Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
n. 601/2022 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: TT. Marcello BRUNO, Presidente TT.SS Valeria ALBINO, Consigliere TT. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n° 425/2022 emeSS in data 05.05.2022 dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 05.05.2022, notificata in data 13.05.2022, promoSS da:
, Asti (AT) 14.04.1962, , Saluzzo (CN) Parte_1 Parte_2
30.03.1964, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Sandroni del Foro di Cuneo e Riccardo Scalisi del Foro di Torino, in forza di delega allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Scalisi sito in Torino (TO), Piazza Carlo Emanuele II n°13
APPELLANTI PRINCIPALI contro
, ER IA (AL) 21.05.1966, in proprio e in qualità di unica erede di _1 Per_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Paladini del Foro di Piacenza e AleSSndro
[...]
Candido del Foro di Piacenza, giusta delega allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Piacenza, via Santa Franca n°60
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
, AS (SV) 12.09.1965, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Controparte_2
Negro del Foro di Savona, in forza di mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Savona, via Paleocapa 5/6
APPELLATA
in persona dell'amministratore unico , rappresentata e difesa dall'Avv. P_ CP_4
IC ST del Foro di Pinerolo, giusta delega allegata all'atto di costituzione e risposta in
1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, _5 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Aglietto del Foro di Savona e Ugo CaraSSle del Foro di Genova, in forza di mandato in calce all'atto di comparsa e costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Ugo CaraSSle sito in Genova (GE), Via Maccaggi 21/5
APPELLATA
in persona del procuratore speciale , con sede Controparte_6 Controparte_7 in Torino, Via Corte d'Appello 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bruzzone del Foro di Savona, in forza di mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risosta in appello, ed elettivamente domiciliata in presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Bruzzone in Savona, Piazza Consolazione 1/2 APPELLATA
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI PRINCIPALI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova;
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In riforma della sentenza appellata: Respingere le domande proposte da parte di nei confronti di e _1 Parte_1
con ricorso ex art. 720 bis c.p.c. datato 30/09/20 nel giudizio RG 2329/20 Parte_2 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Savona e definito con sentenza n° 425 del 05/05/22. Per il caso di rigetto dell'appello, dichiarare tenuta e condannare a tenere indenne e P_ manlevare (anche in via di regresso) gli appellanti da ogni pretesa fatta valere nei loro confronti. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- respingere l'appello principale, perché infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che l'arch. in qualità di direttore lavori, è responsabile dei danni CP_2 cagionati all'esponente in solido con i sig.ri e , nonché con Pt_1 Pt_2 P_
- condannare i convenuti ex art. 2055 c.c.: al risarcimento dei danni materiali subiti dalla TT.SS , nella misura di Euro 31.452,99, oltre _1
IVA sull'importo di euro 10.208,79 ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal luglio 2019 al saldo;
al risarcimento dei danni morali e biologici subiti dalla TT.SS , nella misura che verrà ritenuta _1 di giustizia;
- condannare altresì le controparti al rimborso di tutte le spese (legali, nonché inerenti la CTU e la CTP) sostenute dalla TT.SS in sede di ATP;
_1
- con integrale vittoria di spese e competenze di lite (nei confronti di tutte le parti del giudizio), oltre accessori come per legge, del doppio grado di giudizio.”
2
PER L'APPELLATA CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) Accertare e dichiarare che il capo della sentenza di primo grado nel quale è stata respinta la domanda di garanzia e manleva a suo tempo proposta dai signori e Parte_1
è in giudicato (compresa la statuizione in punto spese di lite) con ogni Parte_2 relativa conseguenza di legge. 2) Rigettare l'appello proposto in via incidentale dalla signora nei confronti dell'arch. _1
in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma sul punto Controparte_2 della sentenza nr. 425 resa dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 5.05.2022; 3) Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello incidentale proposto dalla signora nei confronti dell'architetto , _1 Controparte_2 dichiarare tenuta e condannare la Compagnia Assicuratrice a _5 tenere indenne la conchiudente da ogni onere e spesa derivante dall'accoglimento delle domande formulate in via incidentale dall'appellante signora;
_1
4) Vinte, in ogni caso, spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA P_
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via principale:
- respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza impugnata, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di giudizio, per quanto di ragione;
- in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante nei confronti della in conformità alle conclusioni assunte da quest'ultima nel giudizio di primo P_ grado, dichiarare tenuta e condannare l'appellata Società in forza del Controparte_8 contratto di assicurazione “Impresa Edile – Assicurazione responsabilità civile polizza n. 2019/03/2358154”, a manlevare e tenere indenne, o comunque rimborsare, alla conchiudente Co quanto da quest'ultima dovuto a titolo di risarcimento del danno e delle spese di e di giudizio all'appellata , nei limiti dell'ammontare della garanzia assicurativa prestata, dando atto _1 che la si dichiara disponibile a corrispondere l'importo dello scoperto nella percentuale del P_
10% indicata nel contratto di assicurazione. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.”
PER L'APPELLATA CP_5
" Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta: 1) Accertare e dichiarare che il capo della sentenza di primo grado nel quale è stata respinta la domanda di garanzia e manleva a suo tempo proposta dai signori e Parte_1
nei confronti di nonché il capo della Parte_2 Controparte_2 sentenza nel quale i signori e sono stati Parte_1 Parte_2 condannati alla rifusione delle spese di lite in favore di non sono stati oggetto di CP_5 impugnazione e sono pertanto in giudicato, con ogni relativa conseguenza di legge. 2) Rigettare l'appello proposto in via incidentale dalla signora nei confronti dell'arch. _1
in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma sul Controparte_2 punto della sentenza nr. 425. resa dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 5.05.2022; 3) Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello incidentale proposto dalla signora nei confronti dell'architetto , _1 Controparte_2 accogliere la domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta nei confronti di
[...]
[..
[...] entro gli stretti limiti del massimale di polizza, al netto dello scoperto – franchigia Controparte_10 previsto in contratto ed entro gli stretti limiti del vincolo di solidarietà previsto in polizza e nelle condizioni di assicurazione per l'ipotesi di condanna solidale dell'assicurata. 4) Vinte, in ogni caso, spese e compensi professionali per il presente grado di giudizio.”
PER L'APPELLATA REALE MUTUA ASSICURAZIONI:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova adita, in via principale:
- rigettare l'impugnazione proposta dai signori e perchè Parte_3 Parte_2 infondata con conferma della sentenza di primo grado;
condannare gli appellanti al pagamento, in favore della steSS Controparte_11 delle spese di lite del presente grado di giudizio".
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.10.2020, depositava ricorso ex art. 702bis c.p.c. nanti il Tribunale di _1
Savona. In particolare, la ricorrente esponeva che:
- la steSS era proprietaria dell'immobile sito in AS, via Leonardo da Vinci n°5, appartenente al condominio “Verdi” e consistente in un appartamento ristrutturato nel 2013 ed abitato per lunghi periodi di vacanza da eSS deducente e dalla sua famiglia;
CP_
- nel giugno 2019, durante un soggiorno della e dei suoi figli minorenni nel suddetto appartamento, la proprietà dell'unità abitativa ubicata al terzo piano dello stesso _12 ntraprendeva lavori di ristrutturazione che, a causa dell'attività di demolizione dei muri,
[...] provocavano un grave allagamento che coinvolgeva persino la strada sottostante;
- l'allagamento intereSSva anche il soffitto di una camera da letto dell'appartamento di eSS ricorrente;
- in conseguenza di quanto sopra, l'amministratore del condominio prescriveva il divieto di utilizzo di martelli pneumatici per la prosecuzione dei lavori, ma, ciononostante, alla metà del luglio 2019 la società iniziava nuove opere di demolizione con le stesse modalità P_ operative, che procuravano gravi danni alla proprietà ; _1
- dopo numerose sollecitazioni e avvertimenti, sia all'amministratore condominiale, che, soprattutto, al direttore dei lavori arch. e, una volta individuata, Controparte_2 direttamente alla proprietà, in capo a e , circa il Parte_1 Parte_2 peggiorare della situazione ed il ripetersi delle conTTe dannose, eSS , essendo _1 rimasta inascoltata, si vedeva costretta a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune di AS;
- dette Autorità, intervenute in loco, intimavano il divieto di prosecuzione dei lavori e dichiaravano l'inagibilità dell'appartamento di proprietà ; _1
- a causa dell'indifferenza e dell'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare dei proprietari dell'appartamento intereSSto dai lavori di ristrutturazione, dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, si era reso, dunque, neceSSrio dare corso ad un procedimento di istruzione preventiva per accertare i danni subiti nell' immobile di eSS ricorrente;
- l'Ausiliario del Giudice, dunque, confermava la ricostruzione prospettata, attribuendo i danni CP_ subiti dalla proprietà alle vibrazioni causate da lavori di demolizione effettuati con metodi e strumenti inadeguati, che provocavano fessure, crepe, infiltrazioni e il crollo di parti del soffitto. Il consulente tecnico escludeva, inoltre, che i danni fossero dovuti a difetti di costruzione dell'edificio;
4 , dunque: - chiedeva di accertare la responsabilità della committenza ai sensi dell'art. _1
2051 c.c., dell'appaltatrice e della direzione dei lavori secondo l'art. 1669 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti;
- chiedeva, per l'effetto, la condanna dei convenuti al risarcimento, in solido, delle spese per il ripristino dell'immobile, il mancato godimento del bene per 12 mesi, le spese per la gestione dell'appartamento non utilizzabile, i viaggi, la sostituzione del mobilio, la mancata fruizione della spiaggia e il danno non patrimoniale derivante dal continuo rischio di crollo dei soffitti durante le vacanze;
- instava, inoltre, affinché le venissero rimborsate le spese legali e tecniche relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e al giudizio di merito. Con comparsa di costituzione e risposta del 03.12.2020, si costituivano e Parte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree, siccome ritenute infondate. Parte_2
I convenuti eccepivano, in particolare, che:
- non poteva essere attribuita loro alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla ricorrente, poiché questi erano esclusivamente imputabili all'appaltatore, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.;
- l'impresa esecutrice aveva operato in totale autonomia, senza ingerenza da parte del committente e senza omissioni di vigilanza, avendo i convenuti incaricato un professionista come direttore dei lavori e non avendo scelto un'impresa inadeguata;
- non si configurava neppure una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo agli stessi, poiché i danni derivavano dall'attività dell'appaltatore e non dall'immobile di loro proprietà. Infine, e contestavano le pretese di danno avanzate, con Parte_1 Parte_2 riferimento particolare anche al mancato godimento dell'immobile, per carenza di prova. I resistenti, dunque, chiedevano il rigetto delle domande della , ma, in subordine, _1 chiedevano di essere manlevati da e dall' arch. , direttore dei lavori, P_ Controparte_2 in caso di condanna. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.12.2020, si costituiva in giudizio P_ dichiarando, in via preliminare, di aver stipulato una polizza assicurativa con
[...] er coprire il rischio legato alla sua attività, sì da chiedere di essere autorizzata a citare CP_6 in giudizio la compagnia assicurativa per manleva e garanzia, limitando la condanna della convenuta al risarcimento accertato e dimostrato. L'impresa contestava la quantificazione dei danni indicata dalla ricorrente, sottolineando come il danno per mancato godimento dell'immobile, il danno non patrimoniale e le spese per vitto, alloggio e gestione dell'immobile fossero eccessivi, non provati e non giustificati.
, costituendosi in giudizio con atto del 10.02.2021, parimenti contestava Controparte_2
l'attribuzione di responsabilità per i danni lamentati, considerando innanzitutto che le opere di demolizione rientravano nella competenza specifica dell'appaltatrice e non del tecnico. Detta parte, inoltre, assumeva: - che, non appena venuta a conoscenza delle modalità operative scorrette dell'impresa, aveva emesso tre ordini di servizio per ordinare a di seguire le indicazioni per P_ un corretto svolgimento dei lavori e di sospendere l'uso dei mezzi meccanici;
- che di fronte alla conTTa noncurante dell'appaltatrice, aveva dato le dimissioni dall'incarico, occupandosi comunque di ordinare la meSS in sicurezza del sito. Detta resistente, in ogni caso, qualora fosse ravvisata una sua negligenza, dichiarava di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità professionale e, pertanto, chiedeva di essere autorizzata a citare in causa la compagnia er essere manlevata nel caso di condanna. _13
La pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande avanzate dalla CP_2 ricorrente e, in via trasversale, dai proprietari committenti nei suoi confronti. A seguito della chiamata in causa dei terzi, autorizzata dal Tribunale, si costituivano le compagnie assicurative e che, richiamati i limiti di polizza, si associavano CP_6 CP_5 alle difese dei rispettivi assicurati, e , contestando l'importo della P_ Controparte_2
5 richiesta risarcitoria della ricorrente. , tuttavia, formulava anche un'eccezione di CP_6 inoperatività della polizza, assumendo l'intervenuta decadenza dal diritto all'indennizzo da parte della propria assicurata, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c. Alla prima udienza di trattazione, veniva disposta la conversione del rito da sommario di cognizione ad ordinario, sì che, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva acquisito il fascicolo del procedimento di ATP e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.02.2022, ove era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Il Tribunale di Savona, pertanto, con sentenza n.425/2022 del 05.05.2022, così statuiva:
“
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore e diversa domanda ed eccezione da ritenersi disattese, così provvede: 1) Accerta la responsabilità solidale di , P_ Parte_1 Pt_2 [...] nella causazione dei danni subiti da;
Pt_2 _1
2) Condanna , a pagare in via tra P_ Parte_1 Parte_2 loro solidale, in favore della ricorrente, la somma di euro 17.297,52, oltre IVA sull'importo di euro 10.208,79 ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal luglio 2019 al saldo;
3) Rigetta le domande avanzate da , da e _1 Parte_1 Parte_2 nei confronti di;
[...] Controparte_2
4) Rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 [...]
; Controparte_14
5) Rigetta la domanda di manleva proposta da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti di
[...] P_
6) Condanna garantire e tenere indenne di tutte le Controparte_6 P_ somme eccedenti il 10% che questa sia tenuta a corrispondere nei confronti della ricorrente a titolo di capitale, interessi e spese (anche tecniche e legali) in conseguenza della presente sentenza;
7) Condanna e a rimborsare alla P_ Parte_1 Parte_2 ricorrente le spese di C.T.U., come liquidate all'esito del procedimento di ATP;
8) condanna e a pagare in favore P_ Parte_1 Parte_2 di le spese di lite, che liquida in euro 3.690,00 per esborsi (di cui 3.172 per CTP, euro _1
259,00 per anticipazioni del procedimento di ATP ed euro 259,00 per anticipazioni del presente giudizio) ed in euro 4.640,00 per compensi al difensore, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
9) condanna , e a pagare in _1 Parte_1 Parte_2 favore di le spese di lite, che liquida in euro 795,64 per anticipazioni, in Controparte_2 euro 1.500,00 oltre IVA e caSS per rimborso spese CTP ed in euro 5.450,00 per compensi al difensore, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
10) condanna , e a pagare in _1 Parte_1 Parte_2 favore di le spese di lite, che liquida in euro 5.460,00 per Controparte_14 compensi al difensore, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
11) condanna e Controparte_6 Parte_1 Parte_2
a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in euro 518,00 per
[...] P_ anticipazioni ed in euro 5.460,00 per compensi al difensore, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.”
6 In particolare, il Tribunale poneva a fondamento della sua decisione quanto segue:
- sui fatti causativi dei danni lamentati dalla ricorrente, statuiva, in primo luogo, come fosse pacifico che i coniugi e , comproprietari dell'immobile posto sopra quello della Pt_2 Pt_1 ricorrente medesima, avessero affidato all'impresa i lavori di ristrutturazione del P_ loro appartamento a partire dal giugno 2019;
- risultava, inoltre, non contestato e adeguatamente dimostrato dall'esito della CTU eseguita in sede di ATP: - che l'appartamento di , situato al secondo piano, e quindi _1 sottostante a quello dei , fosse stato recentemente ristrutturato e si trovasse _15 in buono stato di conservazione;
- che, tuttavia, durante i lavori di ristrutturazione nell'unità abitativa , il soffitto del soggiorno aveva subito una rottura con caduta di _15 calcinacci ed era stato puntellato;
- che nella camera da letto della proprietà si erano _1 verificate rotture del soffitto in tre punti;
- che nella camera da letto più piccola erano presenti micro cavillature e segni di infiltrazioni;
- che nel bagno più piccolo c'erano fessurazioni tra pareti divisorie e soffitto;
- che le cause di tali danni erano da individuarsi nelle opere di demolizione del pavimento del piano di sopra, eseguite con strumenti elettro-meccanici (martelli demolitori), che avevano danneggiato l'intonaco sottostante in diversi punti;
- che, inoltre, tali lavori avevano provocato infiltrazioni in una camera, probabilmente legate alla rimozione del bagno soprastante;
- che l'esistenza di tali danni aveva reso inutilizzabile il soggiorno/cucina, che era stato puntellato, e la camera da letto matrimoniale, la quale era stata dichiarata inagibile per un provvedimento dei Vigili del Fuoco fino al neceSSrio ripristino della cappa in calcestruzzo a protezione degli elementi in laterizio;
- che, infatti, solo a quel punto era stato possibile rimuovere i puntelli e procedere con le opere di ripristino;
- a fronte di quanto sopra, rimaneva, comunque, controversa l'attribuzione della responsabilità per i danni subiti dalla ricorrente e la quantificazione degli stessi. In forza di tale argomentazioni, circa l'esito dell'istruttoria anche tecnica, il primo Giudice, pertanto:
- in merito alla responsabilità di statuiva che: - in primo luogo, dovesse essere P_ affermata la responsabilità extracontrattuale dell'impresa, la quale, sulla base dell'accertamento tecnico peritale effettuato prima della causa e nel contraddittorio delle CP_ Parti, aveva causato i danni subiti all'interno dell'immobile di proprietà durante le opere di demolizione del pavimento dell'appartamento sovrastante;
- a tal riguardo, era stato, infatti, dimostrato che l'appaltatrice aveva eseguito i lavori in modo negligente e non conforme agli standard, utilizzando attrezzature meccaniche inadeguate che avevano provocato vibrazioni non sopportate dalle mura dell'edificio, causando così il dissesto dell'appartamento sottostante;
- non aveva, viceversa, trovato riscontro la tesi della compagnia assicurativa dell'impresa, secondo cui i danni erano attribuibili alla fragilità delle mura;
- ricorrevano, in conclusione, i presupposti per condannare l'impresa appaltatrice a risarcire ai ricorrenti tutti i danni subiti a causa delle opere eseguite in modo colposo;
- in merito alla responsabilità dei proprietari committenti, e Parte_1 Parte_2
, sanciva che: - dovesse essere affermata la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2043
[...]
c.c. , poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non si riteneva applicabile l'art. 2051 c.c., norma che riguardava la responsabilità del custode per danni causati dalle cose in custodia;
- nel caso specifico, infatti, i danni lamentati derivavano esclusivamente dall'attività di demolizione eseguita in modo inadeguato dall'impresa appaltatrice, la quale utilizzava mezzi non idonei e non aTTava le neceSSrie misure di sicurezza, con l'effetto che i danni non erano stati causati dall'immobile stesso, ma dalla citata attività edilizia, con esclusione dell'applicazione del citato art.2051 c.c., fermo restando che i proprietari avevano mantenuto il ruolo di custodi;
- ciò detto, Parti LL e , Pt_1
7 tuttavia, erano corresponsabili insieme all'impresa, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., per non aver controllato l'operato dell'appaltatore nonostante fossero stati avvisati dei danni potenziali, conclusione cui era lecito giungere , ben potendo il giudice qualificare diversamente la domanda, poiché erano stati, comunque, deTTi e provati gli elementi della responsabilità extracontrattuale “ de qua”; - nello specifico i predetti proprietari/committenti avevano mostrato una conTTa colposa, rimanendo inattivi nonostante le segnalazioni ricevute dalla ricorrente e dalla direzione lavori, in persona di , così da Controparte_2 contribuire alla causazione dei danni, atteso che , se avessero interrotto i lavori o ammonito l'impresa, avrebbero potuto evitare l'aggravarsi della situazione;
- ricorrevano, per l'effetto, i presupposti per affermare la responsabilità dei predetti soggetti, ai sensi, come detto, dell'art. 2043 c.c., essendo stata acquisita la prova della loro conTTa colposa e del nesso causale con i danni oggetto di causa;
- in merito alla pretesa corresponsabilità di , quale direttrice dei lavori, Controparte_2 riteneva che dovesse essere rigettata la domanda, atteso che: - i danni lamentati dall'allora ricorrente erano il risultato della cattiva esecuzione delle opere di demolizione effettuate dall'impresa con l'effetto che non si poteva attribuire responsabilità a detta Parte, P_ che non rispondeva in via oggettiva dell'operato altrui, in assenza della prova di una conTTa colposa;
- nel caso specifico, aveva dimostrato di aver agito con Controparte_2 diligenza, considerato che l'accertamento tecnico aveva evidenziato come le problematiche derivassero dalle scelte dell'impresa e non dalla direzione dei lavori;
- a fronte di ciò, peraltro, quando si erano verificate le prime lamentele, l'architetto aveva prontamente CP_2 controllato e, constatando le modalità errate di esecuzione, aveva emesso diversi ordini di servizio per fermare i lavori medesimi e aTTare tecniche più sicure, il che dimostrava come la steSS avesse agito con tempestività per prevenire danni, anche se le sue indicazioni erano state ignorate da e dai coniugi;
- l'assenza di responsabilità, P_ _16 peraltro, discendeva anche dal fatto che detta professionista non aveva l'obbligo di impartire istruzioni specifiche, sì che aveva operato diligentemente nel limite dei suoi poteri;
- l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di condanna della , in ultimo, CP_2 assorbiva anche la domanda subordinata di garanzia proposta nei confronti della compagnia assicurativa _13
- in merito, ancora, alla domanda trasversale di nei confronti di Parte_4 [...] CP_
riteneva che la steSS dovesse essere rigettata, atteso che: - occorreva tenere conto del fatto che i predetti avevano chiesto, nel caso di condanna, di essere indennizzati e manlevati, oltre che dall'architetto per quanto già detto, non responsabile, anche CP_2 dalla ditta appaltatrice, assumendo, comunque, come ogni addebito fosse da ricondursi non ad essi deducenti, ma, nello specifico, alla citata - tale domanda, così prospettata, P_ essendo stato riconosciuto un profilo di colpa proprio dei committenti, con condanna ex art.2055 c.c., non poteva essere accolta, mancando qualsivoglia titolo di garanzia, il tutto a fronte del fatto che, viceversa, non era stato chiesto il riparto interno dell'accertata responsabilità solidale, sub specie di azione di regresso, anche anticipata;
- in merito alla domanda di garanzia di nei confronti di P_ Parte_5
riteneva di accogliere la domanda, atteso che : - l'appaltatrice aveva chiesto di essere
[...] garantita e manlevata dalle conseguenze della sentenza dalla citata compagnia assicurativa;
- era stata provata la stipula di una polizza specifica per il rischio derivante dall'attività edilizia, attiva al momento del sinistro, come da contratto proTTo, il che neppure era stato contestato dalla terza chiamata;
- quest'ultima, invece, aveva contestato la mancata denuncia tempestiva da parte dell'assicurata, ma tale eccezione era infondata;
- era, infatti, risultato come l'assicurata medesima avesse denunciato il sinistro il 17 luglio 2019, solo due giorni
8 dopo che la aveva segnalato importanti chiazze di umidità sul soffitto dell'immobile, il _1 tutto in assenza di qualsivoglia prova sia circa il dolo afferente alla pretesa omeSS o tardiva comunicazione, che in ordine al pregiudizio concretamente patito dalla compagnia a causa del presunto ritardo;
- pertanto, doveva essere condannata a Controparte_6 tenere indenne entro i limiti di indennizzo concordati, applicando una franchigia P_ del 10% prevista per il tipo di sinistro in oggetto, a fronte di un importo liquidato che rientrava nel limite contrattuale di 50.000,00 euro per sinistro;
- in merito al “ quantum” dei danni sofferti dalla ricorrente, dato atto che aveva _1 diritto a ricevere il risarcimento dei danni subiti a causa degli eventi di causa da e P_ dalla coppia , in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., affermava, in particolare, _16 quanto segue: - l'allora ricorrente aveva subito danni significativi all'immobile di sua proprietà, necessitando di ripristino;
- i costi stimati dal CTU per la sistemazione ammontavano a euro 10.208,79 oltre IVA, importo che doveva essere risarcito;
- non dovevano, invece, essere riconosciuti i danni per gli arredi danneggiati, poiché non risultavano provati, né nella sussistenza, né nell'importo, non essendo stato dimostrata la sostituzione del mobilio;
- dovevano, al contrario, essere riconosciute le spese di vitto sostenute nei giorni successivi al crollo del soffitto, liquidate in euro 350,00, mentre non potevano essere risarcite le spese di viaggio del marito della , , poiché non era stato dimostrato che le stesse _1 Persona_2 fossero state rimborsate dall'allora ricorrente;
- meritevoli di ristoro, poi, erano le spese sostenute dalla per i viaggi successivi da Piacenza ad AS, come segnatamente _1 indicate, rispetto all'evolversi della situazione, spese quantificate in euro 1.795,24; - i costi per la sostituzione della serratura, in senso opposto, pur sostenuti, non erano eziologicamente riconducibili alla situazione dannosa, tale spesa dovendo essere riconTTa ad un'autonoma scelta della;
- in ordine ai danni da mancato godimento del bene, _1 doveva essere considerato che l'allora ricorrente non aveva dimostrato di abitare stabilmente ad AS, con l'effetto che tale danno doveva parametrarsi a tre mensilità, agosto 2019, giugno e luglio 2020, ritenuti quelli di effettivo mancato godimento, per un ammontare di euro 4.718,49, in rapporto al canone di locazione per analogo immobile, stimato dal CTU;
- le spese, ancora, di gestione dell'abitazione, non erano risarcibili, poiché non riconducibili all'evento dannoso, afferendo alla proprietà; - i costi per la spiaggia non fruita potevano esser riconosciuti solo in parte, per l'importo di € 225,00, considerate le prove acquisite, in relazione a solo periodo in cui la ricorrente aveva dovuto effettivamente lasciare l'appartamento prima del previsto;
- i danni non patrimoniali non venivano riconosciuti, in quanto non dimostrati e non configurabili, in rapporto alla lesione apprezzabile di diritti costituzionali;
- in merito alla regolazione delle spese processuali, sottolineava che esse seguivano la soccombenza, chiarendo che: - che le spese per l'accertamento tecnico preventivo "ante causam" dovevano essere considerate , di fatto, come anticipate e da porsi a carico di
[...] CP_
e ; - che le spese di difesa sostenute da Parte_1 Parte_2 [...] CP_
nel giudizio di merito e nel procedimento di ATP, dovevano essere poste a carico di in quanto soccombente rispetto alla domanda di garanzia, Parte_5
e dei signori , poiché era stata rigettata la domanda riconvenzionale di _16 manleva;
- la , e dovevano essere condannati _1 Parte_1 Parte_2
a pagare le spese sostenute da nel presente giudizio e nel Controparte_2 procedimento di ATP, a seguito del rigetto delle domande proposte contro di lei, nello stesso senso dovendosi statuire rispetto alle spese di poiché la chiamata Controparte_14 dell'assicurazione da parte dell'assicurata risultava giustificata dalle domande, poi rigettate;
- tutte le spese, ripartite come sopra, dovevano essere determinate ex DM 55/14, con le
9 riduzioni specificate, escludendosi alcune fasi rispetto a per tardività del deposito Parte_6 della difesa finale. In conclusione, il Tribunale statuiva, come sopra indicato nel dispositivo riportato, che il danno complessivo subito da ammontava a euro 17.297,52, oltre IVA sull'importo di _1
10.208,79 €, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal luglio 2019 al saldo, in forza dei criteri segnatamente indicati in parte motiva, ferma, in ultimo, la già ricordata regolazione delle spese di lite.
Nei confronti della predetta sentenza e , non Parte_1 Parte_2 impugnando, va chiarito, le statuizioni del primo Giudice circa le domande dagli stessi avanzate nei confronti dell'arch. ( domande respinte con condanna al pagamento delle spese di CP_2 lite in favore di detta professionista ed della di lei compagnia assicurativa da parte dei CP_5 predetti) hanno, invece, proposto tempestivo gravame con atto del 13.06.2022, nei limiti di cui ai motivi che seguono:
MOTIVO I Errata e contraddittoria motivazione in ordine all'affermata responsabilità dei sig.ri
e ex art. 2043 c.c. Pt_1 Pt_2
Con tale primo motivo di gravame dette Parti appellanti hanno lamentato che il Tribunale avesse riconosciuto la responsabilità di e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
2043 c.c. per i danni subiti da , responsabilità affermata avvalendosi del principio di _1 riqualificazione della domanda da parte del Giudice. Il e la , nello specifico, hanno contestato la sussistenza di tale responsabilità Pt_1 Pt_2 assumendo quanto segue: - dalla cronologia degli eventi risultava come essi appellanti non avessero tenuto una conTTa colposa riguardo all'origine dei danni, i quali si erano verificati prima che i committenti fossero informati delle problematiche, il che escludeva ogni conTTa illecita;
- era errato il convincimento che le doglianze circa l'attività dell'appaltatrice fossero state loro rese note fin dal primo giorno di lavori, a fronte del fatto che la prima comunicazione risaliva al 18 luglio 2019, quando i danni si erano già verificati, con esclusione di qualsivoglia concorso nel fatto illecito;
MOTIVO II Errata e contraddittoria motivazione in ordine alla reiezione della domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di P_
Gli appellanti hanno inteso appellare la seguente parte della sentenza: “Essi, avrebbero, differentemente potuto chiedere il riparto della responsabilità tra corresponsabili e conseguentemente agire in regresso (anche in via anticipata) per quanto eventualmente corrisposto in eccedenza alla ricorrente e rientrante nella quota di responsabilità addebitata a Tuttavia, P_ in mancanza di domanda specifica in tale senso, neppure evincibile e ricavabile dagli atti, ove viene unicamente richiesto di condannare l'impresa in quanto esclusivamente responsabile a tenere indenne i proprietari, la diversa domanda di garanzia deve essere respinta”. Il e la , in merito, hanno contestato quanto segue: - la decisione non teneva Pt_1 Pt_2 conto , circa la pretesa diversa domanda di regresso anticipato, che la steSS avrebbe presupposto una contestazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. agli odierni appellanti, in assenza di una contestazione della in tal senso, al di là della riqualificazione del Tribunale;
- l'effetto di _1 quest'ultima decisione, dunque, avrebbe dovuto indurre a riqualificare anche la di loro domanda verso l'appaltatore, considerato che negli atti erano riportati profili di responsabilità dell'impresa che avrebbero giustificato il regresso ex art. 2055 c.c., a fronte delle conTTe dello stesso, in rapporto agli strumenti utilizzati;
- in relazione, peraltro, alla domanda originaria ex art.2051 c.c. svolta nei loro confronti, essi avevano ritenuto che l'unica domanda che potesse essere formulata fosse quella
10 di manleva, basata sugli stessi presupposti di fatto che avrebbero giustificato una domanda di regresso, ossia l'imputabilità esclusiva all'impresa della conTTa illecita accertata. A fronte di quanto sopra detti appellanti hanno evidenziato come, nella ripartizione delle responsabilità tra committente e appaltatore, l'imputabilità del fatto dannoso gravasse interamente sull'appaltatore, il quale, nel corso del giudizio di primo grado, neppure aveva sostenuto un eventuale concorso del committente nella commissione del fatto illecito.
Con atto del 28.09.2022 si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte, , la _1 quale ha contestato tutto quanto deTTo dall'appello avversario e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto poiché infondato in fatto e in diritto e, quindi, inammissibile e, comunque, non provato, proponendo, allo stesso tempo appello incidentale, tempestivo ex art.343 c.p.c. In particolare, la , circa i motivi avversari, ha eccepito quanto segue, limitatamente al _1 primo motivo: - erano agli atti le numerose comunicazioni inviate dalla ai committenti, riguardo _1 ai danni che la steSS aveva incominciato a riscontrare nella sua proprietà, comunicazione con cui ella chiedeva il loro intervento nei confronti dell'impresa per fermare l'uso dei martelli P_ pneumatici;
- tale circostanza trovava conferma nelle e-mail del 18 e 19 luglio 2019, inviate dall'architetto attestanti come detti appellanti non potessero non sapere della situazione;
CP_2
- evidente era, pertanto, la responsabilità del e della ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in Pt_1 Pt_2 subordine, dell'art. 2043 c.c., poiché quali titolari dell'immobile al piano superiore erano tenuti a garantire che la loro proprietà non recasse danno a terzi, ancor più in ragione della loro qualità di imprenditori nel settore immobiliare, con conseguente, a maggior ragione, obbligo di controllare i lavori e vigilare affinché non si verificassero danni;
- le numerose comunicazioni dell'odierna appellata e della Direttrice dei lavori, d'altra parte, avrebbero dovuto indurre gli appellanti principale a dubitare dell'affidabilità dell'impresa mentre i predetti avevano continuato a ignorare le P_ richieste e le diffide, centrati sui loro interessi;
-era, pertanto, corretta la decisione del Tribunale di affermare la responsabilità colposa degli allora committenti per aver omesso i dovuti controlli sull'impresa appaltatrice, nonostante fossero stati informati della potenziale pericolosità dei lavori, così da contribuire alla verificazione dei danni, il cui aggravamento, ove gli appellanti medesimi fossero intervenuti tempestivamente, sarebbe stato evitato. Nel richiedere , pertanto, il rigetto, sul punto, del gravame principale, la ha, altresì _1 proposto, come detto, appello incidentale, articolandolo nei seguenti motivi:
MOTIVO I la concorrente responsabilità dell'arch. CP_2
L'appellante incidentale ha contestato, con il primo motivo, l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui l'architetto "ha dimostrato di aver operato e vigilato con la dovuta diligenza", sì da assumere, in sentenza, che la predetta aveva agito con diligenza e tempestività per evitare danni, rimanendo inascoltata dall'impresa appaltatrice e dalla proprietà , tanto da essere _16 costretta a dimettersi il 18 luglio 2019, considerato, secondo il Tribunale, che detta professionista non aveva l'obbligo di impartire istruzioni all'impresa per un lavoro di competenza della steSS e si era attivata tempestivamente, effettuando sopralluoghi e ordinando la sospensione dell'uso di mezzi elettromeccanici. In merito, la ha argomentato le proprie doglianze come segue: - non era stato _1 considerato che oltre ai proprietari dell'appartamento, anche il direttore dei lavori dovesse rispondere
11 in solido ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. , atteso che l'arch. CP_2 per le sue competenze tecniche, aveva precisi doveri di vigilanza e avrebbe dovuto accertare la conformità della realizzazione dell'opera e delle modalità di esecuzione;
- detta Parte, pertanto, era responsabile dei fatti illeciti, a titolo extracontrattuale e doveva concorrere con quella del committente, in ragione del fatto che le rispettive azioni avevano contribuito alla verificazione del danno;
- era, d'altra parte, evidente che l'arch. non aveva impartito le direttive neceSSrie CP_2 per evitare i danni in questione e non si era preoccupata, inoltre, di farle rispettare. L'appellante incidentale ha, pertanto, chiesto alla Corte di Appello di accertare e dichiarare la responsabilità dell'arch. come direttrice dei lavori, in solido con i committenti CP_2 Pt_7
e per i danni da eSS Parte subiti.
[...] P_
MOTIVO II in ogni caso: l'ingiusta condanna della TT.SS , in solido con i sig.ri _1
e con a rifondere le spese di lite all'arch. e a _16 P_ CP_2 [...]
_14
La , in ogni caso, ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse meritevole di riforma, _1 anche indipendentemente dall'accoglimento del primo motivo di appello incidentale, nella parte in cui aveva condannato l'allora attrice a pagare le spese sostenute da e da Controparte_2
quale compagnia della predetta. Controparte_14
L'appellante incidentale, in merito, ha, in particolare, sottolineato le seguenti circostanze: - di non essere stata a conoscenza dei rapporti tra la committenza e la direttrice dei lavori;
- di non aver saputo delle dimissioni dell'arch. , che risultava, peraltro, direttrice dei lavori al momento CP_2 del sinistro, come attestato dalla relazione dei Vigili del Fuoco e del Comune di AS, intervenuti in loco, ; - di aver segnalato i danni all'arch. tramite numerose e-mail, tutte rimaste senza CP_2 risposta dopo il sopralluogo del 17 luglio 2019; - che l'ordine di sospensione dei lavori era stato emesso solo dopo il verificarsi dei danni gravi e a seguito, come detto, dell'intervento delle citate Pubbliche Autorità; - che, ancora, in sede di ATP, i committenti e l'appaltatore avevano attribuito la responsabilità dei danni all'arch. per non aver impartito istruzioni all'impresa. CP_2
Con detto motivo di appello incidentale, pertanto, detta Parte ha chiesto di riformare la decisione di primo grado, ponendo le spese di lite di e di _17 Controparte_14 esclusivamente, in solido, a carico dei committenti e _16 P_
MOTIVO III l'errata quantificazione dei danni da mancato godimento del bene L'appellante incidentale ha, inoltre, contestato la decisione di primo grado, ritenendola errata nella quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile, fiSSto in euro 4.718,49, basato su sole tre mensilità (agosto 2019, giugno e luglio 2020).
, in merito, ha argomentato, in particolare, quanto segue: - l'immobile era rimasto _1 inagibile per oltre un anno (dal 23 luglio 2019 alla fine di luglio 2020), fino a quando non era stato possibile eseguire i lavori di ristrutturazione, che richiedevano la meSS in sicurezza dell'appartamento dei , avvenuta solo nel maggio 2020; - la liquidazione di tre _16 mensilità , effettuata dal primo Giudice, non aveva tenuto conto del fatto che l'appartamento in questione era una seconda casa in cui ella trascorreva quasi tutto il suo tempo libero, inclusi l'estate e i fine settimana, data la breve distanza tra Piacenza, luogo di residenza e vita effettiva, e AS;
- a conforto di ciò, ancora, dai consumi delle bollette di luce e gas era emerso come l'appartamento di cui è causa venisse utilizzato regolarmente anche nei mesi invernali;
- neppure era stato considerato che, per continuare a frequentare AS nel settembre 2019, erano stati chiesti preventivi per affittare un appartamento simile a quello reso inagibile, salvo poi non procedere alla locazione per evitare ulteriori costi, sperando di rientrare nel proprio appartamento, preventivi
12 attestanti costi di locazione molto variabili , con cifre mensili comprese da un minimo di € 2.000,00 a un massimo di € 4.500,00, a seconda del periodo. L'appellante incidentale, pertanto: - ha contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado essendo stata limitata a tre mesi e prendendo in considerazione valori OMI erronei, sì da riconoscere solo € 4.718,19 per il mancato godimento dell'immobile, ignorando le spese complessive sostenute dalla TT.SS per utenze e tasse, ammontanti a € 3.329,68; - ha _1 sottolineato che, come osservato dal Tribunale di Savona, il danno per la mancata fruizione del bene immobile, non doveva essere provato, essendo in re ipsa; - ha deTTo che il danno era identificabile nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità di conseguirne l'utilità; - ha affermato che la quantificazione del danno avrebbe dovuto essere basata sui canoni locatizi che l'esponente avrebbe dovuto sostenere per un alloggio simile a quello inagibile. La difesa , pertanto, ha insistito per la rideterminazione dei danni da mancato godimento _1 per 12 mesi, quantificandoli in Euro 18.873,96, mentre non ha contestato la quantificazione degli ulteriori danni patrimoniali operata dal Tribunale, così da chiedere, in riforma dell'impugnata decisione, la condanna dei responsabili a pagare in via solidale alla danneggiata in questione, la somma di Euro 31.452,99, oltre IVA sull'importo di Euro 10.208,79, , rivalutazione monetaria e interessi legali dal luglio 2019 fino al saldo.
MOTIVO IV sull'omesso riconoscimento del danno morale
ha ritenuto, infine, errata la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva _1 riconosciuto alcun danno non patrimoniale ad eSS appellante incidentale. Quest'ultima ha contestato l'assunto del Tribunale secondo cui : "la ricorrente ha solo genericamente allegato di aver subito stress" a causa della caduta di calcinacci, senza provare di aver sofferto un danno biologico che incidesse sul diritto alla salute o pregiudizi su diritti di rango costituzionale.
, in merito, ha ricordato che, secondo le Sezioni Unite: - l'assenza di un danno _1 biologico documentato non impedisce il risarcimento del danno non patrimoniale quando siano stati lesi diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto al normale svolgimento della vita familiare e la libertà di esprimere le proprie abitudini quotidiane;
- la prova di tali pregiudizi può essere fornita anche tramite presunzioni;
- il danno morale è autonomo rispetto al danno non patrimoniale. Nel merito, dunque, l'appellante in questione, in particolare: - ha evidenziato come, all'arrivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, i suoi figli fossero spaventati e piangessero, tanto che gli agenti avevano cercato di rincuorarli;
- ha deTTo che, pur in assenza di un certificato medico, il disagio e lo stress patiti erano evidenti;
- ha ricordato che i proprietari , invece di _16 risolvere la grave situazione causata dall'impresa avevano inviato una comunicazione P_ offensiva alla , dimostrando di voler ratificare l'operato dell'appaltatrice. _1
In conclusione, la Parte processuale in questione ha richiesto alla Corte D'Appello di riformare la decisione impugnata e di condannare le controparti al risarcimento dei danni morali subiti, nella misura ritenuta di giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2022 si è costituita davanti a questa Corte
,contestando l'appello proposto e chiedendo la conferma delle statuizioni di primo grado. P_
L'appellata costituendosi nel presente giudizio, in particolare, ha ribadito P_ integralmente le difese deTTe nel giudizio di primo grado e ha richiesto, nel caso di accoglimento dell'appello proposto, di essere manlevata e tenuta indenne, o comunque rimborsata, dalla
[...] per quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno e delle spese, comprese Controparte_6 quelle tecniche, in conformità con le statuizioni del primo grado.
13 Con atto del 07.10.2022 si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte,
[...]
la quale ha contestato tutto quanto deTTo in appello dagli appellanti e ha chiesto la CP_6 conferma della sentenza di primo grado. In particolare, riguardo ai motivi di appello proposti dalle Parti e , la Pt_1 Pt_2
Compagnia assicurativa ha eccepito quanto segue. In merito al primo motivo di appello, detta appellata ha ritenuto, in primo luogo, infondato il gravame, sostenendo come la parte appellante avesse erroneamente contestato le statuizioni del giudice di primo grado, in punto sussistenza della responsabilità dei committenti ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonostante la ricorrente non avesse invocato tale disposizione, ma si fosse invece _1 CP_ riferita all'art. 2051 c.c., sì da richiamare quelle che erano state le conclusioni originarie della medesima, in relazione ai danni richiesti, conclusioni attestanti come la pronuncia del Tribunale fosse del tutto coerente alle domande, con riferimento alla corresponsabilità della proprietà ex artt. 2043 c.c. e 2055 c.c., ferma la riqualificazione del titolo di responsabilità operata dal primo Giudice. ha, infine, ribadito che la aveva dimostrato: - che i Controparte_6 _1 committenti avevano tenuto una conTTa colposa, rimanendo inerti di fronte alle lamentele della proprietaria dell'appartamento sottostante, riguardo alla pericolosità delle opere di demolizione;
- che i committenti avevano omesso di controllare l'operato dell'impresa appaltatrice, contribuendo così alla verificazione dei danni, ovviabili se i predetti fossero tempestivamente intervenuti. In merito al secondo motivo di appello, la Compagnia in questione ha sottolineato che con la costituzione nel primo grado di giudizio, i committenti e avevano richiesto, nel caso Pt_1 Pt_2 di condanna, di essere tenuti indenni e manlevati non solo da , ma anche da Controparte_2
ritenendo che la responsabilità esclusiva dell'accaduto fosse imputabile a quest'ultima. P_ pertanto: - ha ritenuto che il Tribunale di Savona avesse Controparte_6 correttamente rigettato tale domanda, poiché era stata accertata una responsabilità dei proprietari per omesso obbligo di vigilanza e per non aver impedito le conTTe dannose all'interno del loro immobile, responsabilità direttamente a loro imputabile;
- ha assunto, per l'effetto, che i predetti erano stati chiamati a rispondere in via solidale con l'appaltatrice ai sensi dell'art. 2055 c.c.; - ha affermato che i , per la responsabilità loro addebitabile, non vantavano alcun diritto _16
a essere garantiti dall'impresa. Detta Parte appellata ha, pertanto, fatto proprie le conclusioni del primo Giudice, rispetto al fatto che tali odierni appellanti avrebbero dovuto agire in regresso, anticipato, il che non era avvenuto, con gli effetti statuiti nella sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma.
Con atto del 19.10.2022 si è costituita in giudizio di fronte a questa Controparte_18
la quale ha contestato tutto quanto deTTo nell' appello incidentale da , fermo
[...] _1 il paSSggio in giudicato dei punti della sentenza di primo grado non appellati, con ogni relativa conseguenza di legge. Circa gli addebiti mossile, l'arch. ha argomentato come la sentenza del Giudice di CP_2 primo grado, non meritasse riforma, poiché l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di Savona era risultato ineccepibile. In merito, tale Parte appellata ha sottolineato, in particolare, quanto segue: - era stato chiarito come al direttore dei lavori dovesse essere imputata almeno una conTTa colposa idonea ad influire sulla causazione dei danni lamentati, sia per non aver impartito le neceSSrie istruzioni tecniche, sia per aver omesso di vigilare sull'operato dell'appaltatrice; - nel caso in esame, l'assenza di responsabilità dell'arch. era emersa chiaramente dalla CTU effettuata in sede di A.T.P., CP_2 acquisita agli atti del procedimento di primo grado, e dalla documentazione non contestata dalle Parti;
- il CTU, a tal riguardo, aveva evidenziato che il lavoro di rimozione del pavimento non era stato eseguito a regola d'arte, poiché erano stati utilizzati strumenti non idonei;
- il CTU, parimenti,
14 aveva evidenziato che, dopo aver constatato il primo danno, l'impresa avrebbe dovuto modificare il ciclo di lavoro e aTTare strumenti appropriati, per poi assumere ancora che le problematiche riscontrate derivano, comunque, dalle scelte effettuate dall'impresa steSS per l'esecuzione delle demolizioni e non dalle decisioni della direzione lavori;
- il CTU, d'altra parte, aveva anche sottolineato che non era compito della direzione fornire indicazioni su come demolire un pavimento, poiché tale attività ricadeva nella sfera organizzativa dell'impresa. In ragione di ciò, pertanto, è stato affermato come dalle risultanze istruttorie fosse emerso con chiarezza che l'arch. aveva svolto il suo incarico con diligenza, tanto da emettere tre CP_2 ordini di servizio ed informare la committenza, non essendo dirimente che l'impresa avesse P_ continuato a lavorare contrariamente alle istruzioni fornite, così da indurre l'appellata deducente a dimettersi dall'incarico, continuando a monitorare il cantiere, emettendo un ulteriore ordine di servizio per diffidare l'impresa dall'utilizzare mezzi elettromeccanici. In conclusione, l'arch. ha ritenuto infondate le doglianze dell'appellante incidentale CP_2 con riferimento a due motivi fondamentali: - l'insussistenza in capo alla figura del direttore dei lavori dell'obbligo di impartire istruzioni all'impresa per la demolizione;
- la propria rapida attivazione, con sopralluoghi ed ordini di servizio, per sospendere l'uso di mezzi elettromeccanici e per puntellare le aree a rischio. Ciò detto, affermando, per l'effetto, l'insussistenza di ogni profilo di addebito ex art.2043 c.c.
, la Parte appellata in questione ha, comunque, riproposto la domanda di garanzia in manleva, di cui alla polizza azionata stipulata con in caso di accoglimento del gravame. CP_5
Con atto del 19.10.2022 si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte anche
[...]
la quale ha contestato tutto quanto deTTo in appello incidentale da _5 _1
, facendo proprie le difese di merito della propria assicurata, sì da ritenere meritevole di
[...] conferma la sentenza impugnata. Sulla domanda, poi, di garanzia e manleva riproposta dall'arch. nei confronti di CP_2 la compagnia assicurativa: - ha richiamato le clausole di cui alla polizza azionata, n. CP_5
X99909556-06, proTTa in atti insieme alle condizioni di assicurazione, identificata con il n. 762652041, in relazione al massimale di € 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, oltre che con riferimento le clausole sub 1.3.13 ( afferente ad una garanzia soggetta a scoperto del 10% sull'importo di ogni sinistro, con un minimo di € 500,00 e un massimo di € 25.000,00) e 1.3.14, in ordine all'efficacia assicurativa offerta anche con il cosiddetto “vincolo di solidarietà”; - ha sottolineato come, in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione fosse quindi limitata alla responsabilità esclusiva dell'assicurato, indipendentemente dalla solvibilità degli altri;
- ha, dunque, ribadito, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello incidentale proposto nei confronti dell'arch. come la domanda di garanzia e manleva da quest'ultima proposta potesse CP_2 essere accolta solo entro i limiti del massimale assicurato, al netto dello scoperto previsto dalla polizza e nei limiti stabiliti dal “vincolo di solidarietà” concordato per la condanna solidale dell'assicurata.
Ciò detto, in esito alla prima udienza, il Collegio ha fiSSto udienza di precisazione delle conclusioni per il 21.11.23, sì che, dopo alcuni rinvii, correlati alla carenza di organico della sezione, mancando 2 Consiglieri, riassegnata la causa al nuovo relatore, è stata fiSSta udienza di precisazione delle conclusioni per il 12.11.2024, allorquando la causa medesima è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per difese finali ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
15 APPELLO PRINCIPALE Con riguardo al primo motivo dell'appello principale, va osservato preliminarmente che la condanna della coppia del tutto correttamente, da un punto di vista giuridico, è stata _16 pronunciata qualificando il titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che , a prescindere dal tenore oggettivo delle originarie conclusioni, va rammentato come financo la riqualificazione inversa, dall'ordinaria responsabilità per fatto illecito a responsabilità ex art.2051 c.c. , con conseguente, in tal caso, ben diverso, e più favorevole, onere probatorio , è possibile allorquando , comunque, siano state enunciate in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come integranti le fattispecie descritte in tali articoli di legge. Orbene, nel caso di specie, non può tacersi, che nel ricorso introduttivo vengono elencate le richieste di intervento ai committenti, tutte rimaste senza esito, tanto da affermarsi: - sub punti 34,35 e 36: “ 34. Si è trattato di una mancata tragedia annunciata nella totale indifferenza: dei proprietari dell'alloggio in ristrutturazione, signori e , che sono rimasti Parte_3 Parte_2 completamente assenti e indifferenti alle continue segnalazioni formulate dalla Dott.SS ; della _1 che, nonostante le varie diffide ricevute, ha proseguito i lavori con le stesse modalità P_ pericolose e dannose;
del direttore dei lavori, che dopo il sopralluogo del 17 luglio 2019, non ha più riscontrato le numerose pec e segnalazioni ricevute, né si è attivata efficacemente al fine di impedire la prosecuzione dei lavori con martelli pneumatici non consoni per quel tipo di ambientazioni e struttura dell'edificio, come riconosciuto dalla steSS difesa nella propria memoria di CP_2 costituzione in sede di ATP (pp. 4-9). 35. I pericolosi crolli verificatisi il 23 luglio 2019, che hanno messo a rischio la salute e sicurezza delle persone e reso inagibile l'appartamento di proprietà , _1 sono eventi che potevano essere assolutamente evitati, considerato che essi si sono verificati dopo che la steSS Arch. in data 17 luglio 2019 ha riconosciuto la necessità di sospendere CP_2
l'utilizzo dei martelli pneumatici nell'attività di rimozione dei pavimenti in graniglia alla genovese;
dopo che sono state inviate ben quattro formali pec da parte dell'esponente e analoghe pec da parte del prof. , inquilino dell'appartamento ubicato al 4 piano;
dopo che gli stessi vigili Persona_3 del fuoco di Savona in data 22/7/2019 hanno formalmente diffidato la ditta dal proseguire i lavori con l'utilizzo di “qualsiasi attrezzo elettrico”!!!! 36 Ma c'è di più: in data 1/8/2019, ore 11:19, dopo il pericoloso verificarsi dei fatti sopra descritti, la Dott.SS riceveva dalla pec della farmacia _1
Leumann, di cui il sig. è titolare, una mail, tra l'altro indirizzata per conoscenza anche ad Pt_1 altri 6 soggetti, in cui era contenuto in allegato un file intitolato “ALASSIO.doc” nel quale è rappresentato un pupazzetto con scritto “ROMPIPALLE CONDOMINI ALASSIO”. Tale e-mail pro- vocava grande turbamento nell'esponente, che si è sentita profondamente offesa e umiliata: anziché ricevere le scuse per essere stata vittima di un comportamento sconsiderato, veniva addirittura qualificata come “ROMPIPALLE” (sic!)…” , il tutto richiamando , nel punto 43, attesa la qualità dei proprietari di cui si tratta, la particolare diligenza che era da loro esigibile. Non a caso, peraltro, al punto 2 della parte in diritto del ricorso medesimo, si legge: “ 2- In particolare, sebbene i predetti soggetti siano stati ripetutamente diffidati e messi al corrente dei pericoli e dei danni che l'attività di ristrutturazione mediante l'utilizzo di martelli pneumatici avviata nell'appartamento di proprietà avrebbe arrecato all'immobile sottostante, essi non Parte_7 sono mai intervenuti al fine di impedirne definitivamente la prosecuzione con tali strumenti non consoni, né hanno provveduto a risarcire l'esponente dei danni causati alla sua proprietà. Essi hanno invece proseguito nei lavori di ristrutturazione nella più totale indifferenza, accollandosi pertanto il rischio di danneggiare l'appartamento sottostante allo scopo evidentemente di ridurre tempi e costi della ristrutturazione…” Orbene, anche solo da quanto sopra esposto, appare davvero difficile contestare che fossero stati addebitati alla coppia fatti illeciti ex art.2043 c.c., rappresentando le conTTe _16 omissive colpose, i danni derivanti, correlati all'aggravarsi e ripetersi delle attività di ristrutturazione
16 svolte nel loro appartamento con metodi inidonei, ed il nesso causale fra le loro conTTe medesime e tali danni ( sul tema vedasi, d'altra parte, fra le altre Cass.sez.3, n. 15724, 18.7.2011; Cass. sez. 3, n. 11805 del 09/06/2016; Cass., sez.2, n.14732, 10.5.22). In ragione di quanto sopra, non può tacersi che: - è pacifico ed incontestato che
[...]
e fossero i proprietari dell'immobile, in cui si stavano realizzando i Parte_1 Parte_2 lavori di ristrutturazione, causa dei danni lamentati dalla;
- è pacifico che i predetti fossero, _1 altresì, i committenti , avendo stipulato i relativi contratti con l'appaltatrice e con l'arch. P_
così come , peraltro, si evince dalla CILA depositata il 12.6.2019, in cui è indicato, merita CP_2 di essere sottolineato, quale recapito pec/mail : “ ; - è pacifico che in Email_1 data 18.7.19 la abbia inviato ai proprietari una mail, alle ore 11,41, in cui denunciava l'attività _1 dannosa in corso, posta materialmente in atto dall'impresa , intimando a tutti i destinatari P_ di intervenire per far ceSSre immediatamente tali conTTe, tanto da porre quale oggetto: “ richiesta di sospensione lavori dannosi e risarcimento danni”; - è pacifico, come da mail 19.7.19, ore 9,56, avente ad oggetto: “ ulteriore diffida all'utilizzo del martello pneumatico”, che la , dando atto che _1
l'attività dannosa stava proseguendo, abbia sollecitato un immediato intervento della proprietà per far sospendere l'uso di tale strumento;
- è pacifico che , in data 20.7.19, alle ore 00,52, sia stata trasmeSS ai proprietari in questione un'ulteriore denuncia, per l'aggravarsi dei danni, in rapporto al ripetersi delle conTTe improprie, lamentando la totale inerzia dei destinatari, a fronte di una prosecuzione dei lavori caratterizzata da negligenza, imprudenza ed imperizia, tanto da contestare, infine: “ Non è possibile che continuiate, nonostante gravi i gravi danni già provocati, a perseverare come un muro di gomma con un atteggiamento così indifferente ed irrispettoso! “; .- è pacifico che un ulteriore mail di tal fatta, lamentando la prosecuzione dell'uso del martello pneumatico, sia stata trasmeSS dalla alla proprietà il 22.7.2019, ore 14,39; - è pacifico, ancora, che l'arch. _1 CP_2 quale direttore dei lavori, il 19.7.19, alle ore 12,20, abbia inviato una mail alla proprietà, da cui emerge chiaramente che la proprietà steSS era già stata informata degli accadimenti, con contestuale comunicazione/preavviso di dimissioni e richiesta di conoscere il nominativo del nuovo professionista per il paSSggio di consegne afferente all'incarico.
A fronte di quanto sopra, la doglianza degli appellanti consiste nel fatto che, tuttavia, nel momento in cui erano stati informati i danni oggetto di causa si erano già determinati, il che non è, poiché la conTTa dannosa di ebbe a ripetersi come sopra denunciato ai proprietari stessi, P_ con nuovi crolli ed evidente aggravamento dei pregiudizi patiti dalla , sì che la proprietà avrebbe _1 certamente potuto intervenire, anche a fronte degli ordini di servizio dell'arch. rimasti CP_2 inascoltati, avendo il pieno potere di intervenire sulla ditta appaltatrice, financo, ove neceSSrio, rispetto ad eventuali resistenze alle indicazioni rivolte anche dei committenti, escludendo l'impresa dal cantiere. La considerazione che precede trova conforto: - nel tenore effettivo del ricorso ex art.702bis c.p.c., a di là di letture schiettamente partigiane, ove si riporta, dal punto 20 al punto 32, come la corrispondenza di cui sopra fosse afferente proprio al verificarsi di nuovi ulteriori episodi di danno, fino ad arrivare ai crolli del 23.7.19, che, come da doc. 6 allegato all'atto introduttivo, vedevano intervenire per la meSS in sicurezza, nuovamente, i VV.FF, con riscontro degli ulteriori danni, contestazioni all'impresa ed al D.L., oltre che formale diffida anche alla , circa l'uso di una _1 stanza, divenuta, a causa di quanto sopra, inagibile;
- nel fatto stesso che l'arch. avesse CP_2 comunicato quanto sopra ricordato, il 19.7.19, attestando il protrarsi di conTTe dannose, di fatto non arginate. Al di là, dunque, del tentativo degli appellanti di estrapolare singole frasi della sentenza impugnata, per prospettare una pretesa assenza di logica nella motivazione, in realtà insussistente, il Tribunale ha correttamente individuato la conTTa omissiva, colposa, per negligenza, degli appellanti ( ben connotata, peraltro, anche, “ ad colorandum”, dalla pec mandata il 1.8.19 alla _1
17 dalla proprietà, atteso l'indirizzo) , una conTTa colposa che ha avuto certamente valenza causale nella determinazione dei danni de quibus, l'aver contribuito all'aggravamento degli stessi, infatti, diversamente da quanto pare opinare la FE appellante, non elidendo affatto la responsabilità, va rammentato, solidale ex art.2055 c.c. Il primo motivo di appello, pertanto, è infondato e va respinto. PaSSndo al secondo motivo di gravame, circa il rigetto della domanda di manleva, reputa la Corte che non si poSS prescindere dal riportare compiutamente la domanda steSS, come articolata nella comparsa di risposta, ove, in particolare, si legge: “ …In via riconvenzionale trasversale. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli esponenti dovessero essere ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. dei CP_ danni patiti da parte della TT.SS , essi dovranno essere tenuti indenni e manlevati da parte di
[...] CP_ e dell'arch. , anch'essi convenuti nel presente giudizio, da ogni pretesa fatta valere Controparte_2 nei loro confronti. Appare infatti evidente che i danni lamentati da parte della ricorrente, così come emerge dalla CTU resa nel procedimento di ATP, sono stati conseguenza della conTTa dell'appaltatore consistente nell'aver indebitamente utilizzati gli strumenti elettro-meccanici che hanno dato origine alle lesioni subite CP_ dall'immobile della TT.SS , nonché dalla conTTa del Direttore dei Lavori, la cui attività per conto del committente “si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” –
Cass. 14/03/19 n. 7336. Evidentemente ciò non è stato fatto o comunque l'onere diu vigilanza a carico del Direttore dei Lavori non è stato assolto in maniera adeguata…”
Premesso che, nel caso di specie, detta domanda è stata riproposta solo nei confronti della e non nei confronti dell'arch. ( con conseguente paSSggio in giudicato della P_ CP_2 reiezione di primo grado, a beneficio della predetta e della di lei compagnia assicurativa), va rammentato che sia la domanda in manleva, che quella di regresso, nel caso in via anticipata, afferiscono entrambe al tema della ripartizione di responsabilità, fra soggetti diversi rispetto al danneggiato, la prima avendo origine negoziale, sì che, in forza di uno specifico accordo il manlevante si impegna a tenere indenne il manlevato dai possibili effetti pregiudizievoli, di norma patrimoniali, di determinate situazioni, mentre la seconda presuppone un'obbligazione solidale, nei confronti di altro soggetto, nel caso, appunto il danneggiato, e mira a determinare, nel rapporto interno ai coobbligati in solido, la quota di spettanza di ciascuno, sì da ottenere il rimborso di quanto dallo stesso pagato, oltre quanto di spettanza. Orbene, così ridefinito l'ambito delle due azioni, reputa la Corte, come contestato dagli appellanti, che gli argomenti del primo Giudice, che ha escluso che sia stata proposta un'azione di regresso anticipato, non convincano, sia in ragione della riqualificazione della domanda proposta dalla , rispetto ad un'autonoma responsabilità omissiva della coppia , sì da _1 _16 descrivere il concorso nella responsabilità della sia, a ben vedere, alla luce di una più P_ attenta e critica lettura della steSS domanda trasversale, come in origine proposta, ove, al di là del termine “ manleva”, che non può essere ritenuto , come tale, dirimente, gli allora convenuti, in via riconvenzionale, nel caso di condanna a loro carico, deducevano, comunque, come tutti i danni accertati afferissero, in primo luogo, alle conTTe, per quanto qui rileva, dell'impresa appaltatrice,
“clamorosamente” responsabile per come aveva effettuato i lavori. A fronte di quanto sopra, per l'effetto, la neceSSria lettura critica e complessiva della domanda trasversale in questione, avrebbe dovuto essere interpretata come, appunto, un'azione di regresso anticipata, rispetto alla condanna solidale al risarcimento dei danni, non potendosi omettere
18 di osservare, d'altra parte, che il fondamento negoziale della pretesa manleva, in senso stretto, neppure era stato invocato in modo esplicito e qualificante la domanda steSS. Sotto tale punto di vista, il secondo motivo di gravame deve essere accolto, né colgono nel segno le difese, in particolare, di a riguardo, che aderiscono alla lettura Controparte_6 formalistica del primo Giudice, rispetto a quanto già sopra argomentato, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia preclusione in ordine alla novità della domanda. PaSSndo, dunque, alla disamina di quest'ultima, come sopra riqualificata, merita di essere riportato quanto affermato dalla Suprema Corte, con pronuncia sez. 6 - 3, n. 3626 del 10/02/2017, ove, in particolare, si legge quanto segue: “ …- non è contestato che la sentenza … del…, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria della danneggiata proposta nei confronti di entrambi i professionisti, abbia correttamente applicato il principio risultante dall'art. 2055 cod. civ., e più volte ribadito da questa
Corte secondo cui in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato poSS pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso (cfr. Cass. n. 9167/02 ed altre), con la conseguenza che il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr. Cass. n. 21664/05 ed altre); - pertanto, con quella sentenza, che ha sancito la solidarietà tra corresponsabili nei confronti della danneggiata …., non si è formato alcun giudicato sulla graduazione delle colpe;
- l'attore… ha agito in regresso per ottenere la metà dal coobbligato…. La Corte d'appello di Ancona ritenendo che non vi fosse in atti la prova della maggiore gravità della colpa dell'attore, sostenuta dal convenuto, ha applicato la presunzione del terzo comma;
- la decisione è corretta in diritto perché presuppone una situazione di dubbio. L'onere della prova delle circostanze volte a superare l'eventuale situazione di dubbio spetta a quella delle parti -attore o convenuto, a seconda delle richieste superiori, pari od inferiori al
50%- che vi abbia interesse: così l'interesse sarà dell'attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà; sarà del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poiché trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa…” Quanto sopra, oltre a chiarire ulteriormente, il senso della domanda di regresso, consente anche di apprezzare l'autonomia del rapporto interno, fra i condebitori solidali, rispetto al rapporto obbligatorio, autonomo, degli stessi rispetti al creditore, sì che, nel riparto interno, l'art.2055 c.c., oltre a prevedere una presunzione “iuris tantum”, consente, altresì, di ritenere , in tale ambito, insussistenza di un “quota” di colpa, in ragione dell'assorbente valenza delle conTTe poste in essere dagli altri debitori. Alla luce di quanto sopra, allora, reputa la Corte che nel caso di specie la peculiarità della situazione, rispetto alla valenza causale dei comportamenti illeciti accertati, a fronte , comunque, delle dirette doglianze mosse direttamente dalla e, financo, a fronte di un primo intervento dei _1
VV.FF., il 22.7.19, rimasti inascoltati, renda evidente come la negligenza, imprudenza ed imperizia della che, comunque, ha continuato a provocare i danni oggetto di causa fino al 23.7.19, P_ giustifichi l'affermazione per cui , si torna a dire nell'ambito di tale azione, la quota di responsabilità della steSS debba essere pari al 100%, con la conseguente condanna a tenere indenne, P_ per l'intero, gli appellanti dalle somme eventualmente pagate a , sussistendo, in _1 sostanza, una colpa del tutto assorbente in capo all'appaltatrice.
19 In conclusione, l'appello principale deve essere accolto nei limiti di cui sopra, rimandando le statuizioni afferenti alle spese legali di primo e secondo grado, allo specifico paragrafo finale della presente sentenza, in esito all'esame dell'appello incidentale.
APPELLO INCIDENTALE A tal riguardo, con il primo motivo di appello incidentale, proposto, come detto, da _1
, la steSS ha contestato l'interpretazione data dal primo Giudice alle acquisizioni processuali,
[...] circa il rigetto della domanda nei confronti dell'arch. , segnatamente nella parte in cui era CP_2 stata affermata la piena diligenza della predetta professionista, quale direttore lavori, avendo la steSS fatto, in sostanza, ciò che poteva e doveva, anche financo dopo essersi dimeSS. In merito, reputa utile la Corte, in via preliminare, ripercorrere le risultanze istruttorie, in termini fattuali, con riferimento particolare alla posizione dell'arch. , sì da dover osservare CP_2 quanto segue: - è pacifico che l'arch. sia stata direttore dei lavori, ruolo formale, di garanzia, CP_2 avente valenza anche pubblica, rispetto alle opere oggetto di CILA, come da comunicazione inizio lavori asseverata , sub pag. 6 del documento in questione;
- è pacifico che la abbia sollecitato _1 innumerevoli volte l'arch anche per le vie brevi, inviando, peraltro, alla steSS le medesime CP_2 diffide e richieste di intervento già sopra richiamate segnatamente;
- è pacifico che l'arch. CP_2 abbia emesso due ordini di servizio per far ceSSre le lavorazioni dannose, rimanendo inascoltata dall'impresa; - è , altrettanto pacifico, che il ruolo di garanzia della steSS non sia venuto meno, come tale, con le pretese dimissioni del 19.7.19, atteso che il testo di tale e.mail palesa la consapevolezza della professionista in questione della necessità di un paSSggio di consegne, per i risvolti pubblicistici già indicati ( “…Per cortesia fammi avere gli estremi di altro professionista come ti dicevo con altra mail non vorrei crearti ulteriori problemi…”); - è, dunque, pacifico che la prosecuzione dei di lei interventi, nel progredire delle conTTe dannose poste materialmente in essere dalla P_ altro non rappresenti che il doveroso adempimento dell' incarico cui l'arch era, comunque, CP_2 pienamente tenuta, anche dopo aver manifestato la volontà di essere sostituita;
- è pacifico, ancora, che nonostante gli accadimenti, sempre più gravi e le richieste della , l'arch. non abbia _1 CP_2 mai ordinato, fino al 23.7.19, la sospensione dei lavori, ciò anche a fronte degli ordini di servizio “ correttivi” dell'operato dell'impresa, sub nn.1 e 2 ( in data 15.7.19 e 19.7.19- doc. 3 e 6 di detta Parte in primo grado), rimasti inascoltati, ben potendo nel suo ruolo provvedere in tal senso;
- è pacifico, peraltro, che l'arch. non abbia provveduto nel medesimo senso neppure di fronte CP_2 all'evidente inerzia della proprietà, da lei steSS avvisata ( con l'invio anche dei citati ordini di servizio), neppure sollecitando l'intervento diretto di quest'ultima, o l'intervento della Pubblica Autorità, chiamata, invece, dalla;
- è pacifico che i VV.FF., il 23.7.19, non abbiano trovato in _1 loco l'arch. , convocando la steSS nella qualità di direttrice lavori e diffidando la medesima CP_2
a non far proseguire i lavori stessi, attesa la situazione di pericolo riscontrata ( doc.6); - è pacifico, a tal riguardo, che solo in osservanza di tale diffida, il 23.7.19, l'arch. abbia emesso l'ordine CP_2 di servizio n.3 ( doc. 7 allegato alla comparsa in primo grado della predetta), sospendendo in toto i lavori;
- è pacifico che anche che la Polizia Locale, come da doc.5 di parte in origine ricorrente, sia intervenuta su richiesta della , il 23.7.19, dando atto della situazione riscontrata, anche rispetto _1 al cantiere in essere e del fatto che l'arch. ricopriva il ruolo di direttrice lavori. CP_2
Orbene, a fronte di quanto sopra, devesi rilevare che il primo Giudice: - ha mandato assolta detta Parte da ogni responsabilità, in primo luogo facendo proprie le considerazioni del CTU circa il fatto che le scelte operative, nello specifico circa l'uso del martello pneumatico, rientravano nelle competenze esclusive dell'impresa , il che , tuttavia, non vale ad elidere l'obbligo in capo al Direttore Lavori, una volta effettuata , in tesi, tale scelta autonoma, di impedire le conseguenze dannose delle lavorazioni così avviate;
- ha ravvisato nelle acquisizioni sopra analiticamente riportate una conTTa pienamente diligente, senza, tuttavia, un'analisi critica compiuta del contenuto delle allegazioni e
20 della sequenza temporale delle stesse, financo interpretando come particolare disponibilità l'attività svolta dall'arch. dopo le pretese dimissioni, in realtà consistenti in un preavviso di CP_2 dimissioni, in attesa della sostituzione, tanto da nulla aver comunicato a riguardo alla Pubblica Autorità ed, anzi, aver presenziato di fronte alla steSS ed agito in tale qualità. In merito, d'altra parte, anche recentemente la Suprema Corte, con pronuncia sez.3, n. 11456, 24.5.23, ha avuto modo di confermare gli ampi poteri del direttore lavori, proprio per la sua qualità, affermando: “ In tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”, il che palesa come in detta qualificata attività egli sia tenuto, in primo luogo, ad evitare danni a terzi, nell'interesse dello stesso committente, di cui, a ben vedere, è mandatario, oltre che in adempimento di quanto discende dalla sua attività di vigilanza attiva sull'esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, dunque, osserva la Corte, le doglianze dell'appellante incidentale sono fondate, emergendo una colposa negligenza dell'arch. nel porre in essere gli interventi che CP_2 era facoltà e dovere della steSS porre in essere per impedire, quantomeno, l'aggravarsi dei danni nel ripetersi delle conTTe illecite dell'appaltatore, in uno con l'inerzia della proprietà, irrilevanti essendo, nei confronti della , i rapporti sottostanti amicali con la committenza, come desumibili _1 dalla corrispondenza fra tali soggetti. Le difese svolte dall'appellata e dalla di lei compagnia assicurativa non convincono, di fatto riportando le ragioni di cui alla sentenza appellata, muovendo dalle valutazioni della CTU circa l'ambito dei doveri del direttore lavori, in punto scelte tecniche a monte, senza confrontarsi criticamente con le conTTe successive , di cui si è detto. Va, pertanto, accertata anche la responsabilità, in solido ex art. 2055 c.c., dell'arch. CP_2
A fronte della statuizione di cui sopra, devesi osservare, il secondo motivo di appello incidentale relativo alla condanna della al pagamento delle spese di lite nei confronti della _1 predetta professionista e della di lei compagnia assicurativa, per soccombenza, rimane manifestamente assorbito. Al contrario, attesa la riproposizione della domanda di manleva da parte dell'arch. CP_2 nei confronti della compagnia assicurativa nei limiti di polizza, sul cui contenuto, CP_5 specificato dalla compagnia steSS come sopra non vi è contestazione, occorre pronunciare la relativa condanna. PaSSndo alla disamina del terzo motivo di appello incindentale, afferente al “quantum” conseguente all'inagibilità dell'immobile di proprietà attorea, va detto che , a fronte della motivazione del primo giudice, trova conferma nello stesso gravame: - che l'immobile di cui è causa fosse una seconda casa, a fronte di una stabile residenza a Piacenza;
- che prove specifiche circa la permanenza di lunghi periodi presso detta abitazione anche nel periodo invernale non siano state offerte, il richiamo ai consumi delle utenze essendo rimasto del tutto generico, a fronte della neceSSria specificità di una censura, anche in termini di richiami documentali;
- che, comunque, durante il periodo di inagibilità, al di là delle intenzioni, la non abbia affittato alcun immobile _1 alternativo. Va detto, peraltro, che se è davvero inverosimile che ogni fine settimana, anche durante l'inverno, la , con i figli, in età scolare, ed il marito, fosse solita recarsi da Piacenza ad AS, _1 comprendo, per ammissione dell'appellante steSS, 400 km, si torna a dire , ogni fine settimana, peraltro su una strada notoriamente trafficata, è, altrettanto vero, che l'assunto del primo Giudice, per cui un'abitazione quale quella in esame non poSS neceSSriamente che essere utilizzata in estate ( intesa dal Tribunale, quanto al 2019, fino ad agosto), senza tenere conto dei periodi di vacanza collegati alle festività ed anche di occasionali permanenze per alcuni fine settimana, risulta
21 apodittico ed intrinsecamente non convincente in rapporto all'uso presumibile che chi vive, come la
, nella pianura padana, fa di un'abitazione comprata in una località balneare. _1
A fronte di quanto sopra, merita, comunque, di essere rammentato che: - l'assunto dell'appellante per cui il danno in questione sarebbe “ in re ipsa”, si scontra con l'ormai pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo la quale, al contrario, il preteso danneggiato ha l'onere di allegare specificatamente il danno stesso, nelle sue possibili diverse componenti, e, nel caso di contestazione, provare il danno medesimo, anche per presunzioni ( ex plurimis Cass. sez. 3, n. n. 10477 del 17/04/2024, secondo cui: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche”; - costituisce fatto notorio, che fra marzo 2020 e maggio 2020, per quanto qui rileva, l'Italia fu funestata dall'epidemia da Covid 19, con il susseguirsi di provvedimenti restrittivi circa la libertà di movimento e di circolazione fra Regioni, divenuta di nuovo possibile solo dal giugno 2020. Considerato quanto sopra, allora, reputa la Corte che a fronte delle tre mensilità di cui sopra, il primo Giudice, tenuto conto di quanto allegato, in rapporto alla specificità del danno, correlato al mancato utilizzo dell'immobile in questione, con le caratteristiche citate, avrebbe dovuto ritenere provato un danno complessivamente pari a 5 mensilità, due delle quali non composte da periodi continuativi, avendo particolare riguardo, in ogni caso, al periodo settembre 2019 – febbraio 2020. A fronte di quanto sopra , devesi osservare che l'appellante incidentale svolge critiche relative Parte al “quantum”, stimato dal CTU, rispetto al canone di locazione in € 1.572,83 al mese, critiche
“spalmate” fra i punti 7 e 9 sub pagg.25 e 26 del gravame, ciò anche con richiami alla decurtazione delle spese ritenute dal primo Giudice correlate alla proprietà come tale, critiche che, comunque, non si risolvono in una richiesta di modifica della sentenza appellata su tali specifici aspetti, a fronte del contenuto inequivoco dei punti 11 e 12, in cui la ha semplicemente chiesto il riconoscimento _1 del canone di cui sopra per 12 mesi, pari ad € 18.873,96, oltre accessori, come già previsti: ciò assorbe la necessità di ogni ulteriore motivazione. In conclusione, il motivo di doglianza in questione è solo parzialmente fondato, dovendo essere riconosciuto a , per il mancato utilizzo del proprio immobile, invece che l'importo _1
€ 4.718,49, l'importo di € 7.864,15 ( 1.572,83x5), con conseguente rideterminazione del dovuto in complessivi € 20.443,18, oltre IVA su € 10.208,79, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale, da luglio 2019, come già definitivamente deciso in primo grado. PaSSndo alla disamina del quarto motivo di appello incidentale, afferente al mancato riconoscimento del danno morale, rileva la Corte che non vi è dubbio circa il fatto che lo stesso, come genericamente qualificato dall'appellante, poSS sussistere anche in assenza di un danno biologico, quale lesione del bene salute psico-fisica. Vero è, tuttavia, che lo stesso non è effetto insito e conseguente ad ogni conTTa illecita, né può consistere in meri disagi o fastidi transeunti, e deve essere, comunque, provato, anche se per presunzioni. A tal riguardo, va rammentato quanto già affermato dalla Suprema Corte con pronuncia sez.6-3, n. 27229, 16.11.17, secondo cui: “ Il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non del mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi,
22 fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità”, essendo, altresì, rilevante la recente pronuncia Cass., sez.3, n. 2203, 22.1.24, che ben descrive il perimetro normativo e giurisprudenziale di riferimento applicabile anche alla fattispecie in esame. Sub motivo 6.2 di tale pronuncia si legge, infatti, quanto segue: “ …Occorre premettere, in punto di diritto, che, in effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. n. 26899/2014; Cass. n. 20927/2015, citata;
Cass. SU, n. 2611/2017; Cass. n. 10861/2018; non già Cass. n. 3720/2019 citata nella sentenza di appello, che non è pertinente al tema del danno non patrimoniale anzidetto, ma all'esclusione del diritto al risarcimento in conseguenza di pregiudizi “bagatellari”). Va, inoltre, rammentato che il danno non patrimoniale di cui si invoca il risarcimento non può essere in re ipsa, tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (v. ex multis: Cass. n.
25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023). L'allegazione a tal fine neceSSria deve concernere fatti specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto, eventuale ed ipotetico (tra le tante: Cass. n. 12143/2016; Cass. n.
28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni. Tale allegazione deve, quindi, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni (tra le altre: Cass. n. 26899/2014;
Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n. 2611/2017; Cass. n. 16408/2017; Cass. n. 10861/2018). Come, poi, affermato dalla Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 26972/2008) e ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. n. 24030/2009; Cass. n. 2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019; Cass. n.
29206/2019; Cass. n. 17383/2020; Cass. n. 33276/2023), il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto- reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espreSSmente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Tale principio è stato riaffermato anche in tema di danno non patrimoniale da immissioni illecite che comportino la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 19434/2019)…” A fronte di quanto sopra, merita di essere posto in rilievo, che l'appellante , nel motivo in esame, circa la critica alla motivazione del primo Giudice, da un lato ha lamentato che quest'ultimo non avrebbe considerato la lesione del normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ( punto 2), dall'altro ha evidenziato lo spavento patito dai figli ( punto 6), il cui eventuale danno non è stato chiesto, dall'altro, ancora, ha sottolineato il tenore di offesa di cui alla pec 1.8.19 del Torchio ( punto 8), che, tuttavia, nel caso, avrebbe costituito, ove ritenuto,
23 un'autonoma conTTa illecita, non azionata come tale, dall'altro, in ultimo, ha fatto riferimento all'ansia, per cui aveva chiesto al marito di raggiungerla subito, oltre che al disagio e stress patiti durante i giorni in cui si susseguivano le conTTe dannose di cui è causa, afferenti al di lei appartamento, ciò in forza di mere asserzioni, anche in merito ai disagi nei giorni successivi al 23.7.19, dopo l'arrivo del coniuge ( vedasi la mail 24.7.19 di , proTTa in atti). Persona_2
Oltre a ciò, rispetto all'effettivo oggetto del processo, non può tacersi che i fatti di luglio 2019, pur certamente motivo di disagio e preoccupazione, si sono svolti nel progredire di pochi giorni, in cui, risulta dalla steSS cronistoria della , che quest'ultima continuò ad andare al mare con i figli _1 ed a fare gite, senza ritenere di doversi allontanare da AS, neppure evidentemente avendo la percezione, ex ante, della situazione di rischio che si stava determinando, essendo del tutto presumibile che, viceversa, si sarebbe allontanata subito con i figli. Nulla, poi, è stato deTTo e tantomeno provato, circa i seguiti di quanto accadde in relazione all'inagibilità dell'appartamento, rispetto alla vita personale e familiare della , la mancata _1 fruizione dell'alloggio , nei limiti di cui sopra, essendo già stata risarcita quale danno patrimoniale, sì da non poter essere assunta di nuovo, come osservato dal Tribunale, a fondamento della condizione di stress o di lesione della serenità propria e familiare, occorrendo giungere alla steSS conclusione, rispetto ai viaggi per verificare i lavori e partecipare alle oo.pp., oggetto di specifico ristoro ( viaggi che, rispetto al tempo richiesto ed all'interferenza nella propria vita, avrebbero potuto, comunque, essere ovviati, anche al di là delle oo.pp., incaricando personale tecnico in loco, il cui compenso sarebbe stato certamente risarcito). Ferme le argomentazioni svolte, non può prescindersi dal considerare, peraltro, che i fatti in questione hanno riguardato una donna giovane, senza fragilità di sorta, il che neppure può essere ignorato, al di là dell'enfasi dei meSSggi mandati ai vari soggetti, nel periodo in questione, che, oltre a fare riferimento ad una percezione soggettiva, sono con evidenza da contestualizzare rispetto all'obiettivo di ottenere una reazione positiva dai destinatari. In tal senso, allora, gli elementi adTTi come sopra, valutati in rapporto alla situazione concreta, non consentono di ritenere raggiunta la prova di un danno risarcibile, neppure potendo essere dimenticato che l'abitazione di AS era la seconda casa dell'attrice, il che rileva con riferimento a quanto richiesto come sopra dalla Suprema Corte, in rapporto alla valutazione comparativa apprezzabile, anche temporalmente, fra un prima ed un dopo, sì da risultare insufficiente anche il requisito di un'apprezzabile gravità del danno conseguenza, rispetto alle conseguenze pregiudizievoli intrinsecamente proprie degli accadimenti della vita e come tali tollerabili. In ragione di tutto ciò, dunque, le critiche di cui al motivo di appello si appalesano, come tali, oltre che intrinsecamente fragili, infondate rispetto all'effettiva decisione assunta, che ha ritenuto il vissuto della , conseguente alla situazione dannosa in esame, non connotato in modo _1 sufficiente per superare la soglia di risarcibilità neceSSria rispetto al danno non patrimoniale. Tale motivo di gravame, pertanto, è infondato e va respinto.
*** *** *** Esaurito l'esame dei motivi di appello principale ed incidentale, va chiarito che le difese finali hanno sostanzialmente riproposto le argomentazioni già svolte , sì da non richiedere alcuna specifica motivazione ulteriore. Ciò detto, residua da decidere sulle spese di lite di primo e secondo grado, la cui regolazione, non può prescindere dal solo parziale accoglimento di entrambi i gravami e dalla molteplicità dei rapporti processuali, anche fra loro indipendenti, quali quelli fra assicurati e compagnie assicurative. In merito, devesi subito osservare che la FE ha depositato nota spese con cui _1 chiede anche la riliquidazione delle somme già ad eSS riconosciute in primo grado, a prescindere
24 dai parametri proposti, in ragione dell'epoca di svolgimento dell'ATP e del primo grado, considerato che il D.M. n. 147/22, modificativo del DM 55/14, è in vigore dal 23.10.22 , ed a prescindere dal fatto che nessun motivo di appello specifico è stato proposto sulle modalità di liquidazione delle spese stesse. Sul tema, la Suprema Corte, con pronuncia, sez.3, n.33412 del 19.12.24, ha avuto modo di confermare quanto segue: “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito aTTata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado”. Da quanto sopra, ben emerge, allora, che la pretesa in questione, nonostante l'accoglimento di alcuni dei motivi di appello incidentale, non consente affatto di azzerare la valenza della liquidazione effettuata dal Tribunale in favore della , non impugnata, atteso che, peraltro, nel _1 caso di specie, non si pone neppure un problema di diversa allocazione delle spese di lite di tale Parte, a fronte del fatto che il primo Giudice, incontestatamente, neppure ebbe ad effettuare aumenti per il numero dei contraddittori. Se si considera la motivazione del Tribunale sub pag.24 della sentenza appellata, anche proprio rispetto alle somme riconosciute all'allora ricorrente/attrice, il convincimento espresso risulta ancor più convincente. In sostanza, fermi gli effetti, per essere specifici, circa la condanna alle spese caducata quale effetto dei motivi accolti, nei confronti dell'arch. e di a favore degli appellanti CP_2 CP_5 principali, la valutazione complessiva della lite rispetto alle doglianze accolte, in relazione a pretese pur più, limitatamente, favorevoli a quelle riconosciute dal primo Giudice, non giustifica, nè consente la riliquidazione invocata: l'assoluta prevalente soccombenza della e della coppia P_ [...]
e , cui va aggiunta, in ragione del motivo accolto di appello Parte_1 Parte_2 incidentale della , l'arch. in uno con la marginalità delle voci di danno già negate dal _1 CP_2 primo Giudice e la solo parziale rideterminazione, in aumento, di quelle afferenti al mancato utilizzo dell'immobile, confortano il giudizio espresso. Ciò detto, quanto a , fermo, dunque, il “quantum” di cui alle spese di primo grado, _1 la cui condanna va estesa anche all'arch. , in relazione alle spese dell'appello occorre fare CP_2 riferimento al DM 55/14 vigente, tenuto conto dello scaglione di valore per le cause fino a 26.000 €, considerata la somma liquidata, applicando il parametro medio per tutte le voci, anche rispetto alla fase di trattazione/istruttoria, in ragione della presenza di appello e appello incidentale, con relative difese delle compagnie assicurative, sì che le spese medesime vanno liquidate in complessivi € 12.779,80, riconosciuto l'aumento richiesto, oltre C.U. , per l'appello incidentale, oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Quanto, poi, al rapporto processuale afferente alla domanda trasversale proposta dalla coppia – nei confronti di non può omettersi di rilevare come sussista Pt_1 Pt_2 P_ piena soccombenza, il che impone di condannare detta società al pagamento delle spese di lite , in esito all'azione di regresso accolta, sia di primo, che di secondo grado, a favore di quella che era la committenza, spese che devono essere liquidate, secondo i parametri già illustrati, richiamato
25 quanto argomentato, in modo incontestato, dal Tribunale a pag. 24 della sentenza: - quanto all'attività svolta fino alla sentenza di primo grado in € 5.460,00, oltre CU, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- quanto al secondo grado, in € 5.809,00, oltre C.U., oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. In relazione, in ultimo, alle spese di lite fra assicurati e compagnie assicurative, va osservato quanto segue:
-la condivisione sostanziale delle difese fra l'arch. e impone l'integrale CP_2 CP_5 compensazione delle spese medesime rispetto a dette Parti, in esito alla riforma afferente alla posizione della medesima, ciò in rapporto ad entrambi i gradi di giudizio, in applicazione CP_2 dell'art.92 comma 2 c.p.c., con riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni correlate, nello specifico, all'assenza di un'effettiva controversia fra chiamante in causa e terza chiamata;
- in merito, poi, alle spese di lite fra e va detto che il P_ Controparte_6 capo della sentenza afferente alla manleva rispetto alle somme dovute a titolo di risarcimento danno dall'assicurata, non è stato posto in discussione da entrambe le Parti ed è rimasto intonso, sì che circa le statuizioni di primo grado non ricorrono i presupposti per qualsivoglia intervento di questa Corte, per le ragioni già espresse, mentre occorre statuire quanto alle spese dell'appello, prendendo atto, tuttavia, anche in questo caso, dell'assenza di posizioni divergenti, alla luce delle considerazioni svolte: da ciò discendono, limitatamente, come detto, al gravame, i presupposti, di cui si è detto sopra ex art.92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 425/2022 emeSS in data 05.05.2022 dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 05.05.2022, notificata in data 13.05.2022, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, la Corte così provvede:
AR EN E NA, in parziale riforma della sentenza appellata, la , in P_ via di regresso, a tenere indenne per l'intero gli appellanti principali e Parte_2 [...]
, da quanto pagato da questi ultimi a favore di , in forza della sentenza di Parte_3 _1 primo e secondo grado;
ACCERTA, in parziale riforma della sentenza appellata, la responsabilità extracontrattuale di
, in solido con , e nella Controparte_2 Parte_1 Parte_2 P_ causazione dei danni subiti da;
_1
AR NU E NA, in parziale riforma della sentenza appellata, P_ [...]
, e , al pagamento a favore di , in Parte_2 Controparte_19 Controparte_2 _1 solido fra loro, della somma di € 20.443,18, oltre IVA su € 10.208,79, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale da luglio 2019, come già decisi in primo grado;
AR EN e NA, in parziale riforma della sentenza appellata,
[...]
a garantire e tenere indenne da ogni esborso _5 Controparte_2 conseguente all'accertata responsabilità della predetta nei confronti di , nei limiti di _1 polizza di cui alla parte motiva;
AR NU e NA, in parziale riforma della sentenza appellata, P_ [...]
, e , in solido fra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_2 _1
le spese di CTU, come liquidate all'esito del procedimento di ATP;
[...]
26 LI , per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna di al _1 pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_2 _5
TA , per il resto, l'appello principale e l'appello incidentale, dato atto del paSSggio in giudicato delle statuizioni: - sub 6 del dispositivo di primo grado, circa la manleva di Controparte_6
a favore di - sub 9 e 10 del dispositivo di primo grado, limitatamente alla condanna di P_
e ; - sub 11 del dispositivo di primo grado, limitatamente Parte_1 Parte_2 alla condanna di a favore di Controparte_6 P_
AR NU E NA , e P_ Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido fra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite di primo CP_2 _1 grado, come liquidate da statuizione sub 8 del dispositivo di cui alla sentenza appellata;
AR NU E NA , e P_ Parte_1 Parte_2 [...]
, in solido fra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite di secondo CP_2 _1 grado, che liquida in complessivi € 12.779,80, oltre C.U., per l'appello incidentale, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
AR EN E NA al pagamento delle spese di lite in favore di P_ [...]
e , spese che liquida: - quanto all'attività svolta fino alla sentenza Parte_1 Parte_2 di primo grado, in complessivi € 5.460,00,00, oltre CU, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
- quanto al secondo grado in complessivi € 5.809,00, oltre C.U., oltre al 15% ex art.2 citato DM, CPA ed IVA come per legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra e , Controparte_2 _5 sia rispetto al primo, che al secondo grado di giudizio;
COMPENSA integralmente le spese di lite del grado di appello fra e P_ [...]
CP_6
Genova, lì 13.5.2025
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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