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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 9.31 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. MAMBELLI ILIC Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Per 'avv. EDDA ALBANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria conclusiva autorizzata del 24 febbraio
2025.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive del 27 febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
CF. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI ILIC, Parte_1 C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
(C.F. ), già contumace Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO MARCELLO Controparte_1 P.IVA_2
e avv. ALBANO EDDA, presso i quali è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO
1 - dichiarare in via principale la risoluzione, in subordine l'annullamento, in ulteriore subordine la nullità, del contratto sottoscritto con dalla sig.ra in data 04.03.2014, CP_1 Parte_1 contratto n. 2006, avente ad oggetto la “iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. White House,
28A York Place, Leeds, Yorkshire, UK, di seguito per brevità definito ” per i motivi C.F._2 Pt_2 evidenziati nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 16.200,00= a titolo di rimborso CP_1
del prezzo pagato, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento del prezzo sino ad oggi;
pagina 2 di 11
2 - dichiarare in via principale la risoluzione, in subordine l'annullamento, in ulteriore subordine la nullità, del contratto di finanziamento stipulato tra la sig.ra e la società Parte_1 [...]
, oggi in quanto contratto collegato a quello Controparte_2 Controparte_1
stipulato con la per i motivi indicati in atto di citazione e nei successivi atti di causa CP_3 CP_1
e, conseguentemente, condannare la società al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1
di tutte le somme percepite quali ratei di finanziamento, comprensive di quota capitale quota interessi, pari all'importo di €. 16.364,27= o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta all'esito dell'istruttoria, a titolo di rimborso del finanziamento, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino ad oggi;
3 – in estremo subordine, qualora l'inadempimento di non risulti così grave da comportare CP_1 la risoluzione del contratto “principale” di “iscrizione al club di N.C.E. Ltd.”, dichiarare inadempiente la società e condannare la stessa al risarcimento del danno (ex art. 1218 c.c.) CP_1 patito dall'attrice, quantificato nell'importo di €. 16.364,27=, pari al costo complessivamente pagato dai clienti per l'intero negozio giuridico, o nella maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta;
4 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rifusione delle spese di mediazione pari ad €. 48,80”.
Per parte convenuta Controparte_1
“In via principale:
Voglia il Tribunale Adito, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibili/improponibili e/o totalmente infondate le domande formulate nei confronti di dalla Signora Controparte_1
e, conseguentemente, respingerle e/o rigettarle integralmente”. Parte_1
In via riconvenzionale subordinata:
Nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree dichiarare tenuta e condannare a rimborsare a l'importo di € 14.800,00 a quest'ultima CP_1 Controparte_1
corrisposto in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto da in data 26/03/2014; Parte_1 oltre interessi e spese dal dì dell'erogazione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.”
In via istruttoria
Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie non ammesse, per i motivi già articolatamente esposti nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., in data 13/12/2022, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, nonché la già eccepita incapacità a testimoniare del signor ex art. 246 c.p.c., in quanto il medesimo ha sottoscritto il contratto di Testimone_1
pagina 3 di 11 finanziamento come coobbligato – garante dell'obbligo di restituzione dell'importo erogato, per cui ha un diretto interesse all'esito del giudizio e, segnatamente, all'accoglimento delle pretese restitutorie avanzate nei confronti di . Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al suintestato Parte_1
Tribunale e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1 Controparte_1
A sostegno delle sue domande, l'attrice esponeva che:
- Nel febbraio 2014 veniva invitata da a riscuotere, presso l'Hotel San Giorgio in Forlì, un CP_1
“premio” vinto dall' all'esito di una “lotteria a sorteggio”; Pt_1
- Pertanto, recatasi, unitamente al marito, presso il luogo indicatole, veniva ricevuta da per CP_1
conto della quale i dipendenti spiegavano alla che il premio consisteva nella possibilità di Pt_1
iscrizione – senza vincolo di permanenza e ad un prezzo conveniente di euro 330,00/mese – ad un club esclusivo che le concedeva di utilizzare a prezzi agevolati i servizi funzionali alla fruizione di immobili in multiproprietà per vacanze all'estero;
- In quella sede, precisava che la avrebbe potuto recedere in qualunque momento dal CP_1 Pt_1
contratto, senza alcun costo e con una sola comunicazione unilaterale, immediatamente liberatoria;
da lì, spiegava inoltre l'attrice non solo non avrebbe dovuto più corrispondere alcuna quota CP_1
mensile, ma il suo diritto di godimento della multiproprietà sarebbe stato ceduto a terzi già iscritti in una lista d'attesa di “richiedenti l'adesione al club”;
- A fronte della mancata contestuale sottoscrizione del contratto da parte della Pt_1 CP_1 fissava per il 4 marzo 2014 un appuntamento presso l'abitazione dell'attrice; in quella sede, i rappresentanti della convenuta ribadivano le suesposte condizioni contrattuali convincendola a procedere all'“iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. White House, 28A York Place, Leeds,
Yorkshire, UK, LS1 2EX di seguito per brevità definito Club che attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi offerti dal ”, verso il corrispettivo complessivo di euro Pt_2
16.200,00 di cui euro 1.400,00 pagati in contanti ed euro 14.800,00 mediante concessione di finanziamento da parte di a seguito di richiesta sottoscritta dall'attrice – Controparte_1
contestualmente al contratto n. 2006 – ed accettata in data 26 marzo 2014 dalla finanziaria, la quale
( aveva, pertanto, erogato l'importo direttamente alla convenzionata Controparte_1 CP_1
[...]
- L'attrice precisava che l'importo ottenuto mediante finanziamento doveva essere restituito ad
[...]
mediante n. 66 rate da euro 333,00 ciascuna, per il complessivo costo di euro Controparte_1
20.288,10;
pagina 4 di 11 - Sennonché, una volta ottenuto il corrispettivo, si rendeva totalmente inadempiente non CP_1
fornendo alcuno dei servizi promossi e limitandosi ad invitare la cliente a tenersi informata sulle iniziative del club;
per il che la tentava di contattare la convenuta e la società NCE Pt_1 CP_1
ltd, senza riuscire ad ottenere riscontro;
- Per quanto al punto precedente, comunicava telefonicamente a il proprio recesso CP_1
ottenendo conferma della piena validità, con effetto a far data dal subingresso di terzi acquirenti che, però, col passare del tempo, non intervenivano sebbene medio tempore l'attrice continuasse ad adempiere al pagamento delle rate del finanziamento che, quindi, decideva di estinguere anticipatamente con comunicazione del 29 settembre 2019 indirizzata ad in data Controparte_1
14 ottobre 2014 mediante bonifico di euro 14.651,07 (oltre euro 1.713,20 già corrisposti dal 26 marzo al 15 ottobre 2014);
- Con pec del 24 marzo 2020, nonché in questa sede, contestava formalmente a la Pt_1 CP_1 nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine eccepiva l'inadempimento e la conseguente risoluzione, chiedendo, dunque, il rimborso dell'importo pagato di euro 16.364,27, previa declaratoria della nullità del contratto collegato di finanziamento;
- In ultimo, esponeva altresì di aver proposto istanza di mediazione, tuttavia inutilmente a fronte dell'assenza ingiustificata all'incontro fissato presso l'O.d.C. in data 19 aprile 2021 delle odierne convenute.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, svolgeva domanda riconvenzionale di condanna di a rimborsare, in favore di CP_1
le somme ad essa corrisposte in virtù del contratto di finanziamento, pari ad Controparte_1 euro 14.800,00, oltre interessi e spese dall'erogazione al saldo.
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- L'infondatezza della contestazione circa la nullità del rapporto contrattuale, atteso che dal tenore del contratto sottoscritto era ben determinato il suo oggetto;
- Evidenziava che con la richiesta di estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 181407/PF
l'attrice non adduceva alcuna motivazione relativa alla l'invalidità del rapporto contrattuale con CP_1
[...]
- L'intervenuta prescrizione dell'azione di annullabilità per dolo e/o errore;
- L'impossibilità di estendere ad la domanda di risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento di a fronte dell'intervenuto definitivo adempimento e conseguente CP_1 cessazione dell'efficacia dall'ottobre 2014 del rapporto contrattuale di finanziamento;
- L'inammissibilità della domanda di risoluzione nei confronti di per violazione Controparte_1
pagina 5 di 11 degli obblighi di correttezza e buona fede: il lasso temporale trascorso e le condizioni finanziarie in cui versava la al momento della domanda, impedivano alla convenuta di rivalersi CP_1 fruttuosamente nei confronti di quest'ultima.
Alla prima udienza del 28 settembre 2022 il Giudice, a fronte della regolarità della notifica e della mancata costituzione della convenuta nei termini di legge, dichiarava la contumacia di CP_1
e assegnava, contestualmente, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. CP_1
La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi.
All'udienza del 17 gennaio 2024, nonostante l'avvenuta intimazione, la legale rappresentante di CP_1 non compariva a rendere l'interrogatorio formale richiesto dall'attrice, la cui difesa, quindi,
[...] chiedeva il riconoscimento dei fatti di cui al capitolato ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232
c.p.c.
Con Ordinanza emessa in data 28 dicembre 2024, la scrivente rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al
2 marzo 2025.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei termini che si esporranno di seguito. adiva il suintestato Tribunale al fine di vedere accertata l'invalidità del rapporto Parte_1
contrattuale sorto con nonché del collegato rapporto contrattuale concluso con CP_1 [...]
e conseguentemente ottenere il rimborso di quanto indebitamente corrisposto in virtù Controparte_1
del contratto concluso con la prima in data 4 marzo 2014.
Ebbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto riveste carattere assorbente, a fronte delle rispettive allegazioni, eccezioni e – soprattutto – sulla base della documentazione versata in atti.
In particolar modo ciò è rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al Giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al Giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle pagina 6 di 11 altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Ciò premesso, mette anzitutto conto qualificare il rapporto contrattuale concretamente sorto tra l'
[...]
rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_4
Dal tenore del regolamento contrattuale e in particolare dal contenuto delle premesse, in parte riportato anche nell'art. 1 delle condizioni generali di contratto, si evince che l'iscrizione al club avrebbe attribuito all'odierna attrice, rectius socia, il diritto di utilizzare in esclusiva i servizi turistici offerti, tra cui pernottamenti gratuiti oppure offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) a prezzi e condizioni agevolate.
Segnatamente, infatti, nella premessa del contratto, rectius della “scrittura privata”, è previsto che con la sottoscrizione del documento l' acquistava “l'iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. Pt_1
White House, 28A York Place, Leeds, Yorkshire, UK, LS1 2EX di seguito per brevità definito Club che attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi offerti dal ”, diritto che Pt_2 sarebbe stato “cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per minimo 2 pax nelle destinazioni turistiche offerte dal club identificate nel depliant delle destinazioni consegnate al socio, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate”, esercitabile “fino all'anno 2053”, il tutto verso un corrispettivo di euro 16.200,00 (cfr. doc.
1 di parte attrice).
Da qui l'atipicità del contratto in analisi, laddove – nella prima parte relativa all'attribuzione del diritto al pernottamento gratuito, per giorni sette e per due persone, in destinazioni turistiche offerte dal club – assume sì i caratteri del contratto c.d. di multiproprietà – definito dal legislatore come quel contratto di
“durata superiore a un anno [come nel caso di specie, sottoscritto nel 2014 e valido sino al 2053] tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione” ex art. 69, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 206/2005; ma anche del contratto c.d. relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, nella misura in cui concede al socio di accedere ad offerte speciali a condizioni e prezzi agevolati ( ai sensi dell'art. cit. lett. b), infatti, questo tipo di contratto viene definito come “un contratto di durata superiore a un anno [come nel caso di specie, si ripete, sottoscritto nel 2014 e valido sino al 2053] ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi”).
Pertanto, il rapporto contrattuale de quo trova fonte normativa negli artt. 69 e ss. del decreto legislativo pagina 7 di 11 n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), vigenti ratione temporis, nonché, nella normativa codicistica a fronte del rinvio operato dal comma II dell'art. 81 bis d.lgs. cit.
È proprio in virtù dell'applicabilità della normativa consumeristica appena citata, così come completata da quella civilistica, che si appalesa la fondatezza della domanda attorea.
Dal canto suo, la difesa della convenuta si è limitata a contestare genericamente Controparte_1
la meritevolezza della domanda di accertamento della nullità del contratto n. 2006 concluso il 4 marzo
2014 a tal fine evidenziando come, proprio dal tenore del regolamento contrattuale, sia possibile determinare con certezza l'oggetto dell'affare.
Così non è.
In primo luogo, non è dato comprendere il titolo in base al quale disponeva, e CP_1 conseguentemente, agiva vendendo all' l'iscrizione al NCE ltd;
non vi è alcun riferimento alla Pt_1
misura della quota acquistata dalla con la medesima iscrizione al club, o comunque, non è Pt_1
specificata la modalità di attribuzione del diritto di godimento/fruizione dei vantaggi discendente dall'acquistanda iscrizione.
In altre parole, non è comprensibile il collegamento intercorrente tra l'acquisto dell'iscrizione e i diritti da questa attribuiti alla futura socia.
Peraltro, è altresì totalmente assente il periodo durante il quale sarebbe stato concesso all' di Pt_1
godere gratuitamente del pernottamento presso, parimenti generiche, destinazioni turistiche offerte dal club (nazionali, europee o internazionali?); mancano, inoltre, le specifiche caratteristiche dei soggiorni
(i.e. tipologia di struttura, trattamento, ecc…).
Non solo l'oggetto non è, dunque, determinato, ma non può ritenersi nemmeno determinabile.
Infatti, l'identificazione delle destinazioni mediante il dépliant non può certamente soddisfare l'esigenza di chiarezza e comprensibilità di cui agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo – si badi, norme imperative – e ciò almeno per due ordini di ragioni: anzitutto, non vi è prova della circostanza che in sede di sottoscrizione del contratto sia stato consegnato alcun supporto cartaceo (dépliant); inoltre, poiché le offerte sarebbero dovute pervenire, senza specificazione della modalità, da soggetti terzi (NCE ltd) i quali, però, non essendo parte del contratto, non assumevano alcun obbligo nei confronti dell'odierna attrice ed infatti si rendevano totalmente irreperibili.
Senza voler sottacere, in tema di prova in ordine alla consegna del dépliant, che , CP_5 chiamata a rendere interrogatorio formale in qualità di legale rappresentante p.t. dell'odierna convenuta
(come da visura camerale datata 14 marzo 2022 e depositata sub doc. 16 di parte attrice nel fascicolo telematico in data 22 novembre 2022), non compariva nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio (deposito telematico del 6 settembre 2023).
pagina 8 di 11 È noto, infatti, che, in sé, la contumacia della parte non ha alcun valore probatorio, purtuttavia, in caso di contumacia dell'interrogando, validamente convocato per l'interpello come diligentemente provato dall'attrice, l'assenza produce gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
Per quanto suesposto e, in particolare, per l'effettiva indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto n. 2006 concluso in data 4 marzo 2014, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, deve essere dichiarata la nullità del contratto.
Difatti, le menzionate carenze nel regolamento contrattuale, prima ancora di pregiudicare la concretezza dell'atto contrattuale, rendendo l'affare privo di qualsivoglia ragione economico-sociale, hanno compromesso l'esigenza di consapevolezza rispetto ai termini dell'impegno che le parti del sinallagma si apprestavano ad assumere.
Dalla nullità del rapporto contrattuale tra l'attrice e discende la nullità del collegato CP_1 contratto di finanziamento tra l' e atteso che “nell'esercizio Pt_1 Controparte_1
dell'autonomia contrattuale le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengano collegati tra loro funzionalmente e con rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità
e l'efficacia” (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 13888/2015).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato da parte attrice, il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali è inequivocabile.
In particolare, dal confronto tra il contratto n. 2006 di cui al doc. 1 di parte attrice, il doc. 1 di parte convenuta e il doc. 3 di parte attrice (ultimi due, rispettivamente richiesta e accettazione del finanziamento), emergono i seguenti elementi a sostegno della tesi attorea: medesima data di sottoscrizione;
“incaricato dell'identificazione” e beneficiario del credito erogato “ . CP_1
Tutto ciò, unitamente all' “indicazione del bene o servizio” in “VACANZE” (si vedano i documenti appena citati), mostra chiaramente il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali.
Da quanto suesposto, discende la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concluso dall' con la convenuta da un lato, e l'accoglimento della domanda di Pt_1 Controparte_1
manleva avanzata in via subordinata dall'istituto di credito nei confronti di CP_1
Poiché le accertate e dichiarate nullità attengono alla fase genetica dei rispettivi contratti, esse hanno effetto retroattivo.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente versate in favore di in virtù dell'invalido rapporto contrattuale e nella misura di Controparte_1
euro 16.364,27; nonché di restituzione della somma di euro 1.400,00 pagata in contanti da parte pagina 9 di 11 dell'attrice a in sede di sottoscrizione del contratto n. 2006. CP_1
Infatti, a fronte del prezzo pattuito con di euro 16.200,00, l' richiedeva in CP_1 Pt_1
finanziamento il minor importo di euro 14.800,00 (docc. 2 e 3 di parte attrice), dimostrando, in assenza di contestazioni sul punto, di aver effettivamente corrisposto alla convenuta contumace la somma di euro 1.400,00.
A tali importi vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione, pur richiesta dall'attrice; mentre, gli interessi moratori nella misura del tasso legale sono dovuti a partire dalla messa in mora stragiudiziale
(PEC del 24 marzo 2020) come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
Sez. U -, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, così massimata: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 с.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara la nullità dei contratti conclusi, rispettivamente, tra Controparte_6 CP_1
e tra e Findomestic Banca s.p.a., come indicati in parte motiva;
[...] Parte_1
3) Per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'attrice alle convenute a tali titoli, con effetto retroattivo e conseguente obbligo restitutorio di quanto corrisposto;
4) Quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenute e condanna e CP_1 Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma complessiva
[...] Parte_1
di euro 16.364,27, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Sempre quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenuta e condanna al CP_1
pagamento, in favore di della somma di euro 1.400,00, oltre ad interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
6) Dichiara tenute e condanna e al pagamento, in solido tra CP_1 Controparte_1 loro, in favore dell'attrice della somma di euro 4.227,00 a titolo di compensi, oltre ad euro pagina 10 di 11 264,00 per spese come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Accoglie la domanda di manleva svolta da e per l'effetto dichiara tenuta Controparte_1
e condanna a tenere indenne da ogni onere, costo e spesa a CP_1 Controparte_1 quest'ultima derivante dall'esecuzione dell'emananda sentenza, nonché alla restituzione della somma di euro 14.800,00 erogata a titolo di finanziamento, il tutto oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
8) Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_1
somma di euro 4.227,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 24 marzo 2025 ad ore 9.31 innanzi alla dott.ssa Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. MAMBELLI ILIC Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Per 'avv. EDDA ALBANO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria conclusiva autorizzata del 24 febbraio
2025.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive del 27 febbraio 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2022 promossa da:
CF. ), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI ILIC, Parte_1 C.F._1
presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE contro
(C.F. ), già contumace Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO MARCELLO Controparte_1 P.IVA_2
e avv. ALBANO EDDA, presso i quali è elettivamente domiciliata
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO
1 - dichiarare in via principale la risoluzione, in subordine l'annullamento, in ulteriore subordine la nullità, del contratto sottoscritto con dalla sig.ra in data 04.03.2014, CP_1 Parte_1 contratto n. 2006, avente ad oggetto la “iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. White House,
28A York Place, Leeds, Yorkshire, UK, di seguito per brevità definito ” per i motivi C.F._2 Pt_2 evidenziati nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 16.200,00= a titolo di rimborso CP_1
del prezzo pagato, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento del pagamento del prezzo sino ad oggi;
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2 - dichiarare in via principale la risoluzione, in subordine l'annullamento, in ulteriore subordine la nullità, del contratto di finanziamento stipulato tra la sig.ra e la società Parte_1 [...]
, oggi in quanto contratto collegato a quello Controparte_2 Controparte_1
stipulato con la per i motivi indicati in atto di citazione e nei successivi atti di causa CP_3 CP_1
e, conseguentemente, condannare la società al pagamento a favore dell'attrice Controparte_1
di tutte le somme percepite quali ratei di finanziamento, comprensive di quota capitale quota interessi, pari all'importo di €. 16.364,27= o alla maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta all'esito dell'istruttoria, a titolo di rimborso del finanziamento, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino ad oggi;
3 – in estremo subordine, qualora l'inadempimento di non risulti così grave da comportare CP_1 la risoluzione del contratto “principale” di “iscrizione al club di N.C.E. Ltd.”, dichiarare inadempiente la società e condannare la stessa al risarcimento del danno (ex art. 1218 c.c.) CP_1 patito dall'attrice, quantificato nell'importo di €. 16.364,27=, pari al costo complessivamente pagato dai clienti per l'intero negozio giuridico, o nella maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta;
4 - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, nonché rifusione delle spese di mediazione pari ad €. 48,80”.
Per parte convenuta Controparte_1
“In via principale:
Voglia il Tribunale Adito, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare inammissibili/improponibili e/o totalmente infondate le domande formulate nei confronti di dalla Signora Controparte_1
e, conseguentemente, respingerle e/o rigettarle integralmente”. Parte_1
In via riconvenzionale subordinata:
Nella denegata ipotesi di anche parziale accoglimento delle domande attoree dichiarare tenuta e condannare a rimborsare a l'importo di € 14.800,00 a quest'ultima CP_1 Controparte_1
corrisposto in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto da in data 26/03/2014; Parte_1 oltre interessi e spese dal dì dell'erogazione al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.”
In via istruttoria
Si ribadisce l'opposizione all'ammissione delle avverse istanze istruttorie non ammesse, per i motivi già articolatamente esposti nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., in data 13/12/2022, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti, nonché la già eccepita incapacità a testimoniare del signor ex art. 246 c.p.c., in quanto il medesimo ha sottoscritto il contratto di Testimone_1
pagina 3 di 11 finanziamento come coobbligato – garante dell'obbligo di restituzione dell'importo erogato, per cui ha un diretto interesse all'esito del giudizio e, segnatamente, all'accoglimento delle pretese restitutorie avanzate nei confronti di . Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al suintestato Parte_1
Tribunale e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_1 Controparte_1
A sostegno delle sue domande, l'attrice esponeva che:
- Nel febbraio 2014 veniva invitata da a riscuotere, presso l'Hotel San Giorgio in Forlì, un CP_1
“premio” vinto dall' all'esito di una “lotteria a sorteggio”; Pt_1
- Pertanto, recatasi, unitamente al marito, presso il luogo indicatole, veniva ricevuta da per CP_1
conto della quale i dipendenti spiegavano alla che il premio consisteva nella possibilità di Pt_1
iscrizione – senza vincolo di permanenza e ad un prezzo conveniente di euro 330,00/mese – ad un club esclusivo che le concedeva di utilizzare a prezzi agevolati i servizi funzionali alla fruizione di immobili in multiproprietà per vacanze all'estero;
- In quella sede, precisava che la avrebbe potuto recedere in qualunque momento dal CP_1 Pt_1
contratto, senza alcun costo e con una sola comunicazione unilaterale, immediatamente liberatoria;
da lì, spiegava inoltre l'attrice non solo non avrebbe dovuto più corrispondere alcuna quota CP_1
mensile, ma il suo diritto di godimento della multiproprietà sarebbe stato ceduto a terzi già iscritti in una lista d'attesa di “richiedenti l'adesione al club”;
- A fronte della mancata contestuale sottoscrizione del contratto da parte della Pt_1 CP_1 fissava per il 4 marzo 2014 un appuntamento presso l'abitazione dell'attrice; in quella sede, i rappresentanti della convenuta ribadivano le suesposte condizioni contrattuali convincendola a procedere all'“iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. White House, 28A York Place, Leeds,
Yorkshire, UK, LS1 2EX di seguito per brevità definito Club che attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi offerti dal ”, verso il corrispettivo complessivo di euro Pt_2
16.200,00 di cui euro 1.400,00 pagati in contanti ed euro 14.800,00 mediante concessione di finanziamento da parte di a seguito di richiesta sottoscritta dall'attrice – Controparte_1
contestualmente al contratto n. 2006 – ed accettata in data 26 marzo 2014 dalla finanziaria, la quale
( aveva, pertanto, erogato l'importo direttamente alla convenzionata Controparte_1 CP_1
[...]
- L'attrice precisava che l'importo ottenuto mediante finanziamento doveva essere restituito ad
[...]
mediante n. 66 rate da euro 333,00 ciascuna, per il complessivo costo di euro Controparte_1
20.288,10;
pagina 4 di 11 - Sennonché, una volta ottenuto il corrispettivo, si rendeva totalmente inadempiente non CP_1
fornendo alcuno dei servizi promossi e limitandosi ad invitare la cliente a tenersi informata sulle iniziative del club;
per il che la tentava di contattare la convenuta e la società NCE Pt_1 CP_1
ltd, senza riuscire ad ottenere riscontro;
- Per quanto al punto precedente, comunicava telefonicamente a il proprio recesso CP_1
ottenendo conferma della piena validità, con effetto a far data dal subingresso di terzi acquirenti che, però, col passare del tempo, non intervenivano sebbene medio tempore l'attrice continuasse ad adempiere al pagamento delle rate del finanziamento che, quindi, decideva di estinguere anticipatamente con comunicazione del 29 settembre 2019 indirizzata ad in data Controparte_1
14 ottobre 2014 mediante bonifico di euro 14.651,07 (oltre euro 1.713,20 già corrisposti dal 26 marzo al 15 ottobre 2014);
- Con pec del 24 marzo 2020, nonché in questa sede, contestava formalmente a la Pt_1 CP_1 nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto; in subordine eccepiva l'inadempimento e la conseguente risoluzione, chiedendo, dunque, il rimborso dell'importo pagato di euro 16.364,27, previa declaratoria della nullità del contratto collegato di finanziamento;
- In ultimo, esponeva altresì di aver proposto istanza di mediazione, tuttavia inutilmente a fronte dell'assenza ingiustificata all'incontro fissato presso l'O.d.C. in data 19 aprile 2021 delle odierne convenute.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, svolgeva domanda riconvenzionale di condanna di a rimborsare, in favore di CP_1
le somme ad essa corrisposte in virtù del contratto di finanziamento, pari ad Controparte_1 euro 14.800,00, oltre interessi e spese dall'erogazione al saldo.
A tal fine, la convenuta eccepiva:
- L'infondatezza della contestazione circa la nullità del rapporto contrattuale, atteso che dal tenore del contratto sottoscritto era ben determinato il suo oggetto;
- Evidenziava che con la richiesta di estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 181407/PF
l'attrice non adduceva alcuna motivazione relativa alla l'invalidità del rapporto contrattuale con CP_1
[...]
- L'intervenuta prescrizione dell'azione di annullabilità per dolo e/o errore;
- L'impossibilità di estendere ad la domanda di risoluzione per grave Controparte_1 inadempimento di a fronte dell'intervenuto definitivo adempimento e conseguente CP_1 cessazione dell'efficacia dall'ottobre 2014 del rapporto contrattuale di finanziamento;
- L'inammissibilità della domanda di risoluzione nei confronti di per violazione Controparte_1
pagina 5 di 11 degli obblighi di correttezza e buona fede: il lasso temporale trascorso e le condizioni finanziarie in cui versava la al momento della domanda, impedivano alla convenuta di rivalersi CP_1 fruttuosamente nei confronti di quest'ultima.
Alla prima udienza del 28 settembre 2022 il Giudice, a fronte della regolarità della notifica e della mancata costituzione della convenuta nei termini di legge, dichiarava la contumacia di CP_1
e assegnava, contestualmente, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. CP_1
La causa veniva istruita mediante prova per interpello e per testi.
All'udienza del 17 gennaio 2024, nonostante l'avvenuta intimazione, la legale rappresentante di CP_1 non compariva a rendere l'interrogatorio formale richiesto dall'attrice, la cui difesa, quindi,
[...] chiedeva il riconoscimento dei fatti di cui al capitolato ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232
c.p.c.
Con Ordinanza emessa in data 28 dicembre 2024, la scrivente rinviava per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino al
2 marzo 2025.
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni e nei termini che si esporranno di seguito. adiva il suintestato Tribunale al fine di vedere accertata l'invalidità del rapporto Parte_1
contrattuale sorto con nonché del collegato rapporto contrattuale concluso con CP_1 [...]
e conseguentemente ottenere il rimborso di quanto indebitamente corrisposto in virtù Controparte_1
del contratto concluso con la prima in data 4 marzo 2014.
Ebbene, nel caso di specie, la fondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto riveste carattere assorbente, a fronte delle rispettive allegazioni, eccezioni e – soprattutto – sulla base della documentazione versata in atti.
In particolar modo ciò è rispettoso di quanto ritenuto relativamente al principio della c.d. ragione più liquida, che impone al Giudice di eseguire “… l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé, a sorreggere la decisione”, (SS.UU. sentenze nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014).
Esso, infatti, risulta rispettoso degli immanenti obiettivi di speditezza e concentrazione delle decisioni.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, in maniera assolutamente condivisibile, ha chiarito che detto principio risulta applicabile anche al rapporto tra questioni di merito e questioni pregiudiziali e/o preliminari di rito (Cass. Civ. sent. n. 5804/17).
Non a caso essa ha affermato che è consentito al Giudice “… sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e conseguentemente basare la pronuncia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle pagina 6 di 11 altre prospettate, senza che queste ultime debbano essere esaminare preventivamente (tra molte, Cass.
Civ. sent. n. 9370/18, n. 2909/17, n. 2853/17, n. 2977/16, SS.UU. n. 23542/15, SS.UU. n. 9936/14,
Cass. Civ. n. 12202/14, n. 15106/13, SS.UU. 6826/10).
Ciò premesso, mette anzitutto conto qualificare il rapporto contrattuale concretamente sorto tra l'
[...]
rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_4
Dal tenore del regolamento contrattuale e in particolare dal contenuto delle premesse, in parte riportato anche nell'art. 1 delle condizioni generali di contratto, si evince che l'iscrizione al club avrebbe attribuito all'odierna attrice, rectius socia, il diritto di utilizzare in esclusiva i servizi turistici offerti, tra cui pernottamenti gratuiti oppure offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) a prezzi e condizioni agevolate.
Segnatamente, infatti, nella premessa del contratto, rectius della “scrittura privata”, è previsto che con la sottoscrizione del documento l' acquistava “l'iscrizione al club di N.C.E. Ltd., con sede in R. Pt_1
White House, 28A York Place, Leeds, Yorkshire, UK, LS1 2EX di seguito per brevità definito Club che attribuiscono ai titolari il diritto di utilizzare in via esclusiva i servizi offerti dal ”, diritto che Pt_2 sarebbe stato “cedibile e trasmissibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento un pernottamento gratuito all'anno della durata di 7 giorni per minimo 2 pax nelle destinazioni turistiche offerte dal club identificate nel depliant delle destinazioni consegnate al socio, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate”, esercitabile “fino all'anno 2053”, il tutto verso un corrispettivo di euro 16.200,00 (cfr. doc.
1 di parte attrice).
Da qui l'atipicità del contratto in analisi, laddove – nella prima parte relativa all'attribuzione del diritto al pernottamento gratuito, per giorni sette e per due persone, in destinazioni turistiche offerte dal club – assume sì i caratteri del contratto c.d. di multiproprietà – definito dal legislatore come quel contratto di
“durata superiore a un anno [come nel caso di specie, sottoscritto nel 2014 e valido sino al 2053] tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione” ex art. 69, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 206/2005; ma anche del contratto c.d. relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, nella misura in cui concede al socio di accedere ad offerte speciali a condizioni e prezzi agevolati ( ai sensi dell'art. cit. lett. b), infatti, questo tipo di contratto viene definito come “un contratto di durata superiore a un anno [come nel caso di specie, si ripete, sottoscritto nel 2014 e valido sino al 2053] ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi”).
Pertanto, il rapporto contrattuale de quo trova fonte normativa negli artt. 69 e ss. del decreto legislativo pagina 7 di 11 n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), vigenti ratione temporis, nonché, nella normativa codicistica a fronte del rinvio operato dal comma II dell'art. 81 bis d.lgs. cit.
È proprio in virtù dell'applicabilità della normativa consumeristica appena citata, così come completata da quella civilistica, che si appalesa la fondatezza della domanda attorea.
Dal canto suo, la difesa della convenuta si è limitata a contestare genericamente Controparte_1
la meritevolezza della domanda di accertamento della nullità del contratto n. 2006 concluso il 4 marzo
2014 a tal fine evidenziando come, proprio dal tenore del regolamento contrattuale, sia possibile determinare con certezza l'oggetto dell'affare.
Così non è.
In primo luogo, non è dato comprendere il titolo in base al quale disponeva, e CP_1 conseguentemente, agiva vendendo all' l'iscrizione al NCE ltd;
non vi è alcun riferimento alla Pt_1
misura della quota acquistata dalla con la medesima iscrizione al club, o comunque, non è Pt_1
specificata la modalità di attribuzione del diritto di godimento/fruizione dei vantaggi discendente dall'acquistanda iscrizione.
In altre parole, non è comprensibile il collegamento intercorrente tra l'acquisto dell'iscrizione e i diritti da questa attribuiti alla futura socia.
Peraltro, è altresì totalmente assente il periodo durante il quale sarebbe stato concesso all' di Pt_1
godere gratuitamente del pernottamento presso, parimenti generiche, destinazioni turistiche offerte dal club (nazionali, europee o internazionali?); mancano, inoltre, le specifiche caratteristiche dei soggiorni
(i.e. tipologia di struttura, trattamento, ecc…).
Non solo l'oggetto non è, dunque, determinato, ma non può ritenersi nemmeno determinabile.
Infatti, l'identificazione delle destinazioni mediante il dépliant non può certamente soddisfare l'esigenza di chiarezza e comprensibilità di cui agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo – si badi, norme imperative – e ciò almeno per due ordini di ragioni: anzitutto, non vi è prova della circostanza che in sede di sottoscrizione del contratto sia stato consegnato alcun supporto cartaceo (dépliant); inoltre, poiché le offerte sarebbero dovute pervenire, senza specificazione della modalità, da soggetti terzi (NCE ltd) i quali, però, non essendo parte del contratto, non assumevano alcun obbligo nei confronti dell'odierna attrice ed infatti si rendevano totalmente irreperibili.
Senza voler sottacere, in tema di prova in ordine alla consegna del dépliant, che , CP_5 chiamata a rendere interrogatorio formale in qualità di legale rappresentante p.t. dell'odierna convenuta
(come da visura camerale datata 14 marzo 2022 e depositata sub doc. 16 di parte attrice nel fascicolo telematico in data 22 novembre 2022), non compariva nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione del mezzo istruttorio (deposito telematico del 6 settembre 2023).
pagina 8 di 11 È noto, infatti, che, in sé, la contumacia della parte non ha alcun valore probatorio, purtuttavia, in caso di contumacia dell'interrogando, validamente convocato per l'interpello come diligentemente provato dall'attrice, l'assenza produce gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c.
Per quanto suesposto e, in particolare, per l'effettiva indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto n. 2006 concluso in data 4 marzo 2014, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, deve essere dichiarata la nullità del contratto.
Difatti, le menzionate carenze nel regolamento contrattuale, prima ancora di pregiudicare la concretezza dell'atto contrattuale, rendendo l'affare privo di qualsivoglia ragione economico-sociale, hanno compromesso l'esigenza di consapevolezza rispetto ai termini dell'impegno che le parti del sinallagma si apprestavano ad assumere.
Dalla nullità del rapporto contrattuale tra l'attrice e discende la nullità del collegato CP_1 contratto di finanziamento tra l' e atteso che “nell'esercizio Pt_1 Controparte_1
dell'autonomia contrattuale le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengano collegati tra loro funzionalmente e con rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri condizionandone la validità
e l'efficacia” (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 13888/2015).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato da parte attrice, il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali è inequivocabile.
In particolare, dal confronto tra il contratto n. 2006 di cui al doc. 1 di parte attrice, il doc. 1 di parte convenuta e il doc. 3 di parte attrice (ultimi due, rispettivamente richiesta e accettazione del finanziamento), emergono i seguenti elementi a sostegno della tesi attorea: medesima data di sottoscrizione;
“incaricato dell'identificazione” e beneficiario del credito erogato “ . CP_1
Tutto ciò, unitamente all' “indicazione del bene o servizio” in “VACANZE” (si vedano i documenti appena citati), mostra chiaramente il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali.
Da quanto suesposto, discende la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento concluso dall' con la convenuta da un lato, e l'accoglimento della domanda di Pt_1 Controparte_1
manleva avanzata in via subordinata dall'istituto di credito nei confronti di CP_1
Poiché le accertate e dichiarate nullità attengono alla fase genetica dei rispettivi contratti, esse hanno effetto retroattivo.
Conseguentemente, merita accoglimento la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente versate in favore di in virtù dell'invalido rapporto contrattuale e nella misura di Controparte_1
euro 16.364,27; nonché di restituzione della somma di euro 1.400,00 pagata in contanti da parte pagina 9 di 11 dell'attrice a in sede di sottoscrizione del contratto n. 2006. CP_1
Infatti, a fronte del prezzo pattuito con di euro 16.200,00, l' richiedeva in CP_1 Pt_1
finanziamento il minor importo di euro 14.800,00 (docc. 2 e 3 di parte attrice), dimostrando, in assenza di contestazioni sul punto, di aver effettivamente corrisposto alla convenuta contumace la somma di euro 1.400,00.
A tali importi vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione, pur richiesta dall'attrice; mentre, gli interessi moratori nella misura del tasso legale sono dovuti a partire dalla messa in mora stragiudiziale
(PEC del 24 marzo 2020) come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
Sez. U -, Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, così massimata: “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 с.c.”.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (con applicazione dei valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Accerta e dichiara la nullità dei contratti conclusi, rispettivamente, tra Controparte_6 CP_1
e tra e Findomestic Banca s.p.a., come indicati in parte motiva;
[...] Parte_1
3) Per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'attrice alle convenute a tali titoli, con effetto retroattivo e conseguente obbligo restitutorio di quanto corrisposto;
4) Quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenute e condanna e CP_1 Controparte_1
al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma complessiva
[...] Parte_1
di euro 16.364,27, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Sempre quale ulteriore effetto e conseguenza, dichiara tenuta e condanna al CP_1
pagamento, in favore di della somma di euro 1.400,00, oltre ad interessi legali Parte_1
dalla domanda al saldo;
6) Dichiara tenute e condanna e al pagamento, in solido tra CP_1 Controparte_1 loro, in favore dell'attrice della somma di euro 4.227,00 a titolo di compensi, oltre ad euro pagina 10 di 11 264,00 per spese come da nota spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Accoglie la domanda di manleva svolta da e per l'effetto dichiara tenuta Controparte_1
e condanna a tenere indenne da ogni onere, costo e spesa a CP_1 Controparte_1 quest'ultima derivante dall'esecuzione dell'emananda sentenza, nonché alla restituzione della somma di euro 14.800,00 erogata a titolo di finanziamento, il tutto oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
8) Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di della CP_1 Controparte_1
somma di euro 4.227,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
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