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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5258/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26/11/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/09/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. FLORIO CARLO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. BELLINI RICCARDO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento della
CURATRICE SPECIALE AVV. in rappresentanza delle figlie Controparte_2 minori delle parti, (Nata a Seriate il 26.11.2009) e (nata a [...] Per_1 Per_2 il 27.07.2011), nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per le parti e la Curatrice speciale come da note scritte di udienza depositate in data 19-
25/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il 03/03/2004 presso la Casa comunale di CP_1
Bergamo, dalla cui unione nascevano le figlie in data 26.11.2009) e Per_1 Per_2
(in data 27.07.2011), e che la separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1234/2020, pubblicata in data 23/09/2020 – chiedeva, nella presente sede: “IN VIA PRELIMINARE – di disporre il divieto per il convenuto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie minori, nonché di frequentare i luoghi da esse abitualmente frequentati (abitazione, scuola, attività extrascolastiche), salvo che previa autorizzazione dell'Ill.mo Tribunale adito, al fine di garantire la tutela della serenità, della sicurezza e dell'equilibrio psico-fisico delle medesime;
- ammonire il convenuto affinché senza ulteriore indugio inizi a versare gli assegni di mantenimento nella misura già stabilita in sede di separazione nonché al saldo degli arretrati per assegni di mantenimento e risarcimento dei danni ivi stabiliti in favore delle figlie e/o adottare ogni eventuale altro provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. nell'interesse della prole - dare atto della sussistenza dei requisiti di legge, pronunciare in favore dell'odierna ricorrente provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio
a spese dello stato;
NEL MERITO - pronunciare, anche ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera d, e art. 3 punto 2 lett b, L 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile… - disporre il divieto per il convenuto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie minori, nonché di frequentare i luoghi da esse abitualmente frequentati (abitazione, scuola, attività extrascolastiche), salvo che previa autorizzazione dell'Ill.mo Tribunale adito, al fine di garantire la tutela della serenità, della sicurezza e dell'equilibrio psico-fisico delle medesime;
- dichiarare la decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale sulle minori in data 26.11.2009 e in data 27.07.2011, ai sensi e per gli Per_1 Per_2 effetti degli artt. 330 e ss. c.c., per avere posto in essere comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita, la salute e lo sviluppo psico-fisico delle medesime;
- disporre l'affidamento esclusivo delle minori in data 26.11.2009 e Per_1 Per_2 pagina 2 di 11 in data 27.07.2011 alla ricorrente, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., con collocazione delle minori presso la madre;
- Disporre a carico del convenuto e in favore della ricorrente, un assegno divorzile, nella misura e con le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa e congrua, avuto riguardo alla durata del matrimonio, alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, al contributo fornito dalla ricorrente alla vita familiare;
- condannare il convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento delle figlie in data Per_1
26.11.2009 e in data 27.07.2011, nella misura che sarà ritenuta equa e congrua Per_2 dal Tribunale, avuto riguardo alle capacità economiche di ciascun genitore ed ai bisogni delle minori;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che il marito si era reso dapprima irreperibile e poi veniva detenuto in carcere per gravi fatti di maltrattamento commessi ai danni della moglie;
che, infatti, dagli atti del procedimento penale risultava che la pacifica convivenza tra loro aveva breve durata dato che, ben presto, l'atmosfera coniugale veniva alterata dagli instabili stati d'animo e scatti d'ira del marito, in occasione dei quali gettava oggetti per casa, urlava e insultava la coniuge; che la situazione degenerava Pe drasticamente negli anni successivi dal momento che era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche; che il culmine dei comportamenti violenti dell'uomo avveniva il giorno 06/05/2017 quando, alla richiesta di spiegazioni alla moglie del motivo per cui non volesse dormire insieme a lui, costui reagiva aggredendola violentemente, cingendole le mani al collo fino a farle mancare il respiro, episodio da cui scaturiva un accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Seriate e, poi, l'allontanamento della moglie e delle figlie dal domicilio coniugale;
che da tali fatti scaturiva il procedimento penale iscritto al n.
5005/2017 r.g.n.r., nell'ambito del quale il giudice per le indagini preliminari pronunciava ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dalla prole;
che il procedimento penale veniva definito, in primo grado, con sentenza resa in data
23/04/2018 che accertava la penale responsabilità dell'odierno convenuto per il reato di maltrattamenti e percosse condannandolo alla pena della reclusione di due anni e sei mesi, oltre al risarcimento del danno, condanna che veniva confermata dalla Corte d'appello di
Brescia in sede di gravame;
che, nelle more del procedimento penale, il Tribunale civile pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al marito e disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre;
che, nonostante la pagina 3 di 11 previsione di un contributo di euro 400 al mese per il mantenimento delle figlie, l'odierno convenuto non aveva mai versato alcuna somma, neppure quella dovuta a titolo di risarcimento del danno, rendendosi del tutto inadempiente ai suoi doveri, tanto da costringere la ricorrente a sporgere una nuova denuncia-querela ai sensi dell'articolo 570 bis c.p.; che, dunque, in questa vicenda, le figlie minori, oltre ad aver assistito sin dai primi anni di vita a scene di violenza nei confronti della madre, avevano patito l'assenza e l'indifferenza della figura paterna;
che nemmeno la permanenza presso la Casa
Circondariale sembrava aver sortito effetto alcuno, come lasciava intuire una missiva inviata dall'uomo all'odierna ricorrente durante il periodo di permanenza in carcere, ove, con tono quasi recriminatorio, accusava la moglie di essere la responsabile della situazione di reclusione in cui lo stesso si trovava, arrivando persino a dichiarare di voler
“perdonare” la moglie per le sue decisioni;
che la sig.ra dovendosi occupare Pt_1 delle figlie minori ( peraltro, affetta da disturbo dello spettro autistico di livello I, Per_1 grave disturbo di ansia da separazione con ricaduta sul tono dell'umore in senso depressivo, fobia sociale e ritiro sociale), ad oggi, è priva di occupazione lavorativa per cui l'unica fonte di sostentamento percepita consisteva nel Reddito di Inclusione e CP_ nell'Assegno Unico erogato dall
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il convenuto ammettendo di aver abusato, all'epoca dei fatti, di sostanze alcoliche e stupefacenti, motivo per cui aveva intrapreso un percorso terapeutico presso il Serd della Casa circondariale, che dichiarava essersi concluso positivamente nel febbraio 2025; rappresentava di aver maturato negli ultimi anni un personale ravvedimento delle proprie condotte rendendosi conto dei gravi errori commessi; esprimeva il desiderio di avere una seconda possibilità come padre e in tale ottica dichiarava di volersi porre a completa disposizione dell'Autorità giudiziaria al fine di intraprendere un percorso di riavvicinamento con le proprie figlie, anche per dimostrare il proprio ravvedimento per le condotte perpetrate. Contestava la richiesta di un divieto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie o ai luoghi da loro abitualmente frequentati, rappresentando che dal giorno in cui era stato scarcerato mai si era avvicinato a loro o aveva arrecato in altro modo pregiudizio, mentre si era adoperato per ricostruire la propria esistenza cercando un lavoro e una sistemazione abitativa. Contestava la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma anche di affidamento superesclusivo delle figlie alla madre, affermando che durante la detenzione gli risultava impossibile avere un contatto con le minori in quanto erano rimaste del tutto prive di pagina 4 di 11 riscontro le lettere inviate alla madre delle figlie. Affermava che la situazione attuale era molto cambiata in quanto aveva reperito un alloggio all'interno della Comunità “Don
Milani” in Sorisole e aveva ripreso a svolgere regolare attività lavorativa presso la “Sole
Scanzorosciate S.p.a.”, con un contratto di lavoro a tempo determinato;
si dichiarava consapevole che il rapporto di fiducia tra il padre e le figlie, vista la sua lontananza per un così lungo periodo, doveva essere ricostruito con gradualità anche tenuto conto delle condizioni di salute della minore motivo per cui chiedeva la conferma del regime Per_1 di affidamento esclusivo previsto in sede di separazione, con previsione di incontri alla presenza dei Servizi sociali.
Nominata d'ufficio ex art. 473-bis.8 c.p.c., con comparsa depositata in data 30/10/2025 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale Avv. rappresentando di Controparte_2 aver incontrato personalmente le minori in data 16/10/2025 e che entrambe erano apparse serene e tranquille durante l'incontro; dava atto che la minore da circa un anno, Per_1
è seguita con regolarità dalla dottoressa in un percorso di sostegno Controparte_4 psicologico con cadenza quindicinale che sembra averle apportato significativo benessere e serenità, per quanto raccontato dalla stessa minore;
rilevava come, alla luce dei fatti di violenza rappresentati e del tempo decorso dall'interruzione dei rapporti, apparisse imprescindibile l'avvio di accertamenti da parte dei Servizi sociali e specialistici tesi a verificare la congruità delle richieste paterne rispetto al benessere delle figlie.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza tenutasi in collegamento da remoto ex art. 127-bis c.p.c. in data 18/11/2025, il Giudice si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione tra i coniugi e, dopo ampio confronto coi procuratori delle parti, la difesa materna dichiarava di rinunziare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e, considerato il contegno assunto nel processo dal convenuto, dichiarava anche di rinunciare, per conto della sua assistita alla richiesta di divieto di avvicinamento. La difesa del convenuto, a propria volta, aderiva alla domanda di Pe affidamento super esclusivo delle minori alla madre, manifestando l'impegno di a continuare ad evitare contatti diretti con le minori, rinunziando alla istanza di avvio immediato di un percorso di riavvicinamento con le figlie al fine di rispettare i loro tempi e i loro bisogni emotivi come rappresentati in udienza dalla madre. Il Curatore speciale dichiarava di aderire alle condizioni concordate tra i difensori delle parti, rimettendosi per il resto alla decisione del Tribunale.
All'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 26/11/2025, precisate congiuntamente pagina 5 di 11 le conclusioni dai procuratori delle Parti con piena adesione del Curatore Speciale, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile presso la Casa comunale di Bergamo in data 03/03/2004 e la separazione veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1234/2020, pubblicata in data
23/09/2020, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale ritiene, poi, che le condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, oggetto di accordo tra le Parti e il Curatore Speciale, meritino integrale accoglimento potendo essere positivamente valutate tenuto conto, da un lato, della necessità per il signor di CP_1 impegnarsi nel condurre una vita regolare alla luce del percorso di ravvedimento e di recupero intrapreso in carcere per il superamento della dipendenza dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, e, dall'altro lato, della necessità di salvaguardare l'equilibrio psicofisico ed emotivo attuale delle minori, che, oramai da alcuni anni, non incontrano il padre e necessitano di riacquistare graduale fiducia verso questa figura genitoriale.
Preme ricordare, infatti, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio, che pagina 6 di 11 potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Ora, il Collegio ritiene che, all'attualità, il signor necessiti di recuperare e CP_1 rafforzare le proprie funzioni genitoriali motivo per cui non sono ancora maturi i tempi per ipotizzare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
In ossequio all'art. 31 della c.d. Convenzione di Istanbul, appare conforme agli interessi delle figlie minori prevedere che queste vengano affidate in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le autorità sanitarie e con gli altri organi della pubblica amministrazione, assumendo unilateralmente tutte le decisioni più importati per la vita delle figlie in tema di salute, scuola, educazione e residenza anagrafica.
Quanto ai contatti e agli incontri tra il padre e le minori, i procuratori hanno concordato la sospensione temporanea di visite e contatti liberi, che potranno avvenire in futuro nel rispetto di tutte le cautele volte a preservare il benessere delle figlie.
In tal senso, deve essere conferito al Servizio sociale territorialmente competente per il
Comune di residenza delle minori di mantenere la presa in carico del nucleo familiare per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, al fine di vigiliare sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico-emotivo delle figlie.
L'ascolto diretto delle minori da parte del Tribunale si reputa manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In ultimo, il Collegio ritiene che meritino accoglimento le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, in quanto idonee a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali al loro mantenimento, nel contemperamento delle attuali condizioni personali e occupazionali delle parti, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, anche nel rapporto processuale con il Curatore speciale delle minori.
P.Q.M.
pagina 7 di 11 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. in data 03.03.2004, trascritto nei registri di Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Bergamo (BG) all'atto n. 20, parte I, reg. atti di matrimonio dell'anno
2004, alle seguenti condizioni:
- dispone l'affidamento delle figlie minori e in via “super Per_1 Per_2 esclusiva” alla madre, Sig.ra con collocamento stabile Parte_1 presso la stessa e con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, dando atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda di declaratoria di decadenza del Parte_1
Sig. dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento pari ad euro 500,00 per entrambe le figlie
(euro 250,00 per ciascuna figlia) sino a che le stesse saranno economicamente indipendenti. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno diciassette di ogni mese a mezzo bonifico bancario ed è soggetta a rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati, con periodicità annuale;
- stabilisce che per le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, ciascun genitore sia obbligato a concorrervi in misura del cinquanta per cento secondo il seguente schema in uso presso il
Tribunale di Bergamo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non pagina 8 di 11 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o pagina 9 di 11 gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa pagina 10 di 11 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dà atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile;
- dà atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda volta ad Parte_1 ottenere un ordine di protezione con divieto di avvicinamento nei confronti del
Sig. ; CP_1
CP_ Pe
- dà atto della rinuncia da parte del alla domanda di avvio degli incontri con le figlie presso i Servizi Sociali competenti e dell'impegno dallo stesso assunto di evitare contatti diretti con le minori se non in futuro in subordine all'espletamento di apposito giudizio che ne preveda la regolamentazione;
- in accoglimento della richiesta avanzata dal Curatore speciale delle minori, dispone altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare composto dalla madre e dalle figlie da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, con mandato agli stessi di attivare ogni opportuno intervento di sostegno ritenuto necessario nell'interesse delle figlie;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
B) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della sentenza ai Servizi sociali del nonché copia autentica del dispositivo della presente sentenza Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria anche per la trasmissione della presente pronuncia al Servizio sociale di Bergamo.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 26/11/2025, promossa con ricorso depositato in data 22/09/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. FLORIO CARLO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. BELLINI RICCARDO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento della
CURATRICE SPECIALE AVV. in rappresentanza delle figlie Controparte_2 minori delle parti, (Nata a Seriate il 26.11.2009) e (nata a [...] Per_1 Per_2 il 27.07.2011), nonché con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per le parti e la Curatrice speciale come da note scritte di udienza depositate in data 19-
25/11/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il 03/03/2004 presso la Casa comunale di CP_1
Bergamo, dalla cui unione nascevano le figlie in data 26.11.2009) e Per_1 Per_2
(in data 27.07.2011), e che la separazione personale dei coniugi veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1234/2020, pubblicata in data 23/09/2020 – chiedeva, nella presente sede: “IN VIA PRELIMINARE – di disporre il divieto per il convenuto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie minori, nonché di frequentare i luoghi da esse abitualmente frequentati (abitazione, scuola, attività extrascolastiche), salvo che previa autorizzazione dell'Ill.mo Tribunale adito, al fine di garantire la tutela della serenità, della sicurezza e dell'equilibrio psico-fisico delle medesime;
- ammonire il convenuto affinché senza ulteriore indugio inizi a versare gli assegni di mantenimento nella misura già stabilita in sede di separazione nonché al saldo degli arretrati per assegni di mantenimento e risarcimento dei danni ivi stabiliti in favore delle figlie e/o adottare ogni eventuale altro provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. nell'interesse della prole - dare atto della sussistenza dei requisiti di legge, pronunciare in favore dell'odierna ricorrente provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio
a spese dello stato;
NEL MERITO - pronunciare, anche ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera d, e art. 3 punto 2 lett b, L 898/70, lo scioglimento del matrimonio civile… - disporre il divieto per il convenuto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie minori, nonché di frequentare i luoghi da esse abitualmente frequentati (abitazione, scuola, attività extrascolastiche), salvo che previa autorizzazione dell'Ill.mo Tribunale adito, al fine di garantire la tutela della serenità, della sicurezza e dell'equilibrio psico-fisico delle medesime;
- dichiarare la decadenza del convenuto dalla responsabilità genitoriale sulle minori in data 26.11.2009 e in data 27.07.2011, ai sensi e per gli Per_1 Per_2 effetti degli artt. 330 e ss. c.c., per avere posto in essere comportamenti gravemente pregiudizievoli per la crescita, la salute e lo sviluppo psico-fisico delle medesime;
- disporre l'affidamento esclusivo delle minori in data 26.11.2009 e Per_1 Per_2 pagina 2 di 11 in data 27.07.2011 alla ricorrente, con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., con collocazione delle minori presso la madre;
- Disporre a carico del convenuto e in favore della ricorrente, un assegno divorzile, nella misura e con le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa e congrua, avuto riguardo alla durata del matrimonio, alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, al contributo fornito dalla ricorrente alla vita familiare;
- condannare il convenuto al pagamento di un contributo al mantenimento delle figlie in data Per_1
26.11.2009 e in data 27.07.2011, nella misura che sarà ritenuta equa e congrua Per_2 dal Tribunale, avuto riguardo alle capacità economiche di ciascun genitore ed ai bisogni delle minori;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Nel merito, la ricorrente deduceva che il marito si era reso dapprima irreperibile e poi veniva detenuto in carcere per gravi fatti di maltrattamento commessi ai danni della moglie;
che, infatti, dagli atti del procedimento penale risultava che la pacifica convivenza tra loro aveva breve durata dato che, ben presto, l'atmosfera coniugale veniva alterata dagli instabili stati d'animo e scatti d'ira del marito, in occasione dei quali gettava oggetti per casa, urlava e insultava la coniuge; che la situazione degenerava Pe drasticamente negli anni successivi dal momento che era dedito all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche; che il culmine dei comportamenti violenti dell'uomo avveniva il giorno 06/05/2017 quando, alla richiesta di spiegazioni alla moglie del motivo per cui non volesse dormire insieme a lui, costui reagiva aggredendola violentemente, cingendole le mani al collo fino a farle mancare il respiro, episodio da cui scaturiva un accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Seriate e, poi, l'allontanamento della moglie e delle figlie dal domicilio coniugale;
che da tali fatti scaturiva il procedimento penale iscritto al n.
5005/2017 r.g.n.r., nell'ambito del quale il giudice per le indagini preliminari pronunciava ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dalla prole;
che il procedimento penale veniva definito, in primo grado, con sentenza resa in data
23/04/2018 che accertava la penale responsabilità dell'odierno convenuto per il reato di maltrattamenti e percosse condannandolo alla pena della reclusione di due anni e sei mesi, oltre al risarcimento del danno, condanna che veniva confermata dalla Corte d'appello di
Brescia in sede di gravame;
che, nelle more del procedimento penale, il Tribunale civile pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al marito e disponendo l'affidamento esclusivo della prole alla madre;
che, nonostante la pagina 3 di 11 previsione di un contributo di euro 400 al mese per il mantenimento delle figlie, l'odierno convenuto non aveva mai versato alcuna somma, neppure quella dovuta a titolo di risarcimento del danno, rendendosi del tutto inadempiente ai suoi doveri, tanto da costringere la ricorrente a sporgere una nuova denuncia-querela ai sensi dell'articolo 570 bis c.p.; che, dunque, in questa vicenda, le figlie minori, oltre ad aver assistito sin dai primi anni di vita a scene di violenza nei confronti della madre, avevano patito l'assenza e l'indifferenza della figura paterna;
che nemmeno la permanenza presso la Casa
Circondariale sembrava aver sortito effetto alcuno, come lasciava intuire una missiva inviata dall'uomo all'odierna ricorrente durante il periodo di permanenza in carcere, ove, con tono quasi recriminatorio, accusava la moglie di essere la responsabile della situazione di reclusione in cui lo stesso si trovava, arrivando persino a dichiarare di voler
“perdonare” la moglie per le sue decisioni;
che la sig.ra dovendosi occupare Pt_1 delle figlie minori ( peraltro, affetta da disturbo dello spettro autistico di livello I, Per_1 grave disturbo di ansia da separazione con ricaduta sul tono dell'umore in senso depressivo, fobia sociale e ritiro sociale), ad oggi, è priva di occupazione lavorativa per cui l'unica fonte di sostentamento percepita consisteva nel Reddito di Inclusione e CP_ nell'Assegno Unico erogato dall
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il convenuto ammettendo di aver abusato, all'epoca dei fatti, di sostanze alcoliche e stupefacenti, motivo per cui aveva intrapreso un percorso terapeutico presso il Serd della Casa circondariale, che dichiarava essersi concluso positivamente nel febbraio 2025; rappresentava di aver maturato negli ultimi anni un personale ravvedimento delle proprie condotte rendendosi conto dei gravi errori commessi; esprimeva il desiderio di avere una seconda possibilità come padre e in tale ottica dichiarava di volersi porre a completa disposizione dell'Autorità giudiziaria al fine di intraprendere un percorso di riavvicinamento con le proprie figlie, anche per dimostrare il proprio ravvedimento per le condotte perpetrate. Contestava la richiesta di un divieto di avvicinarsi alla ricorrente e alle figlie o ai luoghi da loro abitualmente frequentati, rappresentando che dal giorno in cui era stato scarcerato mai si era avvicinato a loro o aveva arrecato in altro modo pregiudizio, mentre si era adoperato per ricostruire la propria esistenza cercando un lavoro e una sistemazione abitativa. Contestava la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma anche di affidamento superesclusivo delle figlie alla madre, affermando che durante la detenzione gli risultava impossibile avere un contatto con le minori in quanto erano rimaste del tutto prive di pagina 4 di 11 riscontro le lettere inviate alla madre delle figlie. Affermava che la situazione attuale era molto cambiata in quanto aveva reperito un alloggio all'interno della Comunità “Don
Milani” in Sorisole e aveva ripreso a svolgere regolare attività lavorativa presso la “Sole
Scanzorosciate S.p.a.”, con un contratto di lavoro a tempo determinato;
si dichiarava consapevole che il rapporto di fiducia tra il padre e le figlie, vista la sua lontananza per un così lungo periodo, doveva essere ricostruito con gradualità anche tenuto conto delle condizioni di salute della minore motivo per cui chiedeva la conferma del regime Per_1 di affidamento esclusivo previsto in sede di separazione, con previsione di incontri alla presenza dei Servizi sociali.
Nominata d'ufficio ex art. 473-bis.8 c.p.c., con comparsa depositata in data 30/10/2025 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale Avv. rappresentando di Controparte_2 aver incontrato personalmente le minori in data 16/10/2025 e che entrambe erano apparse serene e tranquille durante l'incontro; dava atto che la minore da circa un anno, Per_1
è seguita con regolarità dalla dottoressa in un percorso di sostegno Controparte_4 psicologico con cadenza quindicinale che sembra averle apportato significativo benessere e serenità, per quanto raccontato dalla stessa minore;
rilevava come, alla luce dei fatti di violenza rappresentati e del tempo decorso dall'interruzione dei rapporti, apparisse imprescindibile l'avvio di accertamenti da parte dei Servizi sociali e specialistici tesi a verificare la congruità delle richieste paterne rispetto al benessere delle figlie.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza tenutasi in collegamento da remoto ex art. 127-bis c.p.c. in data 18/11/2025, il Giudice si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione tra i coniugi e, dopo ampio confronto coi procuratori delle parti, la difesa materna dichiarava di rinunziare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale e, considerato il contegno assunto nel processo dal convenuto, dichiarava anche di rinunciare, per conto della sua assistita alla richiesta di divieto di avvicinamento. La difesa del convenuto, a propria volta, aderiva alla domanda di Pe affidamento super esclusivo delle minori alla madre, manifestando l'impegno di a continuare ad evitare contatti diretti con le minori, rinunziando alla istanza di avvio immediato di un percorso di riavvicinamento con le figlie al fine di rispettare i loro tempi e i loro bisogni emotivi come rappresentati in udienza dalla madre. Il Curatore speciale dichiarava di aderire alle condizioni concordate tra i difensori delle parti, rimettendosi per il resto alla decisione del Tribunale.
All'esito dell'udienza “cartolare” tenutasi in data 26/11/2025, precisate congiuntamente pagina 5 di 11 le conclusioni dai procuratori delle Parti con piena adesione del Curatore Speciale, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Come risulta dai documenti prodotti agli atti, i coniugi contraevano matrimonio civile presso la Casa comunale di Bergamo in data 03/03/2004 e la separazione veniva pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 1234/2020, pubblicata in data
23/09/2020, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Il Tribunale ritiene, poi, che le condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, oggetto di accordo tra le Parti e il Curatore Speciale, meritino integrale accoglimento potendo essere positivamente valutate tenuto conto, da un lato, della necessità per il signor di CP_1 impegnarsi nel condurre una vita regolare alla luce del percorso di ravvedimento e di recupero intrapreso in carcere per il superamento della dipendenza dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, e, dall'altro lato, della necessità di salvaguardare l'equilibrio psicofisico ed emotivo attuale delle minori, che, oramai da alcuni anni, non incontrano il padre e necessitano di riacquistare graduale fiducia verso questa figura genitoriale.
Preme ricordare, infatti, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio, che pagina 6 di 11 potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Ora, il Collegio ritiene che, all'attualità, il signor necessiti di recuperare e CP_1 rafforzare le proprie funzioni genitoriali motivo per cui non sono ancora maturi i tempi per ipotizzare l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
In ossequio all'art. 31 della c.d. Convenzione di Istanbul, appare conforme agli interessi delle figlie minori prevedere che queste vengano affidate in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, con le autorità sanitarie e con gli altri organi della pubblica amministrazione, assumendo unilateralmente tutte le decisioni più importati per la vita delle figlie in tema di salute, scuola, educazione e residenza anagrafica.
Quanto ai contatti e agli incontri tra il padre e le minori, i procuratori hanno concordato la sospensione temporanea di visite e contatti liberi, che potranno avvenire in futuro nel rispetto di tutte le cautele volte a preservare il benessere delle figlie.
In tal senso, deve essere conferito al Servizio sociale territorialmente competente per il
Comune di residenza delle minori di mantenere la presa in carico del nucleo familiare per almeno due anni dalla comunicazione del presente provvedimento, al fine di vigiliare sull'evoluzione delle condizioni di benessere psico-emotivo delle figlie.
L'ascolto diretto delle minori da parte del Tribunale si reputa manifestamente superfluo ex art. 473-bis.4 c.p.c.
In ultimo, il Collegio ritiene che meritino accoglimento le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, in quanto idonee a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali al loro mantenimento, nel contemperamento delle attuali condizioni personali e occupazionali delle parti, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, anche nel rapporto processuale con il Curatore speciale delle minori.
P.Q.M.
pagina 7 di 11 Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. in data 03.03.2004, trascritto nei registri di Stato Civile Parte_1 CP_1 del Comune di Bergamo (BG) all'atto n. 20, parte I, reg. atti di matrimonio dell'anno
2004, alle seguenti condizioni:
- dispone l'affidamento delle figlie minori e in via “super Per_1 Per_2 esclusiva” alla madre, Sig.ra con collocamento stabile Parte_1 presso la stessa e con esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di maggiore interesse relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, dando atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda di declaratoria di decadenza del Parte_1
Sig. dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
- pone a carico del Sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento pari ad euro 500,00 per entrambe le figlie
(euro 250,00 per ciascuna figlia) sino a che le stesse saranno economicamente indipendenti. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno diciassette di ogni mese a mezzo bonifico bancario ed è soggetta a rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati, con periodicità annuale;
- stabilisce che per le spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, ciascun genitore sia obbligato a concorrervi in misura del cinquanta per cento secondo il seguente schema in uso presso il
Tribunale di Bergamo: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo; si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non pagina 8 di 11 richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o pagina 9 di 11 gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa pagina 10 di 11 proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
- dà atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda di Parte_1 corresponsione di un assegno divorzile;
- dà atto della rinuncia della Sig.ra alla domanda volta ad Parte_1 ottenere un ordine di protezione con divieto di avvicinamento nei confronti del
Sig. ; CP_1
CP_ Pe
- dà atto della rinuncia da parte del alla domanda di avvio degli incontri con le figlie presso i Servizi Sociali competenti e dell'impegno dallo stesso assunto di evitare contatti diretti con le minori se non in futuro in subordine all'espletamento di apposito giudizio che ne preveda la regolamentazione;
- in accoglimento della richiesta avanzata dal Curatore speciale delle minori, dispone altresì la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare composto dalla madre e dalle figlie da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio, con mandato agli stessi di attivare ogni opportuno intervento di sostegno ritenuto necessario nell'interesse delle figlie;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
B) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia della sentenza ai Servizi sociali del nonché copia autentica del dispositivo della presente sentenza Parte_2 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
MANDA alla Cancelleria anche per la trasmissione della presente pronuncia al Servizio sociale di Bergamo.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
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