Articolo 29 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 28Articolo 30
Versione
22 aprile 1979
Art. 29. Inquadramento nelle nuove categorie

Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1 maggio 1978 e' inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella I categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;
2) nella II categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;
3) nella III categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;
4) nella IV categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V: il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;
5) nella V categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;
6) nella VI categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;
7) nella VII categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;
8) nella VIII categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.
L'inquadramento di cui al precedente comma e' effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979
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