Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1699/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Alessandra Piliego - Presidente
2) dott. Oronzo Putignano - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.04.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1699/2024, promosso da
nato in [...] il [...] ( ) ed ivi residente a[...] C.F._1
Leone XIII n.76, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico Giovanni Fiore e con domicilio eletto presso lo studio di tale difensore in San Severo al Corso Giuseppe Di Vittorio n.157, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante
Contro
nata in [...] il [...] ( ) ed ivi residente a[...] C.F._2
Trani n.88, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Antonelli e con domicilio eletto presso il di lui studio in San Severo alla Via Lecce n. 77, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 5
SENTENZA
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Con sentenza n. 1416/2024, pubblicata il 23.05.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 2592/2019, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito al ricorso per separazione coniugale promosso da nei confronti di , ogni Parte_2 Parte_1 contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, pronunciava la separazione inter partes, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severo di annotare tale sentenza sul relativo atto di matrimonio;
rigettava sia la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, sia quella di mantenimento dei figli maggiorenni e di assegnazione dell'abitazione familiare.
Inoltre, onerava il del versamento di un assegno di mantenimento muliebre di €.100 mensili, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, e condannava la al pagamento di ½ delle Pt_2 spese di lite, che liquidava –in maniera già dimezzata- in €.5,00 per esborsi ed in €.1.269,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da rifondersi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese di Giustizia, con compensazione fra le parti del restante 50%.
Con atto di citazione ex art. 342 c.p.c. del 20.12.2024 il Sig. proponeva appello avverso Parte_1 tale sentenza, censurando la stessa nella parte in cui egli era stato onerato del versamento di detto assegno di mantenimento a beneficio della , sostenendo che difettassero le relative condizioni oggettive e Pt_2 soggettive disciplinate dall'art. 156 c.c..
Costei, infatti, ormai sessantottenne, percepiva un assegno sociale di €.390 al mese, beneficiava di una carta acquisti dal valore di €.40 e percepiva un assegno di inclusione sicché, tenuto conto della durata limitata nel tempo di tale erogazione, il Tribunale, errando su punto, le aveva riconosciuto detta “entrata ulteriore”, posta a carico del marito, allo scopo di consentirle di mantenere lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza.
E ciò sebbene fra i coniugi, cointestatari dell'abitazione familiare al 50% pro capite, non vi fosse alcuna sperequazione reddituale, godendo l'appellante della sola pensione di vecchiaia e dovendo peraltro pagare un canone mensile per la locazione dell'alloggio nel quale si era trasferito.
A cagione di tanto, chiedeva alla Corte di modificare in parte qua la sentenza di primo grado e, per l'effetto, di elidere l'assegno di cui egli era stato gravato.
In tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La Sig.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 4.03.2025, censurava Parte_2
pagina 2 di 5 ogni avversa attività assertiva e, tenuto conto di quanto dedotto in prime cure in merito alle disfunzionali condotte del marito, dalle quali era scaturita la necessità per lei di esperire il giudizio separativo, appellava incidentalmente detta sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda di addebito della separazione al ed in quella in cui aveva disposto in ordine alle spese di lite. Parte_1
Chiedeva quindi che l'appello fosse rigettato e che la Corte volesse accogliere la formulata impugnazione incidentale, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore e difensore, dichiaratosi antistatario.
Inoltre, con nota del 28.01.2025 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori e/o di questioni aventi rilievo pubblicistico.
L'udienza dell'8.04.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché le parti depositavano le loro note ex art. 127 ter c.p.c. con le quali chiedevano che la causa fosse rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Purtuttavia, all'esito della relativa camera di consiglio, il procedimento veniva riservato per la decisione, potendo essere lo stesso essere immediatamente deciso per ragioni procedurali.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati gli eventi che hanno caratterizzato questo grado del giudizio, in punto di rito è opportuno chiarire quanto segue.
Ai sensi dell'art. 325 c.p.c., il termine per impugnare la sentenza di primo grado è di 30 giorni, ove la stessa sia stata notificata su iniziativa della parte al procuratore costituito in primo grado o, in mancanza di notifica, di 6 mesi decorrenti dalla comunicazione di tale provvedimento a cura della cancelleria.
Nel rito camerale di famiglia, peraltro, l'impugnazione deve essere proposta con il deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Appello, nel rispetto di detti termini, atteso che solo con l'espletamento di tale adempimento si ha cognizione dell'interposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado.
Ove poi l'impugnazione dovesse essere erroneamente eseguita mediante notifica di un atto di citazione e non già con il deposito del ricorso, in applicazione del principio di conservazione degli atti il gravame è da ritenersi comunque validamente proposto ove l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta entro e non oltre i suddetti termini (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 1228 dell'8.02.2013, Cass. Civ. Sez. III;
Ordinanza n. 19754 del 17.07.2024, Corte di Appello di Bologna, Sez. I n. 3077 del 17.10.2011).
Nel caso di specie non vi è stata notifica, su iniziativa di parte, della sentenza di che trattasi che, invece, è stata pubblicata dalla cancelleria il 23.05.2024.
E, eseguita la notifica dell'atto di citazione in appello, l'iscrizione della causa sul ruolo contenzioso della pagina 3 di 5 Corte di Appello di Bari è stata effettuata il 27.12.2024, sebbene i sei mesi fossero scaduti nella giornata di martedì 24.12.2024, ossia in un giorno pacificamente non festivo ai fini di quanto disciplinato dall'art. 155 c.p.c..
Ne consegue che l'appello è da dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposto; idem per quello incidentale.
E, a motivo della dichiarata inammissibilità sia dell'appello principale sia di quello incidentale, le spese per questo grado del procedimento devono essente integralmente compensate fra le parti.
Per la medesima ragione deve poi essere revocata la delibera del COA di Bari n. 6256/2024 del 7.01.2025 con la quale il è stato ammesso al patrocinio a carico dello Stato, sebbene in via Parte_1 provvisoria.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1699/2024, così provvede.
1) Dichiara inammissibile sia l'appello principale, promosso dal Sig. , sia quello Parte_1
incidentale, promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 1416/2024 pubblicata il Parte_2
23.05.2025, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 2592/2019.
2) Revoca la delibera n. 6256/2024, emessa in data 07.05.2025 dal COA di Bari, con la quale il era stato ammesso al beneficio del patrocinio a carico dello Stato per questo grado Parte_1 del procedimento.
3) Compensa fra le parti le intere stese del procedimento di appello.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello principale, a carico di Parte_1 ed a quello dovuto per l'appello incidentale, a carico di , in osservanza dell'art. 13 co. 1 Parte_2
–quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08.04.2025
Il Presidente
pagina 4 di 5 Il G.A. estensore Dott.ssa Alessandra Piliego
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 5 di 5