Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 30/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO LUIGI e Parte_1 C.F._1
RNO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 10/04/2024 conveniva l' innanzi questa A.G. Pt_1 Pt_1 CP_1 chiedendo accertare l'illegittimità del mod. TE08 del 15.01.2024 per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, disapplicarlo al caso di specie;
nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla liquidazione in suo favore degli arretrati pensionistici di € 1193,82 oltre interessi legali dalla data del mod. TE08 del 15.01.2024 e sino all'effettivo soddisfo. Lamentava che, nel percepire i ratei arretrati della prestazione cat IR 016-310031035123, decorrenza 1-1-2022, nell'importo complessivo lordo di
€ 5176,55 l' , relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024, aveva impropriamente applicato il CP_1 criterio di cassa e pertanto operato una trattenuta di € 1193,82 (somma relativa agli anni indicati, la quale si evince nel cedolino mensilità, all. 2 alla produzione del ricorrente), la quale invece non avrebbe avuto ragione di essere se solo l' avesse applicato il criterio di competenza, poiché per ciascuno CP_1 degli anni in questione, il reddit ricorrente sarebbe rimasto sempre nei limiti della no tax area, come specificamente indicato a pg. 5 del ricorso.
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
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Venendo in questione prestazioni collegate al reddito, lo scrivente non ha motivo di disattendere il proprio precedente orientamento (cfr. sent. 645/2023): L'obiettivo della disposizione è ….. quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
L'applicazione del regime di tassazione separata, invero, potrebbe essere esclusa solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, cfr. Cass. Sez. V, sent. 20.08.2004, n. 16467, e Cass. Sez. V, sent. 25.05.2002, n. 7677” .
Tali principi vanno poi coordinati, all'interno del procedimento giudiziale, con quelli che regolano la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova sul piano processuale. In particolare, è stato affermato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr Cassazione Sezioni Unite nr. 18046 del 2010). La situazione non muta quando sia il contribuente ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della CP_ somma trattenuta dall' a titolo di ritenuta fiscale, giacché è sempre su di lui che incombe l'onere di provare di avere diritto tero emolumento di cui assume di essere creditore.
Tale onere va valutato alla luce della mutata disciplina introdotta con il DPR 917/86, la quale, pur mantenendo, per gli arretrati di cui all'art. all'art. 17 lette b), il sistema della tassazione separata per gli arretrati, (che era stato giudicato incostituzionale con la sentenza n. 104/851), disciplinato dall'art. 21, ha introdotto, al comma 4 dello stesso art. 21, la previsione specifica che anche agli arretrati si applichi il sistema delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (v., ex plurimis, Corte appello Reggio Calabria sez. II, 31/12/2021 n. 470).
Attraverso tale sistema, si ottiene l'esenzione dall'imposta di coloro i cui redditi non abbiano superato il minimo imponibile e si rende quindi la normativa conforme ai principi fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale……
……..Nei casi in cui l'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito (eccettuati quelli in cui sia prevista un'esplicita esclusione da specifiche norme di legge, come nel caso dell'assegno sociale), la determinazione di tale limite si effettua considerando anche gli emolumenti arretrati percepiti in ritardo e soggetti a tassazione separata, ma non nel loro importo complessivo (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza. Cassazione civile sez. un., 15/06/2005, n.12796;
Poste tali premesse teoriche, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, parte ricorrente lamenta (pg. 5) che, con riferimento agli anni 2022 e 2023, aveva avuto entrate reddituali che, sommate alle quote degli arretrati, rimanevano sempre all'interno della area di esenzione fiscale.
Quello che, tuttavia, il ricorso non specifica è l'ammontare dei redditi che, negli anni in questione, era tale da mantenerlo all'interno della no tax area e, in particolare, entro le soglie pure correttamente richiamate a pg. 5 della domanda.
Sul punto lo scrivente non ha che da confermare la soluzione già adottata, ad esempio, nella sentenza 868/2024.
Il ricorso è quindi carente di allegazione e la domanda va rigettata.
PQM
2 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
- Foggia, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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