraria asportazione, da parte dello stesso , di beni aziendali Parte_1 costituiti da 10 pneumatici e da un banco da lavoro.
Tale istanza risarcitoria va disattesa, non essendo stata raggiunta una prova sufficiente dell'illiceità della condotta.
Il teste ha confermato che il ricorrente asportò dalla sede aziendali i Controparte_12 predetti beni, caricandoli su un furgone, ma ha altresì riferito che il proprio genitore gli aveva detto che il ricorrente li aveva portati a casa sua. Parte_2
23 Con ciò è emersa la prova che anche nella sua veste di amministratore della Pt_2 cooperativa, aveva conoscenza di tale circostanza, essendogli appunto noto il luogo in cui i beni detti erano stati condotti e dove venivano custoditi, conoscenza che risulta incompatibile con un'asportazione invito domino.
Siffatta conoscenza induce a ritenere che avesse informato il fratello Pt_1 Pt_2 della sua volontà di prelevare i beni e portarli con sé presso la sua abitazione.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza della stessa natura illecita della condotta in questione, che presumibilmente è stata commessa da nella Parte_1 convinzione dell'assenza di una prohibitio domini.
Parimenti infondata si presenta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da inadempimento del socio rispetto ai propri doveri, con Parte_2 specifico riferimento al dovere di fedeltà.
Secondo la condotta tenuta dal ricorrente, che sarebbe sfociata CP_1 nell'adozione della decisione sociale di cedere il parco veicoli nell'anno 2020, avrebbe condotto ad un totale svuotamento dell'attività d'impresa e, con ciò, alla perdita dei redditi lavorativi che i soci avrebbero potuto produrre, in linea con quelli prodotti nel precedente anno 2019.
Sul punto, reputa questo giudice che non sia stata sufficientemente provata l'ascrivibilità della decisione assembleare, adottata con la delibera del 15.7.2020 in atti, alla esclusiva responsabilità di . Parte_1
In essa si legge: “il Presidente procede ad elencare le motivazioni per cui si è deciso di vendere gli Autocarri di proprietà della cooperativa. Dopo ampia discussione,
l'assemblea delibera - di approvare la vendita …”.
Invero, trattasi di deliberazione regolarmente assunta dall'assemblea presieduta da e rispetto alla quale non risultano dimostrate iniziative esclusive da parte Parte_2 del ricorrente, anche in termini di indebite pressioni sull'organo societario.
D'altra parte, la lamentata circostanza per cui la società Controparte_3 sarebbe stata agevolata da nell'acquisire i beni in questione non è Parte_1 provata, giacché i testi hanno confermato che la cooperativa alienò i veicoli ad una società terza, che a sua volta ne fece cessione alla società . _3
Non vi è prova di interferenze illecite, nell'ambito di siffatte compravendite, da parte di , rivelatrici di una dolosa volontà di malversazione in danno della Parte_1 cooperativa.
Né la prova di una condotta sleale di può presumersi dall'essere stato, Parte_1 poi, assunto alle dipendenze di . Controparte_3
24 In conclusione, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata, nei termini sopra esposti, e va per tale parte accolta.
Assorbito ogni altro profilo.
13. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza della domanda principale e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale integrano un'ipotesi di soccombenza reciproca che ne impongono la compensazione integrale tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_14
e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma Parte_1 lorda di € 22.024,76, di cui € 1.518,95 a titolo di T.F.R. da rivalutare ex art. 2120 co.
4 c.c., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) dichiara l'incompetenza del giudice del lavoro del Tribunale di Avellino sulla domanda di impugnazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa, notificata il 30.1.2021, per essere competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi a cui l'azione potrà essere riassunta entro il termine di cui all'art. 50 c.p.c.;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_14 persona del l. r. p. t., della somma di € 4.816,03 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati a decorrere dall'1.11.2020 e sino al saldo;
5) rigetta per il resto la domanda riconvenzionale;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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