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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10129 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 562/2024 promossa da:
, elettivamente Parte_1
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv.
MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende con l'avv.
NO NI per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato, Parte_2
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento degli avvisi bonari nn. 21EUL7H0010128, 21EUL7H0010129, 21EUL7H0010130
e 21EUL7H0010132 notificati dall' in data 16.07.2021 e delle CP_1
Deliberazioni di rigetto emesse dal Comitato Amministratore FDPL presso nn. 1135, 1136, 1137 e 1138 del 13 e 14 settembre 2023, CP_1
notificate a mezzo pec il 19.9.2023.
In particolare la società ricorrente deduceva che l' notificava in CP_1
data 16.07.2021, in relazione alla posizione di (non Persona_1
più dipendente all'epoca delle notifiche), i seguenti avvisi bonari: avviso n. 21EUL7H0010128 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 107.169,00 relativo all'anno 2016, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995; avviso n. 21EUL7H0010129 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 141.433,00 relativo all'anno 2017, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Quindi rappresentava che il aveva comunicato in data Per_1
05.05.2014 ad essa Società di aver esercitato presso l' l'opzione di CP_1
cui all'art. 1 co. 23 della l. 335/1995, con decorrenza dall'1.5.2014.
Conseguentemente da tale momento la società aveva provveduto ad effettuare i versamenti contributivi sull'imponibile del predetto nei limiti del cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
2 Con riguardo alla posizione di già dipendente della società, CP_2
parte ricorrente deduceva che sempre in data 16.07.2021 venivano notificati i seguenti avvisi bonari: avviso bonario del 16.7.2021 n.
21EUL7H0010130 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 81.328,00 relativamente all'anno 2018, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995; avviso bonario n. 21EUL7H0010132 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 98.282,00 relativamente all'anno 2019, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Quindi rappresentava che il Dri con atto del 20.11.2017 aveva comunicato alla società di avere esercitato l'opzione per accedere ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 legge 335/1995, con decorrenza dal
20.11.2017, ragion per cui la società, con decorrenza dal mese successivo alla dichiarazione rilasciata, aveva provveduto ad effettuare i versamenti contributivi sull'imponibile del medesimo nei limiti del cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Concludeva deducendo di aver proposto avverso gli avvisi bonari dell' appositi ricorsi amministrativi dinanzi al comitato CP_1 CP_3
Competente, rigettati con le delibere nn. 1135, 1136, 1137 e 1138.
In diritto sosteneva che la comunicazione dei lavoratori fatta alla società a mezzo mail dell'opzione esercitata deve essere ritenuta valida
3 ed efficacia ai fini dell'opzione di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge 335/1995, invocava la libertà di forma per l'esercizio del diritto di opzione e deduceva che la società non potesse essere chiamata a rispondere delle conseguenze connesse alle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato detta opzione.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l'ente resistente deduceva che alcuna domanda di opzione al sistema contributivo era pervenuta Cont da parte dei lavoratori e deduceva altresì che la società Per_1
datrice di lavoro non avrebbe verificato quanto dichiarato dai lavoratori, né avrebbe dimostrato di aver acquisito da parte dell' CP_1
Cont l'accoglimento della domanda dei lavoratori e e le Per_1
dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento;
eccepiva che eventuali comunicazioni in merito, inoltrate a soggetti diversi non spiegano effetto nei confronti dell' . CP_1
All'udienza del 09.10.2024 questo Giudice respingeva le richieste istruttorie in ragione della loro genericità e rinviava per discussione all'udienza dell'11.06.2025; all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 ordinava alle parti la produzione dei DM10 relativi ai dipendenti per cu
è causa, con rinvio per discussione. All'udienza odierna la causa veniva quindi discussa e decisa con la presente sentenza.
4 *** *** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dagli accertamenti effettuati dall' in ordine all'anzianità contributiva dei dipendenti CP_1
Cont ( e della società ricorrente e, nello specifico, in merito Per_1
all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, co. 18, Legge
335/1995.
Con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio di cui alla L. n.
335/95, è stato introdotto il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo per coloro che, a partire dal 1° gennaio 1996, si sono iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie, risultando dunque, privi, a tale data, di anzianità contributiva. Per i lavoratori con una posizione assicurativa nel periodo anteriore al 1° gennaio 1996 si applica il calcolo della pensione in forma mista, assoggettando cioè al sistema retributivo i periodi fino al 31 dicembre
1995 ed al sistema contributivo i periodi che ricadono nella vigenza della L. 335/95. Per coloro che hanno maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le regole di calcolo previste dal sistema retributivo.
In particolare, l'art. 2 comma 18 L. 335/95 ha stabilito che “per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo ai sensi del comma
5 23 dell'art. 1 è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivamente alla data dell'opzione”.
L'art. 1 comma 23 della legge 335/1995 ha stabilito che “Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
Quanto ai requisiti per accedere al sistema contributivo il lavoratore deve avere meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre
1995, deve avere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (ovvero successivi al 31 dicembre 1995), deve essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Orbene oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno di una valida comunicazione all' da parte dei lavoratori dell'opzione di CP_1
cui all'art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 e la forma che tale
6 comunicazione deve avere, non essendo contestata la sussistenza in capo ai due lavoratori dei requisiti per accedere al sistema contributivo.
La tesi di parte ricorrente poggia, da un lato sulla pretesa validità ed efficacia della comunicazione a mezzo mail avviata alla Società (non Cont all' dai lavoratori ( e , nonché sull'assenza di CP_1 Per_1
indicazioni da parte dell' circa modalità specifiche di CP_1
comunicazione all'ente stesso dell'opzione, da cui deduce la conseguente validità di qualsiasi modalità di comunicazione;
altro argomento difensivo è l'impossibilità di far ricadere sul datore di lavoro le conseguenze delle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato l'opzione al regime contributivo di cui al comma
23 dell'art. 1 l. 335/1995.
L' di contro eccepisce che alcuna comunicazione è pervenuta CP_1
all'ente da parte dei lavoratori e che il datore di lavoro deve verificare che il dipendente abbia esercitato l'opzione contributiva mediante la presentazione di una domanda specifica e l'acquisizione dei relativi requisiti contributivi.
Posto che le comunicazioni dei lavoratori pervenute alla società ricorrente rilevano solo ai fini del rapporto tra datore di lavoro e lavoratori e non rispetto all' quanto al rapporto previdenziale che CP_1
si instaura tra lavoratore ed ente previdenziale occorre statuire in che modo deve essere manifestata la volontà di optare per il sistema contributivo.
7 Proprio in ordine alle modalità di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte del lavoratore con una recente pronuncia la
Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 17703 depositata il 30 giugno 2025) ha avuto modo di chiarire che “L'opzione di cui all'art.
1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995 è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Con l'opzione,
l'interessato manifesta la volontà di preferire, quale criterio per la liquidazione della pensione, le regole del sistema contributivo. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale. La portata della scelta, i riflessi, anche di natura pubblicistica, e le connesse esigenze di certezza impongono allora di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all'art.
1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti. Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell'atto, funzionali allo stesso e compatibili – quanto alla necessità di forma scritta – con una deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti. Ne consegue, pertanto, che le indicate modalità di forma non sono surrogabili dalla
8 comunicazione mensile datoriale dei flussi cd. Uniemens, dovendosi al contempo precisare che ogni diversa questione -concernente, per esempio, la sussistenza di un potere rappresentativo conferito dall'interessato al datore di lavoro- resta del tutto estranea dalla presente fattispecie.
Quindi la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma
23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà”.
Orbene, alla luce del detto principio che questo Giudice ritiene di applicare alla presente controversia, appare superato anche quanto dedotto dalla società ricorrente sulla scorta della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 851/2025 prodotta in giudizio, in ordine alla valenza probatoria delle denunce DM10.
Va infatti evidenziato, come aveva già sostenuto il Tribunale di Roma con sentenza n. 10153/2024 che qui si richiama, che le denunce DM10 provenienti dal datore di lavoro assurgono a mero fatto e non certo a manifestazione della volontà del lavoratore di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 1 comma 23 cit.
9 La Cassazione ha chiarito che la manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e deve essere indirizzata direttamente all'Ente in ragione della rilevanza dell'atto.
Questa formalità garantisce la certezza dell'opzione effettuata e non può essere surrogata da comportamenti concludenti o da comunicazioni indirette come quella effettuata dal datore di lavoro tramite i flussi
UniEmens.
Fermo il principio richiamato sulla non surrogabilità della
“dichiarazione scritta indirizzata dall'interessato all'ente previdenziale”, va anche evidenziato che oltretutto le denunce DM10 e gli UniEmens prodotti nel caso di specie, neppure sono univoci in Cont ordine al fatto che il regime prescelto da e fosse quello Per_1
contributivo, non essendovi esatta corrispondenza tra i dati di cui alle denunce cumulative e i dati degli Uniemens allegati e non potendo ritenere che da sporadici Uniemens l' avrebbe dovuto avvedersi del CP_1
cambio di regime previdenziale come sostenuto nella dalla Corte di
Appello di Roma nella sentenza 851/2025.
Si consideri inoltre che parte ricorrente nulla deduce in ordine alla durata del rapporto di lavoro tra la società e i due lavoratori (non vi è nel ricorso né la data di inizio del rapporto di lavoro né quella di cessazione del medesimo) o in ordine al numero di dirigenti in forza presso la società negli anni oggetto di causa (nulla dice il ricorso al
10 riguardo), per cui non vi è neppure prova che i dati indicati nei DM10 cumulativi siano riferiti ai lavorati per cui è causa.
Quanto alla forma dell'opzione, deve trattarsi di dichiarazione scritta del lavoratore indirizzata all e che produce effetti solo nel e dal CP_1
momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, trattandosi di atto unilaterale di natura recettizia.
Ai sensi dell'art. 1334 del c.c., richiamato espressamente dalla
Cassazione, gli atti unilaterali infatti producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto al quale sono destinati.
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto due missive, una relativa al e l'altra al Dri indirizzate all' corredate di report Per_1 CP_1
dell'invio a mezzo fax al numero 0668972337 ma non vi è prova alcuna che tale numero corrisponda all' di competenza e che quindi CP_1
l'atto sia pervenuto a conoscenza dell' né l'estratto web di cui CP_1
all'allegato 9 della nota depositata dalla ricorrente in data 22.09.2025 dimostra che il numero di fax sia riconducibile all' perché CP_1
l'estratto riporta un numero differente (06-68972111).
Se da un canto non vi è prova di una comunicazione scritta cartacea non vi è neppure prova che l'opzione sia stata comunicata all' con CP_1
modalità telematiche – occorre evidenziare, già all'epoca operative.
Va altresì evidenziata l'infondatezza dell'argomento per cui la società non possa essere chiamata a rispondere delle conseguenze connesse alle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato detta
11 opzione, tenuto conto che la società ha omesso di versare i contributi nella misura dovuta in assenza di ogni verifica in ordine alla sussistenza, validità e legittimità dell'asserita e non provata adesione al sistema contributivo dei propri dipendenti.
In assenza di prova che sia stata esercitata l'opzione per il sistema contributivo in forma scritta indirizzata all' e pervenuta a CP_1
conoscenza di quest'ultima, deve ritenersi fondata la pretesa dell' CP_1
con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della novità della questione e tenuto conto della recente giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
PI TT
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TT ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 562/2024 promossa da:
, elettivamente Parte_1
domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv.
MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende con l'avv.
NO NI per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato, Parte_2
adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'annullamento degli avvisi bonari nn. 21EUL7H0010128, 21EUL7H0010129, 21EUL7H0010130
e 21EUL7H0010132 notificati dall' in data 16.07.2021 e delle CP_1
Deliberazioni di rigetto emesse dal Comitato Amministratore FDPL presso nn. 1135, 1136, 1137 e 1138 del 13 e 14 settembre 2023, CP_1
notificate a mezzo pec il 19.9.2023.
In particolare la società ricorrente deduceva che l' notificava in CP_1
data 16.07.2021, in relazione alla posizione di (non Persona_1
più dipendente all'epoca delle notifiche), i seguenti avvisi bonari: avviso n. 21EUL7H0010128 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 107.169,00 relativo all'anno 2016, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995; avviso n. 21EUL7H0010129 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 141.433,00 relativo all'anno 2017, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Quindi rappresentava che il aveva comunicato in data Per_1
05.05.2014 ad essa Società di aver esercitato presso l' l'opzione di CP_1
cui all'art. 1 co. 23 della l. 335/1995, con decorrenza dall'1.5.2014.
Conseguentemente da tale momento la società aveva provveduto ad effettuare i versamenti contributivi sull'imponibile del predetto nei limiti del cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
2 Con riguardo alla posizione di già dipendente della società, CP_2
parte ricorrente deduceva che sempre in data 16.07.2021 venivano notificati i seguenti avvisi bonari: avviso bonario del 16.7.2021 n.
21EUL7H0010130 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 81.328,00 relativamente all'anno 2018, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995; avviso bonario n. 21EUL7H0010132 per il pagamento della contribuzione IVS sull'imponibile di € 98.282,00 relativamente all'anno 2019, in quanto somma eccedente il cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Quindi rappresentava che il Dri con atto del 20.11.2017 aveva comunicato alla società di avere esercitato l'opzione per accedere ai trattamenti pensionistici con il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 legge 335/1995, con decorrenza dal
20.11.2017, ragion per cui la società, con decorrenza dal mese successivo alla dichiarazione rilasciata, aveva provveduto ad effettuare i versamenti contributivi sull'imponibile del medesimo nei limiti del cd. massimale di cui all'art. 2, co. 18, l. 335/1995.
Concludeva deducendo di aver proposto avverso gli avvisi bonari dell' appositi ricorsi amministrativi dinanzi al comitato CP_1 CP_3
Competente, rigettati con le delibere nn. 1135, 1136, 1137 e 1138.
In diritto sosteneva che la comunicazione dei lavoratori fatta alla società a mezzo mail dell'opzione esercitata deve essere ritenuta valida
3 ed efficacia ai fini dell'opzione di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge 335/1995, invocava la libertà di forma per l'esercizio del diritto di opzione e deduceva che la società non potesse essere chiamata a rispondere delle conseguenze connesse alle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato detta opzione.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l'ente resistente deduceva che alcuna domanda di opzione al sistema contributivo era pervenuta Cont da parte dei lavoratori e deduceva altresì che la società Per_1
datrice di lavoro non avrebbe verificato quanto dichiarato dai lavoratori, né avrebbe dimostrato di aver acquisito da parte dell' CP_1
Cont l'accoglimento della domanda dei lavoratori e e le Per_1
dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento;
eccepiva che eventuali comunicazioni in merito, inoltrate a soggetti diversi non spiegano effetto nei confronti dell' . CP_1
All'udienza del 09.10.2024 questo Giudice respingeva le richieste istruttorie in ragione della loro genericità e rinviava per discussione all'udienza dell'11.06.2025; all'esito dell'udienza dell'11.06.2025 ordinava alle parti la produzione dei DM10 relativi ai dipendenti per cu
è causa, con rinvio per discussione. All'udienza odierna la causa veniva quindi discussa e decisa con la presente sentenza.
4 *** *** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dagli accertamenti effettuati dall' in ordine all'anzianità contributiva dei dipendenti CP_1
Cont ( e della società ricorrente e, nello specifico, in merito Per_1
all'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, co. 18, Legge
335/1995.
Con la riforma del sistema pensionistico obbligatorio di cui alla L. n.
335/95, è stato introdotto il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo per coloro che, a partire dal 1° gennaio 1996, si sono iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie, risultando dunque, privi, a tale data, di anzianità contributiva. Per i lavoratori con una posizione assicurativa nel periodo anteriore al 1° gennaio 1996 si applica il calcolo della pensione in forma mista, assoggettando cioè al sistema retributivo i periodi fino al 31 dicembre
1995 ed al sistema contributivo i periodi che ricadono nella vigenza della L. 335/95. Per coloro che hanno maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le regole di calcolo previste dal sistema retributivo.
In particolare, l'art. 2 comma 18 L. 335/95 ha stabilito che “per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo ai sensi del comma
5 23 dell'art. 1 è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivamente alla data dell'opzione”.
L'art. 1 comma 23 della legge 335/1995 ha stabilito che “Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
Quanto ai requisiti per accedere al sistema contributivo il lavoratore deve avere meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre
1995, deve avere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (ovvero successivi al 31 dicembre 1995), deve essere in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.
Orbene oggetto del presente giudizio è la sussistenza o meno di una valida comunicazione all' da parte dei lavoratori dell'opzione di CP_1
cui all'art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 e la forma che tale
6 comunicazione deve avere, non essendo contestata la sussistenza in capo ai due lavoratori dei requisiti per accedere al sistema contributivo.
La tesi di parte ricorrente poggia, da un lato sulla pretesa validità ed efficacia della comunicazione a mezzo mail avviata alla Società (non Cont all' dai lavoratori ( e , nonché sull'assenza di CP_1 Per_1
indicazioni da parte dell' circa modalità specifiche di CP_1
comunicazione all'ente stesso dell'opzione, da cui deduce la conseguente validità di qualsiasi modalità di comunicazione;
altro argomento difensivo è l'impossibilità di far ricadere sul datore di lavoro le conseguenze delle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato l'opzione al regime contributivo di cui al comma
23 dell'art. 1 l. 335/1995.
L' di contro eccepisce che alcuna comunicazione è pervenuta CP_1
all'ente da parte dei lavoratori e che il datore di lavoro deve verificare che il dipendente abbia esercitato l'opzione contributiva mediante la presentazione di una domanda specifica e l'acquisizione dei relativi requisiti contributivi.
Posto che le comunicazioni dei lavoratori pervenute alla società ricorrente rilevano solo ai fini del rapporto tra datore di lavoro e lavoratori e non rispetto all' quanto al rapporto previdenziale che CP_1
si instaura tra lavoratore ed ente previdenziale occorre statuire in che modo deve essere manifestata la volontà di optare per il sistema contributivo.
7 Proprio in ordine alle modalità di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo da parte del lavoratore con una recente pronuncia la
Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 17703 depositata il 30 giugno 2025) ha avuto modo di chiarire che “L'opzione di cui all'art.
1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995 è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Con l'opzione,
l'interessato manifesta la volontà di preferire, quale criterio per la liquidazione della pensione, le regole del sistema contributivo. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale. La portata della scelta, i riflessi, anche di natura pubblicistica, e le connesse esigenze di certezza impongono allora di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all'art.
1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti. Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell'atto, funzionali allo stesso e compatibili – quanto alla necessità di forma scritta – con una deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti. Ne consegue, pertanto, che le indicate modalità di forma non sono surrogabili dalla
8 comunicazione mensile datoriale dei flussi cd. Uniemens, dovendosi al contempo precisare che ogni diversa questione -concernente, per esempio, la sussistenza di un potere rappresentativo conferito dall'interessato al datore di lavoro- resta del tutto estranea dalla presente fattispecie.
Quindi la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: «La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma
23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall'interessato all'Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà”.
Orbene, alla luce del detto principio che questo Giudice ritiene di applicare alla presente controversia, appare superato anche quanto dedotto dalla società ricorrente sulla scorta della sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 851/2025 prodotta in giudizio, in ordine alla valenza probatoria delle denunce DM10.
Va infatti evidenziato, come aveva già sostenuto il Tribunale di Roma con sentenza n. 10153/2024 che qui si richiama, che le denunce DM10 provenienti dal datore di lavoro assurgono a mero fatto e non certo a manifestazione della volontà del lavoratore di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 1 comma 23 cit.
9 La Cassazione ha chiarito che la manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e deve essere indirizzata direttamente all'Ente in ragione della rilevanza dell'atto.
Questa formalità garantisce la certezza dell'opzione effettuata e non può essere surrogata da comportamenti concludenti o da comunicazioni indirette come quella effettuata dal datore di lavoro tramite i flussi
UniEmens.
Fermo il principio richiamato sulla non surrogabilità della
“dichiarazione scritta indirizzata dall'interessato all'ente previdenziale”, va anche evidenziato che oltretutto le denunce DM10 e gli UniEmens prodotti nel caso di specie, neppure sono univoci in Cont ordine al fatto che il regime prescelto da e fosse quello Per_1
contributivo, non essendovi esatta corrispondenza tra i dati di cui alle denunce cumulative e i dati degli Uniemens allegati e non potendo ritenere che da sporadici Uniemens l' avrebbe dovuto avvedersi del CP_1
cambio di regime previdenziale come sostenuto nella dalla Corte di
Appello di Roma nella sentenza 851/2025.
Si consideri inoltre che parte ricorrente nulla deduce in ordine alla durata del rapporto di lavoro tra la società e i due lavoratori (non vi è nel ricorso né la data di inizio del rapporto di lavoro né quella di cessazione del medesimo) o in ordine al numero di dirigenti in forza presso la società negli anni oggetto di causa (nulla dice il ricorso al
10 riguardo), per cui non vi è neppure prova che i dati indicati nei DM10 cumulativi siano riferiti ai lavorati per cui è causa.
Quanto alla forma dell'opzione, deve trattarsi di dichiarazione scritta del lavoratore indirizzata all e che produce effetti solo nel e dal CP_1
momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, trattandosi di atto unilaterale di natura recettizia.
Ai sensi dell'art. 1334 del c.c., richiamato espressamente dalla
Cassazione, gli atti unilaterali infatti producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del soggetto al quale sono destinati.
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto due missive, una relativa al e l'altra al Dri indirizzate all' corredate di report Per_1 CP_1
dell'invio a mezzo fax al numero 0668972337 ma non vi è prova alcuna che tale numero corrisponda all' di competenza e che quindi CP_1
l'atto sia pervenuto a conoscenza dell' né l'estratto web di cui CP_1
all'allegato 9 della nota depositata dalla ricorrente in data 22.09.2025 dimostra che il numero di fax sia riconducibile all' perché CP_1
l'estratto riporta un numero differente (06-68972111).
Se da un canto non vi è prova di una comunicazione scritta cartacea non vi è neppure prova che l'opzione sia stata comunicata all' con CP_1
modalità telematiche – occorre evidenziare, già all'epoca operative.
Va altresì evidenziata l'infondatezza dell'argomento per cui la società non possa essere chiamata a rispondere delle conseguenze connesse alle errate modalità con le quali i lavoratori avrebbero esercitato detta
11 opzione, tenuto conto che la società ha omesso di versare i contributi nella misura dovuta in assenza di ogni verifica in ordine alla sussistenza, validità e legittimità dell'asserita e non provata adesione al sistema contributivo dei propri dipendenti.
In assenza di prova che sia stata esercitata l'opzione per il sistema contributivo in forma scritta indirizzata all' e pervenuta a CP_1
conoscenza di quest'ultima, deve ritenersi fondata la pretesa dell' CP_1
con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della novità della questione e tenuto conto della recente giurisprudenza sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
PI TT
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