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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. LE De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1033/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Castello. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 18 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 675/2022 ha agito in giudizio contro l' proponendo Controparte_1 Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 1/2/2022 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' dell'importo di Pt_1
€ 11.233,97 quale indebito relativo alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 07070607 per il periodo 1/1/2015-31/12/2016. Con sentenza n.2966/2023 del 15/9/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso e revocato il decreto ingiuntivo. Tanto sul presupposto che, a fronte dell'indebito pacificamente riferibile all'accertato superamento dei limiti reddituali dovuto al concorso di altra prestazione previdenziale (pensione di reversibilità), ricadendo la fattispecie nell'area del c.d. indebito assistenziale, in presenza di una situazione reddituale nota ovvero conoscibile da parte dell' Pt_1 relativamente alle annualità per cui è processo l'indebita corresponsione alla di CP_1 ratei di pensione non dovuti non poteva giustificare il recupero retroattivo ad opera dell' non essendo ravvisabile nel comportamento dell'assistito un connotato doloso CP_2 finalizzato ad occultare cespiti non soggetti all'obbligo di dichiarazione. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale contesta l'applicazione Pt_1 della tutela del legittimo affidamento essendo questo smentito dalla circostanza del significativo incremento reddituale tale da rendere ictu oculi rilevabile l'incompatibilità con la prestazione assistenziale in godimento.
Resiste in questo grado la che chiede il rigetto della proposta impugnazione. CP_1
Quest'ultima appare fondata. Non ignora questa Corte di Appello il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali – tra cui non rientra la pensione di invalidità civile - dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti.
Ha affermato, pertanto , riguardo all'indebito assistenziale conseguente al superamento dei requisiti reddituali, l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Ed è rispetto a tale non remota evenienza che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha formulato il complementare principio per il quale l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 09/11/2018).
Fatto si è che nella fattispecie in esame risulta non contestato che l'eccedenza reddituale conseguita dalla ricorrente negli anni in contestazione aveva superato di oltre il doppio la soglia fissata per il mantenimento della prestazione ( € 4.800,38) avendo essa in quegli anni percepito redditi complessivi di € 9.683,90 nel 2016 e di € 18.327,71 nel 2016. Dovendosi plausibilmente desumere dalla rilevata eccedenza reddituale la consapevolezza in capo al titolare della mancanza di un causa giustificativa dell' erogazione della prestazione pensionistica ne discende l'accoglimento del proposto gravame ed il conseguente rigetto della iniziale domanda di irripetibilità dell'indebito. Va dato atto tuttavia che nel corpo dell'atto di gravame l' ha dato atto che l'indebito Pt_1 inizialmente posto a base del decreto ingiuntivo, deve rideterminato in complessivi € 9.409,47 e che di tale importo sono già stati trattenuti € 4.189,08, residuando un credito di € 5.220,39, che costituisce l'indebito attualmente dovuto dalla ricorrente. Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. la deve essere CP_1 dichiara esente dall'onere delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 2966/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 15 settembre 2023, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara non dovute dalla le spese del presente grado del giudizio. CP_1
Palermo 18 settembre 2025
Il Presidente est.
LE De RI