Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.728 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. PISCITELLO NADIA); Parte_1
– ricorrente –
E nato a [...] il [...] (Avv. DI STEFANO MARIA ALDA); Controparte_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21/05/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di Per_ provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento della figlia minore nata a
Palermo il 16/09/2021, conformemente agli accordi dalle medesime indicati in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, che in questa sede integralmente si riportano:
“A) rimarrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, al rilascio di documenti e nulla- osta, saranno assunte, quindi, di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa e sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Ciascun genitore avrà l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. terrà con sé la figlia il martedì e il giovedì pomeriggio dall'uscita CP_1 della scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 14.00) sino alle 21.00 con onere di riaccompagnarla a casa della madre;
a settimane alterne, dalle ore 9.30 del sabato alle Per_ 19.00 della domenica;
considerato che
per le festività natalizie 2024 è stata con la madre la notte del 24 dicembre, il 26 dicembre e il giorno di Capodanno ed è stata con il padre il giorno di Natale (con pernottamento e fino alle 10,30 del giorno dopo), il 31 dicembre (con pernottamento ) e per la Befana, per le festività natalizie 2025 si procederà allo stesso modo ma inversamente;
per i successivi anni ciascun genitore trascorrerà con la figlia tre giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno alternando annualmente le festività; entrambi i genitori potranno trascorrere con la figlia, ad anni alterni, la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo e, sempre secondo il criterio dell'alternanza, ogni altra festa calendata dalle ore 16.00 del giorno precedente fino alle 19.30 della festa;
per le vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con la figlia due settimane ( non consecutive ) con onere di dare comunicazione all'altro genitore dei periodi prescelti entro il mese di maggio e con sospensione reciproca del diritto di visita;
i genitori si impegnano a consentire contatti telefonici e/o videochiamate ( una al giorno ) tra la figlia e l'altro genitore. Di ogni spostamento fuori città della minore ciascun genitore dovrà, comunque, fare all'altro apposita comunicazione.
C) La casa familiare, di proprietà del SInor , rimane nella disponibilità di CP_1 quest'ultimo; la SInora si trasferirà presso i propri genitori in attesa che venga Pt_1 liberata la casa di Via Antonio Furitano n. 9 (che i genitori le concedono in comodato d'uso).
Entrambi i genitori saranno, comunque, liberi di stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno (nell'ambito del comune di Palermo) con solo l'onere di darne comunicazione all'altro genitore anche ai fini delle comunicazioni che si rendessero necessarie per la minore.
D) Il SI. verserà alla SI.ra quale contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1 della figlia minore l'importo mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni dell'Indice ISTAT e contribuirà in ragione dei ⅔ alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia per l'individuazione delle quali (e modalità di richiesta e rimborso) si farà riferimento al Protocollo SIlato dal Tribunale di Palermo il 2/07/2019. Il SInor si impegna a contribuire in ragione del 50% alla spesa per l'asilo privato CP_1 Per_ che frequenta;
per patto espresso i SIg.ri si impegnano ad iscrivere Controparte_2 la bambina presso una scuola pubblica per i prossimi anni scolastici e la SInora Pt_1 dichiara di aver presentato la relativa domanda.
E) Si conviene, altresì, che i presenti accordi avranno efficacia immediata sin dalla sottoscrizione relativamente ai punti A), B) e C) mentre l'efficacia del punto D) decorrerà successivamente – ma non retroattivamente – al trasferimento della SI.ra , della Pt_1 Per_ figli e d dalla casa familiare. Persona_2
F) La SInora è stata ammessa al PSS;
in ogni caso, con la Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, gli Avvocati Nadia Piscitello e Maria Alda Di Stefano rinunziano alla solidarietà vigente in materia.
G) Per quant'altro non espressamente previsto, concordato e/o sottoscritto nel presente ricorso i SIg.ri e si rimettono alle Parte_1 Controparte_1 disposizioni di legge vigenti in materia.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento della figlia minore delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 22/05/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.